XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4253
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 9, comma 2, della legge 10 dicembre 1993,
n. 515, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo: "Al gruppo di candidati che più si avvicina
alla parità tra eletti di ciascun sesso, è attribuita una
maggiorazione della quota del contributo di cui al comma 1,
pari al 30 per cento della quota stessa".
Art. 2.
1. All'articolo 9, comma 3, della legge 10 dicembre 1993,
n. 515 e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il
seguente periodo:
"Al partito o movimento che più si avvicina alla parità
tra eletti di ciascun sesso, è attribuita una maggiorazione
della quota del contributo di cui al comma 1, pari al 30 per
cento della quota stessa".
Art. 3.
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della legge 23 febbraio
1995, n. 43, è aggiunto il seguente:
"2-bis. Alla lista che più si avvicina alla parità
tra eletti di ciascun sesso è attribuita una maggiorazione
della quota del contributo determinato ai sensi del comma 2,
pari al 30 per cento della quota stessa".
Art. 4.
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
medesimo Ministero.
2. Il Ministero dell'economia e delle finanze è
autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
variazioni di bilancio.