XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4281
Onorevoli Colleghi! - I tatuaggi e i piercing,
tecniche millenarie di decorazione del corpo umano, realizzate
già nei secoli scorsi con prodotti e materiali coloranti
naturali, sono tornati ad essere tecnica ornamentale in voga
nel nostro tempo, soprattutto tra le giovani generazioni.
Tuttavia, la conoscenza approfondita delle metodiche,
dell'uso dei materiali, delle tecniche di sterilizzazione
ambientali e degli strumenti, non trova, nel nostro
ordinamento, adeguata disciplina. Infatti, soprattutto
nell'ultimo decennio, a seguito dell'affermarsi dei tatuaggi e
dei piercing, abbiamo potuto constatare, in molti casi,
un aumento delle affezioni allergiche e delle infezioni da
virus dell'epatite B nonché, più volte, il manifestarsi di
vere e proprie patologie quali dermatiti da contatto,
infezioni cicatriziali, eccetera.
Non sempre coloro che effettuano tatuaggi o piercing
hanno conoscenze e formazione appropriate in ordine alla
fisiologia del corpo umano e alle relative patologie; non
sempre l'apprendimento delle tecniche di tatuaggio e
piercing fa i conti con le norme igienico sanitarie, i
processi di sterilizzazione degli strumenti, i potenziali
effetti allergici e tossici di coloranti e metalli. Spesso le
ragioni e i desideri della domanda si incontrano con
un'offerta pseudo professionale, che offre prestazioni in
luoghi inadatti, fuori da ogni norma a tutela di atti che si
compiono sul corpo umano o su alcune sue parti.
La presente proposta di legge è volta a disciplinare
questo settore tanto composito e creativo quanto spesso
lontano dalle norme a garanzia della salute e del
consumatore.
Per questo con l'articolo 1 si definisce l'attività di
tatuaggio e piercing.
Con l'articolo 2 lo Stato, attraverso linee guida dettate
dal Ministro della salute d'intesa con la Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a
disciplinare metodi e contenuti dell'attività, demandando alle
regioni la definizione di appositi iter formativi,
nonché l'emanazione di regolamenti sulle modalità attuative di
tale attività, sull'osservanza di norme igienico sanitarie,
sulle quali possono e devono vigilare le aziende sanitarie
locali e i comuni con regolamenti attuativi per l'esercizio
dell'attività medesima.
L'articolo 3 disciplina la denuncia di inizio attività.
L'articolo 4 individua specifici divieti inerenti
l'attività di tatuaggio e piercing.
L'articolo 5 esplica le norme di vigilanza e controllo.
L'articolo 6 disciplina le sanzioni amministrative cui si
incorre in caso di inosservanza delle disposizioni della
legge.
L'articolo 7, infine, fissa la data di entrata in vigore
della legge.