XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4263




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

PRINCI'PI GENERALI E
AMBITI DI APPLICAZIONE


Art. 1.

(Princìpi generali).

        1. La Repubblica, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione, promuove e opera per la conservazione, l'arricchimento e la conoscenza del patrimonio culturale della Nazione. La Repubblica riconosce e garantisce il valore identitario collettivo e il pubblico interesse dell'intero patrimonio culturale nazionale.
        2. La Repubblica promuove la conoscenza del patrimonio culturale nazionale con attività e investimenti volti a migliorare la sua fruizione collettiva e a rimuovere ogni ostacolo o disuguaglianza, sociale e culturale, che possa interdire o limitare la facoltà di accesso, il godimento e la cognizione del patrimonio culturale nazionale. La Repubblica fornisce i mezzi finanziari, tecnici, scientifici e strutturali necessari per consentire e per accrescere la capacità di accesso e di fruizione collettiva del patrimonio culturale nazionale.


Art. 2.

(Oggetto).

        1. Il patrimonio culturale nazionale è composto da tutti i beni, immobili e mobili, e dalle cose che, singolarmente prese o nel loro assieme, costituiscono un eloquente documento dell'ambiente storico e naturale in cui le donne e gli uomini sono vissuti, presenti sul territorio nazionale.
        2. La presente legge si applica ai beni e alle cose individuati per categorie agli articoli 1, 2, 3 e 4 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, di seguito denominato "testo unico".


Art. 3.

(Definizioni).

        1. Ai fini della presente legge si intende per:

                a) tutela: il complesso delle attività dirette a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali anche attraverso la disciplina della loro circolazione;

                b) valorizzazione: il complesso delle attività di gestione, manutenzione, qualificazione, riqualificazione e recupero che, ancorché compiute sui beni culturali, sono finalizzate a favorire e a migliorare la conoscenza e la fruizione collettive del patrimonio culturale;

                c) promozione: ogni attività diretta a realizzare, a sostenere e a favorire le attività culturali nonché la formazione e lo sviluppo delle professioni dell'arte e della cultura e la produzione di beni culturali materiali e immateriali.


Art. 4.

(Inalienabilità del patrimonio
culturale pubblico).

        1. Dopo il primo comma dell'articolo 823 del codice civile è inserito il seguente:

        "I beni del demanio storico, artistico, archeologico, demo-etno-antropologico, archivistico, bibliotecario e paesaggistico sono inalienabili e non possono formare oggetto di diritti reali di godimento a favore di terzi. Le leggi speciali in materia di beni culturali disciplinano le modalità della loro eventuale alienazione".

        2. Dopo il primo comma dell'articolo 826 del codice civile è inserito il seguente:

        "I beni di cui al primo comma di interesse storico, artistico, archeologico, demo-etno-antropologico, da chiunque e in qualunque modo ritrovati nel sottosuolo non possono essere alienati o permutati, a meno che dalla loro alienazione o permuta consegua un significativo incremento del patrimonio culturale secondo criteri e modalità stabiliti dalle leggi speciali di settore".

        3. I beni appartenenti al demanio pubblico di interesse storico, artistico, archeologico, demo-etno-antropologico, archivistico, bibliotecario e paesaggistico possono essere alienati esclusivamente dopo la conclusione di una procedura di identificazione dei beni con la quale sono individuati:

                a) i beni comunque inalienabili;

                b) i beni alienabili su autorizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

                c) i beni che, non rivestendo interesse culturale, non fanno parte del demanio storico, artistico, archeologico, demo-etno-antropologico, archivistico, bibliotecario e paesaggistico.
        4. La procedura di identificazione dei beni del demanio pubblico di cui al comma 3, i criteri della loro individuazione e i tempi per lo svolgimento dell'iter sono definiti con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.


Capo II

RIPARTIZIONE DI FUNZIONI E CONCORSO TRA STATO, REGIONI ED
ENTI LOCALI


Art. 5.

(Princìpi della ripartizione).

        1. In attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 117 e 118 della Costituzione, nonché delle norme contenute nella presente legge, lo Stato, le regioni, le province e i comuni, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, concorrono allo svolgimento delle attività connesse alla tutela e alla valorizzazione del patrimonio culturale nazionale.


Art. 6.

(Riserva statale).

        1. Ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, allo Stato compete la potestà legislativa esclusiva per la disciplina delle norme di tutela e per la definizione dei princìpi fondamentali e dei livelli essenziali della valorizzazione del patrimonio culturale nazionale. Allo Stato è altresì riservata la potestà legislativa in materia di circolazione dei beni culturali.
        2. Sono riservate allo Stato, che le esercita attraverso il Ministero per i beni e le attività culturali, le seguenti funzioni amministrative di tutela:

                a) la dichiarazione di interesse particolarmente importante dei beni appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 21;

                b) la vigilanza sull'applicazione dei princìpi fondamentali della tutela e dei livelli essenziali della valorizzazione;

                c) l'esercizio dei poteri cautelari e di surroga rispetto alle funzioni amministrative di tutela e di valorizzazione;

                d) l'esercizio delle funzioni relative all'importazione e all'esportazione dei beni e delle cose di interesse culturale;

                e) la promozione all'estero della conoscenza del patrimonio culturale nazionale;

                f) le funzioni amministrative e di vigilanza sugli istituti culturali, sulle istituzioni culturali nazionali e sulle biblioteche annesse ai monumenti nazionali;

                g) la gestione dei rapporti e la stipula di intese relative al patrimonio culturale nazionale con le diverse confessioni religiose.
        3. Sono, altresì, riservate allo Stato, che le esercita attraverso gli organi competenti, le seguenti funzioni:

                a) il controllo sulle esportazioni, ai sensi del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992;

                b) le attività di recupero dei beni culturali usciti illegittimamente dal territorio nazionale, in attuazione della direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993;

                c) la prevenzione e la repressione di reati contro il patrimonio culturale nonché la raccolta e il coordinamento delle relative informazioni.

        4. Lo Stato attraverso gli istituti centrali e le soprintendenze compententi per settore, garantisce lo svolgimento delle attività di studio, ricerca, documentazione, indagine storica, artistica e scientifica, nonché di diagnostica propedeutica al restauro sui beni appartenenti al patrimonio culturale nazionale. Lo Stato, le regioni e gli enti locali stabiliscono la necessaria collaborazione per lo svolgimento delle attività di cui al presente comma.


Art. 7.

(Formazione e reclutamento del personale).

        1. Lo Stato e le regioni, con intesa raggiunta in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e avvalendosi del parere della Conferenza dei rettori delle università italiane, definiscono i princìpi fondamentali e i livelli essenziali della formazione e del reclutamento del personale tecnico-scientifico, sia per il personale dipendente dallo Stato, dalle regioni e dagli enti locali, sia per il personale estraneo alla pubblica amministrazione che, in forme contrattualmente diverse dal rapporto di lavoro dipendente, è impiegato per lo svolgimento delle attività di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale nazionale.
        2. I princìpi fondamentali della formazione e del reclutamento del personale di cui al comma 1, sono sanciti con legge dello Stato. La legislazione regionale in materia è emanata in conformità ai princìpi della legge statale.
        3. La legge statale di determinazione dei princìpi fondamentali di cui al comma 2, determina, altresì, i criteri omogenei, validi su tutto il territorio nazionale, e le modalità per l'istituzione e l'iscrizione negli elenchi nazionali delle professioni di:

                a) archeologo;

                b) storico dell'arte;

                c) storico dell'architettura;

                d) restauratore;

                e) conservatore di musei;

                f) bibliotecario;

                g) archivista.


Art. 8.

(Conferenza nazionale
per il patrimonio culturale).

        1. Al fine di garantire il pubblico interesse e l'esercizio unitario delle funzioni di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale nazionale, il Ministero per i beni e le attività culturali e le regioni definiscono la programmazione triennale per il settore in sede di Conferenza nazionale per il patrimonio culturale. La programmazione è finalizzata al coordinamento, alla pianificazione e alla razionalizzazione degli investimenti, degli interventi e delle iniziative culturali e scientifiche nonché al conseguimento dell'efficacia e dell'efficienza degli interventi pubblici per il settore. La programmazione nazionale è, altresì, informata all'esigenza di evitare la sovrapposizione delle competenze e dell'esercizio delle funzioni amministrative relative al patrimonio culturale nazionale tra lo Stato e le regioni e include gli interventi necessari per il riequilibrio sociale e territoriale delle condizioni di conoscenza e di fruizione del patrimonio culturale nazionale.
        2. La Conferenza nazionale per il patrimonio culturale è composta dal Ministro per i beni e le attività culturali, che la presiede, dai capi di dipartimento dello stesso Ministero competenti per il settore dei beni culturali, dai direttori degli istituti centrali, da tre rappresentanti eletti tra il personale tecnico-scientifico del Ministero, da tre rappresentanti delle professioni eletti tra gli iscritti negli elenchi di cui al comma 3 dell'articolo 7, da un rappresentante per ciascuna conferenza regionale per il patrimonio culturale istituita ai sensi dell'articolo 9, nonché da due rappresentanti eletti tra i docenti universitari delle discipline afferenti i beni culturali.
        3. Il programma nazionale triennale di settore di cui al comma 1:

                a) definisce gli indirizzi strategici e le priorità di intervento per il settore validi su tutto il territorio nazionale in base ai criteri indicati al comma 1;

                b) determina gli interventi di restauro e di recupero dei beni mobili e immobili, a prescindere dal relativo status di appartenenza nonché i progetti di ricerca;

                c) programma le attività espositive;

                d) provvede alla determinazione delle risorse finanziarie necessarie per l'attuazione del programma. I relativi oneri sono posti a carico del bilancio interno del Ministero per i beni e le attività culturali.

        4. Il programma nazionale triennale per il patrimonio culturale è deliberato dalla Conferenza nazionale per il patrimonio culturale ed è approvato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, entro i quarantacinque giorni successivi alla deliberazione della Conferenza nazionale.
        5. Il Ministro per i beni e le attività culturali riunisce almeno semestralmente la Conferenza nazionale per il patrimonio culturale al fine di verificare lo stato di avanzamento della programmazione nazionale triennale per il patrimonio culturale.

Art. 9.

(Conferenza regionale
per il patrimonio culturale).

        1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge è istituita presso ciascuna regione la conferenza regionale per il patrimonio culturale.
        2. La conferenza regionale per il patrimonio culturale è composta da:

                a) il soprintendente regionale, che la presiede;

                b) i soprintendenti di settore e i soprintendenti speciali e autonomi;

                c) un membro designato dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

                d) due membri designati dalla regione;

                e) due membri designati dall'amministrazione regionale dell'Associazione nazionale dei comuni italiani;

                f) un membro designato dall'amministrazione regionale dell'Unione delle province d'Italia;

                g) un membro designato dalla conferenza episcopale regionale;

                h) un membro designato dalle associazioni professionali di settore maggiormente rappresentative a livello regionale;

                i) un membro designato dal consiglio delle autonomie locali.

        3. I componenti della conferenza regionale di cui al comma 2 sono individuati tra i dirigenti delle rispettive amministrazioni o tra esperti ed esperte esterni con specifiche competenze tecniche e scientifiche nel settore.
        4. I componenti della conferenza regionale per il patrimonio culturale, ad esclusione del soprintendente regionale, restano in carica tre anni e possono essere riconfermati.
        5. La conferenza regionale per il patrimonio culturale:

                a) individua le priorità di intervento e di indirizzo dei programmi regionali relativi al patrimonio culturale;
                b) elabora i piani regionali di programmazione e di intervento per il patrimonio culturale;

                c) svolge attività di ricerca, direttamente o tramite affidamento a professionisti esterni, sullo stato del patrimonio culturale regionale, su questioni concernenti l'organizzazione e l'ottimizzazione dei servizi e sugli interventi di valorizzazione;

                d) determina le risorse finanziarie necessarie all'attuazione della programmazione regionale relativa al patrimonio culturale;

                e) designa il delegato della regione, incaricato di rappresentare le istanze e le proposte della regione medesima, alla Conferenza nazionale per il patrimonio culturale.


Art. 10.

(Compiti delle regioni).

        1. Le regioni conformano la propria legislazione in materia di valorizzazione del patrimonio culturale nazionale ai princìpi e alle disposizioni della presente legge entro diciotto mesi dalla data della sua entrata in vigore.
        2. Le disposizioni normative regionali di cui al comma 1 prevedono, altresì, l'istituzione o l'adeguamento tecnico e scientifico degli organi, degli uffici e dei servizi regionali che svolgono e amministrano le funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale. Tali organi, uffici e servizi rispondono ai livelli essenziali professionali e formativi di cui all'articolo 7.
        3. Le regioni svolgono le funzioni e i compiti relativi alla valorizzazione del patrimonio culturale nazionale. Le regioni svolgono, altresì, le funzioni e i compiti che sono loro affidati dall'amministrazione statale per effetto della programmazione nazionale per il patrimonio culturale o in forza di accordi di cooperazione raggiunti con il Ministero per i beni e le attività culturali per la realizzazione di specifici progetti. Restano fermi i poteri cautelari e di surroga riservarti allo Stato di cui all'articolo 6, comma 2, lettera c).
        4. In attuazione del principio di sussidiarietà previsto dalla legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, le regioni prevedono e promuovono forme di cooperazione strutturali e funzionali con le province e con i comuni del proprio territorio per lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di valorizzazione del patrimonio culturale nazionale.


Art. 11.

(Compiti delle province e dei comuni).

        1. Le province e i comuni concorrono allo svolgimento delle funzioni di valorizzazione del patrimonio culturale nazionale in conformità a quanto previsto dagli articoli 5 e 10. In particolare, le province e i comuni svolgono le funzioni relative a:

                a) la manutenzione, la sicurezza, l'integrità dei beni museali e lo sviluppo delle raccolte museali;

                b) il miglioramento delle condizioni di godimento e di fruizione collettivi del patrimonio culturale nazionale attraverso la collaborazione finalizzata all'offerta al pubblico di idonei servizi e l'apporto di adeguate risorse umane.


Art. 12.

(Trasferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi
alle regioni).

        1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto, su proposta della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, stabilisce le modalità e la successione temporale del trasferimento alle regioni delle funzioni e dei compiti amministrativi di valorizzazione, nonchè delle funzioni di tutela eventualmente delegate dallo Stato alle regioni.
        2. Il trasferimento delle funzioni e dei compiti amministrativi di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale alle regioni non può avvenire prima del completamento del processo di adeguamento ai criteri tecnici, scientifici e professionali, previsti dalla presente legge e dal testo unico, degli organi, degli uffici e dei servizi regionali.


Capo III

RIORGANIZZAZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE CENTRALE E PERIFERICA
DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI


Art. 13.

(Riorganizzazione degli organi
dell'amministrazione centrale).

        1. Ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo modificato dal presente articolo, il Ministero per i beni e le attività culturali assume un'organizzazione centrale di tipo dipartimentale.
        2. Il comma 1 dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è sostituito dal seguente:

        "1. Il Ministero si articola in non più di sei dipartimenti, alla cui individuazione si provvede per i princìpi generali con legge dello Stato e per le successive modificazioni ai sensi dell'articolo 4".

        3. L'amministrazione centrale del Ministero per i beni e le attività culturali si articola nei seguenti Dipartimenti:

                a) Dipartimento per gli affari generali e amministrativi;

                b) Dipartimento per i beni storici, artistici, archeologici, architettonici e paesaggistici;

                c) Dipartimento per i servizi e la conservazione del patrimonio culturale;
                d) Dipartimento per gli archivi, le biblioteche, gli istituti culturali e l'editoria;

                e) Dipartimento per lo spettacolo e lo sport.

        4. I Dipartimenti di cui al comma 3 sono articolati nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

                a) Dipartimento per gli affari generali e amministrativi: ufficio per gli affari generali; ufficio del personale; ufficio per la programmazione e il bilancio; ufficio degli affari legali e del contenzioso; ufficio per l'informatica e la statistica; ufficio per la promozione e la comunicazione; ufficio per il diritto d'autore e la vigilanza SIAE;

                b) Dipartimento per i beni storici, artistici, archeologici, architettonici e paesaggistici: Istituto centrale per i beni architettonici e il paesaggio; Istituto centrale per i beni storici, artistici e demo-etno-antropologici; Istituto centrale per i beni archeologici;

                c) Dipartimento per i servizi e la conservazione del patrimonio culturale: Istituto centrale per il restauro; Istituto centrale per il catalogo e la documentazione; Istituto centrale per le istituzioni museali; Opificio delle pietre dure;

                d) Dipartimento per gli archivi, le biblioteche, gli istituti culturali e l'editoria: Istituto centrale per gli archivi; Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche e per le informazioni bibliografiche; Istituto centrale per la patologia del libro; Discoteca di Stato; ufficio per la promozione dell'editoria libraria, del libro e della lettura;

                e) Dipartimento per lo spettacolo e lo sport: ufficio per lo spettacolo dal vivo; ufficio per il cinema; ufficio per lo sport.

        5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali adotta, con decreto, uno o più regolamenti per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.

Art. 14.

(Riorganizzazione delle
soprintendenze regionali).

        1. Il soprintendente regionale garantisce la continuità e il coordinamento tra gli organi centrali dell'amministrazione dello Stato e le regioni, le province e i comuni del territorio di propria competenza.
        2. Oltre alle funzioni e ai compiti già attribuiti dall'articolo 7 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, il soprintendente regionale assume i seguenti compiti:

                a) presiede la conferenza regionale per il patrimonio culturale;

                b) vigila sul rispetto e sull'applicazione dei princìpi fondamentali e dei livelli essenziali di tutela e di valorizzazione per le funzioni e per i compiti delegati alle regioni e agli enti locali;

                c) stipula accordi di programma regionali o locali, con soggetti pubblici e privati, per la progettazione e l'esecuzione di opere di restauro, di recupero e di conservazione del patrimonio culturale;

                d) dichiara l'interesse particolarmente importante dei beni appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 21.

        3. Le soprintendenze regionali sono dotate di autonomia tecnico-scientifica, amministrativa e finanziaria e di un proprio organico. Nel bilancio di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali è istituita una apposita unità previsionale di base per l'attribuzione delle risorse finanziarie necessarie a ciascuna soprintendenza regionale per le spese correnti e per le spese in conto capitale.
        4. Il soprintendente regionale predispone il bilancio preventivo e consuntivo, per le spese correnti e in conto capitale.

Art. 15.

(Riorganizzazione delle
soprintendenze di settore).

        1. Le soprintendenze di settore previste dall'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n. 441, sono organi periferici del Ministero per i beni e le attività culturali.
        2. Le soprintendenze di settore svolgono le seguenti funzioni amministrative di tutela oggetto della riserva statale:

                a) propongono e istruiscono la documentazione necessaria alla dichiarazione di interesse particolarmente importante sui beni appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 21;

                b) forniscono alla soprintendenza regionale competente per territorio i dati e le informazioni necessari per le valutazioni inerenti alla corretta applicazione degli indirizzi e dei criteri di tutela e di valorizzazione del patrimonio culturale, nonché segnalano e documentano tempestivamente alla medesima soprintendenza regionale e, per conoscenza agli istituti centrali competenti per materia, i casi in cui è richiesto l'esercizio dei poteri cautelari e di surroga da parte dello Stato;

                c) garantiscono lo svolgimento delle attività di cui al comma 4 dell'articolo 6;

                d) cooperano e collaborano con le istituzioni museali di cui all'articolo 24 ai fini dell'organizzazione e della realizzazione di allestimenti e di progetti espositivi temporanei;

                e) curano e approvano la progettazione e l'esecuzione di opere di restauro, di recupero e di conservazione del patrimonio culturale ai sensi di quanto stabilito all'articolo 23 del testo unico.

Art. 16.

(Riorganizzazione delle istituzioni museali).

        1. Le istituzioni museali statali sono organi del Ministero per i beni e le attività culturali. Esse godono, singolarmente o nella forma associata di polo museale, di autonomia scientifica, gestionale e finanziaria.
        2. Ciascuna istituzione o polo museale statale è dotato di una pianta organica stabilita in base allo statuto o al regolamento di cui all'articolo 24.
        3. Per ciascuna istituzione o polo museale statale è nominato un consiglio direttivo composto almeno dal direttore scientifico, che lo presiede, dal direttore amministrativo e dal funzionario più alto in grado nella pianta organica dell'istituzione o del polo museale.
        4. Il numero dei componenti il consiglio direttivo delle istituzioni o dei poli museali statali può essere aumentato fino a nove membri qualora l'ampiezza del bacino di utenza e la consistenza, la fama e l'importanza delle collezioni conservate lo rendano necessario per garantire l'efficienza e l'efficacia della gestione.
        5. Il numero dei componenti il consiglio direttivo delle istituzioni e dei poli museali archeologici o misti deve necessariamente comprendere il soprintendente ai beni archeologici competente per territorio.
        6. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge:

                a) sono individuate le istituzioni museali singole e i poli museali statali;

                b) sono definiti i criteri di nomina del direttore scientifico, scelto tra gli iscritti negli elenchi di cui all'articolo 7, comma 3, in relazione alle caratteristiche professionali, scientifiche e accademiche, all'esperienza maturata, valutata sulla base dei criteri di individuazione delle figure professionali stabiliti dall'ambito IV, appendici tabelle 1 e 2, dell'atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 10 maggio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 19 ottobre 2001.


Art. 17.

(Istituto nazionale per l'arte e l'architettura
contemporanee).

        1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, istituisce l'Istituto nazionale per l'arte e l'architettura contemporanee, con compiti di promozione, valorizzazione e acquisizione di opere di arte e architettura contemporanee. Contestualmente all'istituzione dell'Istituto nazionale per l'arte e l'architettura contemporanee, la Direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee del Ministero per i beni e le attività culturali è soppressa.
        2. L'Istituto nazionale per l'arte e l'architettura contemporanee svolge, con piena autonomia scientifica e operativa, le attività tecniche e scientifiche relative ai compiti di cui al comma 1 e opera al servizio delle amministrazioni pubbliche.
        3. L'Istituto nazionale per l'arte e l'architettura contemporanee è soggetto alla vigilanza del Ministro per i beni e le attività culturali, per quanto riguarda il rispetto degli indirizzi contenuti nel decreto di istituzione, e al controllo della Corte dei conti.
        4. Il decreto del Ministro per i beni e le attività culturali istitutivo dell'Istituto nazionale per l'arte e l'architettura contemporanee prevede, in particolare:

                a) il trasferimento del personale proveniente dalla soppressa Direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee ed, eventualmente, del personale proveniente dalla pubblica amministrazione;

                b) la copertura degli oneri di funzionamento dell'Istituto nazionale per l'arte e l'architettura contemporanee per mezzo:
                1) delle risorse della soppressa Direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee;

                2) degli introiti derivanti dai contratti stipulati con le amministrazioni interessate per le prestazioni di collaborazione, consulenza, assistenza, servizio, supporto, promozione;

                3) di un finanziamento annuale stanziato dal Ministero per i beni e le attività culturali a valere su una apposita unità previsionale di base, suddiviso in tre capitoli, distintamente riferiti agli oneri di gestione, tenuto conto dei vincoli di servizio, alle spese di investimento, e alla quota degli incentivi, connessa al raggiungimento degli obiettivi gestionali.


Capo IV

DISCIPLINA DELLA TUTELA
E PRINCI'PI DELLA VALORIZZAZIONE


Art. 18.

(Princìpi di esercizio
della tutela e della valorizzazione).

        1. La tutela e la valorizzazione del patrimonio culturale nazionale sono esercitate, ai fini della presente legge, in conformità ai princìpi stabiliti dal testo unico.


Art. 19.

(Dichiarazione di interesse
particolarmente importante).

        1. Ferme restando le disposizioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 del testo unico sul procedimento e la notificazione della dichiarazione di interesse particolarmente importante sui beni appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 21 della presente legge, le relative funzioni già attribuite dai medesimi articoli al Ministero per i beni e le attività culturali sono trasferite al soprintendente regionale competente per territorio di cui all'articolo 14 della stessa legge.

Art. 20.

(Ritrovamenti e scoperte).

        1. Il comma 1 dell'articolo 86 del testo unico è sostituito dal seguente:

        "1. Il Ministero può dare in concessione a università e a enti di ricerca con adeguata qualificazione tecnico-scientifica l'esecuzione di opere indicate nell'articolo 85 ed emettere a favore del concessionario il decreto di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori".


Art. 21.

(Beni di enti pubblici e privati).

        1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 5 del testo unico, le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e le persone giuridiche private senza fine di lucro presentano al soprintendente di settore compentente l'elenco descrittivo delle cose immobili e mobili di interesse artistico, storico, archeologico o demo-etno-antropologico di loro appartenenza. Il soprintendente di settore trasmette gli elenchi descrittivi ricevuti agli istituti centrali del Ministero per i beni e le attività culturali, in relazione alle materie di loro competenza, e alle soprintendenze regionali del proprio territorio.
        2. Il soprintendente regionale, direttamente o attraverso il soprintendente di settore, provvede agli aggiornamenti degli elenchi di cui al comma 1, alle comunicazioni ivi previste e agli altri adempimenti ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 5 del testo unico.


Art. 22.

(Architettura e arte contemporanee).

        1. All'articolo 2 del testo unico sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 6, la parola: "cinquanta" è sostituita dalla seguente: "trenta";
                b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

        "6-bis. Su parere conforme del Consiglio per i beni culturali e ambientali, o del competente comitato tecnico-scientifico di settore, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, possono essere decisi interventi diretti a impedire il deperimento o la distruzione di opere di architettura e arte la cui esecuzione risalga a meno di trenta anni, in deroga a quanto disposto dal comma 6 del presente articolo, a condizione che le stesse opere siano di riconosciuto valore".


Art. 23.

(Promozione delle attività culturali
e della conoscenza del patrimonio).

        1. Lo Stato, direttamente o in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, finanzia, nell'ambito della programmazione nazionale di settore, progetti e interventi finalizzati alla promozione delle attività culturali e della conoscenza del patrimonio culturale.


Art. 24.

(Istituzioni museali).

        1. Per istituzione museale si intende un'istituzione permanente, aperta al pubblico e senza scopo di lucro, che fornisce un servizio di carattere culturale alla società e al suo sviluppo compiendo ricerche sulle testimonianze materiali dell'uomo e del suo ambiente, acquisendole, conservandole, comunicandole ed esponendole per fini di studio, di educazione e di svago.
        2. Le istituzioni museali, indipendentemente dallo status di proprietà e dalla natura giuridica, devono essere dotate di uno statuto o di un regolamento che, in conformità alla definizione generale di istituzione museale, individua:

                a) la natura giuridica di organismo permanente e senza scopo di lucro;
                b) la missione e le finalità del museo;

                c) le forme di governo e di gestione;

                d) l'assetto finanziario e l'ordinamento contabile;

                e) le norme, le dotazioni e le qualifiche professionali e scientifiche relative al personale permanente e temporaneo;

                f) il patrimonio museale;

                g) i princìpi generali di erogazione dei servizi al pubblico;

                h) le modalità di raccolta dei dati sull'attività e sulla gestione del museo, ai fini statistici e di programmazione;

                i) i compiti e le funzioni che il museo intende assumere in riferimento al contesto territoriale, nonché nell'ambito di un'eventuale forma associata.

        3. Gli enti o le amministrazioni proprietari delle istituzioni museali sono tenuti a vigilare affinché gli statuti o i regolamenti dei rispettivi musei siano redatti in conformità alle disposizioni di cui al comma 2.
        4. L'organo di governo dell'istituzione museale è tenuto ad approvare e a rendere pubblico un documento programmatico che individua gli obiettivi annuali e pluriennali conformi alle finalità definite nello statuto o nel regolamento della stessa istituzione.
        5. Gli enti o le amministrazioni proprietari sono tenuti a fornire alle istituzioni museali risorse finanziarie adeguate alle loro dimensioni e caratteristiche e tali da garantire il rispetto degli standard minimi relativi al personale, alla sicurezza, alla gestione e alla cura delle collezioni, nonché ai servizi al pubblico, stabiliti dall'atto di indirizzo sui criteri tecnico-scientifici e sugli standard di funzionamento e sviluppo dei musei, di cui al decreto del Ministro per i beni e le attività culturali 10 maggio 2001, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 244 del 19 ottobre 2001.


Capo V

MODIFICHE LEGISLATIVE
E DISPOSIZIONI FINALI


Art. 25.

(Modifiche all'articolo 7 del decreto-legge 15 aprile
2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15
giugno 2002, n. 112).

        1. All'articolo 7, comma 10, del decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, sono apportate le seguenti modificazioni:

            a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Sono esclusi dai trasferimenti i beni di interesse storico, artistico e paesaggistico, come definiti dagli articoli 1, 2, 3, 4, 138 e 139 del testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490";

            b) le parole: "Il trasferimento di beni di particolare valore artistico e storico è effettuato di intesa con il Ministro per i beni e le attività culturali" sono soppresse.


Art. 26.

(Modifica all'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre
2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23
novembre 2001, n. 410).

        1. All'articolo 3, comma 17, secondo periodo, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, le parole: "alle autorizzazioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, né" sono soppresse.

Art. 27.

(Modifiche al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n.
368).

        1. Al decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) all'articolo 1, comma 1, il secondo periodo è soppresso, e, al terzo periodo, le parole: "Nell'esercizio di tali funzioni" sono sostituite dalle seguenti: "Nella realizzazione delle citate finalità";

                b) all'articolo 2, comma 2, lettera a), sono aggiunte le seguenti parole: "oggetto di riserva statale";

                c) all'articolo 3, il comma 3 è abrogato;

                d) l'articolo 5 è abrogato;

                e) all'articolo 6, comma 2:

                1) le parole: "dieci uffici dirigenziali generali" sono sostituite dalle seguenti: "sei dipartimenti";

                2) le parole: "arte e architettura contemporanee," sono soppresse;

                3) le parole: "L'individuazione e l'ordinamento degli uffici sono stabiliti" sono sostituite dalle seguenti: "L'ordinamento degli uffici è stabilito".


Art. 28.

(Commissione per i beni e le attività culturali).

        1. Le funzioni attribuite ai sensi dell'articolo 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, alla commissione per i beni e le attività culturali, istituita dall'articolo 154 del medesimo decreto legislativo, sono trasferite alla conferenza regionale per il patrimonio culturale di cui all'articolo 9 della presente legge. Restano ferme le competenze della medesima commissione per i beni e le attività culturali in materia di spettacolo.

Art. 29.

(Norme di adeguamento).

        1. Il Governo provvede, entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad apportare le modifiche necessarie al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, al fine di adeguare le norme ivi previste di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali alle disposizioni in materia stabilite dalla presente legge.



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