XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4267
Onorevoli Deputati! - Nel predisporre il disegno di legge
in oggetto si è considerato che - a differenza della maggior
parte degli Accordi conclusi nell'ambito del Consiglio
d'Europa, che ammettono l'adesione di Stati esterni al
Consiglio stesso - le Convenzioni di Bruxelles e di Dublino
impegnano soltanto gli Stati appartenenti all'Unione europea.
Esse riguardano quindi realtà nazionali la cui normativa
interna, segnatamente per quanto concerne i diritti
dell'imputato e del condannato, risulta - se non proprio
coincidente - caratterizzata quanto meno da un elevato grado
di omogeneità.
In tale ottica si giustifica una più ampia collaborazione
rispetto a quella tradizionalmente offerta agli Stati con i
quali esistono rapporti di cooperazione internazionale. Del
resto l'attuazione, per quanto graduale, del cosiddetto
"spazio giudiziario europeo" implica inevitabilmente una
riduzione degli ostacoli solitamente posti all'estradizione
dalle inevitabili differenze normative esistenti tra i diversi
Paesi. Neppure va dimenticato che i due Accordi in questione
rappresentano in sostanza l'attuazione di quanto previsto,
sebbene in forma piuttosto sintetica, dall'Accordo di Schengen
(articoli 59-66), al quale il nostro Paese ha già da tempo
aderito. Per di più, il rilievo delle due Convenzioni risulta
esplicitamente esaltato dal Piano di azione comune del 28
aprile 1997, che attribuisce specifica considerazione alla
ratifica delle stesse, assegnando loro priorità nell'azione di
prevenzione del crimine.
Con le seguenti annotazioni si daranno rapidi chiarimenti
sul contenuto di alcune norme del disegno di legge.
Articoli 3-5. Dal momento che il principio di specialità
costituisce uno dei cardini dell'estradizione, è parso
necessario prevedere una procedura garantita dalla necessaria
presenza del difensore per la rinuncia alla protezione offerta
dal principio de quo.
Si sono, inoltre, individuate due distinte sedi per la
dichiarazione di rinuncia, stabilendosi - nel caso in cui
questa si abbia dinanzi al giudice competente per il reato di
cui all'estradizione - che il giudice deve preliminarmente
accertare la conoscenza da parte dell'estradando dei fatti cui
la rinuncia si riferisce.
Ovviamente, quando la dichiarazione venga resa dinanzi al
giudice competente per il reato interessato dal principio di
specialità, la conoscenza dei fatti risulta scontata.
Si è optato per individuare nelle Procure generali presso
le Corti d'appello l'autorità giudiziaria competente a
ricevere direttamente dallo Stato richiesto dell'estradizione,
che abbia fatto la dichiarazione prevista dall'articolo 14
della Convenzione di Dublino, la richiesta d'informazioni
complementari. Le Procure generali saranno tenute ad
interpellare le autorità giudiziarie che procedono o hanno
proceduto penalmente per l'accertamento della responsabilità
penale relativa al reato posto a base della domanda di
estradizione. Tale soluzione appare come un razionale
contemperamento dell'esigenza organizzativo-funzionale
consistente nella posizione ordinamentale delle Procure
generali presso le Corti d'appello in materia di estradizione,
posizione che garantisce una certa specializzazione ed
esperienza specifica di tali uffici in una materia implicante
tematiche giuridiche ed operative transnazionali, con
l'esigenza del necessario coinvolgimento delle autorità
giudiziarie direttamente in possesso di alcuni dati
processuali che possono essere l'oggetto della richiesta
d'informazione complementare. Tale prospettiva è sembrata la
migliore; in tale contesto è apparso non ostativo il dato
testuale dell'articolo 14 della Convenzione di Dublino, in
assenza di indicazioni più precise nella relazione esplicativa
alla Convenzione, in quanto si è ritenuto che fra le autorità
giudiziarie o le altre autorità competenti incaricate dei
procedimenti penali vi siano nell'ordinamento italiano anche
le Procure generali presso le Corti d'appello che hanno
inoltre una competenza generale in materia di estradizione,
materia certamente di natura penale.
Articoli 6-11. La Convenzione di Bruxelles imprime alla
procedura estradizionale una forte accelerazione, che
naturalmente comporta un certo affievolimento delle garanzie
tradizionali.
Da ciò deriva la necessità di apprestare, in relazione ai
pochi momenti critici, una tutela che, pur se compatibile con
il carattere sommario della procedura, risulti tuttavia
efficace.
Per queste ragioni si è ritenuto opportuno mantenere la
competenza dell'autorità giudiziaria, individuata - in
conformità alla disciplina codicistica - nella Corte
d'appello. In particolare l'articolo 3, per assicurare
consapevolezza, libertà e genuinità della espressione del
consenso alla estradizione da parte della persona richiesta,
dispone che la volontà venga manifestata alla presenza del
difensore e previa informazione circa i dati comunicati dallo
Stato richiedente e circa il carattere irrevocabile del
consenso prestato. Analoghe cautele vengono apprestate
dall'articolo 8 per la rinuncia alla regola della
specialità.
Un problema complesso, determinato dalle possibilità di
impugnativa previste dall'ordinamento italiano avverso i
provvedimenti giurisdizionali (ma del resto anche avverso
quelli amministrativi), si è dovuto affrontare per assicurare
l'osservanza degli stretti termini previsti dalla Convenzione
per la consegna della persona estradata.
Si è forzatamente preso atto, anzitutto, della difficoltà
di escludere il provvedimento sulla estradizione dal ricorso
per cassazione. Per introdurre uno sveltimento iniziale,
nonché, ma questo risultato è meno sicuro, una sia pur
parziale selezione, si è ridotto a soli cinque giorni il
termine entro il quale l'impugnazione può essere proposta.
In secondo luogo, dovendosi ovviamente prevedere che la
decisione (definitiva) sulla estradizione non potrà aversi
prima dei venti giorni, dalla prestazione del consenso, entro
i quali la decisione deve essere comunicata allo Stato
richiedente a norma dell'articolo 10, paragrafo 2, della
Convenzione, si è ritenuto che il solo modo di armonizzare le
particolartità dell'ordinamento italiano con gli obblighi
convenzionali sia quello di prevedere l'esecuzione
condizionata della estradizione. Quindi la persona estradata
potrà essere consegnata anche in pendenza del ricorso per
cassazione, ogni qual volta lo Stato richiedente si impegnerà
a riconsegnare la persona stessa nell'eventualità che la
sentenza venga annullata.
Dall'attuazione del presente provvedimento non derivano
nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato e
pertanto non si rende necessario redigere la relazione tecnica
di cui al comma 2 dell'articolo 11-ter della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
ANALISI TECNICO-NORMATIVA
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo; analisi del quadro
normativo.
Il presente disegno di legge concerne la ratifica di due
Convenzioni in materia di estradizione stipulate tra gli Stati
membri dell'Unione europea, la prima aperta alla firma a
Bruxelles il 10 marzo 1995, la seconda a Dublino il 27
settembre 1996.
Le nuove normative pattizie avranno efficacia soltanto
tra i Paesi membri dell'Unione europea e non fra tutti quelli
impegnati dalla Convenzione europea di estradizione firmata a
Parigi il 13 dicembre 1957 e ratificata dalla legge 30 gennaio
1963, n. 300, che continuerà pertanto ad avere piena
applicazione per i rapporti con tutti i Paesi non firmatari
dei nuovi Accordi, ed anche fra i Paesi dell'Unione europea
conserverà piena efficacia per tutte le questioni non regolate
dalle nuove disposizioni.
Queste ultime prevedono una disciplina semplificata
collegata essenzialmente al consenso dell'interessato
(Bruxelles) ed una disciplina comunque più rapida di quella
ordinaria (Dublino), in considerazione dell'opportunità di
stabilire la più ampia collaborazione possibile tra i Paesi
membri dell'Unione europea.
B) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui
regolamenti vigenti.
Il rapporto delle discipline pattizie con le norme
interne in materia di estradizione, previste dal codice di
procedura penale, è quello consueto di prevalenza delineato
dall'articolo 696 del codice di procedura penale, in base al
quale l'estradizione è disciplinata dalle norme delle
convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dalle
norme di diritto internazionale generale e, solo in mancanza,
dalle norme del diritto interno.
Non risultano elementi significativi ai fini della
compilazione della scheda preliminare di analisi di impatto
della regolamentazione.