XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4261
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità).
1. Al fine di incrementare le risorse regionali destinate
alla riduzione del rischio idrogeologico, è istituita, a
decorrere dal 1^ gennaio 2004, l'imposta regionale
sull'impermeabilizzazione delle superfici, di seguito
denominata "imposta" commisurata ai metri quadrati di
superficie impermeabile realizzati nel territorio
regionale.
2. L'imposta non è deducibile ai fini delle imposte sui
redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.
Art. 2.
(Presupposto dell'imposta).
1. Presupposto dell'imposta è l'esercizio di un'attività
edilizia, soggetta a concessione edilizia o permesso di
costruire, ad autorizzazione, a denuncia d'inizio attività,
ovvero ad accordo di programma o delibera regionale,
provinciale o comunale ai sensi delle leggi vigenti in
materia, che provoca trasformazioni morfologiche alla
superficie del suolo o al sottosuolo di aree pubbliche o
private, modificando la permeabilità delle superfici.
2. Sono comunque soggetti all'imposta i nuovi spazi
pubblici e privati, di pertinenza o meno di edifici, destinati
a piazzali, parcheggi e viabilità pedonale o meccanizzata,
realizzati con modalità costruttive che non consentono
l'infiltrazione delle acque.
Art. 3.
(Soggetti passivi).
1. Sono soggetti passivi dell'imposta i committenti delle
attività edilizie di cui all'articolo 2, siano essi persone
fisiche, residenti o non residenti nel territorio dello Stato,
o società di cui agli articoli 5, comma 1, 87 e 88 del testo
unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
Art. 4.
(Commisurazione dell'imposta
e disciplina della riscossione).
1. Le regioni, con delibera della giunta regionale,
provvedono alla regolamentazione e alla commisurazione
dell'imposta nonché alla disciplina della riscossione.
2. Fino all'emanazione della delibera regionale di cui al
comma 1, l'imposta è fissata nella misura di 2 euro per ogni
metro quadrato di superficie impermeabile di nuova costruzione
per tutte le domande, comunicazioni o deliberazioni di
attività edilizia presentate o emanate in data successiva al
1^ gennaio 2004. Sono escluse dall'applicazione del presente
comma le superfici impegnate da costruzioni fuori terra
adibite ad uso residenziale.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, si intende per
superficie permeabile quella non impegnata da costruzioni
fuori e dentro terra e non pavimentata o che, anche se
parzialmente pavimentata, comunque consenta l'assorbimento di
parte delle acque meteoriche.
4. Salvo diversa disposizione adottata da ciascuna
regione, l'imposta è liquidata e iscritta a ruolo dai comuni,
con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il
contenzioso, la riscossione e le sanzioni. In tal caso, al
comune spetta una commissione, posta a carico della regione
competente, nella misura dello 0,30 per cento delle somme
riscosse, senza importi minimi e massimi. L'ammontare
dell'imposta riscossa nell'anno solare, previa deduzione della
corrispondente quota del compenso della riscossione, è versato
dal concessionario direttamente alla regione territorialmente
competente, entro il termine del 31 marzo dell'anno
successivo.
Art. 5.
(Riduzioni e esenzioni dall'imposta).
1. Le regioni possono, con legge, differenziare la
commisurazione dell'imposta, anche prevedendo esenzioni,
secondo la tipologia dell'opera edilizia, sia fuori che entro
terra, la morfologia della superficie e il grado di
assorbimento delle acque meteoriche da parte della struttura e
dei materiali della pavimentazione, anche prevedendo riduzioni
per le costruzioni con coperture a verde pensile, che comunque
consentono la ritenzione anche temporanea delle acque.
2. Sono esenti dall'imposta le opere dirette alla
sicurezza, in rapporto a particolari caratteristiche
geotecniche dei terreni, alla tutela storico-ambientale e ad
esigenze di prevenzione della contaminazione del suolo da
sostanze inquinanti, in attuazione di normative o prescrizioni
igienico-sanitarie.
3. Le opere di cui al comma 2 sono specificatamente
individuate con legge regionale.
Art. 6.
(Destinazione dei proventi).
1. Il gettito dell'imposta e delle relative sanzioni è
destinato dalle regioni, in via prioritaria, alla
realizzazione di opere per la riduzione del rischio
idrogeologico e all'incentivazione dello svolgimento di
attività funzionali alla manutenzione programmata del
territorio e dei corsi d'acqua, ivi comprese le attività
agricole marginali di manutenzione delle superfici boschive e
delle aree incolte e le opere di sistemazioni idrauliche
agrarie.
Art. 7.
(Disposizioni finali).
1. Restano fermi i vincoli e le prescrizioni regionali e
comunali sulla permeabilità
delle superfici, finalizzati alla prevenzione del rischio
idraulico.
Art. 8.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.