XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4249
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Modifica all'articolo 15-bis del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).
1. Il secondo periodo del comma 2 dell'articolo
15-bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502,
è soppresso.
Art. 2.
(Modifica dell'articolo 15-quater del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).
1. L'articolo 15-quater del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
"Art. 15-quater - (Disposizioni in materia di rapporto
di lavoro della dirigenza sanitaria) - 1. Il rapporto di
lavoro dei dirigenti sanitari può essere a carattere esclusivo
o non esclusivo. Le due tipologie di rapporto sono, a domanda,
fra di loro reversibili. Il dirigente sanitario può optare per
la non esclusività del rapporto di lavoro dopo tre anni di
servizio.
2. Il passaggio dal rapporto esclusivo a quello non
esclusivo e viceversa è disposto con le modalità stabilite
dalla contrattazione collettiva. L' accoglimento della
relativa istanza può essere differito non oltre l'anno con
motivata decisione della direzione generale dell'azienda
sanitaria di appartenenza.
3. I contratti collettivi di lavoro stabiliscono il
trattamento economico aggiuntivo da attribuire ai dirigenti
sanitari con rapporto di lavoro esclusivo ai sensi
dell'articolo 1, comma 12, della legge 23 dicembre 1996, n.
662, nei limiti delle risorse destinate alla contrattazione
collettiva. L'opzione per il rapporto non esclusivo comporta
la perdita dell'indennità di esclusività del rapporto.
4. Le disposizioni di cui al presente articolo si
applicano, fermo restando il loro stato giuridico, anche ai
medici e al personale sanitario universitario, ai professori
universitari di prima e di seconda fascia e ai ricercatori,
che svolgono attività assistenziale presso le aziende
ospedaliere di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 21
dicembre 1999, n. 517, o presso strutture assistenziali
pubbliche nonché, ove previsto dagli accordi fra la regione e
l'università, presso strutture sanitarie private
accreditate".
Art. 3.
(Modifica dell'articolo 15-quinquies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).
1. L'articolo 15-quinquies del decreto legislativo
30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, è
sostituito dal seguente:
"Art. 15-quinquies - (Princìpi fondamentali in materia
di rapporto di lavoro esclusivo dei dirigenti sanitari) - 1.
I dirigenti sanitari che optano per il rapporto di lavoro
esclusivo possono svolgere, fuori dall'impegno di servizio,
all'interno delle strutture aziendali, attività
libero-professionale individuale o in équipe.
2. Le regioni disciplinano l'attività
libero-professionale intramuraria dei dirigenti del ruolo
sanitario in conformità con i seguenti princìpi
fondamentali:
a) la libera professione è un diritto del
dirigente sanitario ed è esercitata nei limiti e con le
modalità di cui al presente comma;
b) i dirigenti del ruolo sanitario che hanno
optato per l'esercizio della libera professione intramuraria
non possono esercitare alcuna altra attività sanitaria resa a
titolo non gratuito, secondo i criteri e le modalità previsti
dal regolamento di cui al comma 3, ad eccezione delle attività
rese in nome e per conto dell'azienda sanitaria di
appartenenza;
c) l'attività istituzionale è prevalente rispetto
a quella libero professionale, che può essere svolta solo dopo
aver assicurato il volume di prestazioni e il numero di ore di
attività individuali o in équipe previsti dal programma
aziendale concordato con le organizzazioni sindacali della
dirigenza sanitaria firmatarie dell'accordo collettivo di
lavoro;
d) lo svolgimento di attività libero professionale
non può compromettere il perseguimento degli obiettivi
aziendali di riduzione delle liste di attesa, di miglioramento
della qualità dei servizi e di razionalizzazione
dell'efficienza di erogazione dei servizi;
e) le strutture aziendali adeguate allo
svolgimento dell'attività libero professionale sono
individuate dal direttore generale, di intesa con il collegio
di direzione;
f) fino alla realizzazione di proprie idonee
strutture e di spazi distinti per l'esercizio dell'attività
libero professionale intramuraria in regime di ricovero ed
ambulatoriale, il direttore generale è tenuto ad assumere le
specifiche iniziative per reperire spazi sostitutivi fuori
dall'azienda in strutture non accreditate nonché ad
autorizzare l'utilizzazione di studi professionali privati;
g) qualora lo svolgimento dell'attività libero
professionale intramuraria presupponga l'utilizzo di locali o
di attrezzature di norma destinati all'attività istituzionale
della struttura sanitaria, il direttore generale provvede ad
individuare le fasce orarie giornaliere o settimanali
riservate alle prestazioni erogate in regime intramurario;
h) nei casi di assoluta necessità e urgenza,
individuati dal collegio di direzione con decisione motivata
sulla base della casistica tipica dei singoli dipartimenti,
nonché adeguatamente documentati, le strutture aziendali
destinate allo svolgimento dell'attività libero professionale
intramuraria sono riservate all'erogazione delle prestazioni
del Servizio sanitario nazionale;
i) lo svolgimento di attività libero professionale
intramuraria consente di applicare alle attività a pagamento
tariffe professionali non superiori a quelle concordate con
l'amministrazione;
l) lo svolgimento dell'attività libero
professionale intramuraria deve assicurare all'azienda almeno
il recupero di tutti gli oneri sostenuti;
m) i dirigenti neo assunti, nei primi tre anni di
servizio, possono svolgere attività libero professionale
esclusivamente in équipe;
n) nello svolgimento dell'attività libero
professionale intramuraria non è consentito l'uso del
ricettario del Servizio sanitario nazionale.
3. La violazione degli obblighi connessi
all'esclusività delle prestazioni, l'insorgenza di un
conflitto di interessi o di situazioni che comunque implicano
forme di concorrenza sleale comporta la risoluzione del
rapporto di lavoro. Sentite l'Autorità garante della
concorrenza e del mercato e le organizzazioni sindacali della
dirigenza sanitaria, le regioni stabiliscono le situazioni che
determinano l'insorgenza di un conflitto di interessi o di
forme di concorrenza sleale e le ulteriori sanzioni nonché i
rimedi da applicare, salvo che il fatto costituisca reato, ai
casi oggetto del presente comma, anche in relazione
all'accertamento delle responsabilità dei direttori generali
per omessa vigilanza".
Art. 4.
(Modifica dell'articolo 15-sexies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).
1. L'articolo 15-sexies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, è sostituito dal seguente:
"Art. 15-sexies - (Princìpi fondamentali in materia di
rapporto di lavoro non esclusivo dei dirigenti sanitari). - 1.
I dirigenti sanitari che optano per la non esclusività del
rapporto di lavoro possono svolgere, fuori dalle strutture
aziendali, tutte le attività libero professionali che non
configurino un rapporto di lavoro dipendente o determinino un
conflitto di interessi con le attività istituzionali, ai sensi
del comma 3.
2. Le regioni disciplinano l'attività libero
professionale intramuraria dei dirigenti del ruolo sanitario
in conformità con i seguenti princìpi fondamentali:
a) la libera professione è un diritto del
dirigente sanitario ed è esercitata nei limiti e con le
modalità di cui al presente comma;
b) l'attività libero professionale extramuraria
comporta la totale disponibilità nell'ambito dell'impegno di
servizio, per la realizzazione dei risultati programmati e lo
svolgimento delle attività professionali di competenza. Le
aziende stabiliscono i volumi e le tipologie delle attività e
delle prestazioni che i singoli dirigenti sono tenuti ad
assicurare, nonché le sedi operative in cui le stesse devono
essere effettuate;
c) l'attività libero professionale extramuraria
non consente di rendere prestazioni professionali, anche di
natura occasionale e periodica, a favore o all'interno di
strutture pubbliche o private accreditate;
d) al personale della dirigenza del ruolo
sanitario che ha optato per l'esercizio della libera
professione extramuraria è fatto divieto di esercitare, sotto
qualsiasi forma, la libera professione intramuraria;
e) le tariffe professionali delle attività libero
professionali extramuraria sono assoggettate esclusivamente
alle prescrizioni dell'Ordine professionale di appartenenza e
non possono, neanche in parte, essere poste a carico del
Servizio sanitario nazionale;
f) l'opzione per la non esclusività del rapporto
di lavoro non consente la direzione di dipartimenti. Ad
eccezione dei direttori di dipartimento, i dirigenti sanitari
direttori di strutture complesse possono optare per la non
esclusività del rapporto, svolgendo attività libero
professionale extramuraria esclusivamente nel proprio studio
professionale.
3. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 2,
lettere c) e d), l'insorgenza di un conflitto di
interessi o di situazioni che comunque implichino forme di
concorrenza sleale comportino la risoluzione del rapporto di
lavoro. Sentite l'Autorità garante della concorrenza e del
mercato e le organizzazioni sindacali della dirigenza
sanitaria, le regioni stabiliscono le situazioni che
determinano l'insorgenza di un conflitto di interessi o di
forme di concorrenza sleale e le ulteriori sanzioni nonché i
rimedi da applicare ai casi oggetto del presente comma, salvo
che il fatto costituisca reato, anche in relazione
all'accertamento delle responsabilità dei direttori generali
per omessa vigilanza".
Art. 5.
(Modifica dell'articolo 15-nonies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).
1. L'articolo 15-nonies del decreto legislativo 30
dicembre 1992, n. 502, è sostituito dal seguente:
"Art. 15-nonies - (Limite massimo di età per il
personale della dirigenza medica). - 1. Il limite massimo
di età per il collocamento a riposo dei dirigenti medici del
Servizio sanitario nazionale, ivi compresi i responsabili di
struttura complessa, è stabilito al compimento del
sessantacinquesimo anno di età. Le aziende possono consentire
ai dirigenti sanitari responsabili di strutture semplici, che
hanno particolari competenze professionali e per particolari
esigenze aziendali, di rimanere in servizio, di anno in anno,
fino al compimento del sessantasettesimo anno di età.
2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16
del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive
modificazioni, le aziende possono trattenere in servizio, per
particolari meriti professionali e per proprie esigenze
aziendali, i dirigenti medici di strutture complesse, che ne
fanno richiesta di anno in anno, e comunque non oltre il
compimento del settantesimo anno di età.
3. Il personale medico universitario di cui
all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica
11 luglio 1980, n. 382, e successive modificazioni, che svolge
attività assistenziale presso le aziende ospedaliere, presso
altre strutture assistenziali pubbliche o presso strutture
sanitarie accreditate, e i dirigenti medici di cui al comma 2
possono, previa richiesta da presentare di anno in anno,
essere mantenuti in servizio dall'azienda per lo svolgimento
dell'attività di formazione continua e di ricerca nonché delle
attività assistenziali ad essa strettamente connesse, fino al
compimento del settantaduesimo anno di età. I protocolli
d'intesa tra le regioni e le università e gli accordi
attuativi dei medesimi, stipulati tra le università e le
aziende sanitarie ai sensi dell'articolo 1 del decreto
legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, disciplinano le modalità
e i limiti per l'utilizzazione del personale medico
universitario per specifiche attività assistenziali
strettamente correlate all'attività didattica e di
ricerca".
Art. 6.
(Introduzione dell'articolo 15-quinquiesdecies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502).
1. Dopo l'articolo 15-quattuorordecies del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è inserito il
seguente:
"Art. 15-quinquiesdecies. - (Disposizioni in materia di
applicazione dell'istituto del tempo parziale alla dirigenza
sanitaria). - 1. In conformità a quanto disposto
dall'articolo 2 del contratto collettivo nazionale di lavoro
integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro
dell'8 giugno 2000, di cui all'accordo 22 febbraio 2001,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 54 del 6 marzo
2001, in deroga al divieto di cui all'articolo 39, comma
18-bis, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, introdotto
dall'articolo 20, comma 1, lettera f), della legge 23
dicembre 1999, n. 448, è ammesso il ricorso all'istituto del
lavoro a tempo parziale per i dirigenti sanitari
esclusivamente nei casi in cui risulta comprovata una
particolare esigenza familiare o sociale e fermo restando il
rapporto di lavoro esclusivo, con sospensione provvisoria
della eventuale libera professione intramuraria svolta.
2. L'azienda sanitaria ospedaliera o locale
competente ammette i dirigenti all'impegno ridotto in misura
non superiore al 12 per cento della dotazione organica
complessiva dell'area dirigenziale di cui ai contratti
collettivi nazionali di lavoro vigenti, incrementabile, in
presenza di idonee situazioni organizzative o di gravi
documentate situazioni familiari sopraggiunte dopo la
copertura della percentuale di base, di un ulteriore 2 per
cento massimo.
3. Le circostanze familiari o sociali per le quali è
consentito il ricorso all'istituto del tempo parziale sono
stabilite dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Gli
effetti sul trattamento economico conseguenti al ricorso al
rapporto di lavoro a tempo parziale sono definiti in base ai
criteri concertati nella contrattazione collettiva".
Art. 7.
(Disposizioni transitorie).
1. dirigenti sanitari con rapporto di lavoro a tempo
definito di cui all'articolo 15-bis, comma 3, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive
modificazioni, possono, previa domanda da presentare entro i
successivi due mesi, conservare ad esaurimento tale rapporto.
Il rapporto di lavoro a tempo definito non consente l'accesso
alla direzione di struttura complessa.
2. Le risorse che si renderanno disponibili per effetto
dell'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge
sono destinate, sulla base di criteri stabiliti dal Ministero
della salute, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle
finanze, sentite le regioni e le province autonome di Trento e
di Bolzano, alla copertura degli oneri derivanti
dall'attuazione del comma 2 dell'articolo 15-bis, del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato
dall'articolo 1 della presente legge, e all'integrazione del
fondo di cui all'articolo 72, comma 6, della legge 23 dicembre
1998, n. 448.
3. Le eventuali carenze di organico risultanti dalla
trasformazione dei rapporti di lavoro da tempo pieno a tempo
parziale di cui all'articolo 15-quinquiesdecies del
decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto
dall'articolo 6 della presente legge, possono essere risolte
provvedendo a nuove assunzioni, da finanziare con i risparmi
di spesa ottenuti in seguito all'applicazione del regime di
impegno ridotto e con le risorse proprie dell'azienda
sanitarie locale od ospedaliera interessata.
4. Salva diversa opzione, da presentare entro due mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge, i
dirigenti attualmente con rapporto di lavoro esclusivo o con
rapporto di lavoro non esclusivo conservano tali rapporti e le
relative indennità. Fino alla stipula del primo contratto
collettivo nazionale di lavoro, il passaggio dal rapporto di
lavoro esclusivo a quello non esclusivo e viceversa è
disposto, a domanda del dirigente interessato, entro e non
oltre due mesi dalla data di presentazione della domanda
medesima. In attesa della prima disciplina contrattuale
successiva alla data di entrata in vigore della presente
legge, i dirigenti che hanno optato per l'esercizio della
attività libero professionale extramuraria sono assoggettati
al trattamento economico attualmente previsto per i dirigenti
sanitari con rapporto di lavoro non esclusivo. A decorrere dal
termine di cui al periodo precedente, gli incarichi
dirigenziali di dipartimento possono essere conferiti o
confermati esclusivamente ai dirigenti che hanno optato per
l'esercizio della attività libero professionale
intramuraria.
5. In caso di inerzia da parte delle regioni e delle
province autonome di Trento e di Bolzano a disciplinare nel
dettaglio la materia, i direttori generali e il collegio di
direzione delle aziende sanitarie locali e ospedaliere sono
comunque chiamati ad esercitare le competenze loro attribuite
dalla presente legge.
6. Nella prima contrattazione collettiva successiva alla
data di entrata in vigore della presente legge, si provvede a
regolare il trattamento economico dei dirigenti che optano per
la non esclusività del rapporto di lavoro, dei dirigenti a
tempo determinato che scelgono di mantenere ad esaurimento
tale rapporto di lavoro e dei dirigenti che scelgono di
avvalersi dell'opzione a favore del rapporto di lavoro a tempo
parziale. In particolare, il contratto collettivo di lavoro
successivo alla data di entrata in vigore presente legge
disciplina le modalità di regolarizzazione dei rapporti di
lavoro a tempo definito cessati nel 2002, prevedendo la
possibilità di chiedere, previa domanda da presentare entro
due mesi dalla data di sottoscrizione del contratto stesso, il
ripristino di tale rapporto di lavoro con la sua conservazione
ad esaurimento. Con il primo contratto collettivo successivo
alla data di entrata in vigore della presente legge, si
provvede altresì ad istituire un fondo di risultato a favore
dei dirigenti sanitari con rapporto di lavoro non
esclusivo.
7. La mancata adozione, da parte dei direttori generali,
delle aziende sanitarie locali e ospedaliere, delle iniziative
necessarie a consentire il pieno esercizio della attività
libera professionale intramuraria o extramuraria costituisce
causa impeditiva per il rinnovo dell'incarico e, nei casi più
gravi, motivazione per la decisione di revoca dell'incarico di
direttore generale. Le regioni esercitano i loro poteri
sostitutivi per ovviare a tali inadempienze.
8. In quanto compatibili con i rispettivi statuti, le
disposizioni di cui alla presente legge si applicano anche
alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di
Trento e di Bolzano.
9. I commi 4, 5, 6, secondo periodo, 7, 8, 9, 10, 11 e 12
dell'articolo 72 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, sono
abrogati.
10. I commi 10, 11, 12, secondo e terzo periodo, 14 e 15
dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono
abrogati.