XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4271
Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 200 del 29 agosto 2003
Disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema
elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia
elettrica.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Considerato che le aggiornate analisi previsionali di
settore sugli effetti del perdurare delle eccezionali
condizioni metereologiche, che interessano l'Europa e
l'Italia, impongono l'adozione di immediati interventi
finalizzati alla salvaguardia delle condizioni di sicurezza
del sistema elettrico nazionale, al fine di garantire la
continuità della fornitura di energia elettrica alle imprese
ed alle famiglie;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare
disposizioni per garantire la copertura del fabbisogno
nazionale di energia elettrica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 28 agosto 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro delle attività produttive, di concerto con il
Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Modifiche temporanee delle condizioni di esercizio delle
centrali termoelettriche).
1. Al fine di garantire la sicurezza di funzionamento del
sistema elettrico nazionale, assicurando la produzione in
misura necessaria alla copertura del fabbisogno nazionale, con
decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto
con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio,
fino al 31 dicembre 2004 e su motivata e documentata
segnalazione del Gestore della rete di trasmissione nazionale
Spa, può essere autorizzato l'esercizio temporaneo di centrali
termoelettriche di potenza termica superiore a 300 MW,
inserite nei piani di esercizio dello stesso Gestore, anche in
deroga ai limiti di emissioni in atmosfera e di qualità
dell'aria fissati nei provvedimenti di autorizzazione, ovvero
derivanti dall'applicazione del decreto del Presidente della
Repubblica 24 maggio 1988, n. 203, nonché dal regolamento di
cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio 2 aprile 2002, n. 60.
2. Le condizioni di esercizio degli impianti di cui al
comma 1 assicurano in ogni caso il rispetto dei valori limite
di emissione previsti dalla normativa dell'Unione europea e
per gli impianti di potenza termica nominale inferiore a 500
MW dall'allegato 3, lettera B, del decreto del Ministro
dell'ambiente in data 12 luglio 1990, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 176 del
30 luglio 1990.
3. Per le finalità e con le procedure di cui al comma 1,
fino al 31 dicembre 2004, può essere determinato il limite
relativo alla temperatura degli scarichi termici di cui alla
nota 1 della tabella 3, allegato 5, del decreto legislativo 11
maggio 1999, n. 152, come modificato ed integrato dal decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 258, relativamente agli
scarichi derivanti dall'esercizio delle centrali
termoelettriche inserite nei piani di esercizio di cui al
comma 1.
Articolo 2.
(Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 agosto 2003.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Marzano, Ministro delle attività produttive
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio
Visto, il Guardasigilli:Castelli.