XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4275




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge propone la modifica dell'articolo 24 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003), che impone, di fatto, alle amministrazioni pubbliche non statali il ricorso alla CONSIP Spa, e la modifica dell'articolo 24 della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002), che, sostanzialmente, impone la scelta degli articoli aggiudicati dalla CONSIP anche alle gare svolte in modo autonomo dagli enti pubblici non statali.
        L'istituzione della Concessionaria servizi informativi pubblici Spa si poneva l'obiettivo di razionalizzare gli acquisti di beni e servizi da parte delle pubbliche amministrazioni attraverso le seguenti modalità:

            ottenere prezzi particolarmente convenienti attraverso le economie di scala derivanti dai grandi numeri dell'aggregazione della domanda di beni e servizi omogenei della pubblica amministrazione;

            eliminare gli ingiustificati divari di prezzo attraverso cui le pubbliche amministrazioni acquistavano identici beni o servizi;

            semplificare il processo di acquisto di beni e servizi, studiando e predisponendo i capitolati, svolgendo le procedure concorsuali per l'acquisto e lasciando alle pubbliche amministrazioni la sola fase dell'ordine della merce, liberandola dalle problematiche connesse all'indizione della gara e dal rischio di paralisi della fornitura derivante da un eventuale contenzioso o da una gara deserta;

            favorire lo sviluppo dei sistemi telematici di negoziazione.

        Con l'individuazione di prezzi unici su base nazionale o per aree territoriali, in base alle convenzioni CONSIP, è apparso con ancor maggiore evidenza il divario del prezzo d'acquisto del medesimo articolo tra ente ed ente, tanto da suscitare l'attenzione della magistratura contabile, dell'autorità giudiziaria ordinaria e di un'opinione pubblica sempre meno distratta di fronte al tema dello sperpero del danaro pubblico. Del resto, non può essere ritenuto ammissibile che un ente pubblico paghi, a seguito di pubblica gara, un prezzo talora anche molto superiore a quello pagato "al banco" per lo stesso articolo da un normale cittadino.
        Per questo motivo, l'articolo 24, comma 6, della legge n. 448 del 2001 (legge finanziaria 2002) stabilì che "Per l'acquisto di beni e servizi le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali possono aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In ogni caso per procedere ad acquisti in maniera autonoma i citati enti adottano i prezzi delle convenzioni di cui sopra come base d'asta al ribasso. Gli atti relativi sono trasmessi ai rispettivi organi di revisione contabile per consentire l'esercizio delle funzioni di controllo".
        In tal modo la possibilità - che postula una libera manifestazione di volontà - di adesione alle convenzioni CONSIP, in un primo momento limitata alle amministrazioni dello Stato, fu estesa a tutte le pubbliche amministrazioni.
        Queste amministrazioni hanno fruito degli stessi vantaggi di cui godevano le amministrazioni statali: prezzi standard, forniture in tempi relativamente rapidi, abbattimento del contenzioso, economie sulle spese del personale adibito alle procedure d'acquisto e solitamente costretto a predisporre i capitolati per l'acquisto di beni e servizi delle categorie merceologiche più disparate.
        Con l'obbligo di utilizzare il prezzo CONSIP quale importo a base d'asta si è peraltro ottenuto il non disprezzabile risultato di fissare uno standard di riferimento su base nazionale, o perlomeno su lotti territoriali, di congruità dei prezzi di partenza. A questo proposito, vale la pena di evidenziare che, spessissimo, in questo tipo di gare, le piccole e medie imprese locali hanno offerto prezzi di gran lunga inferiori a quelli CONSIP.
        La scelta di effettuare gare su base locale non eliminava gli inconvenienti precedenti l'indizione della gara (quali anche lo studio e la conoscenza di disparatissime categorie merceologiche) e successivi (il contenzioso che tende a paralizzare le forniture). Tuttavia le amministrazioni locali, per una naturale propensione al coinvolgimento delle realtà economiche locali, si facevano volentieri carico di tali incombenze.
        A fronte di innegabili vantaggi, l'imposizione del prezzo CONSIP quale prezzo a base d'asta ha, tuttavia, creato rilevanti problemi alle amministrazioni non statali nella individuazione degli articoli da acquistare.
        Imporre il prezzo CONSIP a base d'asta significa imporre alle pubbliche amministrazioni non statali l'acquisto dei medesimi articoli che la società ha aggiudicato.
        La CONSIP, quindi, sceglie l'articolo ed alle amministrazioni non statali non è consentito individuare articoli di qualità migliore con un prezzo a base d'asta congruo.
        L'articolo 24 della legge n. 289 del 2002 (legge finanziaria 2003) ha inserito significative modifiche nel sistema, modifiche che hanno creato e creano ulteriori gravi difficoltà sia alle amministrazioni che alle piccole e medie imprese.
        Il comma 1 stabilisce che: "le amministrazioni aggiudicatrici, quali individuate nell'articolo 1 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, e nell'articolo 2 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, per l'aggiudicazione, rispettivamente, delle pubbliche forniture e degli appalti pubblici di servizi disciplinati dalle predette disposizioni, espletano procedure aperte o ristrette, con le modalità previste dalla normativa nazionale di recepimento della normativa comunitaria, anche quando il valore del contratto è superiore a 50.000 euro".
        Il comma 2 esclude quest'obbligo per i comuni con popolazione inferiore a cinquemila abitanti, per le pubbliche amministrazioni che facciano ricorso alle convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa ovvero al mercato elettronico della pubblica amministrazione, e per le cooperative sociali.
        La violazione di tali obblighi è sanzionata dai commi 4 e 5, che stabiliscono che i contratti stipulati in violazione del comma 1 o dell'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa sono nulli; che il dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde, a titolo personale, delle obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti contratti; che la stipula degli stessi è causa di responsabilità amministrativa; che anche nelle ipotesi in cui la vigente normativa consente la trattativa privata, le pubbliche amministrazioni possono farvi ricorso solo in casi eccezionali e motivati, previo esperimento di una documentata indagine di mercato, dandone comunicazione alla sezione regionale della Corte dei conti.
        Le norme contenute nell'articolo 24 della legge n. 289 del 2002 hanno sollevato numerose difficoltà in sede interpretativa, dovute alla inadeguatezza della terminologia utilizzata e delle procedure delineate, al punto che sono stati necessari numerosi interventi di "ortopedia interpretativa" per poterle rendere applicabili.
        Ci si può soffermare brevemente su alcuni aspetti, già evidenziati dalla dottrina.
        Il comma 1 parla di utilizzo delle procedure per le gare di rilevanza comunitaria "anche quando il valore del contratto è superiore a 50.000 euro": notoriamente l'importo di riferimento è quello a base d'asta, non quello del contratto che, per sua natura, si forma in conseguenza dell'espletamento della gara.
        Il comma 4 recita: "I contratti stipulati in violazione del comma 1 o dell'obbligo di utilizzare le convenzioni quadro definite dalla CONSIP Spa sono nulli. Il dipendente che ha sottoscritto il contratto risponde, a titolo personale, delle obbligazioni eventualmente derivanti dai predetti contratti". Con buona pace del principio per il quale "quod nullum est, nullum producit effectum".
        Sul comma 5, che recita: "Anche nelle ipotesi in cui la vigente normativa consente la trattativa privata, le pubbliche amministrazioni possono farvi ricorso solo in casi eccezionali e motivati, previo esperimento di una documentata indagine di mercato, dandone comunicazione alla Corte dei conti", è addirittura intervenuta la stessa Corte che, con deliberazione del 27 febbraio 2003, n. 7/CONTR/03, ha precisato, argomentando con grande difficoltà, che contrariamente a quanto si potrebbe evincere da una prima lettura dell'articolo 24 le trattative private sopra i 50 mila euro non sono abrogate. L'obbligo di trasmissione alla Corte dei conti decorre proprio per le trattative private di importo a base d'asta superiore ai 50 mila euro. E' evidente che la Corte ha operato un vero e proprio intervento di ortopedia, tesa a rendere in un qualche modo applicabile il dettato del comma 5 dell'articolo 24.
        Ma il nuovo quadro normativo, oltre a suscitare molte perplessità, ha avuto conseguenze pesanti sull'operatività delle pubbliche amministrazioni e sulla vita delle piccole e medie imprese.
        Le norme di cui al decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, e successive modificazioni, recepiscono la disciplina comunitaria per l'aggiudicazione, rispettivamente, delle pubbliche forniture e degli appalti pubblici di servizi. Esse sono poste a tutela della concorrenza sul mercato europeo, indicano le soglie sotto le quali la gara si ritiene non di interesse comunitario per la scarsa rilevanza economica e comportano, tra l'altro, onerose forme di pubblicità.
        Orbene, tale normativa è stata estesa dalla norma in esame anche alle forniture comprese tra la soglia comunitaria e i 50 mila euro: un appesantimento in termini di tempo e di risorse economiche, la cui unica finalità era quella di favorire le convenzioni CONSIP, contrapponendo una procedura agile e snella ad una procedura aggravata al di là di ogni logica.
        Le conseguenze si sono rivelate gravi in primo luogo per le dinamiche del mercato, con la prospettiva che le uniche gare pubbliche sarebbero in progresso di tempo diventate le sole gare CONSIP, senza possibilità di altro termine di riferimento per la congruità dei prezzi delle pubbliche forniture.
        A ciò va aggiunta la maggiore onerosità delle procedure. I costi di una gara comunitaria si aggirano, fondamentalmente per pubblicazione di avvisi su Gazzetta Ufficiale, quotidiani e periodici, tra i 5 mila ed i 6 mila euro: oltre il 10 per cento dell'importo minimo a base d'asta di 50 mila euro. Se il ribasso non supera la spese di pubblicazione, e generalmente questo non accade, la gara comunitaria si risolve in un costo aggiuntivo secco del 10 per cento. I prezzi delle gare espletate dagli enti locali tenendo i prezzi CONSIP a base d'asta diventavano, quindi, antieconomici per il solo fatto che la procedura è stata gravata delle spese di gara.
        Non basta. Il limite dei 50 mila euro, infatti, non si applica solo per l'acquisto di quei beni e servizi sui quali la CONSIP ha espletato le gare, ma per tutti i beni e tutti i servizi. In conseguenza di ciò, anche per quei casi ove non ci sono le economie di scala della CONSIP le gare sono gravate dai maggiori oneri della gara di rilevanza comunitaria. Per ogni gara di importo a base d'asta inferiore alla soglia comunitaria, ma superiore ai 50 mila euro - importi cioè tutto sommato esigui - è necessario pagare il Pedaggio degli oneri di pubblicazione su Gazzetta Ufficiale, quotidiani e periodici.
        Per di più - e per fortuna la norma originaria è stata modificata con l'aggiunta del comma 4-bis ad opera del decreto-legge n. 143 del 2003, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 212 del 2003 - non vi era alcuna utilità per il pubblico dipendente nel cercare di avvantaggiare l'ente cercando di spuntare prezzi inferiori: anzi, se anche ciò fosse accaduto, il funzionario sarebbe stato chiamato a rispondere dinanzi alla Corte dei conti, pur avendo fatto risparmiare i contribuenti.
        In ultimo, ma solo nell'ordine di esposizione, c'è la pesante ricaduta negativa per le piccole e medie imprese che operano nel territorio, sostanzialmente tagliate fuori da questa importante fetta di mercato. Esse costituiscono la base del tessuto economico locale: non chiedono di essere in qualche modo privilegiate, ma nemmeno accettano di essere ostacolate da oneri quali quelli derivanti da gare alle quali è stata imposta, artatamente, la procedura comunitaria.
        Oltretutto, le gare espletate a livello locale, ma di dimensioni di un certo rilievo, concorrono anche a dare una indicazione sulla reale convenienza dei listini CONSIP a tutta la pubblica amministrazione ed alla stessa CONSIP, scongiurando il rischio che per quest'ultima prevalga la spinta verso la tutela e il consolidamento della propria posizione a scapito della funzione di razionalizzazione della spesa negli enti pubblici.
        Sta poi alla sensibilità delle imprese locali evitare che l'eventuale contenzioso scaturente dalle gare sia puramente dilatorio e temerario. Una pretestuosa condotta causidica resterà sanzionata dalla reintroduzione della possibilità di decidere da parte dell'ente se accedere o meno alle convenzioni CONSIP.
        Alcuni interventi urgenti sono stati fatti con le modifiche dell'articolo 24 della legge n. 289 del 2002, disposte in sede di conversione del citato decreto-legge n. 143 del 2003. Si è sbarrata la strada al pericolo della creazione di un pericoloso monopolio di fatto, ma molti problemi rimangono aperti. E' perciò necessario che il Parlamento torni con urgenza ad occuparsi della vicenda CONSIP.
        L'ampio dibattito sviluppatosi in questa occasione prima al Senato e poi alla Camera e i conseguenti impegni assunti dal Governo attestano quanto urgente e sentito sia il tema del ripristino di corrette dinamiche di mercato nel delicatissimo settore delle forniture alla pubblica amministrazione.
        Ma prima che il tessuto economico delle piccole e medie imprese avverta drasticamente la crisi conseguente all'applicazione dell'articolo 24 della legge n. 448 del 2001 e dell'articolo 24 della legge 289 del 2002 è necessario intervenire perché sia garantita una reale concorrenza di mercato.
        Sulla base di questi argomenti si propone la modifica del comma 6 dell'articolo 24 della legge n. 448 del 2001 e l'abrogazione dei commi 1, 2, 3, 3-bis, 4 e 9 dell'articolo 24 della legge n. 289 del 2002, ripristinando il precedente importo a base d'asta, oltre il quale sono da espletare le gare di rilevanza comunitaria e facendo sì che le amministrazioni pubbliche non statali utilizzino, per individuare la base d'asta, i parametri CONSIP di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni o servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento.




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