XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4246
Onorevoli Colleghi! - Il presente progetto di legge
intende recepire la importante decisione quadro 2002/584/GAI
del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al mandato
d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati
membri.
Come è noto, questa decisione quadro costituisce un
importante esempio di azione comune in attuazione
dell'obiettivo del terzo pilastro dell'Unione europea che
attiene allo sviluppo di uno spazio di libertà, sicurezza e
giustizia, in cui la libera circolazione delle persone sia
assicurata insieme a misure appropriate per quanto concerne,
tra l'altro, la prevenzione della criminalità e la lotta
contro quest'ultima. Nel quadro della cooperazione
giudiziaria, infatti, la facilitazione delle procedure di
estradizione si pone come un imprescindibile strumento
operativo nella lotta alla criminalità a fronte di una sempre
maggiore integrazione tra gli Stati membri realizzata
attraverso l'abolizione dei controlli alle frontiere,
integrazione che, ovviamente, consente anche ai criminali di
muoversi nello spazio dell'Unione.
Considerato che la materia della cooperazione giudiziaria
penale riguardante le procedure di estradizione è da circa un
cinquantennio oggetto di convenzioni europee che hanno nel
tempo portato a meccanismi sempre più efficienti, le novità
introdotte dalla decisione quadro del 13 giugno 2002 si
collocano nel solco della evoluzione già in atto, con
l'introduzione di due princìpi fondamentali:
1) l'affermazione del principio del mutuo riconoscimento
delle decisioni giurisdizionali riguardanti l'arresto di una
persona per l'esercizio dell'azione penale ovvero per
l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza
(principio che presuppone un elevato livello di fiducia tra
gli Stati membri);
2) l'affidamento integrale della esecuzione dei predetti
provvedimenti all'autorità giudiziaria, con esclusione di
interventi decisionali dell'autorità governativa, se non per
aspetti meramente pratici e amministrativi.
L'articolo 1 pone positivamente nell'ordinamento italiano
i princìpi sopra indicati, nel quadro del diritto dell'Unione
europea.
L'articolo 2 recepisce consolidati princìpi di competenza
territoriale, specificando la possibile ipotesi di richieste
di consegna simultanee.
L'articolo 3 individua come momento tipico dell'avvio
della fase esecutiva la ricezione del mandato d'arresto
europeo dall'autorità giudiziaria che lo ha emesso e il
conseguente ordine di esecuzione.
All'articolo 4 si disciplina l'ipotesi in cui, avendo
l'autorità giudiziaria di uno Stato membro inserito nel
Sistema di informazione Schengen una segnalazione relativa
alla cattura del soggetto nei cui confronti abbia emesso un
mandato d'arresto, sia la polizia giudiziaria a darvi diretta
esecuzione prima che lo specifico ordine sia stato impartito
dall'autorità giudiziaria italiana.
L'articolo 5 fissa gli adempimenti esecutivi in capo
all'ufficiale di polizia giudiziaria che esegua il mandato
d'arresto, con particolare riguardo alle informazioni che
spettano al ricercato nell'ambito del suo diritto di
difesa.
L'articolo 6 individua le fasi del procedimento per la
decisione sulla richiesta di consegna, che si svolge innanzi
alla corte di appello in camera di consiglio. Si sono
concentrate le fasi della applicazione della misura coercitiva
(tradizionalmente espressione di una competenza del
presidente), quella della comparizione del ricercato (ai fini
della dichiarazione di volontà sul consenso alla consegna) e
quella propriamente decisionale sulla sussistenza dei
requisiti per l'accoglimento della richiesta.
L'articolo 7 disciplina le condizioni e i modi
dell'applicazione della misura cautelare, tenuto conto dello
specifico fine di assicurare la concreta esecuzione della
consegna, in caso di decisione favorevole alla stessa.
L'articolo 8 disciplina il caso in cui siano necessarie
informazioni supplementari ai fini della decisione.
L'articolo 9 individua i casi in cui la consegna è
rifiutata. Avendo affermato il principio del mutuo
riconoscimento delle decisioni giurisdizionali che possono
legittimare l'emissione di un mandato d'arresto europeo, il
rifiuto è limitato a casi ben definiti.
Si è ritenuto che, fuori dai casi individuati dall'elenco
di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro
(che sostanzialmente riconosce una uniformità ex lege
delle relative fattispecie sanzionatorie tra tutti gli
Stati membri), appaia conforme a esigenze di garanzia dei
diritti individuali richiedere la verifica della previsione
della sanzione penale del fatto anche nell'ordinamento
italiano.
Gli articoli 10 e 11 disciplinano alcuni casi particolari
nonché l'ipotesi di concorso di più richieste di consegna in
forza di mandati d'arresto europei ovvero di uno di questi con
una richiesta di estradizione ordinaria. La intera
giurisdizionalizzazione della procedura di decisione sulla
consegna comporta la prevalenza, nel secondo caso, della
pronuncia dell'autorità giudiziaria.
Gli articoli 12, 13 e 14 pongono princìpi volti ad
assicurare il rispetto dei termini che la decisione quadro
stessa fissa per giungere a una posizione definitiva sulla
richiesta di consegna; il ricorso per cassazione, che comporta
la sospensione della esecuzione della sola sentenza, viene
deciso con un procedimento i cui termini sono ridotti.
Gli articoli 15, 16, 17 e 18 disciplinano alcune ipotesi
particolari nonché l'ambito di operatività del principio di
specialità e della consegna successiva.
L'articolo 19, nel capo dedicato alla procedura attiva di
consegna, individua le autorità giudiziaria competenti ad
emettere un mandato d'arresto europeo. Per quanto attiene
l'arresto di una persona prima della sentenza irrevocabile,
l'ordinamento italiano lo prevede solo in esecuzione della
misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti
domiciliari, provvedimenti le cui condizioni per l'emissione
richiedono un limite edittale della pena prevista per il
relativo reato ampiamente superiore a quello minimo fissato
dalla decisione quadro. Invece, la disciplina dei
provvedimenti di esecuzione di pena definitiva tiene conto, da
un lato, della tradizionale competenza dell'ufficio del
pubblico ministero, dall'altro, della disciplina della
sospensione dell'ordine di esecuzione stesso e della
opportunità di prevedere un limite minimo più alto rispetto a
quello consentito dalla normativa europea.
L'articolo 20 individua le condizioni di fatto per
l'emissione del mandato d'arresto europeo, sostanzialmente
positivizzando il ricorso a tale strumento tipico nei casi in
cui - in precedenza - ci si avvaleva delle forme di
collaborazione tra organi di polizia o di strumenti
convenzionali.
L'articolo 21 fissa il contenuto del mandato d'arresto
europeo, mutuandolo dalla disciplina della decisione
quadro.
L'articolo 22, infine, richiama il principio della
fungibilità del periodo di detenzione sofferto nello Stato di
esecuzione in forza dell'esecuzione del mandato d'arresto
europeo.
L'articolo 23 disciplina l'ambito di operatività dei
provvedimenti cautelari reali.
Con l'articolo 24 viene recepito il principio di
ripartizione delle spese inerenti l'esecuzione del mandato
d'arresto europeo.
Con l'articolo 25 viene disciplinata la fase transitoria,
anche in considerazione della dichiarazione espressa
dall'Italia all'atto della adozione della decisione quadro.