XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4260
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
vuole colmare il vuoto normativo che si è determinato
all'indomani dell'entrata in vigore del decreto del Presidente
della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Tale provvedimento ha
infatti vietato il conferimento di incarichi di insegnamento,
disciplinando le modalità di espletamento dei giudizi di
idoneità speciali previsti per l'inquadramento nel ruolo degli
associati di alcune categorie in particolare. Tra queste anche
i professori incaricati stabilizzati.
Tali docenti si trovano in servizio come titolari del loro
insegnamento universitario con funzioni analoghe a quelle dei
professori associati, ma senza il riconoscimento di un ruolo e
con un trattamento economico rimasto immutato da anni, che non
supera il 40 per cento di quello degli associati con pari
anzianità.
Questa situazione, che ha determinato il reiterato ricorso
al giudice amministrativo da parte di tali professori
universitari incaricati, impone di intervenire per porre
termine a tale ingiusto trattamento.
La figura del professore incaricato a tempo indeterminato
stabilizzato è stata istituita con il decreto-legge n. 580 del
1973, recante misure urgenti per l'università, convertito, con
modificazioni, dalla legge n. 766 del 1973, che peraltro ha
subordinato la stabilizzazione alla cessazione di altri uffici
ricoperti nei ruoli dello Stato, della magistratura o degli
enti pubblici. Il professore incaricato diveniva stabilizzato
nell'insegnamento del quale era titolare trascorsi tre anni
con incarico di insegnamento, a seguito di nomina dei consigli
di facoltà interessati che vi procedevano al termine di
un'istruttoria svolta da una apposita commissione, che
effettuava un giudizio comparativo e motivato dei titoli dei
candidati, presentando una graduatoria finale.
Per quanto concerne il trattamento economico dei
professori di ruolo dei professori incaricati stabilizzati e
degli assistenti di ruolo, esso veniva determinato in un
medesimo articolo di legge nell'ambito delle disposizioni
riguardanti il personale del comparto università. I professori
incaricati stabilizzati sono stati quindi assunti come docenti
ad alto livello a tutti gli effetti, con prerogative analoghe
a quelle del professore universitario ordinario, in
particolare la permanenza in servizio fino al compimento dei
settanta anni ed il diritto al trattamento di liquidazione e
pensionistico, al pari di qualsiasi dipendente dello Stato.
Il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382
del 1980 definendo un nuovo assetto della docenza
universitaria, ha previsto l'inquadramento dei professori di
ruolo in due fasce di carattere funzionale, con uguale
garanzia di libertà didattica e di ricerca:
a) professori straordinari e ordinari;
b) professori associati.
Tuttavia mentre lo stesso decreto presidenziale prevede la
permanenza di un ruolo ad esaurimento per le altre categorie
di personale universitario, così non è per i professori
incaricati.
La presente proposta di legge, composta di un unico
articolo, intende porre fine a tale ingiusto trattamento che
ha colpito i professori universitari incaricati. Con il comma
1 si colma il vuoto legislativo lasciato dal decreto del
Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e
successive modificazioni, inquadrando i professori
universitari incaricati in un ruolo come figure ad esaurimento
fino all'età pensionabile prevista dalla normativa in vigore.
Come conseguenza si richiede doverosamente ai professori
universitari incaricati interni di esercitare l'opzione a cui
si erano già impegnati ai sensi del decreto del Presidente
della Repubblica n. 382 del 1980.
Con il comma 2 si fa chiarezza su quali sono i diritti e i
doveri dei professori universitari incaricati, eliminando i
dubbi interpretativi che sono sorti in questi anni per il
fatto che la legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive
modificazioni, non menziona esplicitamente i professori
incaricati. Il citato comma 2, esonera i professori
universitari incaricati, che partecipano a concorsi per posti
di professore universitario, dal sostenere una prova
didattica, in considerazione del fatto che stanno già
svolgendo un incarico di docenza universitaria da non meno di
venticinque anni.
Il comma 3 definisce il trattamento economico dei
professori incaricati agganciandolo al 90 per cento di quello
spettante al professore universitario di ruolo di seconda
fascia con pari anzianità nell'incarico, con un meccanismo del
tutto analogo a quello con cui gli articoli 2 e 2-ter
del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, hanno
determinato l'aggancio ai docenti di ruolo per altre figure di
qualifica inferiore, come i ricercatori o gli assistenti
universitari del ruolo ad esaurimento, dimenticando che,
nell'ambito della docenza universitaria, esisteva ed esiste
anche la figura del professore universitario incaricato a cui
compete una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità
del lavoro svolto, come sancito inequivocabilmente
dall'articolo 36 della Costituzione.
Il comma 4 stabilisce che gli eventuali maggiori oneri
derivanti dall'assunzione di professori universitari
incaricati non in conformità a quanto previsto dalla legge,
non devono gravare sul bilancio dello Stato ma rimangono a
carico del bilancio delle università interessate. La norma non
introduce una nuova spesa, colma semplicemente un vuoto
legislativo definendo il corretto trattamento economico dei
professori universitari incaricati nella misura minima
consentita dal rispetto del dettato costituzionale.
Il provvedimento che si propone sanerà completamente la
situazione dei professori universitari incaricati, una
categoria che ha sempre fornito un prezioso contributo, in
qualche caso oggi indispensabile, alle facoltà d'appartenenza,
sempre bisognose di docenti altamente qualificati da
utilizzare nelle più svariate forme soprattutto dopo
l'istituzione dei dottorati di ricerca e dei nuovi corsi di
laurea cosiddetti "3+2". Con questo provvedimento si potrà
dare loro anche un segnale di riconoscimento per il lavoro
svolto in questi anni con grande senso del dovere e alto
spirito di sacrificio nonostante la drammatica situazione in
cui il vuoto legislativo li ha costretti ad operare.