XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4263
Onorevoli Colleghi e Colleghe! - Le ragioni sottese
all'elaborazione della presente proposta di legge sono
molteplici: si è voluto, da un lato, riconfermare alcune
tendenze impresse all'organizzazione della pubblica
amministrazione dai Governi di centro-sinistra e, dall'altro,
innovare tenendo conto delle modifiche introdotte nella
legislazione nella precedente legislatura. Parallelamente
abbiamo ritenuto necessario correggere alcune "storture" che
questo Governo ha provocato. Infatti, l'articolo 4 della
proposta di legge reca modifiche al codice civile in materia
di inalienabilità dei beni appartenenti al demanio e al
patrimonio pubblico culturale e prevede, al comma 3,
l'obbligatorietà di identificare singolarmente i beni
appartenenti al demanio che possono essere alienati o
permutati.
La proposta di legge nasce dall'esigenza di adeguare la
legislazione in materia di tutela, valorizzazione e gestione
dei beni culturali, e, conseguentemente, la struttura
organizzativa del relativo Ministero per i beni e le attività
culturali, di seguito denominato "Ministero", alla recente
riforma del titolo V della parte seconda della Costituzione.
Il Ministero che nasce è un Ministero "leggero", dotato di una
struttura dipartimentale e di un'accresciuta e ottimizzata
competenza tecnico-scientifica che lo mette in grado di
svolgere quel ruolo di governo, di coordinamento e di
controllo che la recente riforma impone. Tutto questo senza
che lo Stato rinunci a svolgere quel ruolo di propulsore delle
politiche pubbliche per la cultura essenziale per chi, come
per i proponenti, ritiene che la cultura sia e debba essere
sempre più un motore di sviluppo.
La riforma del titolo V della parte seconda della
Costituzione ha suddiviso la materia dei beni culturali, per
quanto riguarda la potestà legislativa, in due sub-materie -
"tutela" e "valorizzazione" - appartenenti l'una alla
legislazione esclusiva dello Stato e l'altra alla legislazione
concorrente. Il nuovo assetto dato dalla Costituzione alla
materia ha reso pressanti, tra le altre, due questioni: in
primo luogo, quella di definire, nel modo più sicuro e
affidabile, le nozioni di "tutela" e di "valorizzazione" e il
loro reciproco confine, perché a tali nozioni ora si
accompagnano regimi giuridici costituzionalmente differenziati
per quanto riguarda la titolarità e l'esercizio della potestà
legislativa, regolamentare e amministrativa, e, in secondo
luogo, quella di delineare, sulla scorta dei criteri posti
dall'articolo 118 della Costituzione, una corretta allocazione
delle funzioni amministrative nei due ambiti individuati, con
più marcata urgenza per quello della valorizzazione. Appare,
in questo momento, necessaria una definizione esaustiva e
chiara delle espressioni "tutela" e "valorizzazione" dei beni
culturali. Sulla distinzione tra tali concetti si fondano i
peculiari criteri di riparto, dettati dalla riforma
costituzionale, delle attribuzioni, non solo normative ma
anche amministrative, dei diversi livelli istituzionali nella
materia in questione. Sempre con riferimento
all'individuazione del contenuto delle nozioni citate negli
articoli 117 e 118 della Costituzione, risulta ineludibile
ricondurre il concetto di "gestione" nell'ambito della
"valorizzazione". In questo senso opera l'articolo 3 della
proposta di legge attraverso il perfezionamento delle
definizioni elaborate dall'articolo 148 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
Il nuovo panorama istituzionale delineato dalla riforma
del citato titolo V rende necessario ripensare la struttura
amministrativa e gestionale del patrimonio: pubblico, privato,
statale, regionale, provinciale e comunale. Il capo II della
nostra proposta di legge formula, quindi, un'ipotesi di
riorganizzazione degli strumenti amministrativi di governo del
patrimonio culturale ai livelli sia centrale sia periferico,
nonché in ambito statale e locale, compatibile con le esigenze
di tutela, valorizzazione e fruizione del patrimonio
culturale. Invece di distribuire le funzioni amministrative di
tutela e di valorizzazione ai diversi livelli di governo, esse
sono compiute dallo Stato e dalle regioni in ragione delle
proprie reciproche competenze. In questo modo si avvia un
circuito virtuoso di collaborazione positiva e efficace tra lo
Stato, le regioni e gli enti locali. L'idea discende dal
principio di sussidiarietà, sancito dalla prima riforma
Bassanini (legge 15 marzo 1997, n. 59) ma trae anche
ispirazione da un progetto di legge ideato e presentato negli
anni ottanta dal senatore Giulio Carlo Argan, profondo
conoscitore dei meccanismi della tutela e della pubblica
amministrazione.
Il sistema si basa, inoltre, su un altro elemento che, a
nostro avviso, costituisce un elemento d'importanza
fondamentale: la formazione degli addetti alla tutela e a
tutte le attività ad essa connesse. La formazione è la prima
condizione per garantire uniformità e alti livelli di
efficacia ed efficienza degli interventi di tutela e
valorizzazione del patrimonio nazionale. Del resto, le ragioni
della sfiducia nei confronti di una distribuzione di
competenze verso la periferia amministrativa hanno spesso a
che fare, da un lato, con la scarsità di personale qualificato
e con criteri di reclutamento non sempre adeguati al mandato,
e, dall'altro, con il timore che, soprattutto gli enti di
governo più vicini ai cittadini, possano derogare alle norme e
alle regole sotto la spinta di sollecitazioni
particolaristiche. Una volta che regioni e enti locali
adempiono alla formazione e al reclutamento di organici
numericamente adeguati e professionalmente conformi alla
missione affidata e una volta posti in essere i luoghi fisici
della cooperazione tra centro e periferia, noi crediamo che le
funzioni di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale
potranno essere compiute al meglio. Abbiamo, di conseguenza,
unificato i percorsi formativi, stabilito standard
minimi e princìpi per il reclutamento a prescindere dagli
organismi che li impiegheranno e dalle forme contrattuali di
lavoro. Abbiamo pensato, per ovviare all'assenza di un albo
nazionale, ad un elenco nazionale delle professioni in
questione, di cui sia garante il Ministero e dal quale dovrà
necessariamente attingere ogni organismo, istituzionale o
singolo, che intervenga sul patrimonio culturale.
La situazione del patrimonio culturale italiano, la sua
distribuzione "diffusa" su tutto il territorio nazionale trova
una positiva e adeguata strategia di tutela e valorizzazione
in nuove forme di collaborazione tra i diversi livelli di
governo. Una collaborazione che non può relegare regioni,
province e comuni a ruolo di mera subordinazione: un ruolo
esclusivamente subalterno deresponsabilizza e mortifica i
governi locali. D'altra parte, è necessario che i
soprintendenti regionali siano dotati di adeguati strumenti di
autogoverno, anche sul piano finanziario, che permettano loro
di confrontarsi con i governi locali in modo costruttivo e
concreto. In questo quadro, infatti, il soprintendente
regionale diventa l'istanza di collegamento e di coordinamento
tra gli organi centrali dell'amministrazione dello Stato e le
regioni e gli enti locali nell'ambito del territorio di sua
competenza. Le soprintendenze regionali vengono dunque dotate
di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e
finanziaria, nonché di un proprio organico. Tutto ciò anche
per risolvere l'attuale situazione di carenza di personale che
ha fatto sì che, finora, le soprintendenze regionali
gravassero su quelle territoriali.
La stessa logica presiede alla riorganizzazione delle
soprintendenze di settore, dei musei, dei poli museali: una
logica tesa a valorizzare il ruolo dello Stato amplificando da
una parte la sua capacità di collaborare con gli altri
soggetti della Repubblica, come disegnati dal nuovo titolo V,
e, dall'altra, l'autonomia e la responsabilità delle strutture
tecniche. In altre parole, lo Stato mantiene tutte quelle
funzioni che devono necessariamente essere governate dal
centro, sia per ragioni organizzative, sia per assicurare
livelli qualitativi omogenei e ottimali, ma le svolge in modi
più adeguati al nuovo quadro costituzionale e, dunque, più
efficaci. Al Ministero rimangono infatti il diritto-dovere di
dichiarazione di interesse particolarmente importante, cioè
l'apposizione del vincolo sui beni dei privati; la decisione e
la definizione di tutte le regole sulla esportazione e sul
recupero dei beni esportati illecitamente; i rapporti con le
confessioni religiose; la promozione all'estero della cultura
italiana. Rimangono inoltre di competenza centrale tutte le
funzioni relative alla repressione dei reati contro il
patrimonio culturale, le funzioni amministrative e di
vigilanza sugli istituti culturali finanziati dallo Stato.
Soprattutto, allo Stato spetta il coordinamento delle funzioni
delle regioni e degli enti locali che operano alla luce di
regole precise e inderogabili. Il ruolo del Ministero in
quest'ultimo caso non consiste in una vigilanza passiva, ma,
nel caso di accertamento di incompetenze o di mancato o
imperfetto adeguamento agli standard fissati in sede
centrale, è previsto, all'articolo 6, comma 2, lettera
c), "l'esercizio dei poteri cautelari e di surroga
rispetto alle funzioni amministrative di tutela e di
valorizzazione". Il potere di vigilanza del Ministero, cioè, è
reso ancora più efficace da un forte potere cautelare e di
surroga rispetto alle funzioni trasferite.
La sede di collaborazione e concertazione tra Stato,
regioni e enti locali è (articolo 8) la Conferenza nazionale
per il patrimonio culturale, alla quale spettano compiti di
programmazione, coordinamento, pianificazione e
razionalizzazione degli investimenti, degli interventi e delle
iniziative culturali e scientifiche, anche al fine di evitare
la sovrapposizione delle competenze e dell'esercizio delle
funzioni amministrative relative al patrimonio culturale tra
Stato e regioni nonché di programmare gli interventi necessari
per il riequilibrio sociale e territoriale delle condizioni di
conoscenza e di fruizione del patrimonio culturale nazionale.
L'articolo 9 stabilisce che ciascuna regione istituisca la
conferenza regionale per il patrimonio culturale con compiti
di individuazione delle priorità di intervento e di indirizzo
dei programmi regionali, di elaborazione dei piani regionali
di programmazione e di intervento per il patrimonio culturale
e di svolgimento di attività di ricerca, direttamente o
tramite affidamento a professionisti esterni, sullo stato del
patrimonio culturale regionale e su questioni concernenti
l'organizzazione e l'ottimizzazione dei servizi e sugli
interventi di valorizzazione. La conferenza regionale
determina, inoltre, le risorse finanziarie necessarie
all'attuazione della programmazione regionale. Piani,
esigenze, priorità vengono successivamente riportati alla
Conferenza nazionale.
Infine, come già precedentemente esposto, la proposta di
legge corregge alcune "storture" che l'attuale Governo ha
posto in essere e per le quali è necessario intervenire
tempestivamente. Per tale motivo, l'articolo 4 della proposta
di legge interviene, come già ricordato, in tema di
"inalienabilità del patrimonio culturale pubblico" e prevede,
al comma 3, l'obbligatorietà di identificare singolarmente i
beni appartenenti al demanio che possono essere alienati o
permutati. Inoltre, abbiamo ritenuto necessario intervenire
sugli articoli 823 e 826 del codice civile introducendo, nel
primo, un'ulteriore definizione che separa l'insieme dei beni
culturali da quello più ampio dei beni demaniali e dei beni
del patrimonio dello Stato, nel secondo, il divieto di
alienabilità o di permuta dei beni di interesse storico,
artistico, archeologico e demo-etno-antropologico in qualunque
modo e da chiunque rinvenuti nel sottosuolo, a meno che dalla
loro alienazione o permuta non consegua un significativo e
comprovato incremento del patrimonio culturale secondo criteri
e modalità stabiliti dalle leggi speciali di settore.
La presente proposta di legge è suddivisa in cinque capi.
Il primo delimita i princìpi generali e gli ambiti di
applicazione della legge, richiama l'articolo 9 della
Costituzione, ne sancisce il valore fondante e basilare nella
politica culturale italiana. Riconosce e garantisce il valore
identitario collettivo e il pubblico interesse dell'intero
patrimonio culturale nazionale. Definisce l'oggetto della
legge stabilendo che il patrimonio culturale è "composto da
tutti i beni, immobili e mobili, e dalle cose che,
singolarmente prese o nel loro assieme, costituiscono un
eloquente documento dell'ambiente storico e naturale"; la
Repubblica ne promuove la conoscenza e ne accresce la
fruizione collettiva.
Nel medesimo capo I vengono fissate delle definizioni
puntuali delle nozioni di tutela, valorizzazione e promozione
e viene riaffermata, come illustrato in precedenza,
l'inalienabilità dei beni appartenenti al patrimonio culturale
pubblico.
Il capo II ripartisce le funzioni e definisce i criteri
del concorso fra Stato, regioni ed enti locali. Sulla base
degli articoli 117 e 118 della Costituzione, determina i
criteri di formazione e di reclutamento del personale,
individua le funzioni, la composizione e i compiti della
Conferenza nazionale per il patrimonio culturale e delle
conferenze regionali, circoscrive i compiti dello Stato, delle
regioni e degli enti locali in materia di patrimonio
culturale.
Il capo III riorganizza l'amministrazione centrale e
periferica del Ministero. Il Ministero viene articolato in
cinque dipartimenti: uno per gli affari generali e
amministrativi, uno per i beni storici, artistici,
archeologici, architettonici e paesaggistici, uno per i
servizi e la conservazione del patrimonio culturale, uno per
gli archivi, le biblioteche, gli istituti culturali e
l'editoria, uno per lo spettacolo e lo sport.
Contemporaneamente vengono riorganizzate le soprintendenze
regionali e di settore. I compiti del soprintendente regionale
sono accresciuti rispetto a quelli previsti dall'articolo 7
del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368: presiede la
conferenza regionale per il patrimonio culturale, vigila sul
rispetto e sull'applicazione dei princìpi fondamentali e degli
standard minimi di tutela e di valorizzazione per le
funzioni e i compiti delegati alle regioni e agli enti locali,
stipula accordi di programma regionali o locali, con soggetti
pubblici e privati, per la progettazione e l'esecuzione di
opere di restauro, recupero, conservazione del patrimonio
culturale, dichiara di interesse rilevante i beni appartenenti
a soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 21
(regioni, province, comuni, altri enti pubblici e le persone
giuridiche private senza fine di lucro). Le soprintendenze
regionali vengono dotate di autonomia tecnico-scientifica,
amministrativa e finanziaria e di un proprio organico.
Inoltre, nel bilancio di previsione del Ministero è istituita
una apposita unità previsionale di base per l'attribuzione
delle risorse finanziarie necessarie a ciascuna soprintendenza
regionale sia per le spese correnti, sia per il conto
capitale. E' compito del soprintendente regionale predisporre
il bilancio preventivo e consuntivo. Le soprintendenze di
settore svolgono funzioni amministrative di tutela oggetto
della riserva statale: propongono e istruiscono la
documentazione necessaria alla dichiarazione di interesse
particolarmente importante, forniscono alla soprintendenza
regionale competente per territorio i dati e le informazioni
necessari per le valutazioni inerenti alla corretta
applicazione degli indirizzi e degli standard di tutela
e valorizzazione del patrimonio culturale, segnalano e
documentano tempestivamente alla soprintendenza regionale e
agli istituti centrali competenti per materia i casi in cui si
richiede l'esercizio dei poteri cautelari e di surroga da
parte dello Stato, garantiscono lo svolgimento delle attività
di studio, ricerca, documentazione, indagine storica,
artistica e scientifica, di diagnostica propedeutica al
restauro sui beni appartenenti al patrimonio culturale
nazionale, cooperano e collaborano con le istituzioni museali,
curano e approvano la progettazione e l'esecuzione di opere di
restauro, recupero, conservazione del patrimonio culturale ai
sensi di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni
legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui
al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e successive
modificazioni.
Nel capo III vengono inoltre riorganizzati gli organi
periferici del Ministero, cioè le istituzioni museali statali
che vengono dotate di autonomia scientifica, gestionale e
finanziaria e viene data vita all'Istituto nazionale per
l'arte e l'architettura contemporanee, che sostituisce
l'attuale Direzione generale omonima, con compiti di
promozione, valorizzazione e acquisizione di opere di arte e
architettura contemporanee.
Nel capo IV vengono richiamati i princìpi fondamentali e
gli strumenti di esercizio della tutela e della valorizzazione
del patrimonio culturale nazionale come definiti nel citato
testo unico di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999.
Il procedimento e la notificazione della dichiarazione di
interesse particolarmente importante sui beni che appartengano
a soggetti che non siano regioni, province, comuni, altri enti
pubblici o persone giuridiche private senza fine di lucro sono
compiti che spettano al soprintendente regionale. Vengono
inoltre regolamentati i ritrovamenti e le scoperte dando al
Ministero la possibilità di dare in concessione l'esecuzione
delle opere indicate nell'articolo 85 del citato testo unico
di cui al decreto legislativo n. 490 del 1999, unicamente a
università o ad enti di ricerca con adeguata qualificazione
tecnico-scientifica.
L'onere di redigere l'elenco descrittivo delle cose
immobili e mobili di interesse artistico, storico,
archeologico o demo-etno-antropologico è a carico delle
regioni e degli enti locali possessori o proprietari. Spetta
altresì agli stessi enti l'obbligo di trasmettere gli elenchi
al soprintendente di settore competente per materia che, a sua
volta, trasmette gli elenchi descrittivi ricevuti alla
soprintendenza regionale e agli istituti centrali del
Ministero. Lo Stato finanzia, nell'ambito della programmazione
nazionale di settore, progetti e interventi finalizzati alla
promozione delle attività culturali e della conoscenza del
patrimonio culturale.
Vengono definite compiutamente le istituzioni museali come
istituzioni permanenti, aperte al pubblico e senza scopo di
lucro, che forniscono un servizio di carattere culturale alla
società e al suo sviluppo compiendo ricerca sulle
testimonianze materiali dell'uomo e del suo ambiente,
acquisendole, conservandole, comunicandole ed esponendole per
fini di studio, di educazione e di svago.
Il capo V modifica le disposizioni vigenti che sono in
contrasto con la legge. Viene modificato, in particolare,
l'articolo 7 del decreto-legge n. 63 del 2002, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 112 del 2002, istitutiva della
Patrimonio dello Stato Spa al fine di evitare la dissoluzione
nefasta e incontrollata del patrimonio culturale nazionale.