XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4260




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. I professori universitari incaricati rimasti in servizio ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, o che rientrano nel campo di applicazione della legge 17 febbraio 1992, n. 204, sono inquadrati nel ruolo di professori universitari incaricati come figura ad esaurimento fino all'etą pensionabile di settanta anni prevista dalla normativa vigente in materia. Coloro che si trovano nella condizione di professore incaricato interno in quanto titolari di altro rapporto d'impiego, di natura pubblica o privata, sono tenuti a esercitare l'opzione entro il termine perentorio di due mesi, pena la decadenza dall'incarico alla conclusione dell'anno accademico in corso.
        2. I professori universitari incaricati, per quanto non diversamente stabilito dalla normativa vigente relativa alla docenza universitaria, sono soggetti agli stessi doveri e godono degli stessi diritti dei professori universitari di ruolo di seconda fascia e ad essi si applicano le disposizioni di cui alla legge 19 novembre 1990, n. 341, e successive modificazioni, incluso il diritto ad effettuare supplenze retribuite. I professori universitari incaricati che partecipano a concorsi per posti di professore universitario sono esonerati dal sostenere la prova didattica.
        3. Il trattamento economico dei professori universitari incaricati č pari al 90 per cento di quello spettante al professore universitario di ruolo di seconda fascia con pari anzianitą nell'incarico, ivi compreso l'assegno aggiuntivo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 1^ ottobre 1973, n. 580, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 novembre 1973, n. 766, e successive modificazioni, per coloro che optano per il regime a tempo pieno. L'anzianitą di servizio si calcola a decorrere dall'inizio dell'anno accademico in cui č stato conferito il primo incarico. Ai fini del trattamento economico, ai professori universitari incaricati č riconosciuta, a decorrere dal 1^ novembre 1987, l'eventuale differenza tra la retribuzione corrispondente a quanto indicato dal presente comma e quella effettivamente percepita.
        4. Rimangono a carico del bilancio delle universitą interessate gli eventuali oneri derivanti dall'assunzione di professori universitari incaricati, attuata in violazione delle disposizioni di cui alla presente legge.



Frontespizio Relazione