XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4271




        Onorevoli Deputati! - Le condizioni del sistema elettrico nazionale, secondo le più aggiornate analisi previsionali del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (espresse, da ultimo, con nota del 25 agosto 2003), presentano difficoltà, in termini di copertura del fabbisogno e margini di riserva, ancora persistenti, ulteriormente aggravate da nuovi ed imprevedibili fattori di ordine congiunturale, verificatisi nelle ultime settimane.
        In particolare, le anomale condizioni climatiche hanno determinato, su scala europea, un consistente aumento della domanda di energia elettrica, accompagnata, però, da una sensibile flessione della complessiva capacità produttiva del sistema nazionale e da una contrazione degli stessi flussi di importazione dai fornitori stranieri.
        A partire dai prossimi giorni e fino alla fine del 2004, quindi, è concreto il rischio che si verifichi, soprattutto in occasione dei periodi di punta della domanda invernale ed estiva, la situazione già constatata alla fine di giugno di questo anno, ossia l'insufficienza della potenza di produzione rispetto alla costante crescita della domanda interna.
        In tale contesto, in mancanza di altri rimedi, diventerebbe necessario fare ricorso ai distacchi di carico programmati, per evitare crisi di sicurezza del sistema (cosiddetti "blackout"), con gravissimi danni economici, materiali e sociali, che colpirebbero le imprese, le famiglie ed i soggetti più deboli (anziani, bambini, eccetera).
        Peraltro, proprio in queste ore il Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa ha comunicato che a seguito di un'avaria avvenuta ad un gruppo di produzione nel nord Italia (La Spezia), in assenza di intervento normativo, si prevede la predisposizione nella giornata del 29 agosto 2003 del piano di distacco a rotazione delle utenze civili in quanto non sono in programma rientri di centrali elettriche ed il fabbisogno continua a presentare un trend in costante aumento. Le uniche risorse che sarebbero tecnicamente disponibili nel nord Italia sono alcune centrali (Fusina e Porto Marghera, per complessivi 1000 MW circa), che però non sono operative in quanto non possono riversare le acque di raffreddamento nella Laguna veneta, stanti i limiti normativi attualmente vigenti.
        Questa situazione di carattere congiunturale mette anche in evidenza le note criticità strutturali, di annosa origine, per la copertura del fabbisogno ed i margini di riserva. Per superarle il Governo, in coerenza con obiettivi generali di sicurezza, economicità e tutela ambientale, ha già assunto provvedimenti utili sia nel transitorio sia nel lungo periodo, agendo in parallelo su alcune direttrici: utilizzo sempre più razionale dell'energia; sviluppo delle reti e del loro coordinamento; aumento della riserva e della produzione elettrica, ampliando la potenza di base e promuovendo anche il contributo delle fonti rinnovabili.
        Per quanto riguarda in particolare la produzione e la riserva, le difficoltà saranno superate con il rafforzamento della rete e la realizzazione di nuovi impianti autorizzati grazie alle semplificazioni procedurali recentemente introdotte per recuperare ritardi del passato ed auspicabilmente superare talune opposizioni locali. Quanto alle nuove centrali, sono stati già autorizzati circa 12.000 MW, dei quali si prevede una graduale entrata in esercizio a partire dalla seconda metà del 2004.
        Inoltre, sono state e saranno adottate, sulla base di un attento monitoraggio, disposizioni, anche transitorie, per favorire l'esercizio di impianti elettrici già disponibili, sostenere la continuità di servizio e contenere al massimo eventuali temporanei disagi per gli utenti.
        In questo senso si stanno predisponendo alcuni utili strumenti di intervento, che vanno nella direzione sia di un aumento di offerta di energia a breve (recupero di potenza esistente, interventi sulle linee di trasmissione) sia di un potenziamento della riserva di sistema costituita dalla clientela industriale, "cosiddetta interrompibile", oltre gli attuali 2.200 MW, in modo da diminuire il rischio di distacchi all'utenza diffusa e domestica.
        In ogni caso, tenuto conto dell'esiguità dei margini di riserva correnti, potrebbero rendersi necessari, nel breve periodo, interventi ulteriori in grado di fronteggiare le situazioni di squilibrio tra domanda ed offerta, che possono essere improvvise e derivanti da cause anche disparate, quali le elevate temperature in estate ovvero il malfunzionamento di alcune linee ovvero avarie o l'esaurimento di un determinato combustibile presso alcune centrali, indispensabili per la copertura del fabbisogno. In questi casi, e fino al perdurare della prevedibile situazione di criticità, è opportuno che il sistema energetico nazionale sia dotato di strumenti in grado di agire con la dovuta prontezza per evitare o gestire le situazioni di emergenza.
        Per fronteggiare una prima crisi congiunturale, verificatasi nel mese di giugno del corrente anno, il Governo è intervenuto con il decreto-legge 3 luglio 2003, n. 158, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 153 del 4 luglio 2003. Con tale provvedimento, i cui effetti, in mancanza di conversione, opereranno sino al 2 settembre 2003, si sono previste alcune mirate deroghe ai limiti di temperatura degli scarichi termici, al fine di consentire una maggiore disponibilità di potenza delle centrali termoelettriche.
        Il presente decreto nasce dall'esigenza di porre rimedio ad una nuova e ancora più grave crisi congiunturale, ormai dimensionata su scala europea, che incide pesantemente sul già precario equilibrio tra domanda e offerta di energia elettrica.
        Il ricorso ad una nuova decretazione di urgenza, quindi, deriva dal sopraggiungere di ulteriori fattori critici, destinati a colpire, negativamente, la sicurezza delle forniture energetiche, spingendo al tempo stesso al rialzo i consumi delle famiglie e delle imprese.
        In questo senso, si ritiene che, anche nella eventualità della mancata conversione del citato decreto-legge n. 158 del 2003, il presente provvedimento rispetti scrupolosamente le prescrizioni stabilite dalla Corte costituzionale con la nota "sentenza Cheli" (24 ottobre 1996, n. 360), concernente i limiti istituzionali della decretazione di urgenza, in quanto sono nel frattempo sopravvenute esigenze nuove e non prevedibili all'epoca della predisposizione del decreto-legge n. 158 del 2003 quali, in primo luogo, il perdurare delle eccezionali condizioni climatiche e, soprattutto, l'estendersi delle alte temperature a tutto il continente europeo, circostanza che ha limitato l'approvvigionamento da parte di alcuni Paesi fornitori, in primo luogo la Francia.
        Detta pronuncia, al paragrafo 6, stabilisce che sussiste l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 77 della Costituzione, dei decreti-legge iterati o reiterati, "quando tali decreti, considerati nel loro complesso o in singole disposizioni, abbiano sostanzialmente riprodotto, in assenza di nuovi (e sopravvenuti) presupposti straordinari di necessità ed urgenza, il contenuto normativo di un decreto-legge che abbia perso efficacia a seguito della mancata conversione in legge".
        In poche occasioni come nel presente caso si sono verificati dei presupposti nuovi e l'aggravamento di quelli già considerati. Il presente provvedimento, infatti, per un verso si connette a "nuovi" ed oggettivamente "imprevedibili" presupposti di fatto, che impongono il ricorso allo strumento della decretazione di urgenza. Per altro verso, il decreto introduce norme radicalmente diverse da quelle contenute nel decreto-legge n. 158 del 2003. I profili di differenza riguardano, in particolare:

                a) l'incidenza oggettiva della disciplina, riguardante eventuali e circostanziate deroghe ai limiti di emissione in atmosfera, o di qualità dell'aria, o di temperatura degli scarichi delle acque di raffreddamento sia nei mari che nei fiumi che nei laghi, mentre il decreto-legge n. 158 del 2003 era limitato alle sole soglie di innalzamento delle temperature allo scarico nei mari e nei fiumi;

                b) le modalità procedimentali: le deroghe sono subordinate ad appositi provvedimenti autorizzatori adottati, di concerto, dai Ministri delle attività produttive e dell'ambiente e della tutela del territorio su motivata e documentata segnalazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa, con sostanziale differenza dal sistema delineato dal decreto-legge n. 158 del 2003 che, invece, stabilisce ex lege un aumento dei valori limite delle temperature delle acque di scarico, senza alcuna necessità di una preventiva valutazione;

                c) l'ambito temporale: il provvedimento riguarda tutto l'arco cronologico compreso fino al dicembre 2004.

        Con il presente provvedimento, pertanto, si prevede che, fino alla fine del 2004 (in relazione alla prevedibile durata delle condizioni di rischio emergenza ed in parallelo alle disposizioni di cui al decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83), il Ministro delle attività produttive, responsabile ai sensi del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, della sicurezza del sistema elettrico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio possa autorizzare il funzionamento, temporaneo e ben limitato nei tempi, delle centrali chiamate in esercizio dal Gestore della rete, anche in deroga ai limiti contenuti nei provvedimenti di autorizzazione e derivanti dalla normativa sulle emissioni in atmosfera ovvero sulla qualità dell'aria. In questo modo, si dà la possibilità, in casi specifici di volta in volta motivati, di non limitare o addirittura bloccare il funzionamento di singole centrali, la cui produzione è attualmente condizionata dalla necessità di rispettare limiti derivanti dalla normativa ambientale vigente.
        Anche in tali condizioni di esercizio, tuttavia, si prevede l'obbligo di mantenere il rispetto della normativa comunitaria e dei seguenti valori massimi di emissione dei principali inquinanti, previsti dalla vigente normativa ambientale per gli impianti di dimensioni inferiori a 500 MW termici. Il comma 2 dell'articolo 1 si pone, infatti, come norma di salvaguardia richiamando i limiti per la classe di impianti inferiori a 500 MW termici, di cui all'allegato 3, lettera B, del decreto del Ministro dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del 30 luglio 1990, che in nessun caso potranno essere superati:

            SO2 1700 mg/Nmc;

            NOx 650 mg/Nmc;

            Polveri 50 mg/Nmc.

        Pertanto, le deroghe in esame interesseranno soltanto una parte delle centrali termoelettriche oggi funzionanti, quelle cioè aventi impianti caratterizzati da una potenza termica superiore alla soglia di 500 MW termici, peraltro solo in caso di stretta e documentata situazione di necessità e previo concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
        Con il comma 3 dell'articolo 1, infine, si prevede la possibilità, mediante la stessa procedura di cui al comma 1 e sulla base delle stesse motivazioni, di poter modificare il limite di temperatura degli scarichi idrici delle centrali termoelettriche, fattore che si è rivelato come limite significativo per il parco di produzione non solo nazionale (si pensi ad analoga situazione in Francia), in grado di condizionare, in determinate condizioni climatiche, la potenza di produzione fino ad oltre 1.500 MW al giorno.
        Il presente decreto non comporta oneri finanziari.




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