XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4267
DISEGNO DI LEGGE
Capo I
RATIFICA ED ESECUZIONE
Art. 1.
(Ratifica).
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a
ratificare la Convenzione relativa alla procedura semplificata
di estradizione tra gli Stati membri dell'Unione europea,
aperta alla firma a Bruxelles il 10 marzo 1995, di seguito
denominata "Convenzione di Bruxelles", e la Convenzione
relativa all'estradizione tra gli Stati membri dell'Unione
europea, con Allegato, aperta alla firma a Dublino il 27
settembre 1996, di seguito denominata "Convenzione di
Dublino".
Art. 2.
(Esecuzione).
1. Piena ed intera esecuzione è data alle Convenzioni di
cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della loro entrata
in vigore, in conformità a quanto previsto dall'articolo 16
della Convenzione di Bruxelles e dall'articolo 18 della
Convenzione di Dublino.
Capo II
RINUNCIA ALLA REGOLA DELLA SPECIALITA'
Art. 3.
(Rinuncia al beneficio del principio della specialità.
Autorità competente).
1. La dichiarazione di rinuncia di cui all'articolo 10,
paragrafo 1, lettera d), della Convenzione di Dublino è
resa dalla persona estradata dinanzi: a) al giudice per
le indagini preliminari competente, prima dell'esercizio
dell'azione penale; b) al giudice che procede, dopo
l'esercizio dell'azione penale; c) al giudice che ha
emesso la sentenza impugnata, durante la pendenza del ricorso
per cassazione; d) al giudice competente ai sensi
dell'articolo 665 del codice di procedura penale, quando la
sentenza è irrevocabile.
2. La dichiarazione di cui al comma 1 può essere resa
anche dinanzi al giudice competente per il fatto per il quale
la estradizione è già stata concessa.
3. Il giudice procede in camera di consiglio alla presenza
del difensore della persona estradata. Se il difensore di
fiducia o d'ufficio non è stato reperito o non è comparso, il
giudice procede a norma dell'articolo 97, comma 4, del codice
di procedura penale. Si applicano le disposizioni
dell'articolo 127 del codice di procedura penale, in quanto
compatibili.
Art. 4.
(Forma e contenuto della rinuncia).
1. La rinuncia alla specialità è irrevocabile. La persona
estradata è preventivamente informata della irrevocabilità
della rinuncia. Si applica l'articolo 205-bis delle
norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice
di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio
1989, n. 271, di seguito denominate "norme di attuazione del
codice di procedura penale".
2. La rinuncia deve essere espressa e contenere preciso
riferimento ai singoli fatti diversi anteriori alla consegna
per i quali essa interviene. A tale fine, il giudice
competente ai sensi dell'articolo 3 raccoglie la relativa
dichiarazione e ne cura la verbalizzazione, accertando che la
persona estradata la renda volontariamente e con la piena
consapevolezza delle conseguenze che ne derivano.
Art. 5.
(Informazioni complementari).
1. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 14 della
Convenzione di Dublino, le competenti autorità degli Stati che
hanno fatto la prevista dichiarazione possono richiedere
informazioni complementari sulla domanda di estradizione anche
direttamente alla Procura generale presso la corte d'appello
del distretto in cui si trova l'autorità giudiziaria che ha
emesso il provvedimento restrittivo della libertà personale
posto a base della domanda di estradizione.
2. La Procura generale provvede, senza ritardo, assunte le
necessarie informazioni presso le autorità giudiziarie che
procedono, o che hanno proceduto, per i reati oggetto della
domanda di estradizione.
3. Nel caso di estradizione per l'estero le informazioni
vengono richieste direttamente all'autorità giudiziaria
straniera dall'autorità giudiziaria competente.
Capo III
ESTRADIZIONE
IN FORMA SEMPLIFICATA
Art. 6.
(Modalità ed effetti del consenso).
1. Il consenso della persona della quale è stato richiesto
l'arresto provvisorio a fini estradizionali è raccolto dalla
corte d'appello competente ai sensi dell'articolo 701, comma
4, del codice di procedura penale, immediatamente dopo
l'arresto e comunque entro cinque giorni dall'esecuzione della
misura coercitiva o dalla convalida prevista dall'articolo 716
del codice di procedura penale.
2. Il consenso è assunto nelle forme e secondo le modalità
di cui all'articolo 701, comma 2, del codice di procedura
penale. A tale fine, la persona arrestata è preventivamente
informata dei dati comunicati dallo Stato richiedente ai sensi
dell'articolo 4, paragrafo 1, della Convenzione di Bruxelles e
degli effetti del consenso medesimo.
3. Il consenso prestato è irrevocabile. La persona
arrestata è preventivamente informata della irrevocabilità del
consenso. Si applica l'articolo 205-bis delle norme di
attuazione del codice di procedura penale.
4. La corte d'appello comunica senza ritardo, e comunque
non oltre dieci giorni, all'autorità straniera che ha
richiesto l'arresto provvisorio se la persona ha prestato il
consenso. Della comunicazione è contestualmente trasmessa
copia al Ministro della giustizia.
5. Il consenso sospende il decorso del termine previsto
dall'articolo 16, paragrafo 4, della Convenzione europea di
estradizione, firmata a Parigi 13 dicembre 1957, e ratificata
ai sensi della legge 30 gennaio 1963, n. 300.
Art. 7.
(Rinuncia alla regola della specialità).
1. Ai sensi dell'articolo 9 della Convenzione di
Bruxelles, le disposizioni dell'articolo 14 della Convenzione
europea di estradizione, firmata a Parigi il 13 dicembre 1957,
e ratificata ai sensi della legge 30 gennaio 1963, n. 300, non
si applicano se la persona arrestata che acconsente
all'estradizione rinuncia espressamente alla regola della
specialità.
2. La rinuncia di cui all'articolo 7, paragrafo 1, della
Convenzione di Bruxelles è irrevocabile. La persona arrestata
è preventivamente informata degli effetti della rinuncia e
della sua irrevocabilità. Si applica l'articolo 205-bis
delle norme di attuazione del codice di procedura penale.
Art. 8.
(Procedimento).
1. La corte d'appello competente ai sensi dell'articolo 6,
comma 1, può chiedere direttamente all'autorità straniera
richiedente le informazioni e la documentazione necessarie
alla decisione. Della richiesta e delle informazioni
successivamente comunicate è senza ritardo trasmessa copia al
Ministro della giustizia.
2. La corte d'appello procede in camera di consiglio e
decide con sentenza sulla estradizione semplificata. Della
data dell'udienza è dato avviso al procuratore generale, alla
persona arrestata e al suo difensore almeno ventiquattro ore
prima. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di
cui all'articolo 704 del codice di procedura penale.
3. Entro dieci giorni dalla prestazione del consenso da
parte della persona arrestata, la corte d'appello provvede
sull'esistenza delle condizioni per l'estradizione, dopo avere
assunto le informazioni e disposto gli accertamenti ritenuti
necessari e dopo avere sentito il procuratore generale, il
difensore e, se compare, l'interessato.
4. Il presidente della corte d'appello dà immediata
lettura della sentenza. La lettura equivale a comunicazione e
notifica per le parti.
5. La sentenza è immediatamente depositata in cancelleria.
Le parti hanno diritto di ottenerne copia.
6. Nei casi di rifiuto della estradizione semplificata,
qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata
dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il
quindicesimo giorno da quello della pronuncia. L'avviso di
deposito della sentenza è immediatamente notificato al
difensore e all'estradando e comunicato al procuratore
generale.
Art. 9.
(Ricorso per cassazione).
1. Contro la sentenza che ha deciso sull'estradizione
semplificata può essere proposto ricorso per cassazione, per
violazione di legge, dal procuratore generale,
dall'interessato e dal suo difensore entro cinque giorni dalla
lettura del provvedimento in udienza o, nel caso previsto
dall'articolo 8, comma 6, dalla notifica o comunicazione
dell'avviso di deposito della sentenza.
2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza. Si
procede comunque alla consegna se lo Stato richiedente
assicura allo Stato richiesto che, in caso di annullamento
della sentenza impugnata, si procederà alla immediata
liberazione della persona consegnata.
Art. 10.
(Provvedimento di estradizione. Consegna).
1. Il presidente della corte d'appello comunica
direttamente all'autorità straniera dello Stato richiedente
immediatamente, e comunque non oltre venti giorni dalla data
di assunzione del consenso, la decisione sull'estradizione; se
questa è positiva comunica, anche tramite i competenti servizi
di polizia, il luogo della consegna e la data a partire dalla
quale sarà possibile procedervi, dando altresì precise
indicazioni circa le limitazioni alla libertà personale
imposte all'estradando ai fini dell'estradizione.
2. Il presidente della corte d'appello che ha deliberato
sull'estradizione decide senza ritardo sulla sussistenza dei
casi di forza maggiore di cui all'articolo 11, paragrafo 3,
della Convenzione di Bruxelles e concorda la nuova data di
consegna anche tramite i competenti servizi di polizia.
3. Quando sono richieste le informazioni di cui
all'articolo 4, paragrafo 2, della Convenzione di Bruxelles,
il termine di cui al comma 1 decorre dalla data di ricevimento
delle informazioni medesime.
Art. 11.
(Consenso successivo
alla domanda di estradizione).
1. Le disposizioni del presente capo si applicano, in
quanto compatibili, anche nei casi in cui il consenso è dato
dopo la scadenza del termine di dieci giorni di cui
all'articolo 8 della Convenzione di Bruxelles, ma prima della
presentazione della domanda di estradizione.
2. Il consenso può essere prestato dopo la presentazione
della domanda di estradizione, quando non è stata fatta
domanda di arresto provvisorio.
Capo IV
ENTRATA IN VIGORE
Art. 12.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.