XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4275
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Il comma 6 dell'articolo 24 della legge 28 dicembre
2001, n. 448, è sostituito dal seguente:
"Per l'acquisto di beni e servizi le province, i comuni,
le comunità montane e i consorzi di enti locali possono
aderire alle convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 26
della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive
modificazioni, e dell'articolo 59 della legge 23 dicembre
2000, n. 388. In ogni caso per procedere ad acquisti in
maniera autonoma i citati enti devono utilizzarne i parametri
di qualità e di prezzo per l'acquisto di beni o servizi
comparabili con quelli oggetto di convenzionamento. Gli atti
relativi sono trasmessi ai rispettivi organi di revisione
contabile per consentire l'esercizio delle funzioni di
controllo".
Art. 2.
1. I commi 1, 2, 3, 3-bis, 4 e 9 dell'articolo 24
della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono abrogati.
Art. 3.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.