XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4261
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha
lo scopo di incentivare l'utilizzo di materiali e tecniche
costruttive che limitano l'impermeabilizzazione delle
superfici, al fine di sostenere la prevenzione del rischio
idrogeologico, spesso causato dall'intensa cementificazione
del territorio. L'istituzione di una specifica imposta
sull'impermeabilizzazione delle superfici, commisurata ai
metri quadrati di superficie impermeabile realizzati nel
territorio regionale, da una parte stimola l'utilizzo di
pavimentazioni permeabili per tutte le parti pertinenziali
delle costruzioni e, dall'altra, permette l'incremento delle
risorse a disposizione delle regioni da destinare ad opere
dirette alla salvaguardia del territorio dal rischio
idrogeologico.
Si tratta di un'imposta già presente in altri Stati
europei, sotto la forma di imposta sull'impermeabilizzazione
delle superfici o tassa di sigillatura delle superfici.
In Germania, ad esempio, attraverso riduzioni sulla tassa
di sigillatura delle superfici, si è cercato, negli ultimi
anni, di incentivare la realizzazione di coperture a verde, e
in generale l'adozione di tecniche per la realizzazione di
verde su superfici non in contatto con il terreno naturale,
con il duplice obiettivo della mitigazione ambientale e
dell'assorbimento di gran parte delle acque meteoriche.
E' sotto gli occhi di tutti l'importanza della riduzione
dell'impermeabilizzazione dei suoli ai fini della prevenzione
dei danni provocati da fenomeni di esondazione e ristagno.
Prescrizioni e vincoli sulla riduzione delle superfici
impermeabili sono presenti ad esempio nella legislazione
urbanistica della regione Toscana. La deliberazione del
Consiglio regionale n. 230 del 21 giugno 1994, e le successive
note esplicative di attuazione, di cui alla decisione della
giunta regionale toscana 19 giugno 1995, n. 8, obbligano al
mantenimento di una parte di superficie permeabile, pari al 25
per cento della superficie fondiaria, per tutte le nuove
costruzioni, salvo casi eccezionali, come motivi di sicurezza
legati alle caratteristiche geotecniche dei terreni, la
realizzazione di parcheggi pertinenziali alle unità abitative,
ai sensi dell'articolo 9 della legge 122 del 1989 (cosiddetta
legge Tognoli) o l'edificazione di lotti ove i piani attuativi
approvati consentono la realizzazione di una superficie
coperta pari o superiore al 75 per cento della superficie del
lotto.
La presente proposta di legge non interviene su eventuali
prescrizioni o vincoli, legati alla permeabilità delle
superfici, imposti da leggi regionali o regolamenti
comunali.
L'obiettivo è quello di disincentivare tutte le
trasformazioni morfologiche delle superfici del suolo e del
sottosuolo che riducono la permeabilità relative sia ad aree
pubbliche che ad aree private. Si pensi, ad esempio, alla
facilità con la quale oggi si usa il conglomerato cementizio
per la realizzazione di cortili o parcheggi di edifici
condominiali, ma anche di piazzali e di parcheggi pubblici,
mentre basterebbe l'utilizzo di pavimentazioni allettate su
massicciata, sabbia o terra per garantire l'assorbimento di
gran parte delle acque meteoriche e prevenire fenomeni di
ristagno.
La proposta di legge assegna alle regioni la
regolamentazione e la commisurazione dell'imposta nonché la
disciplina della riscossione, prevedendo la possibilità di
differenziazioni e riduzioni secondo la tipologia dell'opera,
la morfologia della superficie e il grado di assorbimento
delle acque meteoriche da parte della struttura e dei
materiali della pavimentazione, con particolare riguardo alla
realizzazione di coperture a verde pensile.
Inoltre, si prevede l'esenzione dall'imposta per tutte le
opere dirette alla sicurezza dei terreni, alla tutela
storico-ambientale e ad esigenze di prevenzione della
contaminazione del suolo da sostanze inquinanti.
Infine, la proposta di legge prevede un regime
transitorio, fino all'emanazione delle delibere regionali,
allo scopo di permettere un'immediata applicazione
dell'imposta e di evitare lungaggini amministrative che
possano ritardare l'entrata in vigore di uno strumento non
solo indispensabile per stimolare l'utilizzo di materiali e
tecniche costruttive nuove in grado di limitare
l'impermeabilizzazione dei suoli, ma anche utile per le stesse
regioni in conseguenza dell'aumento delle esigenze finanziarie
per le opere di prevenzione del rischio idrogeologico.
La proposta di legge limita la destinazione dei proventi
alla realizzazione di opere per la riduzione del rischio
idrogeologico, nonché all'incentivazione di attività connesse
alla manutenzione dell'assetto idrogeologico del territorio,
come la manutenzione programmata dei corsi d'acqua e la
pulizia delle superfici boschive e delle aree incolte.
Infatti, tali attività, nell'ambito di un'azione sinergica e
programmata tra attività private e opere pubbliche di difesa
del suolo, si rivelano essenziali ai fini della prevenzione e
riduzione dei dissesti idrogeologici.
Si auspica che l'istituzione di una specifica imposta
sulla impermeabilizzazione delle superfici, modulata secondo
le prerogative e le responsabilità di ciascuna regione, possa
creare, anche nel nostro Paese, una mentalità a base diffusa e
di carattere coattivo per la prevenzione del rischio
idrogeologico.