XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4271
Onorevoli Deputati! - Le condizioni del sistema elettrico
nazionale, secondo le più aggiornate analisi previsionali del
Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (espresse, da
ultimo, con nota del 25 agosto 2003), presentano difficoltà,
in termini di copertura del fabbisogno e margini di riserva,
ancora persistenti, ulteriormente aggravate da nuovi ed
imprevedibili fattori di ordine congiunturale, verificatisi
nelle ultime settimane.
In particolare, le anomale condizioni climatiche hanno
determinato, su scala europea, un consistente aumento della
domanda di energia elettrica, accompagnata, però, da una
sensibile flessione della complessiva capacità produttiva del
sistema nazionale e da una contrazione degli stessi flussi di
importazione dai fornitori stranieri.
A partire dai prossimi giorni e fino alla fine del 2004,
quindi, è concreto il rischio che si verifichi, soprattutto in
occasione dei periodi di punta della domanda invernale ed
estiva, la situazione già constatata alla fine di giugno di
questo anno, ossia l'insufficienza della potenza di produzione
rispetto alla costante crescita della domanda interna.
In tale contesto, in mancanza di altri rimedi,
diventerebbe necessario fare ricorso ai distacchi di carico
programmati, per evitare crisi di sicurezza del sistema
(cosiddetti "blackout"), con gravissimi danni economici,
materiali e sociali, che colpirebbero le imprese, le famiglie
ed i soggetti più deboli (anziani, bambini, eccetera).
Peraltro, proprio in queste ore il Gestore della rete di
trasmissione nazionale Spa ha comunicato che a seguito di
un'avaria avvenuta ad un gruppo di produzione nel nord Italia
(La Spezia), in assenza di intervento normativo, si prevede la
predisposizione nella giornata del 29 agosto 2003 del piano di
distacco a rotazione delle utenze civili in quanto non sono in
programma rientri di centrali elettriche ed il fabbisogno
continua a presentare un trend in costante aumento. Le
uniche risorse che sarebbero tecnicamente disponibili nel nord
Italia sono alcune centrali (Fusina e Porto Marghera, per
complessivi 1000 MW circa), che però non sono operative in
quanto non possono riversare le acque di raffreddamento nella
Laguna veneta, stanti i limiti normativi attualmente
vigenti.
Questa situazione di carattere congiunturale mette anche
in evidenza le note criticità strutturali, di annosa origine,
per la copertura del fabbisogno ed i margini di riserva. Per
superarle il Governo, in coerenza con obiettivi generali di
sicurezza, economicità e tutela ambientale, ha già assunto
provvedimenti utili sia nel transitorio sia nel lungo periodo,
agendo in parallelo su alcune direttrici: utilizzo sempre più
razionale dell'energia; sviluppo delle reti e del loro
coordinamento; aumento della riserva e della produzione
elettrica, ampliando la potenza di base e promuovendo anche il
contributo delle fonti rinnovabili.
Per quanto riguarda in particolare la produzione e la
riserva, le difficoltà saranno superate con il rafforzamento
della rete e la realizzazione di nuovi impianti autorizzati
grazie alle semplificazioni procedurali recentemente
introdotte per recuperare ritardi del passato ed
auspicabilmente superare talune opposizioni locali. Quanto
alle nuove centrali, sono stati già autorizzati circa 12.000
MW, dei quali si prevede una graduale entrata in esercizio a
partire dalla seconda metà del 2004.
Inoltre, sono state e saranno adottate, sulla base di un
attento monitoraggio, disposizioni, anche transitorie, per
favorire l'esercizio di impianti elettrici già disponibili,
sostenere la continuità di servizio e contenere al massimo
eventuali temporanei disagi per gli utenti.
In questo senso si stanno predisponendo alcuni utili
strumenti di intervento, che vanno nella direzione sia di un
aumento di offerta di energia a breve (recupero di potenza
esistente, interventi sulle linee di trasmissione) sia di un
potenziamento della riserva di sistema costituita dalla
clientela industriale, "cosiddetta interrompibile", oltre gli
attuali 2.200 MW, in modo da diminuire il rischio di distacchi
all'utenza diffusa e domestica.
In ogni caso, tenuto conto dell'esiguità dei margini di
riserva correnti, potrebbero rendersi necessari, nel breve
periodo, interventi ulteriori in grado di fronteggiare le
situazioni di squilibrio tra domanda ed offerta, che possono
essere improvvise e derivanti da cause anche disparate, quali
le elevate temperature in estate ovvero il malfunzionamento di
alcune linee ovvero avarie o l'esaurimento di un determinato
combustibile presso alcune centrali, indispensabili per la
copertura del fabbisogno. In questi casi, e fino al perdurare
della prevedibile situazione di criticità, è opportuno che il
sistema energetico nazionale sia dotato di strumenti in grado
di agire con la dovuta prontezza per evitare o gestire le
situazioni di emergenza.
Per fronteggiare una prima crisi congiunturale,
verificatasi nel mese di giugno del corrente anno, il Governo
è intervenuto con il decreto-legge 3 luglio 2003, n. 158,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio
2003. Con tale provvedimento, i cui effetti, in mancanza di
conversione, opereranno sino al 2 settembre 2003, si sono
previste alcune mirate deroghe ai limiti di temperatura degli
scarichi termici, al fine di consentire una maggiore
disponibilità di potenza delle centrali termoelettriche.
Il presente decreto nasce dall'esigenza di porre rimedio
ad una nuova e ancora più grave crisi congiunturale, ormai
dimensionata su scala europea, che incide pesantemente sul già
precario equilibrio tra domanda e offerta di energia
elettrica.
Il ricorso ad una nuova decretazione di urgenza, quindi,
deriva dal sopraggiungere di ulteriori fattori critici,
destinati a colpire, negativamente, la sicurezza delle
forniture energetiche, spingendo al tempo stesso al rialzo i
consumi delle famiglie e delle imprese.
In questo senso, si ritiene che, anche nella eventualità
della mancata conversione del citato decreto-legge n. 158 del
2003, il presente provvedimento rispetti scrupolosamente le
prescrizioni stabilite dalla Corte costituzionale con la nota
"sentenza Cheli" (24 ottobre 1996, n. 360), concernente i
limiti istituzionali della decretazione di urgenza, in quanto
sono nel frattempo sopravvenute esigenze nuove e non
prevedibili all'epoca della predisposizione del decreto-legge
n. 158 del 2003 quali, in primo luogo, il perdurare delle
eccezionali condizioni climatiche e, soprattutto, l'estendersi
delle alte temperature a tutto il continente europeo,
circostanza che ha limitato l'approvvigionamento da parte di
alcuni Paesi fornitori, in primo luogo la Francia.
Detta pronuncia, al paragrafo 6, stabilisce che sussiste
l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'articolo
77 della Costituzione, dei decreti-legge iterati o reiterati,
"quando tali decreti, considerati nel loro complesso o in
singole disposizioni, abbiano sostanzialmente riprodotto, in
assenza di nuovi (e sopravvenuti) presupposti straordinari di
necessità ed urgenza, il contenuto normativo di un
decreto-legge che abbia perso efficacia a seguito della
mancata conversione in legge".
In poche occasioni come nel presente caso si sono
verificati dei presupposti nuovi e l'aggravamento di quelli
già considerati. Il presente provvedimento, infatti, per un
verso si connette a "nuovi" ed oggettivamente "imprevedibili"
presupposti di fatto, che impongono il ricorso allo strumento
della decretazione di urgenza. Per altro verso, il decreto
introduce norme radicalmente diverse da quelle contenute nel
decreto-legge n. 158 del 2003. I profili di differenza
riguardano, in particolare:
a) l'incidenza oggettiva della disciplina,
riguardante eventuali e circostanziate deroghe ai limiti di
emissione in atmosfera, o di qualità dell'aria, o di
temperatura degli scarichi delle acque di raffreddamento sia
nei mari che nei fiumi che nei laghi, mentre il decreto-legge
n. 158 del 2003 era limitato alle sole soglie di innalzamento
delle temperature allo scarico nei mari e nei fiumi;
b) le modalità procedimentali: le deroghe sono
subordinate ad appositi provvedimenti autorizzatori adottati,
di concerto, dai Ministri delle attività produttive e
dell'ambiente e della tutela del territorio su motivata e
documentata segnalazione del Gestore della rete di
trasmissione nazionale Spa, con sostanziale differenza dal
sistema delineato dal decreto-legge n. 158 del 2003 che,
invece, stabilisce ex lege un aumento dei valori limite
delle temperature delle acque di scarico, senza alcuna
necessità di una preventiva valutazione;
c) l'ambito temporale: il provvedimento riguarda
tutto l'arco cronologico compreso fino al dicembre 2004.
Con il presente provvedimento, pertanto, si prevede che,
fino alla fine del 2004 (in relazione alla prevedibile durata
delle condizioni di rischio emergenza ed in parallelo alle
disposizioni di cui al decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25,
convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n.
83), il Ministro delle attività produttive, responsabile ai
sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, della
sicurezza del sistema elettrico, di concerto con il Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio possa autorizzare
il funzionamento, temporaneo e ben limitato nei tempi, delle
centrali chiamate in esercizio dal Gestore della rete, anche
in deroga ai limiti contenuti nei provvedimenti di
autorizzazione e derivanti dalla normativa sulle emissioni in
atmosfera ovvero sulla qualità dell'aria. In questo modo, si
dà la possibilità, in casi specifici di volta in volta
motivati, di non limitare o addirittura bloccare il
funzionamento di singole centrali, la cui produzione è
attualmente condizionata dalla necessità di rispettare limiti
derivanti dalla normativa ambientale vigente.
Anche in tali condizioni di esercizio, tuttavia, si
prevede l'obbligo di mantenere il rispetto della normativa
comunitaria e dei seguenti valori massimi di emissione dei
principali inquinanti, previsti dalla vigente normativa
ambientale per gli impianti di dimensioni inferiori a 500 MW
termici. Il comma 2 dell'articolo 1 si pone, infatti, come
norma di salvaguardia richiamando i limiti per la classe di
impianti inferiori a 500 MW termici, di cui all'allegato 3,
lettera B, del decreto del Ministro dell'ambiente in data 12
luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990, che in
nessun caso potranno essere superati:
SO2 1700 mg/Nmc;
NOx 650 mg/Nmc;
Polveri 50 mg/Nmc.
Pertanto, le deroghe in esame interesseranno soltanto una
parte delle centrali termoelettriche oggi funzionanti, quelle
cioè aventi impianti caratterizzati da una potenza termica
superiore alla soglia di 500 MW termici, peraltro solo in caso
di stretta e documentata situazione di necessità e previo
concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del
territorio.
Con il comma 3 dell'articolo 1, infine, si prevede la
possibilità, mediante la stessa procedura di cui al comma 1 e
sulla base delle stesse motivazioni, di poter modificare il
limite di temperatura degli scarichi idrici delle centrali
termoelettriche, fattore che si è rivelato come limite
significativo per il parco di produzione non solo nazionale
(si pensi ad analoga situazione in Francia), in grado di
condizionare, in determinate condizioni climatiche, la potenza
di produzione fino ad oltre 1.500 MW al giorno.
Il presente decreto non comporta oneri finanziari.