XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4281
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Oggetto e definizioni).
1. La presente legge disciplina le attività di tatuaggio e
piercing.
2. Per tatuaggio si intendono tutte le metodiche volte ad
ottenere la colorazione permanente di parti del corpo, sia
attraverso l'introduzione o la penetrazione sottocutanea e
intradermica di pigmenti mediante aghi, sia con tecniche di
scarificazione, al fine di ottenere figure e disegni
indelebili e perenni.
3. Per piercing si intende la perforazione di parte
del corpo umano al fine di inserire anelli o decorazioni in
metallo, diversi per forma e fattura.
Art. 2.
(Requisiti per l'esercizio dell'attività di tatuaggio e
piercing)
1. Il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, provvede ad emanare,
previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, apposite linee guida concernenti l'uso dei materiali,
le loro caratteristiche e le metodiche da impiegare
nell'esercizio della attività di cui all'articolo 1, per
garantire la salute dei cittadini, nonché corsi di formazione
e qualificazione obbligatori da tenere a livello regionale al
fine di assicurare la qualificazione degli operatori che
effettuano tatuaggi o piercing.
2. I corsi di cui al comma 1 devono prevedere elementi
cognitivi di fisiologia umana e patologia generale, la
conoscenza delle norme igienico-sanitarie relative agli
ambienti in cui si pratica l'attività, all'uso di strumenti
appropriati e di sostanze sterili, nonché alle modalità di
smaltimento dei rifiuti, la conoscenza dell'uso dei coloranti,
dei metalli e delle possibili reazioni allergiche.
3. Le regioni, entro quattro mesi dall'emanazione delle
linee guida di cui al comma 1 provvedono a disciplinare i
corsi di cui al medesimo comma 1, al termine dei quali è
previsto il rilascio di un attestato finale che abilita
all'esercizio delle attività di tatuaggio e piercing.
4. Le regioni provvedono, altresì, ad istituire appositi
corsi di aggiornamento obbligatori e a definire, con proprio
regolamento, i requisiti minimi strutturali, gestionali ed
igienico-sanitari, ai fini dell'esercizio delle attività di
cui all'articolo 1. Il regolamento regionale disciplina,
altresì, le procedure per l'inizio dell'attività, in
conformità a quanto disposto dall'articolo 20 della legge 5
marzo 2001, n. 57.
Art. 3.
(Denuncia di inizio attività)
1. Chiunque intende esercitare l'attività di tatuaggio e
piercing presenta al comune nel quale intende avviare la
propria attività, denuncia attestante il possesso dei
requisiti di cui alla presente legge, al regolamento regionale
di cui al comma 4 dell'articolo 2 e ai regolamenti comunali di
attuazione.
Art. 4.
(Divieti).
1. E' vietato eseguite tatuaggi e piercing sui
minori di 18 anni senza il consenso dei genitori o del
tutore.
2. E' vietato eseguire tatuaggi e piercing in sedi
anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti
permanenti ai sensi dell'articolo 5 del codice civile o in
parti del corpo dove la cicatrizzazione è particolarmente
difficoltosa.
3. E' vietato esercitare l'attività di tatuaggio e
piercing in forma ambulante.
4. E' vietato l'esercizio delle attività di tatuaggio e
piercing senza il possesso dei requisiti formativi e dei
requisiti minimi strutturali, gestionali ed igienico-sanitari,
previsti dall'articolo 2.
Art. 5.
(Vigilanza e controlli).
1. Le aziende sanitarie locali esercitano funzioni di
vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti
igienico-sanitari previsti per l'esercizio delle attività di
cui all'articolo 2.
2. Qualora a seguito dei controlli di cui al comma 1 le
aziende sanitarie locali accertino carenze dei requisiti
igienico-sanitari indicano gli adeguamenti necessari per il
ripristino dei requisiti medesimi. Nel caso di carenze gravi
le aziende sanitarie locali dispongono la sospensione delle
attività, diffidando gli interessati ad adeguarsi alle
prescrizioni igienico-sanitarie nei termini e secondo le
procedure stabilite dal regolamento regionale di cui al comma
4 dell'articolo 2 e dai regolamenti comunali di attuazione.
3. In difetto di ottemperanza alla diffida di cui al comma
2 il sindaco dispone la chiusura dell'attività.
Art. 6.
(Sanzioni).
1. Chiunque esercita l'attività di tatuaggio e
piercing senza aver provveduto alla denuncia di cui
all'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 1.000 euro a 8.000 euro.
2. Chiunque esercita l'attività di tatuaggio e
piercing senza il possesso dei requisiti formativi di
cui all'articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 2.000 euro a 10.000 euro.
3. Chiunque esercita l'attività di tatuaggio e
piercing senza il rispetto dei requisiti
igienico-sanitari prescritti ai sensi del comma 4
dell'articolo 2 è punito con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da 3.000 euro a 15.000 euro.
4. Chiunque esegue tatuaggi o piercing ai minori di
età in assenza del consenso di cui all'articolo 4, comma 1, è
punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una
somma da 1.000 euro a 6.000 euro.
5. Nei casi di applicazione delle sanzioni amministrative
di cui ai commi 1, 2, 3 e 4 il sindaco dispone la chiusura
dell'attività.
6. Chiunque esegue tatuaggi o piercing nelle sedi
anatomiche di cui all'articolo 4, comma 2, è punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500
euro a 7.000 euro.
7. Chiunque esercita l'attività di tatuaggio e
piercing in forma ambulante è punito con la sanzione
amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a
5.000 euro.
8. Per procedure relative all'accertamento e
all'irrogazione delle sanzioni di cui al presente articolo, si
applicano le disposizioni previste dalle leggi regionali in
materia.
Art. 7.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.