XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4246




        Onorevoli Colleghi! - Il presente progetto di legge intende recepire la importante decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri.
        Come è noto, questa decisione quadro costituisce un importante esempio di azione comune in attuazione dell'obiettivo del terzo pilastro dell'Unione europea che attiene allo sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e giustizia, in cui la libera circolazione delle persone sia assicurata insieme a misure appropriate per quanto concerne, tra l'altro, la prevenzione della criminalità e la lotta contro quest'ultima. Nel quadro della cooperazione giudiziaria, infatti, la facilitazione delle procedure di estradizione si pone come un imprescindibile strumento operativo nella lotta alla criminalità a fronte di una sempre maggiore integrazione tra gli Stati membri realizzata attraverso l'abolizione dei controlli alle frontiere, integrazione che, ovviamente, consente anche ai criminali di muoversi nello spazio dell'Unione.
        Considerato che la materia della cooperazione giudiziaria penale riguardante le procedure di estradizione è da circa un cinquantennio oggetto di convenzioni europee che hanno nel tempo portato a meccanismi sempre più efficienti, le novità introdotte dalla decisione quadro del 13 giugno 2002 si collocano nel solco della evoluzione già in atto, con l'introduzione di due princìpi fondamentali:

            1) l'affermazione del principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giurisdizionali riguardanti l'arresto di una persona per l'esercizio dell'azione penale ovvero per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza (principio che presuppone un elevato livello di fiducia tra gli Stati membri);

            2) l'affidamento integrale della esecuzione dei predetti provvedimenti all'autorità giudiziaria, con esclusione di interventi decisionali dell'autorità governativa, se non per aspetti meramente pratici e amministrativi.

        L'articolo 1 pone positivamente nell'ordinamento italiano i princìpi sopra indicati, nel quadro del diritto dell'Unione europea.
        L'articolo 2 recepisce consolidati princìpi di competenza territoriale, specificando la possibile ipotesi di richieste di consegna simultanee.
        L'articolo 3 individua come momento tipico dell'avvio della fase esecutiva la ricezione del mandato d'arresto europeo dall'autorità giudiziaria che lo ha emesso e il conseguente ordine di esecuzione.
        All'articolo 4 si disciplina l'ipotesi in cui, avendo l'autorità giudiziaria di uno Stato membro inserito nel Sistema di informazione Schengen una segnalazione relativa alla cattura del soggetto nei cui confronti abbia emesso un mandato d'arresto, sia la polizia giudiziaria a darvi diretta esecuzione prima che lo specifico ordine sia stato impartito dall'autorità giudiziaria italiana.
        L'articolo 5 fissa gli adempimenti esecutivi in capo all'ufficiale di polizia giudiziaria che esegua il mandato d'arresto, con particolare riguardo alle informazioni che spettano al ricercato nell'ambito del suo diritto di difesa.
        L'articolo 6 individua le fasi del procedimento per la decisione sulla richiesta di consegna, che si svolge innanzi alla corte di appello in camera di consiglio. Si sono concentrate le fasi della applicazione della misura coercitiva (tradizionalmente espressione di una competenza del presidente), quella della comparizione del ricercato (ai fini della dichiarazione di volontà sul consenso alla consegna) e quella propriamente decisionale sulla sussistenza dei requisiti per l'accoglimento della richiesta.
        L'articolo 7 disciplina le condizioni e i modi dell'applicazione della misura cautelare, tenuto conto dello specifico fine di assicurare la concreta esecuzione della consegna, in caso di decisione favorevole alla stessa.
        L'articolo 8 disciplina il caso in cui siano necessarie informazioni supplementari ai fini della decisione.
        L'articolo 9 individua i casi in cui la consegna è rifiutata. Avendo affermato il principio del mutuo riconoscimento delle decisioni giurisdizionali che possono legittimare l'emissione di un mandato d'arresto europeo, il rifiuto è limitato a casi ben definiti.
        Si è ritenuto che, fuori dai casi individuati dall'elenco di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro (che sostanzialmente riconosce una uniformità ex lege delle relative fattispecie sanzionatorie tra tutti gli Stati membri), appaia conforme a esigenze di garanzia dei diritti individuali richiedere la verifica della previsione della sanzione penale del fatto anche nell'ordinamento italiano.
        Gli articoli 10 e 11 disciplinano alcuni casi particolari nonché l'ipotesi di concorso di più richieste di consegna in forza di mandati d'arresto europei ovvero di uno di questi con una richiesta di estradizione ordinaria. La intera giurisdizionalizzazione della procedura di decisione sulla consegna comporta la prevalenza, nel secondo caso, della pronuncia dell'autorità giudiziaria.
        Gli articoli 12, 13 e 14 pongono princìpi volti ad assicurare il rispetto dei termini che la decisione quadro stessa fissa per giungere a una posizione definitiva sulla richiesta di consegna; il ricorso per cassazione, che comporta la sospensione della esecuzione della sola sentenza, viene deciso con un procedimento i cui termini sono ridotti.
        Gli articoli 15, 16, 17 e 18 disciplinano alcune ipotesi particolari nonché l'ambito di operatività del principio di specialità e della consegna successiva.
        L'articolo 19, nel capo dedicato alla procedura attiva di consegna, individua le autorità giudiziaria competenti ad emettere un mandato d'arresto europeo. Per quanto attiene l'arresto di una persona prima della sentenza irrevocabile, l'ordinamento italiano lo prevede solo in esecuzione della misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari, provvedimenti le cui condizioni per l'emissione richiedono un limite edittale della pena prevista per il relativo reato ampiamente superiore a quello minimo fissato dalla decisione quadro. Invece, la disciplina dei provvedimenti di esecuzione di pena definitiva tiene conto, da un lato, della tradizionale competenza dell'ufficio del pubblico ministero, dall'altro, della disciplina della sospensione dell'ordine di esecuzione stesso e della opportunità di prevedere un limite minimo più alto rispetto a quello consentito dalla normativa europea.
        L'articolo 20 individua le condizioni di fatto per l'emissione del mandato d'arresto europeo, sostanzialmente positivizzando il ricorso a tale strumento tipico nei casi in cui - in precedenza - ci si avvaleva delle forme di collaborazione tra organi di polizia o di strumenti convenzionali.
        L'articolo 21 fissa il contenuto del mandato d'arresto europeo, mutuandolo dalla disciplina della decisione quadro.
        L'articolo 22, infine, richiama il principio della fungibilità del periodo di detenzione sofferto nello Stato di esecuzione in forza dell'esecuzione del mandato d'arresto europeo.
        L'articolo 23 disciplina l'ambito di operatività dei provvedimenti cautelari reali.
        Con l'articolo 24 viene recepito il principio di ripartizione delle spese inerenti l'esecuzione del mandato d'arresto europeo.
        Con l'articolo 25 viene disciplinata la fase transitoria, anche in considerazione della dichiarazione espressa dall'Italia all'atto della adozione della decisione quadro.




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