XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4281




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Oggetto e definizioni).

        1. La presente legge disciplina le attività di tatuaggio e piercing.
        2. Per tatuaggio si intendono tutte le metodiche volte ad ottenere la colorazione permanente di parti del corpo, sia attraverso l'introduzione o la penetrazione sottocutanea e intradermica di pigmenti mediante aghi, sia con tecniche di scarificazione, al fine di ottenere figure e disegni indelebili e perenni.
        3. Per piercing si intende la perforazione di parte del corpo umano al fine di inserire anelli o decorazioni in metallo, diversi per forma e fattura.


Art. 2.

(Requisiti per l'esercizio dell'attività di tatuaggio e
piercing)

        1. Il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, apposite linee guida concernenti l'uso dei materiali, le loro caratteristiche e le metodiche da impiegare nell'esercizio della attività di cui all'articolo 1, per garantire la salute dei cittadini, nonché corsi di formazione e qualificazione obbligatori da tenere a livello regionale al fine di assicurare la qualificazione degli operatori che effettuano tatuaggi o piercing.
        2. I corsi di cui al comma 1 devono prevedere elementi cognitivi di fisiologia umana e patologia generale, la conoscenza delle norme igienico-sanitarie relative agli ambienti in cui si pratica l'attività, all'uso di strumenti appropriati e di sostanze sterili, nonché alle modalità di smaltimento dei rifiuti, la conoscenza dell'uso dei coloranti, dei metalli e delle possibili reazioni allergiche.
        3. Le regioni, entro quattro mesi dall'emanazione delle linee guida di cui al comma 1 provvedono a disciplinare i corsi di cui al medesimo comma 1, al termine dei quali è previsto il rilascio di un attestato finale che abilita all'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing.
        4. Le regioni provvedono, altresì, ad istituire appositi corsi di aggiornamento obbligatori e a definire, con proprio regolamento, i requisiti minimi strutturali, gestionali ed igienico-sanitari, ai fini dell'esercizio delle attività di cui all'articolo 1. Il regolamento regionale disciplina, altresì, le procedure per l'inizio dell'attività, in conformità a quanto disposto dall'articolo 20 della legge 5 marzo 2001, n. 57.


Art. 3.

(Denuncia di inizio attività)

        1. Chiunque intende esercitare l'attività di tatuaggio e piercing presenta al comune nel quale intende avviare la propria attività, denuncia attestante il possesso dei requisiti di cui alla presente legge, al regolamento regionale di cui al comma 4 dell'articolo 2 e ai regolamenti comunali di attuazione.


Art. 4.

(Divieti).

        1. E' vietato eseguite tatuaggi e piercing sui minori di 18 anni senza il consenso dei genitori o del tutore.
        2. E' vietato eseguire tatuaggi e piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell'articolo 5 del codice civile o in parti del corpo dove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa.
        3. E' vietato esercitare l'attività di tatuaggio e piercing in forma ambulante.
        4. E' vietato l'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing senza il possesso dei requisiti formativi e dei requisiti minimi strutturali, gestionali ed igienico-sanitari, previsti dall'articolo 2.


Art. 5.

(Vigilanza e controlli).

        1. Le aziende sanitarie locali esercitano funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti igienico-sanitari previsti per l'esercizio delle attività di cui all'articolo 2.
        2. Qualora a seguito dei controlli di cui al comma 1 le aziende sanitarie locali accertino carenze dei requisiti igienico-sanitari indicano gli adeguamenti necessari per il ripristino dei requisiti medesimi. Nel caso di carenze gravi le aziende sanitarie locali dispongono la sospensione delle attività, diffidando gli interessati ad adeguarsi alle prescrizioni igienico-sanitarie nei termini e secondo le procedure stabilite dal regolamento regionale di cui al comma 4 dell'articolo 2 e dai regolamenti comunali di attuazione.
        3. In difetto di ottemperanza alla diffida di cui al comma 2 il sindaco dispone la chiusura dell'attività.


Art. 6.

(Sanzioni).

        1. Chiunque esercita l'attività di tatuaggio e piercing senza aver provveduto alla denuncia di cui all'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.
        2. Chiunque esercita l'attività di tatuaggio e piercing senza il possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 euro a 10.000 euro.
        3. Chiunque esercita l'attività di tatuaggio e piercing senza il rispetto dei requisiti igienico-sanitari prescritti ai sensi del comma 4 dell'articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 3.000 euro a 15.000 euro.
        4. Chiunque esegue tatuaggi o piercing ai minori di età in assenza del consenso di cui all'articolo 4, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 6.000 euro.
        5. Nei casi di applicazione delle sanzioni amministrative di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 il sindaco dispone la chiusura dell'attività.
        6. Chiunque esegue tatuaggi o piercing nelle sedi anatomiche di cui all'articolo 4, comma 2, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500 euro a 7.000 euro.
        7. Chiunque esercita l'attività di tatuaggio e piercing in forma ambulante è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 5.000 euro.
        8. Per procedure relative all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo, si applicano le disposizioni previste dalle leggi regionali in materia.


Art. 7.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



Frontespizio Relazione