XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4249
Onorevoli Colleghi! - Il decreto legislativo n. 229 del
1999 ha disposto una riforma complessiva della dirigenza
sanitaria, inquadrata in un unico ruolo distinto per profili
professionali ed in un unico livello articolato a seconda
delle diverse responsabilità gestionali e professionali. In
particolare, la "riforma-ter" della sanità ha compiuto
una scelta netta a favore dell'esclusività del rapporto di
lavoro della dirigenza sanitaria, disponendo affinché tutti i
dirigenti assunti dopo il 31 dicembre 1998 e tutti coloro che
avevano comunque optato precedentemente per
l'intramoenia venissero collocati all'interno di tale
tipologia di rapporto.
Il requisito dell' esclusività di rapporto consente ai
nuovi assunti la facoltà di esercitare la libera professione,
al di fuori dell'impegno di servizio, solo all'interno della
struttura pubblica, nelle strutture aziendali individuate dal
collegio di direzione; per coloro che, già dipendenti della
struttura, opteranno per esercitare anche presso strutture
private, sono invece previste restrizioni economiche, nonché
il divieto di assumere cariche dirigenziali nella struttura
pubblica.
Per valorizzare l'opzione a favore dell'esclusività del
rapporto di lavoro, è infatti stato istituito, con l'articolo
72, comma 6, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, un fondo
per l'esclusività del rapporto di lavoro dei dirigenti del
ruolo sanitario che hanno optato per l'esercizio della libera
professione intramuraria. Al fondo accedono i dirigenti che
hanno rinunciato alla facoltà di svolgere la libera
professione extramuraria e qualsiasi altra attività resa a
titolo non gratuito, ad eccezione delle attività rese per
conto e per nome dell'azienda sanitaria di appartenenza.
Il nuovo assetto della dirigenza sanitaria previsto dalla
"riforma-ter" risulta, in sostanza, fondato sulla
valorizzazione delle strutture intramoenia per
l'esercizio della libera professione e sulla preferenza per
l'esclusività del rapporto di lavoro con la struttura di
appartenenza; è stato contestualmente disincentivato in
maniera significativa il rapporto di lavoro a tempo
parziale.
A quattro anni dall'entrata in vigore della
"riforma-ter" della sanità, il nuovo sistema
dirigenziale fondato sull'esclusività del rapporto di lavoro
non sembra, tuttavia, aver dato esiti soddisfacenti: dal
documento conclusivo approvato dalla XII Commissione della
Camera dei deputati al termine dell'indagine conoscitiva sullo
stato di attuazione della normativa sull'esercizio della
libera professione medica intramuraria è infatti emerso un
quadro nazionale alquanto differenziato sia dal punto di vista
territoriale che dal punto di vista dei servizi resi.
Nel settentrione, l'istituto sembra infatti essersi
affermato molto più che nel mezzogiorno, sebbene anche
all'interno di queste macro-aree geografiche emergano
differenze interne significative. In rapporto ai vari servizi
assistenziali, l'intramoenia sembra essersi affermata
soprattutto nel settore ambulatoriale piuttosto che nel regime
di ricovero, dove, in tutta Italia, permangono significativi
ritardi e difficoltà attuative. Un'ulteriore variabile è
rappresentata dal ricorso all'intramoenia allargata che,
in mancanza dei necessari interventi di adeguamento delle
strutture edilizie pubbliche, si è affermata soprattutto nel
meridione, dove è prevalente anche in relazione alle
prestazioni ambulatoriali. Nel complesso, dalla citata
indagine conoscitiva è emerso che, al momento attuale, la
disciplina sull'intramoenia sembra aver disatteso le
aspettative iniziali, sia perché in molte aree del Paese non
si è ancora dato effettivo avvio alla riforma, per la
complessità degli investimenti e delle procedure
amministrative ad essa connessi, sia perché, laddove attivati,
i servizi resi in regime di intramoenia non sempre
paiono rispondere a requisiti di trasparenza e di efficienza
organizzativa.
E' proprio da queste considerazioni che nasce lo spunto
per un'iniziativa legislativa volta a riformare l'intero
settore della dirigenza del ruolo sanitario, sulla base di due
parametri di riferimento fondamentali: da una parte,
l'esigenza di ripensare la disciplina sull'intramoenia
introdotta dal decreto legislativo n. 229 del 1999,
garantendo ai dirigenti sanitari una maggiore libertà nella
determinazione dei loro impegni professionali ed una maggiore
flessibilità nell'organizzazione delle prestazioni lavorative
rese alle aziende sanitarie di riferimento; in questo ambito,
primaria attenzione è rivolta alla tutela e alla promozione
degli obiettivi istituzionali delle aziende sanitarie locali e
delle aziende ospedaliere, con conseguente esclusione di tutte
quelle modalità di svolgimento della libera professione che
comportano un conflitto di interesse o una forma di
concorrenza sleale con l'attività istituzionale dell'azienda
di appartenenza.
Dall'altra parte, la proposta di legge in esame fa
riferimento alla riforma del titolo V della parte seconda
della Costituzione, introdotta con legge costituzionale n. 3
del 2001, che sollecita un ripensamento complessivo della
materia alla luce del nuovo riparto di competenze
Stato-regioni. Per questo motivo, le disposizioni in materia
di rapporto di lavoro della dirigenza sanitaria contenute
nella presente iniziativa si limitano a dettare i princìpi
fondamentali operanti nel settore, lasciando un ulteriore
spazio di intervento sia alle regioni, sia alla contrattazione
collettiva, sia, ancora, ai direttori generali delle
aziende.
Nello specifico, gli articoli 2, 3 e 4 reintroducono, a
favore dei dirigenti sanitari, la possibilità di optare tra
l'esclusività e la non esclusività del rapporto di lavoro; per
entrambe le categorie contrattuali sono elencati i princìpi
fondamentali che le regioni, i direttori generali e le parti
coinvolte nella contrattazione collettiva sono chiamati a
rispettare nell'attuazione della nuova disciplina legislativa.
L'opzione per l'esercizio della libera professione
extramuraria è consentita solo ai dirigenti sanitari con
almeno tre anni di esperienza professionale, è esclusa per i
direttori di dipartimento e subisce limitazioni in rapporto ai
dirigenti di struttura complessa, che possono praticare la
libera professione extramuraria solo all'interno del proprio
studio professionale. Per entrambe le forme contrattuali si
delegano le regioni a disciplinare, con proprio regolamento,
le situazioni che determinano l'insorgenza di un conflitto di
interessi o di forme di concorrenza sleale.
L'articolo 5 detta nuove regole sul collocamento a riposo
della dirigenza sanitaria, introducendo, in particolare, la
facoltà sia per il personale universitario che per i dirigenti
di struttura complessa di essere mantenuti in servizio
dall'azienda per lo svolgimento dell'attività di formazione
continua e di ricerca e delle attività assistenziali ad essa
strettamente connesse, fino al compimento del settantaduesimo
anno di età.
L'articolo 6 recepisce alcuni recenti orientamenti emersi
dall'ultima contrattazione collettiva del comparto sanitario,
prevedendo esplicitamente per i dirigenti sanitari la facoltà
di accedere all'istituto del lavoro a tempo parziale per
particolari esigenze familiari, opportunamente documentate, e
comunque nel limite del 12 per cento della dotazione organica
complessiva dell'area dirigenziale, incrementabile di un
ulteriore 2 per cento massimo.
Nella convinzione che la valorizzazione della dirigenza
sanitaria rappresenti un punto cardine all'interno degli
obiettivi di miglioramento e di razionalizzazione del nostro
sistema di assistenza sanitaria, ci auguriamo che la presente
iniziativa possa offrire lo spunto per un dibattito politico
costruttivo, che sappia recepire le indicazioni e le esigenze
più volte manifestate dai professionisti e dai medesimi utenti
del Servizio sanitario nazionale.