XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4253
Onorevoli Colleghi! - In Italia il riconoscimento dei
diritti politici alle donne arriva solo nel dopoguerra, con
molto ritardo rispetto a Paesi come la Nuova Zelanda, dove
tale passo fu compiuto nel 1893, gli Stati Uniti nel 1919 o la
Gran Bretagna nel 1928.
Nel nuovo testo costituzionale, la formulazione delle
norme relative ai diritti politici, a differenza di quanto
accade per le altre, fa volutamente riferimento a "uomini e
donne" (articolo 48) o a "cittadini dell'uno o dell'altro
sesso" (articolo 51) proprio al fine di scongiurare eventuali
interpretazioni penalizzanti per il sesso femminile.
La Costituzione repubblicana all'articolo 3 sancisce il
principio dell'uguaglianza, che è anche principio di non
discriminazione, ma nei riguardi delle donne questo stenta a
decollare: solo con la legge 9 febbraio 1963, n. 66, cadono
una serie di preclusioni riguardanti l'accesso ai pubblici
uffici, tra cui l'ingresso in magistratura; occorre poi
attendere la legge 9 dicembre 1977, n. 903 perché sia sancita
a tutto campo la "parità di trattamento tra uomini e donne in
materia di lavoro".
I princìpi fondanti la nostra Costituzione restano dunque,
su questo fronte, per lungo tempo, sprovvisti del loro
presidio giuridico, se fino alla seconda metà degli anni
settanta persistono discriminazioni giuridiche di tale
portata.
Ad oggi, nonostante i traguardi raggiunti in materia di
parità, la sottorappresentanza è in Italia una realtà più
problematica che negli altri Paesi europei, con percentuali
molto vicine a quelle di nazioni che non conoscono la
democrazia.
Probabilmente, fino alla riforma dell'articolo 51 della
Costituzione, la mancanza di una copertura costituzionale per
azioni di promozione della presenza femminile nelle assemblee
elettive ha avuto il suo peso, come si è potuto constatare nel
caso delle "quote elettorali".
La Corte costituzionale, nella nota sentenza n. 422 del
1995, ha articolato il suo giudizio di incostituzionalità
intorno al concetto di azioni positive ed al principio di
eguaglianza sostanziale, sostenendo fortemente la
impossibilità di includere iniziative come quella delle quote
tra gli interventi miranti a "rimuovere" gli ostacoli ad una
effettiva realizzazione dei diritti di parità, ai sensi
dell'articolo 3, secondo comma, della Costituzione.
Simili iniziative infatti, secondo la Corte, si risolvono
in attribuzione diretta del risultato auspicato, piuttosto che
in rimozione delle cause di disparità, configurando una
sostanziale discriminazione.
C'è di vero che il dato degli ostacoli che si frappongono
ad una paritaria, reale partecipazione delle donne alla
politica, intesa nel senso di parità di opportunità e mezzi, è
l'esito di processi di natura storico-sociale fortemente
radicati; scardinare un sistema le cui cause sono
prevalentemente di ordine culturale e sociale richiede
un'attività legislativa complessa, articolata, lunga e che
affronti questioni diverse.
Porre in essere politiche in materia di pari opportunità
vuol dire, nel dettato della Corte, agire su una miriade di
fronti, intervenendo sulle chance, non sugli
obiettivi.
La posizione dell'organo di giustizia costituzionale,
però, trascura l'evidenza per cui tale intento è soccombente
al cospetto di un sistema politico a connotazione quasi
totalmente maschile e perfettamente "autoreferenziale"
(Roberto Bin), la cui resistenza a qualsiasi riforma che lo
coinvolga direttamente è evidente. In assenza di una svolta
che inverta questa logica di auto-conservazione il percorso
verso la realizzazione di una parità effettiva rischia di non
avere avvio.
Il principio di eguaglianza sostanziale è principio di
ampio respiro, dotato di grande flessibilità, mai uguale a se
stesso e ben può tollerare una irrituale modalità se
finalizzata alla piena realizzazione di diritti per troppo
tempo negati e costretti in un sistema altrimenti
difficilmente penetrabile.
E' in questa ottica che si propone, nel testo, un
collegamento tra determinazione del contributo spettante a
ciascun partito e percentuale degli eletti di ciascun
sesso.
Più precisamente, si individua nell'ambito delle norme
elettorali relative al Senato della Repubblica (articolo 1),
alla Camera dei deputati (articolo 2), e alle regioni
(articolo 3), un meccanismo di calcolo del contributo a
carattere premiale per i partiti che più si avvicinano alla
parità tra eletti di ciascun sesso.
E' scontato sostenere, ma vale la pena ribadirlo anche in
questa sede, la validità della tesi della Corte e dei vari
costituzionalisti e commentatori che hanno affrontato
l'argomento, per cui sarebbe necessaria una presa di coscienza
su questo fronte da parte di partiti o movimenti che
partecipano alle elezioni, che li conducesse all'inserimento
nei propri statuti o regolamenti di norme di promozione della
partecipazione delle donne.
Tali iniziative non rientrano però nella facoltà del
legislatore; nelle possibilità del Parlamento c'è, ora, quella
di intervenire sulle leggi elettorali, ed è auspicabile che si
giunga a farlo.