XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4268
Onorevoli Deputati! - L'ordinamento sportivo - inteso
quale insieme organico di regole, tecniche e disciplinari,
applicabili alle discipline sportive ed ai soggetti affiliati
alle Federazioni sportive - è tradizionalmente riconosciuto
quale ordinamento autonomo, secondo la nota teoria del
pluralismo degli ordinamenti giuridici.
L'ordinamento sportivo ha costituito un proprio sistema di
giustizia sportiva che risponde alla necessità di affidare ad
organi muniti di competenza specifica la risoluzione delle
controversie e di ottenere decisioni in tempi rapidi,
garantendo in tale modo alla comunità dello sport la propria
autonomia.
Costituisce significativa espressione dell'autonomia
dell'ordinamento sportivo il cosiddetto "vincolo di giustizia"
che si sostanzia nell'inserimento, negli statuti e nei
regolamenti delle singole Federazioni sportive, di clausole
compromissorie che impongono alle società ed ai singoli
tesserati di adire, per le controversie connesse all'attività
sportiva, gli organi della giustizia sportiva.
Conseguentemente gli interessati non possono rivolgersi alle
autorità giurisdizionali dello Stato per la risoluzione delle
controversie.
La questione della relazione tra giustizia sportiva e
giustizia ordinaria si inquadra, ovviamente, nell'ambito del
rapporto tra i due ordinamenti, rapporto che, come detto, deve
qualificarsi, in via generale, in termini di autonomia.
Per stabilire le forme di tutela giustiziale relative alle
controversie attinenti allo svolgimento dell'attività
sportiva, è necessario accertare se le norme che si assumono
violate attengano alla vita interna
della Federazione ed ai rapporti tra società sportive e tra
le società stesse e gli sportivi professionisti ovvero alla
realizzazione di interessi fondamentali ed istituzionali
dell'attività sportiva (confrontare Cassazione civile, III
Sezione, 5 aprile 1993 n.4063; Cassazione, Sezioni unite, 26
ottobre 1989, n.4399).
In effetti l'ordinamento statale deve manifestare completa
indifferenza verso la normativa tecnica delle attività
sportive. In tale evenienza, quindi, v'è la massima
espressione dell'autonomia dell'ordinamento sportivo.
La giurisprudenza ha pertanto escluso la possibilità di
adire il giudice statale in relazione alle decisioni di
carattere tecnico degli organi della giustizia sportiva, non
configurandosi in materia l'esistenza di diritti soggettivi o
di interessi legittimi (Cassazione, Sezioni unite, 26 ottobre
1989, n. 4399).
In tale caso la valenza disciplinatrice delle regole
tecniche si risolve esclusivamente nell'ambito del particolare
settore nel quale esse sono destinate ad operare, in forza
dell'accettazione convenzionale che di tali regole fanno i
singoli organizzati.
E' stato peraltro rilevato che all'autonomia
dell'ordinamento sportivo si accompagna la necessità di
garantire le situazioni giuridiche soggettive ogni qualvolta
l'attività sportiva assuma rilevanza nell'ordinamento statale
(Cassazione, Sezioni unite 26 ottobre 1989, n. 4399, 9 maggio
1986, nn. 3091 e 3092).
Il decreto-legge intende valorizzare tali orientamenti,
che risultano da giurisprudenza consolidata e, anche in
relazione a taluni recenti interventi dei tribunali
amministrativi non esattamente in linea con i princìpi sopra
esposti, chiarire in modo preciso gli ambiti che assumono
rilevanza per l'ordinamento giuridico dello Stato separandoli
da quelli che devono restare confinati nel "giuridicamente
indifferente" nella prospettiva statuale.
Tutto ciò che l'ordinamento ritiene per sè indifferente
non può naturalmente dare luogo a situazioni giuridiche
soggettive qualificate e, come tali, tutelabili davanti agli
organi giurisdizionali dello Stato.
Al contrario, il sindacato giurisdizionale rimane pieno
nei confronti di tutte le altre situazioni giuridicamente
rilevanti, rispetto alle quali, peraltro, occorre
realisticamente prendere atto che il giudice è opportuno che
intervenga solo quando si sono esauriti i rimedi interni alla
giustizia sportiva e comunque nel rispetto delle clausole
compromissorie eventualmente previste da statuti e
regolamenti.
D'altro canto, il mondo sportivo, per la sua peculiarità,
ha bisogno di decisioni adottate in tempi brevissimi.
A tutte tali esigenze risponde il presente decreto-legge,
che all'articolo 1 pone la premessa generale volta, sul piano
sistematico, a giustificare l'esclusione, dal novero di ciò
che è "giuridicamente rilevante", delle questioni che sono
indicate nell'articolo 2. In altri termini, ci si può
sottrarre all'obbligo di sottoposizione alla giurisdizione
statale (civile o amministrativa che sia) prevista
dall'articolo 24 della Costituzione, solo postulando che la
situazione di fatto di cui si tratta non sia "giuridicamente
rilevante" per l'ordinamento, vale a dire che l'ordinamento
sia, nei suoi confronti, del tutto indifferente.
Spetta all'ordinamento giuridico determinare ciò che sia o
non sia rilevante per lo stesso. Nel caso dell'ordinamento
sportivo, quindi, l'articolo 1 pone la base
teorico-sistematica per affermare che determinati rapporti
interni all'ordinamento dello sport sono indifferenti per
l'ordinamento giuridico dello Stato. Il percorso, in questi
termini, risulta perfettamente conforme alla Costituzione.
L'articolo 2 prevede la riserva all'ordinamento sportivo
della disciplina sostanziale di determinate questioni,
rispetto alle quali l'ordinamento dello Stato non ravvisa
interessi giuridicamente rilevanti; ne deriva, sul piano
processuale, che tali situazioni non possono più essere
qualificate come diritti soggettivi né come interessi
legittimi, sicché ne risulta esclusa ogni tutela
giurisdizionale statuale.
L'articolo 3 opera come una sorta di "doppia chiave",
destinata a garantire
l'effettiva tenuta, anche sul piano pratico, della
configurazione proposta: esso, da un lato, prevede per tutti i
casi la necessaria pregiudizialità del ricorso alla giustizia
sportiva, con esaurimento dei relativi rimedi, prima di
potersi adire la giurisdizione dello Stato.
D'altro lato esclude espressamente, pur dopo esperita la
"pregiudiziale sportiva", che le questioni di cui all'articolo
2 possano essere sottoposte alla cognizione delle
giurisdizioni dello Stato.
Per le altre questioni, invece, è mantenuta ferma la
giurisdizione ordinaria sui rapporti patrimoniali tra società,
associazioni ed atleti (si tratta, in pratica, delle questioni
relative al pagamento di stipendi, premi, ingaggi, eccetera),
mentre ogni altra questione che involga atti giuridici (di
qualunque tipo, e cioè sia di natura pubblicistica sia
privatistica) del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI)
o delle Federazioni è demandata alla giurisdizione esclusiva
del giudice amministrativo (la giurisprudenza, infatti, anche
dopo la riforma del CONI che ha privatizzato le Federazioni,
le quali non sono più, come prima, "organi" dell'Ente, ritiene
che, ciò nonostante, ad esse siano affidati taluni compiti
pubblici, di promozione dello sport, eccetera, che vengono
esercitati mediante atti sostanzialmente amministrativi, e
quindi giustiziabili dinanzi al giudice amministrativo).
In sintesi, escluse le questioni riservate alla giustizia
sportiva, che sono quelle di cui all'articolo 2, le altre,
previo esaurimento dei rimedi propri di questa, si propongono
dinanzi al giudice civile se di natura patrimoniale e non
involgenti né il CONI né le Federazioni, dinanzi al giudice
amministrativo in tutti i casi residuali che sarebbe
impossibile prevedere preventivamente.
L'ultimo periodo dell'articolo 3, comma 1, chiarisce che
resta ferma la possibilità di continuare a prevedere clausole
compromissorie, eventualmente alternative rispetto alla tutela
giurisdizionale sia negli statuti e nei regolamenti del CONI e
nelle Federazioni cui le singole società, associazioni ed
atleti vogliano aderire, sia nei contratti individuali di
lavoro sportivo di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo
1981, n. 91.
La competenza per la materia cautelare - e non più solo
per il giudizio di merito, come attualmente previsto dalla
normativa vigente - è accentrata al Tribunale amministrativo
regionale (TAR) di Roma; l'incompetenza si rende rilevabile
d'ufficio.
Si prevedono modalità accelerate di definizione del
giudizio nel merito quali la sentenza in forma abbreviata e la
riduzione di tutti i termini processuali, salvo quello per la
proposizione del ricorso in primo grado, alla metà.
Il comma 4 dell'articolo 3 sospende l'efficacia delle
misure cautelari emanate da un tribunale amministrativo
diverso dal TAR del Lazio, cui è peraltro rimessa la
possibilità di confermare, modificare o revocare dette misure,
in applicazione della normativa che viene introdotta dal
presente decreto-legge, ove la parte ricorrente riproponga il
ricorso e l'istanza cautelare al TAR di Roma entro quindici
giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.
Inoltre, in considerazione della particolare situazione
che si è venuta a determinare in relazione ai diversi casi di
contenzioso aperti, il decreto-legge (articolo 3, comma 5)
consente al CONI, su proposta della Federazione competente, di
adottare provvedimenti di carattere straordinario e
transitorio - anche in deroga alle disposizioni vigenti
dell'ordinamento sportivo - al fine di assicurare il regolare
inizio dei campionati 2003-2004.