XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4281




        Onorevoli Colleghi! - I tatuaggi e i piercing, tecniche millenarie di decorazione del corpo umano, realizzate già nei secoli scorsi con prodotti e materiali coloranti naturali, sono tornati ad essere tecnica ornamentale in voga nel nostro tempo, soprattutto tra le giovani generazioni.
        Tuttavia, la conoscenza approfondita delle metodiche, dell'uso dei materiali, delle tecniche di sterilizzazione ambientali e degli strumenti, non trova, nel nostro ordinamento, adeguata disciplina. Infatti, soprattutto nell'ultimo decennio, a seguito dell'affermarsi dei tatuaggi e dei piercing, abbiamo potuto constatare, in molti casi, un aumento delle affezioni allergiche e delle infezioni da virus dell'epatite B nonché, più volte, il manifestarsi di vere e proprie patologie quali dermatiti da contatto, infezioni cicatriziali, eccetera.
        Non sempre coloro che effettuano tatuaggi o piercing hanno conoscenze e formazione appropriate in ordine alla fisiologia del corpo umano e alle relative patologie; non sempre l'apprendimento delle tecniche di tatuaggio e piercing fa i conti con le norme igienico sanitarie, i processi di sterilizzazione degli strumenti, i potenziali effetti allergici e tossici di coloranti e metalli. Spesso le ragioni e i desideri della domanda si incontrano con un'offerta pseudo professionale, che offre prestazioni in luoghi inadatti, fuori da ogni norma a tutela di atti che si compiono sul corpo umano o su alcune sue parti.
        La presente proposta di legge è volta a disciplinare questo settore tanto composito e creativo quanto spesso lontano dalle norme a garanzia della salute e del consumatore.
        Per questo con l'articolo 1 si definisce l'attività di tatuaggio e piercing.
        Con l'articolo 2 lo Stato, attraverso linee guida dettate dal Ministro della salute d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, provvede a disciplinare metodi e contenuti dell'attività, demandando alle regioni la definizione di appositi iter formativi, nonché l'emanazione di regolamenti sulle modalità attuative di tale attività, sull'osservanza di norme igienico sanitarie, sulle quali possono e devono vigilare le aziende sanitarie locali e i comuni con regolamenti attuativi per l'esercizio dell'attività medesima.
        L'articolo 3 disciplina la denuncia di inizio attività.
        L'articolo 4 individua specifici divieti inerenti l'attività di tatuaggio e piercing.
        L'articolo 5 esplica le norme di vigilanza e controllo.
        L'articolo 6 disciplina le sanzioni amministrative cui si incorre in caso di inosservanza delle disposizioni della legge.
        L'articolo 7, infine, fissa la data di entrata in vigore della legge.




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