XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4260




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge vuole colmare il vuoto normativo che si è determinato all'indomani dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Tale provvedimento ha infatti vietato il conferimento di incarichi di insegnamento, disciplinando le modalità di espletamento dei giudizi di idoneità speciali previsti per l'inquadramento nel ruolo degli associati di alcune categorie in particolare. Tra queste anche i professori incaricati stabilizzati.
        Tali docenti si trovano in servizio come titolari del loro insegnamento universitario con funzioni analoghe a quelle dei professori associati, ma senza il riconoscimento di un ruolo e con un trattamento economico rimasto immutato da anni, che non supera il 40 per cento di quello degli associati con pari anzianità.
        Questa situazione, che ha determinato il reiterato ricorso al giudice amministrativo da parte di tali professori universitari incaricati, impone di intervenire per porre termine a tale ingiusto trattamento.
        La figura del professore incaricato a tempo indeterminato stabilizzato è stata istituita con il decreto-legge n. 580 del 1973, recante misure urgenti per l'università, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 766 del 1973, che peraltro ha subordinato la stabilizzazione alla cessazione di altri uffici ricoperti nei ruoli dello Stato, della magistratura o degli enti pubblici. Il professore incaricato diveniva stabilizzato nell'insegnamento del quale era titolare trascorsi tre anni con incarico di insegnamento, a seguito di nomina dei consigli di facoltà interessati che vi procedevano al termine di un'istruttoria svolta da una apposita commissione, che effettuava un giudizio comparativo e motivato dei titoli dei candidati, presentando una graduatoria finale.
        Per quanto concerne il trattamento economico dei professori di ruolo dei professori incaricati stabilizzati e degli assistenti di ruolo, esso veniva determinato in un medesimo articolo di legge nell'ambito delle disposizioni riguardanti il personale del comparto università. I professori incaricati stabilizzati sono stati quindi assunti come docenti ad alto livello a tutti gli effetti, con prerogative analoghe a quelle del professore universitario ordinario, in particolare la permanenza in servizio fino al compimento dei settanta anni ed il diritto al trattamento di liquidazione e pensionistico, al pari di qualsiasi dipendente dello Stato.
        Il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980 definendo un nuovo assetto della docenza universitaria, ha previsto l'inquadramento dei professori di ruolo in due fasce di carattere funzionale, con uguale garanzia di libertà didattica e di ricerca:

                a) professori straordinari e ordinari;

                b) professori associati.

        Tuttavia mentre lo stesso decreto presidenziale prevede la permanenza di un ruolo ad esaurimento per le altre categorie di personale universitario, così non è per i professori incaricati.
        La presente proposta di legge, composta di un unico articolo, intende porre fine a tale ingiusto trattamento che ha colpito i professori universitari incaricati. Con il comma 1 si colma il vuoto legislativo lasciato dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, inquadrando i professori universitari incaricati in un ruolo come figure ad esaurimento fino all'età pensionabile prevista dalla normativa in vigore. Come conseguenza si richiede doverosamente ai professori universitari incaricati interni di esercitare l'opzione a cui si erano già impegnati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 382 del 1980.
        Con il comma 2 si fa chiarezza su quali sono i diritti e i doveri dei professori universitari incaricati, eliminando i dubbi interpretativi che sono sorti in questi anni per il fatto che la legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, non menziona esplicitamente i professori incaricati. Il citato comma 2, esonera i professori universitari incaricati, che partecipano a concorsi per posti di professore universitario, dal sostenere una prova didattica, in considerazione del fatto che stanno già svolgendo un incarico di docenza universitaria da non meno di venticinque anni.
        Il comma 3 definisce il trattamento economico dei professori incaricati agganciandolo al 90 per cento di quello spettante al professore universitario di ruolo di seconda fascia con pari anzianità nell'incarico, con un meccanismo del tutto analogo a quello con cui gli articoli 2 e 2-ter del decreto-legge 2 marzo 1987, n. 57, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1987, n. 158, hanno determinato l'aggancio ai docenti di ruolo per altre figure di qualifica inferiore, come i ricercatori o gli assistenti universitari del ruolo ad esaurimento, dimenticando che, nell'ambito della docenza universitaria, esisteva ed esiste anche la figura del professore universitario incaricato a cui compete una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro svolto, come sancito inequivocabilmente dall'articolo 36 della Costituzione.
        Il comma 4 stabilisce che gli eventuali maggiori oneri derivanti dall'assunzione di professori universitari incaricati non in conformità a quanto previsto dalla legge, non devono gravare sul bilancio dello Stato ma rimangono a carico del bilancio delle università interessate. La norma non introduce una nuova spesa, colma semplicemente un vuoto legislativo definendo il corretto trattamento economico dei professori universitari incaricati nella misura minima consentita dal rispetto del dettato costituzionale.
        Il provvedimento che si propone sanerà completamente la situazione dei professori universitari incaricati, una categoria che ha sempre fornito un prezioso contributo, in qualche caso oggi indispensabile, alle facoltà d'appartenenza, sempre bisognose di docenti altamente qualificati da utilizzare nelle più svariate forme soprattutto dopo l'istituzione dei dottorati di ricerca e dei nuovi corsi di laurea cosiddetti "3+2". Con questo provvedimento si potrà dare loro anche un segnale di riconoscimento per il lavoro svolto in questi anni con grande senso del dovere e alto spirito di sacrificio nonostante la drammatica situazione in cui il vuoto legislativo li ha costretti ad operare.




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