XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4261




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha lo scopo di incentivare l'utilizzo di materiali e tecniche costruttive che limitano l'impermeabilizzazione delle superfici, al fine di sostenere la prevenzione del rischio idrogeologico, spesso causato dall'intensa cementificazione del territorio. L'istituzione di una specifica imposta sull'impermeabilizzazione delle superfici, commisurata ai metri quadrati di superficie impermeabile realizzati nel territorio regionale, da una parte stimola l'utilizzo di pavimentazioni permeabili per tutte le parti pertinenziali delle costruzioni e, dall'altra, permette l'incremento delle risorse a disposizione delle regioni da destinare ad opere dirette alla salvaguardia del territorio dal rischio idrogeologico.
        Si tratta di un'imposta già presente in altri Stati europei, sotto la forma di imposta sull'impermeabilizzazione delle superfici o tassa di sigillatura delle superfici.
        In Germania, ad esempio, attraverso riduzioni sulla tassa di sigillatura delle superfici, si è cercato, negli ultimi anni, di incentivare la realizzazione di coperture a verde, e in generale l'adozione di tecniche per la realizzazione di verde su superfici non in contatto con il terreno naturale, con il duplice obiettivo della mitigazione ambientale e dell'assorbimento di gran parte delle acque meteoriche.
        E' sotto gli occhi di tutti l'importanza della riduzione dell'impermeabilizzazione dei suoli ai fini della prevenzione dei danni provocati da fenomeni di esondazione e ristagno.
        Prescrizioni e vincoli sulla riduzione delle superfici impermeabili sono presenti ad esempio nella legislazione urbanistica della regione Toscana. La deliberazione del Consiglio regionale n. 230 del 21 giugno 1994, e le successive note esplicative di attuazione, di cui alla decisione della giunta regionale toscana 19 giugno 1995, n. 8, obbligano al mantenimento di una parte di superficie permeabile, pari al 25 per cento della superficie fondiaria, per tutte le nuove costruzioni, salvo casi eccezionali, come motivi di sicurezza legati alle caratteristiche geotecniche dei terreni, la realizzazione di parcheggi pertinenziali alle unità abitative, ai sensi dell'articolo 9 della legge 122 del 1989 (cosiddetta legge Tognoli) o l'edificazione di lotti ove i piani attuativi approvati consentono la realizzazione di una superficie coperta pari o superiore al 75 per cento della superficie del lotto.
        La presente proposta di legge non interviene su eventuali prescrizioni o vincoli, legati alla permeabilità delle superfici, imposti da leggi regionali o regolamenti comunali.
        L'obiettivo è quello di disincentivare tutte le trasformazioni morfologiche delle superfici del suolo e del sottosuolo che riducono la permeabilità relative sia ad aree pubbliche che ad aree private. Si pensi, ad esempio, alla facilità con la quale oggi si usa il conglomerato cementizio per la realizzazione di cortili o parcheggi di edifici condominiali, ma anche di piazzali e di parcheggi pubblici, mentre basterebbe l'utilizzo di pavimentazioni allettate su massicciata, sabbia o terra per garantire l'assorbimento di gran parte delle acque meteoriche e prevenire fenomeni di ristagno.
        La proposta di legge assegna alle regioni la regolamentazione e la commisurazione dell'imposta nonché la disciplina della riscossione, prevedendo la possibilità di differenziazioni e riduzioni secondo la tipologia dell'opera, la morfologia della superficie e il grado di assorbimento delle acque meteoriche da parte della struttura e dei materiali della pavimentazione, con particolare riguardo alla realizzazione di coperture a verde pensile.
        Inoltre, si prevede l'esenzione dall'imposta per tutte le opere dirette alla sicurezza dei terreni, alla tutela storico-ambientale e ad esigenze di prevenzione della contaminazione del suolo da sostanze inquinanti.
        Infine, la proposta di legge prevede un regime transitorio, fino all'emanazione delle delibere regionali, allo scopo di permettere un'immediata applicazione dell'imposta e di evitare lungaggini amministrative che possano ritardare l'entrata in vigore di uno strumento non solo indispensabile per stimolare l'utilizzo di materiali e tecniche costruttive nuove in grado di limitare l'impermeabilizzazione dei suoli, ma anche utile per le stesse regioni in conseguenza dell'aumento delle esigenze finanziarie per le opere di prevenzione del rischio idrogeologico.
        La proposta di legge limita la destinazione dei proventi alla realizzazione di opere per la riduzione del rischio idrogeologico, nonché all'incentivazione di attività connesse alla manutenzione dell'assetto idrogeologico del territorio, come la manutenzione programmata dei corsi d'acqua e la pulizia delle superfici boschive e delle aree incolte. Infatti, tali attività, nell'ambito di un'azione sinergica e programmata tra attività private e opere pubbliche di difesa del suolo, si rivelano essenziali ai fini della prevenzione e riduzione dei dissesti idrogeologici.
        Si auspica che l'istituzione di una specifica imposta sulla impermeabilizzazione delle superfici, modulata secondo le prerogative e le responsabilità di ciascuna regione, possa creare, anche nel nostro Paese, una mentalità a base diffusa e di carattere coattivo per la prevenzione del rischio idrogeologico.




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