XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4259
Onorevoli Colleghi! - Il personale dell'ex
Amministrazione delle poste e telecomunicazioni, poi Ente
poste italiane ed, in ultimo, Poste italiane Spa, cessato dal
servizio nel periodo compreso tra il 1^ gennaio 1994 ed il 28
febbraio 1998, è stato indebitamente escluso da una serie di
benefìci, ai fini del calcolo pensionistico e della
buonuscita, contrariamente a quanto stabilito per le categorie
dei ferrovieri, del personale della scuola e dei
ministeriali.
Non riconoscere, ai fini del calcolo pensionistico e della
buonuscita, importi di miglioramenti contrattuali,
disconoscere il tabellare annuo ripartito in mensilità,
eliminare integralmente i contenuti normativi e retributivi di
una contrattazione triennale, il tutto mediante circolari
ministeriali, capovolge totalmente princìpi giurisprudenziali
e normativa in materia.
Il contratto collettivo nazionale di lavoro, nella parte
economica fissa e variabile per il biennio 1996-1997,
all'articolo 3, stabilisce che, a decorrere dal 1^ gennaio
1996, in sostituzione del compenso incentivante di cui
all'articolo 61, soppresso a decorrere dal 1^ dicembre 1995,
viene istituita una nuova voce retributiva denominata
"quattordicesima mensilità".
Essa è calcolata nella retribuzione fissa e il suo importo
è pari alla retribuzione mensile in godimento al 31 dicembre
dell'anno precedente a quello dell'erogazione.
Detta voce stipendiale, in maniera più particolareggiata e
dettagliata, è prevista anche nel contratto collettivo
nazionale di lavoro del 1^ gennaio 2001 e precisamente agli
articoli 55 e 59.
Per tale mensilità, in analogia alla tredicesima
mensilità, sono state sempre effettuate le debite ritenute
previdenziali sia per il fondo di quiescenza sia per il fondo
di buonuscita.
A causa della legislazione vigente in materia, tale
mensilità non può essere inclusa nella base di calcolo della
indennità di buonuscita sino al 28 febbraio 1998, data in cui
le Poste italiane sono state trasformate da ente pubblico
economico in società per azioni, mentre detta voce viene
regolarmente inserita nella base di calcolo a tutti gli
effetti nel trattamento di fine rapporto a decorrere dal 1^
marzo 1998.
Quanto esposto è in netto contrasto con la volontà
legislativa volta ad eliminare differenze di trattamento tra
settore pubblico e privato, per cui il personale collocato in
quiescenza dal 1^ gennaio 1996 ad oggi si vede privato di un
diritto proprio, ossia di una intera mensilità.
In mancanza di una espressa previsione di legge, non è
possibile per l'ente previdenziale comprendere la
quattordicesima mensilità ai fini del calcolo dell'indennità
di buonuscita, ma riconoscerla, nel luglio 2001, solo nella
quota "B" della pensione, sia pure a carattere provvisorio,
considerandola alla stessa stregua di una voce retributiva
come competenze accessorie, non essendo consentita nel caso di
specie un'estensione analogica delle norme che regolano la
liquidazione dei trattamenti.
Le finalità della proposta di legge sono pertanto quelle
di riconoscere il diritto agli aumenti e ai miglioramenti
concessi, in vigenza dei contratti triennali, a tutti coloro i
quali hanno cessato il servizio nel periodo compreso fra il 1^
gennaio 1994 ed il 28 febbraio 1998; di eliminare
interpretazioni difformi dallo spirito delle disposizioni
emanate al fine di evitare un contenzioso sempre più vasto che
comporta costi di notevole rilevanza; di porre fine a
comportamenti discriminatori nei confronti dei pensionati
delle Poste italiane Spa che sono in attesa di veder
riconosciuto il loro diritto come è già avvenuto per tutti gli
altri pubblici dipendenti.