XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4246




PROPOSTA DI LEGGE


TITOLO I

DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO


Art. 1.

(Disposizioni di principio
e definizioni).

        1. La presente legge recepisce nell'ordinamento interno le disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del Consiglio, del 13 giugno 2002, di seguito denominata "decisione quadro" relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri dell'Unione europea.
        2. L'Italia riconosce efficacia nel proprio territorio ai provvedimenti giurisdizionali emessi da uno degli Stati membri dell'Unione europea in vista dell'arresto e della consegna da parte dell'Italia di una persona ricercata nell'ambito di un procedimento penale o dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale e provvede ad eseguirli, alle condizioni e con le modalità stabilite dalla presente legge.
        3. Ai fini della presente legge per mandato d'arresto europeo si intende uno dei provvedimenti indicati al comma 2.
        4. Le disposizioni della presente legge costituiscono un'attuazione dell'azione comune in materia di cooperazione giudiziaria penale, ai sensi degli articoli 31, paragrafo 1, lettere a) e b), e 34, paragrafo 2, lettera b), del Trattato sull'Unione europea, come modificato dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n. 209.

TITOLO II

NORME DI RECEPIMENTO INTERNO


Capo I

PROCEDURA PASSIVA DI CONSEGNA


Art. 2.

(Competenza territoriale).

        1. La competenza a dare esecuzione a un mandato d'arresto europeo appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento è ricevuto dall'autorità giudiziaria.
        2. Se la competenza non può essere determinata ai sensi del comma 1 è competente la corte di appello di Roma.
        3. Quando uno stesso fatto è oggetto di mandati di arresto emessi contestualmente dall'autorità giudiziaria di uno Stato membro dell'Unione europea a carico di più persone e non è possibile determinare la competenza ai sensi del comma 1, è competente la corte di appello del distretto in cui hanno la residenza, la dimora o il domicilio il maggior numero delle persone ovvero, se anche in tale modo non è possibile determinare la competenza, la corte di appello di Roma.
        4. Nel caso in cui la persona sia stata arrestata dalla polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 4, la competenza a decidere sulla consegna appartiene alla corte di appello del distretto in cui è avvenuto l'arresto.


Art. 3.

(Ricezione del mandato di arresto).

        1. Il presidente della corte di appello, quando riceve la richiesta di esecuzione di un mandato d'arresto europeo, se non deve provvedere ai sensi dei commi 2 e 3, ne dispone senza indugio con ordinanza l'esecuzione.
        2. Il presidente, nel caso in cui insorgano difficoltà relative alla ricezione o alla autenticità dei documenti trasmessi dall'autorità giudiziaria straniera, prende contatti diretti con questa al fine di risolverle.
        3. Il presidente, nel caso in cui sia manifestamente competente altra corte di appello ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 2 e 3, provvede senza indugio alla trasmissione del mandato d'arresto ricevuto.


Art. 4.

(Arresto eseguito dalla polizia giudiziaria).

        1. Fuori dei casi di cui all'articolo 3, comma 1, la polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto di una persona segnalata come ricercata nel Sistema di informazione Schengen (SIS) in forza di un mandato d'arresto europeo, ne informa immediatamente il presidente della corte di appello nel cui distretto l'arresto è avvenuto e al più presto, e comunque non oltre ventiquattro ore, pone l'arrestato a sua disposizione mediante la trasmissione del relativo verbale.


Art. 5.

(Adempimenti esecutivi).

        1. L'ufficiale di polizia giudiziaria che esegue il mandato d'arresto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ovvero che ha comunque proceduto all'arresto ai sensi dell'articolo 4, informa la persona, in una lingua alla stessa comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto, della possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorità giudiziaria emittente e lo avverte della facoltà di nominare un difensore di fiducia e del diritto di essere assistito da un interprete. Nel caso in cui l'arrestato non provveda a nominare un difensore, la polizia giudiziaria procede immediatamente a individuare un difensore di ufficio ai sensi dell'articolo 97 del codice di procedura penale.
        2. La polizia giudiziaria provvede a dare tempestivo avviso dell'arresto al difensore.
        3. Il verbale di arresto dà atto, a pena di nullità, degli adempimenti indicati ai commi 1 e 2, nonché degli accertamenti effettuati sulla identificazione dell'arrestato che possono consistere, ove occorra, in rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici.


Art. 6.

(Procedimento per la decisione
sulla richiesta di consegna).

        1. Il presidente della corte di appello competente, ricevuto il verbale, fissa l'udienza per la comparizione dell'arrestato al più presto e comunque non oltre cinque giorni dall'arresto dandone avviso, senza ritardo, al procuratore generale della Repubblica e al difensore.
        2. Fino all'udienza le parti hanno facoltà di prendere visione e di estrarre copia degli atti nonché di presentare memorie.
        3. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la presenza necessaria del difensore. La corte di appello identifica l'arrestato e lo informa del contenuto del mandato emesso nei suoi confronti; provvede quindi a chiedere allo stesso se consenta o meno alla propria consegna all'autorità che ha emesso il mandato e se intenda rinunciare al beneficio della regola della specialità. Delle risposte è fatta menzione nel verbale.
        4. Il consenso e la rinuncia prestati sono irrevocabili. La persona arrestata è preventivamente informata della irrevocabilità del consenso e della rinuncia.
        5. Nel caso in cui l'arrestato consente alla consegna, la corte di appello decide con ordinanza motivata di cui viene data immediata lettura. La lettura equivale a notificazione per le parti. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.
        6. Se l'arrestato non consente alla consegna, il presidente lo informa che fino al termine del procedimento egli ha facoltà di rendere le dichiarazioni che ritiene opportune, purché attinenti alla decisione sulla richiesta di consegna.
        7. La corte di appello decide con sentenza dopo avere assunto le eventuali ulteriori informazioni ritenute necessarie.
        8. Il presidente della corte di appello dà immediata lettura della sentenza. La lettura equivale a notificazione per le parti. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.
        9. Con la decisione favorevole alla consegna è disposta la custodia cautelare se la persona non è già detenuta a tale fine. La misura coercitiva disposta prima della decisione perde immediatamente efficacia nel caso di rifiuto della consegna.


Art. 7.

(Misure cautelari).

        1. Dopo gli adempimenti di cui all'articolo 6, commi 3, 4 e 5, la corte di appello, sentite le parti, decide immediatamente, con ordinanza motivata a pena di nullità e letta in udienza, sull'applicazione di una misura coercitiva nei confronti della persona di cui è richiesta la consegna.
        2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, in materia di misure cautelari personali, fatta eccezione per gli articoli 273 e 280, e le disposizioni del capo III del titolo III del libro III del medesimo codice. Nell'applicazione delle misure coercitive si tiene conto in particolare dell'esigenza di garantire che la persona della quale è richiesta la consegna non si sottragga alla stessa in caso di decisione favorevole.


Art. 8.

(Informazioni supplementari).

        1. Le eventuali informazioni supplementari sono richieste senza ritardo direttamente all'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato dal presidente della corte di appello competente, anche a mezzo del servizio per la cooperazione internazionale di polizia. A tale fine, può essere stabilito un termine entro il quale l'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato deve far pervenire le informazioni, tenuto conto dell'esigenza di rispettare i termini di cui all'articolo 12.


Art. 9.

(Decisione sulla consegna).

        1. La corte di appello comunica immediatamente, anche a mezzo del servizio per la cooperazione internazionale di polizia, all'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato d'arresto europeo la decisione adottata sulla richiesta.
        2. La corte di appello rifiuta la consegna solo nei seguenti casi:

            a) se la richiesta e la documentazione allegata non soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 21 della presente legge e dall'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro;

            b) se il reato contestato nel mandato d'arresto è estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi sia la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto;

            c) se risulta che la persona ricercata è stata giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da uno degli Stati membri dell'Unione europea purché, in caso di condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza delle leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna;

            d) se la persona oggetto del mandato d'arresto europeo non può essere ancora considerata, a causa dell'età, penalmente responsabile dei fatti in base alla legge italiana;

            e) se, in uno dei casi di cui all'articolo 2, paragrafo 4, della decisione quadro il fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo non costituisce reato ai sensi della legge italiana; non ricorre tale situazione nei casi in cui, in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, la legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte ovvero non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legge dello Stato membro dell'Unione europea emittente;

            f) se, per lo stesso fatto che è alla base del mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia, esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in uno Stato membro dell'Unione europea.


Art. 10.

(Casi particolari).

        1. Nel caso in cui il mandato d'arresto sia stato emesso per esercitare un'azione penale, la corte di appello è tenuta ad accettare che si proceda all'audizione del ricercato, ai sensi dei commi 3 e 4, oppure ad accettare il trasferimento temporaneo del ricercato.
        2. Le condizioni e la durata del trasferimento temporaneo sono definite di comune accordo tra l'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato e la corte di appello. Alla persona destinataria del mandato deve essere assicurata la facoltà di tornare nel territorio dello Stato per assistere alle udienze del procedimento relativo alla decisione sulla consegna.
        3. La corte di appello procede alla audizione di cui al comma 1 delegando uno dei suoi componenti ovvero il giudice per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del distretto. Il giudice è assistito da un pubblico ufficiale designato dallo Stato membro richiedente la consegna.
        4. Si osservano gli articoli 64 e 65 del codice di procedura penale.
        5. Nel caso in cui la persona ricercata ai fini dell'esercizio di un'azione penale è cittadina o residente in Italia, la consegna è subordinata alla condizione che la stessa, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privativa della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato che ha emesso il mandato.
        6. Nel caso in cui il reato in base al quale il mandato d'arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà personale a vita, l'esecuzione di tale mandato è subordinata alla condizione che la legge dello Stato richiedente preveda norme di mitigazione del regime di espiazione al più tardi dopo venti anni oppure norme che consentano alla persona di proporre istanza affinché la pena o la misura di sicurezza non siano eseguite.


Art. 11.

(Decisione in caso di concorso
di richieste).

        1. Se due o più Stati membri dell'Unione europea hanno emesso un mandato d'arresto europeo nei confronti della stessa persona, la corte di appello decide quale dei mandati debba essere eseguito; a tale fine, tiene conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, della data di ricezione dei mandati, della gravità e del luogo di commissione del reato o dei reati, nonché del fatto che i mandati siano stati emessi durante un procedimento penale ovvero per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.
        2. In caso di conflitto tra un mandato d'arresto europeo e una richiesta di estradizione presentata da uno Stato terzo, la corte di appello decide se dare la precedenza al mandato d'arresto europeo o alla richiesta di estradizione, tenuto conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, di quelle di cui al comma 1 e di quelle indicate nella convenzione o nell'accordo applicabile.

Art. 12.

(Termini per la decisione).

        1. La corte di appello decide entro cinque giorni dalla dichiarazione con cui il ricercato consente alla consegna.
        2. Nel caso in cui il ricercato non consenta alla consegna, la corte di appello decide entro trenta giorni dall'arresto.
        3. Nei casi di rifiuto della consegna, qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo giorno da quello della pronuncia. L'avviso di deposito della sentenza è immediatamente notificato al difensore e all'interessato e comunicato al procuratore generale della Repubblica.
        4. Nel caso in cui non sia possibile provvedere sul mandato d'arresto entro il termine di dieci giorni dalla dichiarazione del consenso ovvero di sessanta giorni dall'arresto, il giudice che procede ne informa immediatamente l'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato, indicandone i motivi. In tale caso, i termini di cui al presente comma sono prorogati di trenta giorni.
        5. Nel caso in cui la persona ricercata benefìci di una immunità riconosciuta dall'ordinamento italiano, il termine per la decisione comincia a decorrere solo se e a partire dal giorno in cui la corte di appello è stata informata del fatto che l'immunità non opera più. Se la decisione sulla esclusione dell'immunità compete a un organo dello Stato italiano, la corte provvede a inoltrare la richiesta.


Art. 13.

(Ricorso per cassazione).

        1. Contro i provvedimenti che hanno deciso sulla consegna e contro quelli che hanno deciso sull'applicazione di misura coercitiva, può essere proposto ricorso per cassazione, per violazione di legge, dal procuratore generale della Repubblica, dall'interessato e dal suo difensore entro cinque giorni dalla lettura del provvedimento in udienza o, nel caso previsto dall'articolo 12, comma 3, dalla notifica o dalla comunicazione dell'avviso di deposito.
        2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza. La Corte di cassazione decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. L'avviso dell'udienza è comunicato o notificato almeno cinque giorni prima dell'udienza. La decisione è immediatamente depositata con la contestuale motivazione.
        3. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi della decisione, la Corte di cassazione vi provvede non oltre il quinto giorno successivo a quello della pronuncia.
        4. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, il presidente della corte di appello fissa l'udienza per la decisione entro il termine massimo di venti giorni dal ricevimento degli atti.


Art. 14.

(Termini per la consegna).

        1. Il ricercato è consegnato al più presto, in una data concordata tra le autorità interessate, al più tardi entro dieci giorni dalla decisione definitiva di eseguire il mandato d'arresto europeo.
        2. Nel caso in cui la consegna del ricercato entro il termine di cui al comma 1 sia impedita da cause di forza maggiore per uno degli Stati membri dell'Unione europea, l'autorità giudiziaria italiana e l'autorità giudiziaria dello Stato che ha emesso il mandato si contattano immediatamente e concordano una nuova data per la consegna. In tale caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.
        3. La corte di appello può, con ordinanza ricorribile per cassazione, differire la consegna quando ricorrano circostanze oggettive che facciano ritenere che dalla immediata esecuzione della stessa derivi un concreto pericolo per la vita o per la salute del ricercato. Il differimento è disposto per il tempo strettamente necessario; il mandato è comunque eseguito non appena le circostanze che hanno determinato il differimento cessano di sussistere. Della ordinanza che differisce la consegna la corte informa immediatamente l'autorità giudiziaria emittente, con la quale concorda una nuova data per la consegna. In tale caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data per la consegna.
        4. Allo scadere dei termini previsti dai commi 1, 2 e 3 cessa di avere efficacia la misura della custodia cautelare.
        5. All'atto della consegna, l'autorità giudiziaria italiana specifica la durata del periodo di custodia cautelare sofferto dal ricercato in esecuzione del mandato d'arresto europeo.


Art. 15.

(Consegna rinviata o condizionata).

        1. La corte di appello può rinviare la consegna quando nei confronti del ricercato sia in esecuzione una misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari nell'ambito di un procedimento penale pendente in Italia, ovvero quando sia concretamente eseguibile nei suoi confronti una pena detentiva e lo stesso abbia richiesto il rinvio al fine di espiarla in Italia.
        2. Fuori dal caso di cui alla prima parte del comma 1, e comunque in alternativa al rinvio della consegna, la corte di appello, ove nulla osti da parte della autorità giudiziaria competente per il procedimento penale già pendente, può procedere alla consegna a titolo temporaneo, secondo condizioni da concordare per iscritto con l'autorità giudiziaria emittente.


Art. 16.

(Consegna successiva).

        1. Nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea che hanno adottato analoga disposizione, e salvo che la corte di appello non disponga diversamente in relazione a un singolo procedimento, la persona consegnata può ulteriormente essere consegnata ad un altro Stato membro, a seguito di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla sua consegna.
        2. Fuori dai casi di cui al comma 1, la consegna ad un altro Stato membro dell'Unione europea può avvenire con l'assenso della corte di appello che ha disposto l'esecuzione del mandato d'arresto. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni indicate dall'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro munite di traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'assenso è rilasciato quando il reato per il quale è richiesto consente la consegna di una persona ai sensi della decisione quadro. La corte rifiuta l'assenso quando ricorre uno dei casi di cui all'articolo 9, comma 2.
        3. L'assenso di cui al comma 2 non è necessario quando:

                a) il soggetto ricercato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno;

                b) il soggetto ricercato ha espressamente consentito ad essere consegnato ad un altro Stato membro. Tale consenso è raccolto a verbale dall'autorità giudiziaria dello Stato che ha emesso il mandato d'arresto europeo, con forme equivalenti a quelle indicate all'articolo 6, commi 3 e 4;

                c) il soggetto ricercato non beneficia del principio di specialità ai sensi dell'articolo 17, comma 2, lettere a), e) ed f), e comma 3.

        4. Nel caso in cui la persona consegnata sia richiesta in estradizione verso uno Stato terzo, si applicano le disposizioni delle convenzioni in vigore con lo Stato estero e l'articolo 711 del codice di procedura penale.

Art. 17.

(Principio di specialità).

        1. La consegna è sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale è stata concessa, la persona non venga sottoposta a un procedimento penale, né privata della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale.
        2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando:

            a) il soggetto consegnato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato decorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno;

            b) il reato non è punibile con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà personale;

            c) il procedimento penale non consente l'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;

            d) la persona è soggetta a una pena o a una misura che non implica la privazione della libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se può limitare la sua libertà personale;

            e) il ricercato ha acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare al principio di specialità con le forme di cui all'articolo 6, commi 3 e 4;

            f) dopo essere stata consegnata, la persona ha espressamente rinunciato a beneficiare del principio di specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia è raccolta a verbale dall'autorità giudiziaria dello Stato che ha emesso il mandato d'arresto europeo, con forme equivalenti a quelle indicate all'articolo 6, commi 3 e 4.

        3. Successivamente alla consegna, ove lo Stato che ha emesso il mandato d'arresto richieda di sottoporre la persona a un procedimento penale ovvero di assoggettare la stessa a un provvedimento coercitivo della libertà, provvede la corte di appello che ha dato esecuzione al mandato. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni indicate dall'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro munite di traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'assenso è rilasciato quando il reato per il quale è richiesto consente la consegna di una persona ai sensi della decisione quadro. La corte rifiuta l'assenso quando ricorra uno dei casi di cui all'articolo 9, comma 2.


Art. 18.

(Transito).

        1. Le richieste di transito sul territorio dello Stato di una persona che deve essere consegnata sono ricevute dal Ministro della giustizia.
        2. Il Ministro della giustizia può rifiutare la richiesta quando:

                a) non ha ricevuto informazioni circa la identità e la cittadinanza della persona oggetto del mandato d'arresto europeo, la esistenza di un mandato d'arresto europeo, la natura e la qualificazione giuridica del reato e la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data e il luogo di commissione;

                b) il ricercato è cittadino italiano o residente in Italia e il transito è richiesto ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.

        3. Nel caso in cui la richiesta di transito riguardi un cittadino italiano o una persona residente in Italia, il Ministro della giustizia può subordinare il transito alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato che ha emesso il mandato.


Capo II

PROCEDURA ATTIVA DI CONSEGNA


Art. 19.

(Competenza).

        1. Il mandato d'arresto europeo è emesso:

            a) dal giudice che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari;

            b) dal pubblico ministero presso il giudice indicato all'articolo 665 del codice di procedura penale che ha emesso l'ordine di esecuzione della pena detentiva di cui all'articolo 656 del medesimo codice, sempre che si tratti di pena di durata non inferiore a un anno e che non operi la sospensione dell'esecuzione;

            c) dal pubblico ministero individuato ai sensi dell'articolo 658 del codice di procedura penale, per quanto attiene alla esecuzione di misure di sicurezza personali detentive.


Art. 20.

(Emissione del mandato d'arresto europeo).

        1. L'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 19 emette il mandato d'arresto europeo quando risulta che l'imputato o il condannato è residente, domiciliato o dimorante nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.
        2. Quando il luogo della residenza, del domicilio o della dimora non è conosciuto e risulta possibile che la persona si trovi nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, l'autorità giudiziaria dispone l'inserimento di una specifica segnalazione nel SIS, conformemente alle disposizioni dell'articolo 95 della convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388. Una segnalazione nel SIS equivale a un mandato d'arresto europeo corredato delle informazioni di cui all'articolo 21.
        3. Nel caso in cui la persona ricercata benefìci di una immunità o di un privilegio riconosciuti da uno Stato diverso da quello di esecuzione ovvero da un organismo internazionale, l'autorità giudiziaria provvede a inoltrare la richiesta di revoca del privilegio o di esclusione dell'immunità.


Art. 21.

(Contenuto del mandato
d'arresto europeo).

        1. Il mandato d'arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita nel modello di cui all'allegato annesso alla decisione quadro:

            a) l'identità e la cittadinanza del ricercato;

            b) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax, l'indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente;

            c) l'indicazione dell'esistenza di uno dei provvedimenti indicati dall'articolo 19;

            d) la natura e la qualificazione giuridica del reato, tenuto anche conto dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro;

            e) la descrizione del fatto contestato, compresi l'epoca e il luogo di commissione, nonché, in caso di concorso di persone, il grado di partecipazione del ricercato;

            f) la pena inflitta, se vi è sentenza irrevocabile, ovvero, negli altri casi, la pena minima e massima stabilita dalla legge;

            g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.
        2. Il mandato d'arresto europeo è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'Unione europea in cui deve essere eseguito, ovvero nella lingua o nelle lingue nelle quali lo Stato stesso ha dichiarato di accettare la traduzione.
        3. L'autorità giudiziaria provvede, ove necessario, a richiedere il sequestro dei beni indicati dall'articolo 23, comma 1.


Art. 22.

(Computo della custodia
cautelare espiata).

        1. Ai fini dell'articolo 657 del codice di procedura penale, si computa il periodo di custodia cautelare espiata in esecuzione del mandato d'arresto europeo prima della consegna.


Capo III

MISURE REALI


Art. 23.

(Sequestro e consegna di beni).

        1. La corte di appello competente per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo, a richiesta dell'autorità giudiziaria emittente o di propria iniziativa, provvede anche a sequestrare i beni che possono essere necessari a fini di prova ovvero costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato.
        2. La corte di appello provvede con decreto motivato, sentito il procuratore generale della Repubblica. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 253, 254, 255, 256, 258, 259 e 260, commi 1 e 2, del codice di procedura penale. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 322, 324 e 325 del codice di procedura penale.
        3. I beni sequestrati sono consegnati anche nel caso in cui il mandato d'arresto europeo non può essere eseguito a motivo del decesso o della fuga del ricercato.
        4. Nel caso in cui gli stessi beni siano già oggetto di un provvedimento di sequestro nell'ambito di un procedimento penale pendente in Italia, la consegna allo Stato membro richiedente avviene previo nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente, eventualmente condizionato alla restituzione dei beni stessi. In caso negativo, si fa luogo alla consegna quando il provvedimento di sequestro perde comunque efficacia.
        5. Restano salvi gli eventuali diritti acquisiti sui beni di cui al comma 1 dallo Stato italiano ovvero da terzi.


Capo IV

SPESE


Art. 24.

(Spese).

        1. Restano a carico dello Stato italiano le spese sostenute sul proprio territorio per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo.


TITOLO III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE


Art. 25.

(Disposizioni transitorie).

        1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle richieste di esecuzione di mandati d'arresto europei emessi e ricevuti dopo il 1^ gennaio 2004.
        2. Alle richieste di esecuzione relative a reati commessi prima del 7 agosto 2002 restano applicabili le disposizioni vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge in materia di estradizione.
        3. Nelle more della piena operatività del SIS per quanto concerne la trasmissione delle informazioni prescritte per il mandato d'arresto europeo, il presidente della corte di appello, nell'ipotesi di cui all'articolo 4, e ove non ancora ricevuto, provvede a chiedere immediatamente, anche tramite il servizio per la cooperazione internazionale di polizia, all'autorità giudiziaria emittente la trasmissione del mandato d'arresto.



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