XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4259
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Per il personale dipendente dell'Azienda autonoma poste
e telecomunicazioni, e successivamente dell'Ente poste
italiane nonché Poste italiane Spa, cessato dal servizio nel
periodo compreso tra il 1^ gennaio 1994 ed il 28 febbraio
1998, avente diritto al trattamento di quiescenza, i benefìci
economici relativi alla progressione degli stipendi annui
iniziali lordi, previsti dalle leggi e dai contratti
collettivi nazionali di lavoro triennali, hanno effetto sul
trattamento di quiescenza normale e privilegiato e sulla
buonuscita, che vengono rideterminati tenuto conto dell'ultimo
stipendio che il dipendente avrebbe percepito al termine di
vigenza del contratto comprensivo di benefìci
economico-stipendiali previsti nel triennio per il personale
in servizio.
Art. 2.
1. I benefìci economici stabiliti dai contratti collettivi
e derivanti dall'applicazione dell'articolo 1 si sommano agli
incrementi perequativi degli importi della pensione di cui
all'articolo 21 della legge 27 dicembre 1983, n. 730, che non
vengono riassorbiti.
Art. 3.
1. Nei confronti del personale postelegrafonico, all'atto
della quiescenza, nella base di calcolo della indennità di
buonuscita deve intendersi inclusa anche la quattordicesima
mensilità comprensiva di tutte le voci che la compongono,
unitamente calcolata nella quota "A" di pensione, quale
normale mensilità.
2. La base di calcolo specificata al comma 1 si applica
nei confronti del personale postelegrafonico collocato in
quiescenza a decorrere dal 1^ gennaio 1996 ai sensi
dell'articolo 3 del contratto collettivo nazionale di lavoro
relativo al biennio economico 1996-1997, pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 230 del
1^ ottobre 1996.
Art. 4.
1. I benefìci di cui agli articoli 1 e 3 sono validi sia
per il trattamento di quiescenza sia per la liquidazione della
buonuscita.
Art. 5.
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero delle comunicazioni.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.