XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4268
Decreto-legge 19 agosto 2003, n. 220, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale n. 192 del 20 agosto 2003.
Disposizioni urgenti in materia di giustizia sportiva.
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di
provvedere all'adozione di misure idonee a razionalizzare i
rapporti tra l'ordinamento sportivo e l'ordinamento giuridico
dello Stato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del 19 agosto 2003;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri
e del Ministro per i beni e le attività culturali;
emana
il seguente decreto-legge:
Articolo 1.
(Principi generali).
1. La Repubblica riconosce e favorisce l'autonomia
dell'ordinamento sportivo nazionale, quale articolazione
dell'ordinamento sportivo internazionale facente capo al
Comitato Olimpico Internazionale.
2. I rapporti tra gli ordinamenti di cui al comma 1 sono
regolati in base al principio di autonomia, salvi i casi di
effettiva rilevanza per l'ordinamento giuridico della
Repubblica di situazioni giuridiche soggettive connesse con
l'ordinamento sportivo.
Articolo 2.
(Autonomia dell'ordinamento sportivo).
1. In applicazione dei principi di cui all'articolo 1, è
riservata all'ordinamento sportivo la disciplina delle
questioni aventi ad oggetto:
a) il corretto svolgimento delle attività
sportive ed agonistiche;
b) i comportamenti rilevanti sul piano
disciplinare e l'irrogazione ed applicazione delle relative
sanzioni disciplinari sportive;
c) l'ammissione e l'affiliazione alle federazioni
di società, di associazioni sportive e di singoli
tesserati;
d) l'organizzazione e lo svolgimento delle
attività agonistiche non programmate ed a programma illimitato
e l'ammissione alle stesse delle squadre ed atleti.
2. Nelle materie di cui al comma 1, le società, le
associazioni, gli affiliati ed i tesserati hanno l'onere di
adire, secondo le previsioni degli statuti e regolamenti del
Comitato olimpico nazionale italiano e delle Federazioni
sportive di cui agli articoli 15 e 16 del decreto legislativo
23 luglio 1999, n. 242, gli organi di giustizia
dell'ordinamento sportivo.
Articolo 3.
(Norme sulla giurisdizione e disciplina
transitoria).
1. Esauriti i gradi della giustizia sportiva e ferma
restando la giurisdizione del giudice ordinario sui rapporti
patrimoniali tra società, associazioni e atleti, ogni altra
controversia avente ad oggetto atti del Comitato olimpico
nazionale italiano o delle Federazioni sportive non riservata
agli organi di giustizia dell'ordinamento sportivo ai sensi
dell'articolo 2, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del
giudice amministrativo. In ogni caso è fatto salvo quanto
eventualmente stabilito dalle clausole compromissorie previste
dagli statuti e dai regolamenti del Comitato olimpico
nazionale italiano e delle Federazioni sportive di cui
all'articolo 2, comma 2, nonchè quelle inserite nei contratti
di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo 1981, n. 91.
2. La competenza di primo grado spetta in via esclusiva,
anche per l'emanazione di misure cautelari, al tribunale
amministrativo regionale con sede in Roma. Le questioni di
competenza di cui al presente comma sono rilevabili
d'ufficio.
3. Davanti al giudice amministrativo il giudizio è
definito con sentenza succintamente motivata ai sensi
dell'articolo 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, e si
applicano i commi 2 e seguenti dell'articolo 23-bis
della stessa legge.
4. Le norme di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche
ai processi in corso e l'efficacia delle misure cautelari
emanate da un tribunale amministrativo diverso da quello di
cui al comma 2 è sospesa fino alla loro conferma, modifica o
revoca da parte del tribunale amministrativo regionale del
Lazio, cui la parte interessata può riproporre il ricorso e
l'istanza cautelare entro il termine di cui all'articolo 31,
comma undicesimo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034,
decorrente dalla data di entrata in vigore del presente
decreto e ridotto alla metà ai sensi del comma 3.
5. Alla luce del disposto di cui all'articolo 1, in
applicazione dell'articolo 2, comma 1, tenuto conto
dell'eccezionale situazione
determinatasi per il contenzioso in essere, il Comitato
olimpico nazionale italiano, su proposta della Federazione
competente, adotta i provvedimenti di carattere straordinario
transitorio, anche in deroga alle vigenti disposizioni
dell'ordinamento sportivo, per assicurare l'avvio dei
campionati 2003-2004.
Articolo 4.
(Entrata in vigore).
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la
conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà
inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della
Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di
osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 19 agosto 2003.
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Urbani, Ministro per i beni e le attività culturali.
Visto, il Guardasigilli:Castelli.