XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4260
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. I professori universitari incaricati rimasti in
servizio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, o che
rientrano nel campo di applicazione della legge 17 febbraio
1992, n. 204, sono inquadrati nel ruolo di professori
universitari incaricati come figura ad esaurimento fino
all'etą pensionabile di settanta anni prevista dalla normativa
vigente in materia. Coloro che si trovano nella condizione di
professore incaricato interno in quanto titolari di altro
rapporto d'impiego, di natura pubblica o privata, sono tenuti
a esercitare l'opzione entro il termine perentorio di due
mesi, pena la decadenza dall'incarico alla conclusione
dell'anno accademico in corso.
2. I professori universitari incaricati, per quanto non
diversamente stabilito dalla normativa vigente relativa alla
docenza universitaria, sono soggetti agli stessi doveri e
godono degli stessi diritti dei professori universitari di
ruolo di seconda fascia e ad essi si applicano le disposizioni
di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive
modificazioni, incluso il diritto ad effettuare supplenze
retribuite. I professori universitari incaricati che
partecipano a concorsi per posti di professore universitario
sono esonerati dal sostenere la prova didattica.
3. Il trattamento economico dei professori universitari
incaricati č pari al 90 per cento di quello spettante al
professore universitario di ruolo di seconda fascia con pari
anzianitą nell'incarico, ivi compreso l'assegno aggiuntivo
previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 1^ ottobre 1973,
n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre
1973, n. 766, e successive modificazioni, per coloro che
optano per il regime a tempo pieno. L'anzianitą di servizio si
calcola a decorrere dall'inizio dell'anno accademico in cui č
stato conferito il primo incarico. Ai fini del trattamento
economico, ai professori universitari incaricati č
riconosciuta, a decorrere dal 1^ novembre 1987, l'eventuale
differenza tra la retribuzione corrispondente a quanto
indicato dal presente comma e quella effettivamente
percepita.
4. Rimangono a carico del bilancio delle universitą
interessate gli eventuali oneri derivanti dall'assunzione di
professori universitari incaricati, attuata in violazione
delle disposizioni di cui alla presente legge.