XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4275




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il comma 6 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, è sostituito dal seguente:

        "Per l'acquisto di beni e servizi le province, i comuni, le comunità montane e i consorzi di enti locali possono aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. In ogni caso per procedere ad acquisti in maniera autonoma i citati enti devono utilizzarne i parametri di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni o servizi comparabili con quelli oggetto di convenzionamento. Gli atti relativi sono trasmessi ai rispettivi organi di revisione contabile per consentire l'esercizio delle funzioni di controllo".


Art. 2.

        1. I commi 1, 2, 3, 3-bis, 4 e 9 dell'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono abrogati.


Art. 3.

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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