XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4263
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
PRINCI'PI GENERALI E
AMBITI DI APPLICAZIONE
Art. 1.
(Princìpi generali).
1. La Repubblica, in attuazione dell'articolo 9 della
Costituzione, promuove e opera per la conservazione,
l'arricchimento e la conoscenza del patrimonio culturale della
Nazione. La Repubblica riconosce e garantisce il valore
identitario collettivo e il pubblico interesse dell'intero
patrimonio culturale nazionale.
2. La Repubblica promuove la conoscenza del patrimonio
culturale nazionale con attività e investimenti volti a
migliorare la sua fruizione collettiva e a rimuovere ogni
ostacolo o disuguaglianza, sociale e culturale, che possa
interdire o limitare la facoltà di accesso, il godimento e la
cognizione del patrimonio culturale nazionale. La Repubblica
fornisce i mezzi finanziari, tecnici, scientifici e
strutturali necessari per consentire e per accrescere la
capacità di accesso e di fruizione collettiva del patrimonio
culturale nazionale.
Art. 2.
(Oggetto).
1. Il patrimonio culturale nazionale è composto da tutti i
beni, immobili e mobili, e dalle cose che, singolarmente prese
o nel loro assieme, costituiscono un eloquente documento
dell'ambiente storico e naturale in cui le donne e gli uomini
sono vissuti, presenti sul territorio nazionale.
2. La presente legge si applica ai beni e alle cose
individuati per categorie agli articoli 1, 2, 3 e 4 del testo
unico delle disposizioni legislative in materia di beni
culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29
ottobre 1999, n. 490, di seguito denominato "testo unico".
Art. 3.
(Definizioni).
1. Ai fini della presente legge si intende per:
a) tutela: il complesso delle attività dirette a
riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali anche
attraverso la disciplina della loro circolazione;
b) valorizzazione: il complesso delle attività di
gestione, manutenzione, qualificazione, riqualificazione e
recupero che, ancorché compiute sui beni culturali, sono
finalizzate a favorire e a migliorare la conoscenza e la
fruizione collettive del patrimonio culturale;
c) promozione: ogni attività diretta a realizzare,
a sostenere e a favorire le attività culturali nonché la
formazione e lo sviluppo delle professioni dell'arte e della
cultura e la produzione di beni culturali materiali e
immateriali.
Art. 4.
(Inalienabilità del patrimonio
culturale pubblico).
1. Dopo il primo comma dell'articolo 823 del codice civile
è inserito il seguente:
"I beni del demanio storico, artistico, archeologico,
demo-etno-antropologico, archivistico, bibliotecario e
paesaggistico sono inalienabili e non possono formare oggetto
di diritti reali di godimento a favore di terzi. Le leggi
speciali in materia di beni culturali disciplinano le modalità
della loro eventuale alienazione".
2. Dopo il primo comma dell'articolo 826 del codice civile
è inserito il seguente:
"I beni di cui al primo comma di interesse storico,
artistico, archeologico, demo-etno-antropologico, da chiunque
e in qualunque modo ritrovati nel sottosuolo non possono
essere alienati o permutati, a meno che dalla loro alienazione
o permuta consegua un significativo incremento del patrimonio
culturale secondo criteri e modalità stabiliti dalle leggi
speciali di settore".
3. I beni appartenenti al demanio pubblico di interesse
storico, artistico, archeologico, demo-etno-antropologico,
archivistico, bibliotecario e paesaggistico possono essere
alienati esclusivamente dopo la conclusione di una procedura
di identificazione dei beni con la quale sono individuati:
a) i beni comunque inalienabili;
b) i beni alienabili su autorizzazione del
Ministero per i beni e le attività culturali;
c) i beni che, non rivestendo interesse culturale,
non fanno parte del demanio storico, artistico, archeologico,
demo-etno-antropologico, archivistico, bibliotecario e
paesaggistico.
4. La procedura di identificazione dei beni del demanio
pubblico di cui al comma 3, i criteri della loro
individuazione e i tempi per lo svolgimento dell'iter
sono definiti con regolamento del Ministro per i beni e le
attività culturali adottato ai sensi dell'articolo 17, comma
3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
Capo II
RIPARTIZIONE DI FUNZIONI E CONCORSO TRA STATO, REGIONI ED
ENTI LOCALI
Art. 5.
(Princìpi della ripartizione).
1. In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli
117 e 118 della Costituzione, nonché delle norme contenute
nella presente legge, lo Stato, le regioni, le province e i
comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze,
concorrono allo svolgimento delle attività connesse alla
tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale
nazionale.
Art. 6.
(Riserva statale).
1. Ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, allo
Stato compete la potestà legislativa esclusiva per la
disciplina delle norme di tutela e per la definizione dei
princìpi fondamentali e dei livelli essenziali della
valorizzazione del patrimonio culturale nazionale. Allo Stato
è altresì riservata la potestà legislativa in materia di
circolazione dei beni culturali.
2. Sono riservate allo Stato, che le esercita attraverso
il Ministero per i beni e le attività culturali, le seguenti
funzioni amministrative di tutela:
a) la dichiarazione di interesse particolarmente
importante dei beni appartenenti a soggetti diversi da quelli
indicati all'articolo 21;
b) la vigilanza sull'applicazione dei princìpi
fondamentali della tutela e dei livelli essenziali della
valorizzazione;
c) l'esercizio dei poteri cautelari e di surroga
rispetto alle funzioni amministrative di tutela e di
valorizzazione;
d) l'esercizio delle funzioni relative
all'importazione e all'esportazione dei beni e delle cose di
interesse culturale;
e) la promozione all'estero della conoscenza del
patrimonio culturale nazionale;
f) le funzioni amministrative e di vigilanza sugli
istituti culturali, sulle istituzioni culturali nazionali e
sulle biblioteche annesse ai monumenti nazionali;
g) la gestione dei rapporti e la stipula di intese
relative al patrimonio culturale nazionale con le diverse
confessioni religiose.
3. Sono, altresì, riservate allo Stato, che le esercita
attraverso gli organi competenti, le seguenti funzioni:
a) il controllo sulle esportazioni, ai sensi del
regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre
1992;
b) le attività di recupero dei beni culturali
usciti illegittimamente dal territorio nazionale, in
attuazione della direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15
marzo 1993;
c) la prevenzione e la repressione di reati contro
il patrimonio culturale nonché la raccolta e il coordinamento
delle relative informazioni.
4. Lo Stato attraverso gli istituti centrali e le
soprintendenze compententi per settore, garantisce lo
svolgimento delle attività di studio, ricerca, documentazione,
indagine storica, artistica e scientifica, nonché di
diagnostica propedeutica al restauro sui beni appartenenti al
patrimonio culturale nazionale. Lo Stato, le regioni e gli
enti locali stabiliscono la necessaria collaborazione per lo
svolgimento delle attività di cui al presente comma.
Art. 7.
(Formazione e reclutamento del personale).
1. Lo Stato e le regioni, con intesa raggiunta in sede di
Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e avvalendosi del parere
della Conferenza dei rettori delle università italiane,
definiscono i princìpi fondamentali e i livelli essenziali
della formazione e del reclutamento del personale
tecnico-scientifico, sia per il personale dipendente dallo
Stato, dalle regioni e dagli enti locali, sia per il personale
estraneo alla pubblica amministrazione che, in forme
contrattualmente diverse dal rapporto di lavoro dipendente, è
impiegato per lo svolgimento delle attività di tutela e di
valorizzazione del patrimonio culturale nazionale.
2. I princìpi fondamentali della formazione e del
reclutamento del personale di cui al comma 1, sono sanciti con
legge dello Stato. La legislazione regionale in materia è
emanata in conformità ai princìpi della legge statale.
3. La legge statale di determinazione dei princìpi
fondamentali di cui al comma 2, determina, altresì, i criteri
omogenei, validi su tutto il territorio nazionale, e le
modalità per l'istituzione e l'iscrizione negli elenchi
nazionali delle professioni di:
a) archeologo;
b) storico dell'arte;
c) storico dell'architettura;
d) restauratore;
e) conservatore di musei;
f) bibliotecario;
g) archivista.
Art. 8.
(Conferenza nazionale
per il patrimonio culturale).
1. Al fine di garantire il pubblico interesse e
l'esercizio unitario delle funzioni di tutela e di
valorizzazione del patrimonio culturale nazionale, il
Ministero per i beni e le attività culturali e le regioni
definiscono la programmazione triennale per il settore in sede
di Conferenza nazionale per il patrimonio culturale. La
programmazione è finalizzata al coordinamento, alla
pianificazione e alla razionalizzazione degli investimenti,
degli interventi e delle iniziative culturali e scientifiche
nonché al conseguimento dell'efficacia e dell'efficienza degli
interventi pubblici per il settore. La programmazione
nazionale è, altresì, informata all'esigenza di evitare la
sovrapposizione delle competenze e dell'esercizio delle
funzioni amministrative relative al patrimonio culturale
nazionale tra lo Stato e le regioni e include gli interventi
necessari per il riequilibrio sociale e territoriale delle
condizioni di conoscenza e di fruizione del patrimonio
culturale nazionale.
2. La Conferenza nazionale per il patrimonio culturale è
composta dal Ministro per i beni e le attività culturali, che
la presiede, dai capi di dipartimento dello stesso Ministero
competenti per il settore dei beni culturali, dai direttori
degli istituti centrali, da tre rappresentanti eletti tra il
personale tecnico-scientifico del Ministero, da tre
rappresentanti delle professioni eletti tra gli iscritti negli
elenchi di cui al comma 3 dell'articolo 7, da un
rappresentante per ciascuna conferenza regionale per il
patrimonio culturale istituita ai sensi dell'articolo 9,
nonché da due rappresentanti eletti tra i docenti universitari
delle discipline afferenti i beni culturali.
3. Il programma nazionale triennale di settore di cui al
comma 1:
a) definisce gli indirizzi strategici e le
priorità di intervento per il settore validi su tutto il
territorio nazionale in base ai criteri indicati al comma
1;
b) determina gli interventi di restauro e di
recupero dei beni mobili e immobili, a prescindere dal
relativo status di appartenenza nonché i progetti di
ricerca;
c) programma le attività espositive;
d) provvede alla determinazione delle risorse
finanziarie necessarie per l'attuazione del programma. I
relativi oneri sono posti a carico del bilancio interno del
Ministero per i beni e le attività culturali.
4. Il programma nazionale triennale per il patrimonio
culturale è deliberato dalla Conferenza nazionale per il
patrimonio culturale ed è approvato con decreto del Ministro
per i beni e le attività culturali, entro i quarantacinque
giorni successivi alla deliberazione della Conferenza
nazionale.
5. Il Ministro per i beni e le attività culturali riunisce
almeno semestralmente la Conferenza nazionale per il
patrimonio culturale al fine di verificare lo stato di
avanzamento della programmazione nazionale triennale per il
patrimonio culturale.
Art. 9.
(Conferenza regionale
per il patrimonio culturale).
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge è istituita presso ciascuna regione la
conferenza regionale per il patrimonio culturale.
2. La conferenza regionale per il patrimonio culturale è
composta da:
a) il soprintendente regionale, che la
presiede;
b) i soprintendenti di settore e i soprintendenti
speciali e autonomi;
c) un membro designato dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
d) due membri designati dalla regione;
e) due membri designati dall'amministrazione
regionale dell'Associazione nazionale dei comuni italiani;
f) un membro designato dall'amministrazione
regionale dell'Unione delle province d'Italia;
g) un membro designato dalla conferenza episcopale
regionale;
h) un membro designato dalle associazioni
professionali di settore maggiormente rappresentative a
livello regionale;
i) un membro designato dal consiglio delle
autonomie locali.
3. I componenti della conferenza regionale di cui al comma
2 sono individuati tra i dirigenti delle rispettive
amministrazioni o tra esperti ed esperte esterni con
specifiche competenze tecniche e scientifiche nel settore.
4. I componenti della conferenza regionale per il
patrimonio culturale, ad esclusione del soprintendente
regionale, restano in carica tre anni e possono essere
riconfermati.
5. La conferenza regionale per il patrimonio culturale:
a) individua le priorità di intervento e di
indirizzo dei programmi regionali relativi al patrimonio
culturale;
b) elabora i piani regionali di programmazione e
di intervento per il patrimonio culturale;
c) svolge attività di ricerca, direttamente o
tramite affidamento a professionisti esterni, sullo stato del
patrimonio culturale regionale, su questioni concernenti
l'organizzazione e l'ottimizzazione dei servizi e sugli
interventi di valorizzazione;
d) determina le risorse finanziarie necessarie
all'attuazione della programmazione regionale relativa al
patrimonio culturale;
e) designa il delegato della regione, incaricato
di rappresentare le istanze e le proposte della regione
medesima, alla Conferenza nazionale per il patrimonio
culturale.
Art. 10.
(Compiti delle regioni).
1. Le regioni conformano la propria legislazione in
materia di valorizzazione del patrimonio culturale nazionale
ai princìpi e alle disposizioni della presente legge entro
diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore.
2. Le disposizioni normative regionali di cui al comma 1
prevedono, altresì, l'istituzione o l'adeguamento tecnico e
scientifico degli organi, degli uffici e dei servizi regionali
che svolgono e amministrano le funzioni di valorizzazione del
patrimonio culturale. Tali organi, uffici e servizi rispondono
ai livelli essenziali professionali e formativi di cui
all'articolo 7.
3. Le regioni svolgono le funzioni e i compiti relativi
alla valorizzazione del patrimonio culturale nazionale. Le
regioni svolgono, altresì, le funzioni e i compiti che sono
loro affidati dall'amministrazione statale per effetto della
programmazione nazionale per il patrimonio culturale o in
forza di accordi di cooperazione raggiunti con il Ministero
per i beni e le attività culturali per la realizzazione di
specifici progetti. Restano fermi i poteri cautelari e di
surroga riservarti allo Stato di cui all'articolo 6, comma 2,
lettera c).
4. In attuazione del principio di sussidiarietà previsto
dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni,
le regioni prevedono e promuovono forme di cooperazione
strutturali e funzionali con le province e con i comuni del
proprio territorio per lo svolgimento delle funzioni e dei
compiti di valorizzazione del patrimonio culturale
nazionale.
Art. 11.
(Compiti delle province e dei comuni).
1. Le province e i comuni concorrono allo svolgimento
delle funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale
nazionale in conformità a quanto previsto dagli articoli 5 e
10. In particolare, le province e i comuni svolgono le
funzioni relative a:
a) la manutenzione, la sicurezza, l'integrità dei
beni museali e lo sviluppo delle raccolte museali;
b) il miglioramento delle condizioni di godimento
e di fruizione collettivi del patrimonio culturale nazionale
attraverso la collaborazione finalizzata all'offerta al
pubblico di idonei servizi e l'apporto di adeguate risorse
umane.
Art. 12.
(Trasferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi
alle regioni).
1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con
proprio decreto, su proposta della Conferenza unificata di cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281,
stabilisce le modalità e la successione temporale del
trasferimento alle regioni delle funzioni e dei compiti
amministrativi di valorizzazione, nonchè delle funzioni di
tutela eventualmente delegate dallo Stato alle regioni.
2. Il trasferimento delle funzioni e dei compiti
amministrativi di tutela e di valorizzazione del patrimonio
culturale alle regioni non può avvenire prima del
completamento del processo di adeguamento ai criteri tecnici,
scientifici e professionali, previsti dalla presente legge e
dal testo unico, degli organi, degli uffici e dei servizi
regionali.
Capo III
RIORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA
DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Art. 13.
(Riorganizzazione degli organi
dell'amministrazione centrale).
1. Ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300, come da ultimo modificato dal presente articolo, il
Ministero per i beni e le attività culturali assume
un'organizzazione centrale di tipo dipartimentale.
2. Il comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30
luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:
"1. Il Ministero si articola in non più di sei
dipartimenti, alla cui individuazione si provvede per i
princìpi generali con legge dello Stato e per le successive
modificazioni ai sensi dell'articolo 4".
3. L'amministrazione centrale del Ministero per i beni e
le attività culturali si articola nei seguenti
Dipartimenti:
a) Dipartimento per gli affari generali e
amministrativi;
b) Dipartimento per i beni storici, artistici,
archeologici, architettonici e paesaggistici;
c) Dipartimento per i servizi e la conservazione
del patrimonio culturale;
d) Dipartimento per gli archivi, le biblioteche,
gli istituti culturali e l'editoria;
e) Dipartimento per lo spettacolo e lo sport.
4. I Dipartimenti di cui al comma 3 sono articolati nei
seguenti uffici di livello dirigenziale generale:
a) Dipartimento per gli affari generali e
amministrativi: ufficio per gli affari generali; ufficio del
personale; ufficio per la programmazione e il bilancio;
ufficio degli affari legali e del contenzioso; ufficio per
l'informatica e la statistica; ufficio per la promozione e la
comunicazione; ufficio per il diritto d'autore e la vigilanza
SIAE;
b) Dipartimento per i beni storici, artistici,
archeologici, architettonici e paesaggistici: Istituto
centrale per i beni architettonici e il paesaggio; Istituto
centrale per i beni storici, artistici e
demo-etno-antropologici; Istituto centrale per i beni
archeologici;
c) Dipartimento per i servizi e la conservazione
del patrimonio culturale: Istituto centrale per il restauro;
Istituto centrale per il catalogo e la documentazione;
Istituto centrale per le istituzioni museali; Opificio delle
pietre dure;
d) Dipartimento per gli archivi, le biblioteche,
gli istituti culturali e l'editoria: Istituto centrale per gli
archivi; Istituto centrale per il catalogo unico delle
biblioteche e per le informazioni bibliografiche; Istituto
centrale per la patologia del libro; Discoteca di Stato;
ufficio per la promozione dell'editoria libraria, del libro e
della lettura;
e) Dipartimento per lo spettacolo e lo sport:
ufficio per lo spettacolo dal vivo; ufficio per il cinema;
ufficio per lo sport.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali
adotta, con decreto, uno o più regolamenti per l'attuazione
delle disposizioni di cui al presente articolo.
Art. 14.
(Riorganizzazione delle
soprintendenze regionali).
1. Il soprintendente regionale garantisce la continuità e
il coordinamento tra gli organi centrali dell'amministrazione
dello Stato e le regioni, le province e i comuni del
territorio di propria competenza.
2. Oltre alle funzioni e ai compiti già attribuiti
dall'articolo 7 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368, e successive modificazioni, il soprintendente regionale
assume i seguenti compiti:
a) presiede la conferenza regionale per il
patrimonio culturale;
b) vigila sul rispetto e sull'applicazione dei
princìpi fondamentali e dei livelli essenziali di tutela e di
valorizzazione per le funzioni e per i compiti delegati alle
regioni e agli enti locali;
c) stipula accordi di programma regionali o
locali, con soggetti pubblici e privati, per la progettazione
e l'esecuzione di opere di restauro, di recupero e di
conservazione del patrimonio culturale;
d) dichiara l'interesse particolarmente importante
dei beni appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati
all'articolo 21.
3. Le soprintendenze regionali sono dotate di autonomia
tecnico-scientifica, amministrativa e finanziaria e di un
proprio organico. Nel bilancio di previsione del Ministero per
i beni e le attività culturali è istituita una apposita unità
previsionale di base per l'attribuzione delle risorse
finanziarie necessarie a ciascuna soprintendenza regionale per
le spese correnti e per le spese in conto capitale.
4. Il soprintendente regionale predispone il bilancio
preventivo e consuntivo, per le spese correnti e in conto
capitale.
Art. 15.
(Riorganizzazione delle
soprintendenze di settore).
1. Le soprintendenze di settore previste dall'articolo 12
del regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 dicembre 2000, n. 441, sono organi periferici
del Ministero per i beni e le attività culturali.
2. Le soprintendenze di settore svolgono le seguenti
funzioni amministrative di tutela oggetto della riserva
statale:
a) propongono e istruiscono la documentazione
necessaria alla dichiarazione di interesse particolarmente
importante sui beni appartenenti a soggetti diversi da quelli
indicati all'articolo 21;
b) forniscono alla soprintendenza regionale
competente per territorio i dati e le informazioni necessari
per le valutazioni inerenti alla corretta applicazione degli
indirizzi e dei criteri di tutela e di valorizzazione del
patrimonio culturale, nonché segnalano e documentano
tempestivamente alla medesima soprintendenza regionale e, per
conoscenza agli istituti centrali competenti per materia, i
casi in cui è richiesto l'esercizio dei poteri cautelari e di
surroga da parte dello Stato;
c) garantiscono lo svolgimento delle attività di
cui al comma 4 dell'articolo 6;
d) cooperano e collaborano con le istituzioni
museali di cui all'articolo 24 ai fini dell'organizzazione e
della realizzazione di allestimenti e di progetti espositivi
temporanei;
e) curano e approvano la progettazione e
l'esecuzione di opere di restauro, di recupero e di
conservazione del patrimonio culturale ai sensi di quanto
stabilito all'articolo 23 del testo unico.
Art. 16.
(Riorganizzazione delle istituzioni museali).
1. Le istituzioni museali statali sono organi del
Ministero per i beni e le attività culturali. Esse godono,
singolarmente o nella forma associata di polo museale, di
autonomia scientifica, gestionale e finanziaria.
2. Ciascuna istituzione o polo museale statale è dotato di
una pianta organica stabilita in base allo statuto o al
regolamento di cui all'articolo 24.
3. Per ciascuna istituzione o polo museale statale è
nominato un consiglio direttivo composto almeno dal direttore
scientifico, che lo presiede, dal direttore amministrativo e
dal funzionario più alto in grado nella pianta organica
dell'istituzione o del polo museale.
4. Il numero dei componenti il consiglio direttivo delle
istituzioni o dei poli museali statali può essere aumentato
fino a nove membri qualora l'ampiezza del bacino di utenza e
la consistenza, la fama e l'importanza delle collezioni
conservate lo rendano necessario per garantire l'efficienza e
l'efficacia della gestione.
5. Il numero dei componenti il consiglio direttivo delle
istituzioni e dei poli museali archeologici o misti deve
necessariamente comprendere il soprintendente ai beni
archeologici competente per territorio.
6. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge:
a) sono individuate le istituzioni museali singole
e i poli museali statali;
b) sono definiti i criteri di nomina del direttore
scientifico, scelto tra gli iscritti negli elenchi di cui
all'articolo 7, comma 3, in relazione alle caratteristiche
professionali, scientifiche e accademiche, all'esperienza
maturata, valutata sulla base dei criteri di individuazione
delle figure professionali stabiliti dall'ambito IV, appendici
tabelle 1 e 2, dell'atto di indirizzo sui criteri
tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e
sviluppo dei musei, di cui al decreto del Ministro per i beni
e le attività culturali 10 maggio 2001, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 244 del
19 ottobre 2001.
Art. 17.
(Istituto nazionale per l'arte e l'architettura
contemporanee).
1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, entro
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
con proprio decreto, istituisce l'Istituto nazionale per
l'arte e l'architettura contemporanee, con compiti di
promozione, valorizzazione e acquisizione di opere di arte e
architettura contemporanee. Contestualmente all'istituzione
dell'Istituto nazionale per l'arte e l'architettura
contemporanee, la Direzione generale per l'architettura e
l'arte contemporanee del Ministero per i beni e le attività
culturali è soppressa.
2. L'Istituto nazionale per l'arte e l'architettura
contemporanee svolge, con piena autonomia scientifica e
operativa, le attività tecniche e scientifiche relative ai
compiti di cui al comma 1 e opera al servizio delle
amministrazioni pubbliche.
3. L'Istituto nazionale per l'arte e l'architettura
contemporanee è soggetto alla vigilanza del Ministro per i
beni e le attività culturali, per quanto riguarda il rispetto
degli indirizzi contenuti nel decreto di istituzione, e al
controllo della Corte dei conti.
4. Il decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali istitutivo dell'Istituto nazionale per l'arte e
l'architettura contemporanee prevede, in particolare:
a) il trasferimento del personale proveniente
dalla soppressa Direzione generale per l'architettura e l'arte
contemporanee ed, eventualmente, del personale proveniente
dalla pubblica amministrazione;
b) la copertura degli oneri di funzionamento
dell'Istituto nazionale per l'arte e l'architettura
contemporanee per mezzo:
1) delle risorse della soppressa Direzione generale
per l'architettura e l'arte contemporanee;
2) degli introiti derivanti dai contratti stipulati
con le amministrazioni interessate per le prestazioni di
collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto,
promozione;
3) di un finanziamento annuale stanziato dal Ministero
per i beni e le attività culturali a valere su una apposita
unità previsionale di base, suddiviso in tre capitoli,
distintamente riferiti agli oneri di gestione, tenuto conto
dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, e alla
quota degli incentivi, connessa al raggiungimento degli
obiettivi gestionali.
Capo IV
DISCIPLINA DELLA TUTELA
E PRINCI'PI DELLA VALORIZZAZIONE
Art. 18.
(Princìpi di esercizio
della tutela e della valorizzazione).
1. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale
nazionale sono esercitate, ai fini della presente legge, in
conformità ai princìpi stabiliti dal testo unico.
Art. 19.
(Dichiarazione di interesse
particolarmente importante).
1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 6,
7 e 8 del testo unico sul procedimento e la notificazione
della dichiarazione di interesse particolarmente importante
sui beni appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati
all'articolo 21 della presente legge, le relative funzioni già
attribuite dai medesimi articoli al Ministero per i beni e le
attività culturali sono trasferite al soprintendente regionale
competente per territorio di cui all'articolo 14 della stessa
legge.
Art. 20.
(Ritrovamenti e scoperte).
1. Il comma 1 dell'articolo 86 del testo unico è
sostituito dal seguente:
"1. Il Ministero può dare in concessione a
università e a enti di ricerca con adeguata qualificazione
tecnico-scientifica l'esecuzione di opere indicate
nell'articolo 85 ed emettere a favore del concessionario il
decreto di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i
lavori".
Art. 21.
(Beni di enti pubblici e privati).
1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5
del testo unico, le regioni, le province, i comuni, gli altri
enti pubblici e le persone giuridiche private senza fine di
lucro presentano al soprintendente di settore compentente
l'elenco descrittivo delle cose immobili e mobili di interesse
artistico, storico, archeologico o demo-etno-antropologico di
loro appartenenza. Il soprintendente di settore trasmette gli
elenchi descrittivi ricevuti agli istituti centrali del
Ministero per i beni e le attività culturali, in relazione
alle materie di loro competenza, e alle soprintendenze
regionali del proprio territorio.
2. Il soprintendente regionale, direttamente o attraverso
il soprintendente di settore, provvede agli aggiornamenti
degli elenchi di cui al comma 1, alle comunicazioni ivi
previste e agli altri adempimenti ai sensi delle disposizioni
di cui all'articolo 5 del testo unico.
Art. 22.
(Architettura e arte contemporanee).
1. All'articolo 2 del testo unico sono apportate le
seguenti modificazioni:
a) al comma 6, la parola: "cinquanta" è sostituita
dalla seguente: "trenta";
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"6-bis. Su parere conforme del Consiglio per i beni
culturali e ambientali, o del competente comitato
tecnico-scientifico di settore, di cui all'articolo 4 del
decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, possono essere
decisi interventi diretti a impedire il deperimento o la
distruzione di opere di architettura e arte la cui esecuzione
risalga a meno di trenta anni, in deroga a quanto disposto dal
comma 6 del presente articolo, a condizione che le stesse
opere siano di riconosciuto valore".
Art. 23.
(Promozione delle attività culturali
e della conoscenza del patrimonio).
1. Lo Stato, direttamente o in collaborazione con altri
soggetti pubblici o privati, finanzia, nell'ambito della
programmazione nazionale di settore, progetti e interventi
finalizzati alla promozione delle attività culturali e della
conoscenza del patrimonio culturale.
Art. 24.
(Istituzioni museali).
1. Per istituzione museale si intende un'istituzione
permanente, aperta al pubblico e senza scopo di lucro, che
fornisce un servizio di carattere culturale alla società e al
suo sviluppo compiendo ricerche sulle testimonianze materiali
dell'uomo e del suo ambiente, acquisendole, conservandole,
comunicandole ed esponendole per fini di studio, di educazione
e di svago.
2. Le istituzioni museali, indipendentemente dallo
status di proprietà e dalla natura giuridica, devono
essere dotate di uno statuto o di un regolamento che, in
conformità alla definizione generale di istituzione museale,
individua:
a) la natura giuridica di organismo permanente e
senza scopo di lucro;
b) la missione e le finalità del museo;
c) le forme di governo e di gestione;
d) l'assetto finanziario e l'ordinamento
contabile;
e) le norme, le dotazioni e le qualifiche
professionali e scientifiche relative al personale permanente
e temporaneo;
f) il patrimonio museale;
g) i princìpi generali di erogazione dei servizi
al pubblico;
h) le modalità di raccolta dei dati sull'attività
e sulla gestione del museo, ai fini statistici e di
programmazione;
i) i compiti e le funzioni che il museo intende
assumere in riferimento al contesto territoriale, nonché
nell'ambito di un'eventuale forma associata.
3. Gli enti o le amministrazioni proprietari delle
istituzioni museali sono tenuti a vigilare affinché gli
statuti o i regolamenti dei rispettivi musei siano redatti in
conformità alle disposizioni di cui al comma 2.
4. L'organo di governo dell'istituzione museale è tenuto
ad approvare e a rendere pubblico un documento programmatico
che individua gli obiettivi annuali e pluriennali conformi
alle finalità definite nello statuto o nel regolamento della
stessa istituzione.
5. Gli enti o le amministrazioni proprietari sono tenuti a
fornire alle istituzioni museali risorse finanziarie adeguate
alle loro dimensioni e caratteristiche e tali da garantire il
rispetto degli standard minimi relativi al personale,
alla sicurezza, alla gestione e alla cura delle collezioni,
nonché ai servizi al pubblico, stabiliti dall'atto di
indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli
standard di funzionamento e sviluppo dei musei, di cui
al decreto del Ministro per i beni e le attività
culturali 10 maggio 2001, pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 19 ottobre
2001.
Capo V
MODIFICHE LEGISLATIVE
E DISPOSIZIONI FINALI
Art. 25.
(Modifiche all'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112).
1. All'articolo 7, comma 10, del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) dopo il primo periodo è inserito il seguente:
"Sono esclusi dai trasferimenti i beni di interesse storico,
artistico e paesaggistico, come definiti dagli articoli 1, 2,
3, 4, 138 e 139 del testo unico di cui al decreto legislativo
29 ottobre 1999, n. 490";
b) le parole: "Il trasferimento di beni di
particolare valore artistico e storico è effettuato di intesa
con il Ministro per i beni e le attività culturali" sono
soppresse.
Art. 26.
(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410).
1. All'articolo 3, comma 17, secondo periodo, del
decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, le
parole: "alle autorizzazioni previste dal testo unico di cui
al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, né" sono
soppresse.
Art. 27.
(Modifiche al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368).
1. Al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo 1, comma 1, il secondo periodo è
soppresso, e, al terzo periodo, le parole: "Nell'esercizio di
tali funzioni" sono sostituite dalle seguenti: "Nella
realizzazione delle citate finalità";
b) all'articolo 2, comma 2, lettera a), sono
aggiunte le seguenti parole: "oggetto di riserva statale";
c) all'articolo 3, il comma 3 è abrogato;
d) l'articolo 5 è abrogato;
e) all'articolo 6, comma 2:
1) le parole: "dieci uffici dirigenziali generali"
sono sostituite dalle seguenti: "sei dipartimenti";
2) le parole: "arte e architettura contemporanee,"
sono soppresse;
3) le parole: "L'individuazione e l'ordinamento degli
uffici sono stabiliti" sono sostituite dalle seguenti:
"L'ordinamento degli uffici è stabilito".
Art. 28.
(Commissione per i beni e le attività culturali).
1. Le funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 155 del
decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla commissione
per i beni e le attività culturali, istituita dall'articolo
154 del medesimo decreto legislativo, sono trasferite alla
conferenza regionale per il patrimonio culturale di cui
all'articolo 9 della presente legge. Restano ferme le
competenze della medesima commissione per i beni e le attività
culturali in materia di spettacolo.
Art. 29.
(Norme di adeguamento).
1. Il Governo provvede, entro due mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, ad apportare le
modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, al fine
di adeguare le norme ivi previste di organizzazione del
Ministero per i beni e le attività culturali alle disposizioni
in materia stabilite dalla presente legge.