XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4261




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Finalità).

        1. Al fine di incrementare le risorse regionali destinate alla riduzione del rischio idrogeologico, è istituita, a decorrere dal 1^ gennaio 2004, l'imposta regionale sull'impermeabilizzazione delle superfici, di seguito denominata "imposta" commisurata ai metri quadrati di superficie impermeabile realizzati nel territorio regionale.
        2. L'imposta non è deducibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attività produttive.


Art. 2.

(Presupposto dell'imposta).

        1. Presupposto dell'imposta è l'esercizio di un'attività edilizia, soggetta a concessione edilizia o permesso di costruire, ad autorizzazione, a denuncia d'inizio attività, ovvero ad accordo di programma o delibera regionale, provinciale o comunale ai sensi delle leggi vigenti in materia, che provoca trasformazioni morfologiche alla superficie del suolo o al sottosuolo di aree pubbliche o private, modificando la permeabilità delle superfici.
        2. Sono comunque soggetti all'imposta i nuovi spazi pubblici e privati, di pertinenza o meno di edifici, destinati a piazzali, parcheggi e viabilità pedonale o meccanizzata, realizzati con modalità costruttive che non consentono l'infiltrazione delle acque.


Art. 3.

(Soggetti passivi).

        1. Sono soggetti passivi dell'imposta i committenti delle attività edilizie di cui all'articolo 2, siano essi persone fisiche, residenti o non residenti nel territorio dello Stato, o società di cui agli articoli 5, comma 1, 87 e 88 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.


Art. 4.

(Commisurazione dell'imposta
e disciplina della riscossione).

        1. Le regioni, con delibera della giunta regionale, provvedono alla regolamentazione e alla commisurazione dell'imposta nonché alla disciplina della riscossione.
        2. Fino all'emanazione della delibera regionale di cui al comma 1, l'imposta è fissata nella misura di 2 euro per ogni metro quadrato di superficie impermeabile di nuova costruzione per tutte le domande, comunicazioni o deliberazioni di attività edilizia presentate o emanate in data successiva al 1^ gennaio 2004. Sono escluse dall'applicazione del presente comma le superfici impegnate da costruzioni fuori terra adibite ad uso residenziale.
        3. Ai fini dell'applicazione del comma 2, si intende per superficie permeabile quella non impegnata da costruzioni fuori e dentro terra e non pavimentata o che, anche se parzialmente pavimentata, comunque consenta l'assorbimento di parte delle acque meteoriche.
        4. Salvo diversa disposizione adottata da ciascuna regione, l'imposta è liquidata e iscritta a ruolo dai comuni, con l'osservanza delle relative norme per l'accertamento, il contenzioso, la riscossione e le sanzioni. In tal caso, al comune spetta una commissione, posta a carico della regione competente, nella misura dello 0,30 per cento delle somme riscosse, senza importi minimi e massimi. L'ammontare dell'imposta riscossa nell'anno solare, previa deduzione della corrispondente quota del compenso della riscossione, è versato dal concessionario direttamente alla regione territorialmente competente, entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo.

Art. 5.

(Riduzioni e esenzioni dall'imposta).

        1. Le regioni possono, con legge, differenziare la commisurazione dell'imposta, anche prevedendo esenzioni, secondo la tipologia dell'opera edilizia, sia fuori che entro terra, la morfologia della superficie e il grado di assorbimento delle acque meteoriche da parte della struttura e dei materiali della pavimentazione, anche prevedendo riduzioni per le costruzioni con coperture a verde pensile, che comunque consentono la ritenzione anche temporanea delle acque.
        2. Sono esenti dall'imposta le opere dirette alla sicurezza, in rapporto a particolari caratteristiche geotecniche dei terreni, alla tutela storico-ambientale e ad esigenze di prevenzione della contaminazione del suolo da sostanze inquinanti, in attuazione di normative o prescrizioni igienico-sanitarie.
        3. Le opere di cui al comma 2 sono specificatamente individuate con legge regionale.


Art. 6.

(Destinazione dei proventi).

        1. Il gettito dell'imposta e delle relative sanzioni è destinato dalle regioni, in via prioritaria, alla realizzazione di opere per la riduzione del rischio idrogeologico e all'incentivazione dello svolgimento di attività funzionali alla manutenzione programmata del territorio e dei corsi d'acqua, ivi comprese le attività agricole marginali di manutenzione delle superfici boschive e delle aree incolte e le opere di sistemazioni idrauliche agrarie.


Art. 7.

(Disposizioni finali).

        1. Restano fermi i vincoli e le prescrizioni regionali e comunali sulla permeabilità delle superfici, finalizzati alla prevenzione del rischio idraulico.


Art. 8.

(Entrata in vigore).

        1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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