XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4246
PROPOSTA DI LEGGE
TITOLO I
DISPOSIZIONI DI PRINCIPIO
Art. 1.
(Disposizioni di principio
e definizioni).
1. La presente legge recepisce nell'ordinamento interno le
disposizioni della decisione quadro 2002/584/GAI del
Consiglio, del 13 giugno 2002, di seguito denominata
"decisione quadro" relativa al mandato d'arresto europeo e
alle procedure di consegna tra Stati membri dell'Unione
europea.
2. L'Italia riconosce efficacia nel proprio territorio ai
provvedimenti giurisdizionali emessi da uno degli Stati membri
dell'Unione europea in vista dell'arresto e della consegna da
parte dell'Italia di una persona ricercata nell'ambito di un
procedimento penale o dell'esecuzione di una pena o di una
misura di sicurezza privative della libertà personale e
provvede ad eseguirli, alle condizioni e con le modalità
stabilite dalla presente legge.
3. Ai fini della presente legge per mandato d'arresto
europeo si intende uno dei provvedimenti indicati al comma
2.
4. Le disposizioni della presente legge costituiscono
un'attuazione dell'azione comune in materia di cooperazione
giudiziaria penale, ai sensi degli articoli 31, paragrafo 1,
lettere a) e b), e 34, paragrafo 2, lettera
b), del Trattato sull'Unione europea, come modificato
dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge 16 giugno 1998, n.
209.
TITOLO II
NORME DI RECEPIMENTO INTERNO
Capo I
PROCEDURA PASSIVA DI CONSEGNA
Art. 2.
(Competenza territoriale).
1. La competenza a dare esecuzione a un mandato d'arresto
europeo appartiene, nell'ordine, alla corte di appello nel cui
distretto l'imputato o il condannato ha la residenza, la
dimora o il domicilio nel momento in cui il provvedimento è
ricevuto dall'autorità giudiziaria.
2. Se la competenza non può essere determinata ai sensi
del comma 1 è competente la corte di appello di Roma.
3. Quando uno stesso fatto è oggetto di mandati di arresto
emessi contestualmente dall'autorità giudiziaria di uno Stato
membro dell'Unione europea a carico di più persone e non è
possibile determinare la competenza ai sensi del comma 1, è
competente la corte di appello del distretto in cui hanno la
residenza, la dimora o il domicilio il maggior numero delle
persone ovvero, se anche in tale modo non è possibile
determinare la competenza, la corte di appello di Roma.
4. Nel caso in cui la persona sia stata arrestata dalla
polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 4, la competenza a
decidere sulla consegna appartiene alla corte di appello del
distretto in cui è avvenuto l'arresto.
Art. 3.
(Ricezione del mandato di arresto).
1. Il presidente della corte di appello, quando riceve la
richiesta di esecuzione di un mandato d'arresto europeo, se
non deve provvedere ai sensi dei commi 2 e 3, ne dispone senza
indugio con ordinanza l'esecuzione.
2. Il presidente, nel caso in cui insorgano difficoltà
relative alla ricezione o alla autenticità dei documenti
trasmessi dall'autorità giudiziaria straniera, prende contatti
diretti con questa al fine di risolverle.
3. Il presidente, nel caso in cui sia manifestamente
competente altra corte di appello ai sensi dell'articolo 2,
commi 1, 2 e 3, provvede senza indugio alla trasmissione del
mandato d'arresto ricevuto.
Art. 4.
(Arresto eseguito dalla polizia giudiziaria).
1. Fuori dei casi di cui all'articolo 3, comma 1, la
polizia giudiziaria che ha proceduto all'arresto di una
persona segnalata come ricercata nel Sistema di informazione
Schengen (SIS) in forza di un mandato d'arresto europeo, ne
informa immediatamente il presidente della corte di appello
nel cui distretto l'arresto è avvenuto e al più presto, e
comunque non oltre ventiquattro ore, pone l'arrestato a sua
disposizione mediante la trasmissione del relativo verbale.
Art. 5.
(Adempimenti esecutivi).
1. L'ufficiale di polizia giudiziaria che esegue il
mandato d'arresto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, ovvero
che ha comunque proceduto all'arresto ai sensi dell'articolo
4, informa la persona, in una lingua alla stessa
comprensibile, del mandato emesso e del suo contenuto, della
possibilità di acconsentire alla propria consegna all'autorità
giudiziaria emittente e lo avverte della facoltà di nominare
un difensore di fiducia e del diritto di essere assistito da
un interprete. Nel caso in cui l'arrestato non provveda a
nominare un difensore, la polizia giudiziaria procede
immediatamente a individuare un difensore di ufficio ai sensi
dell'articolo 97 del codice di procedura penale.
2. La polizia giudiziaria provvede a dare tempestivo
avviso dell'arresto al difensore.
3. Il verbale di arresto dà atto, a pena di nullità, degli
adempimenti indicati ai commi 1 e 2, nonché degli accertamenti
effettuati sulla identificazione dell'arrestato che possono
consistere, ove occorra, in rilievi dattiloscopici,
fotografici e antropometrici.
Art. 6.
(Procedimento per la decisione
sulla richiesta di consegna).
1. Il presidente della corte di appello competente,
ricevuto il verbale, fissa l'udienza per la comparizione
dell'arrestato al più presto e comunque non oltre cinque
giorni dall'arresto dandone avviso, senza ritardo, al
procuratore generale della Repubblica e al difensore.
2. Fino all'udienza le parti hanno facoltà di prendere
visione e di estrarre copia degli atti nonché di presentare
memorie.
3. L'udienza si svolge in camera di consiglio con la
presenza necessaria del difensore. La corte di appello
identifica l'arrestato e lo informa del contenuto del mandato
emesso nei suoi confronti; provvede quindi a chiedere allo
stesso se consenta o meno alla propria consegna all'autorità
che ha emesso il mandato e se intenda rinunciare al beneficio
della regola della specialità. Delle risposte è fatta menzione
nel verbale.
4. Il consenso e la rinuncia prestati sono irrevocabili.
La persona arrestata è preventivamente informata della
irrevocabilità del consenso e della rinuncia.
5. Nel caso in cui l'arrestato consente alla consegna, la
corte di appello decide con ordinanza motivata di cui viene
data immediata lettura. La lettura equivale a notificazione
per le parti. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.
6. Se l'arrestato non consente alla consegna, il
presidente lo informa che fino al termine del procedimento
egli ha facoltà di rendere le dichiarazioni che ritiene
opportune, purché attinenti alla decisione sulla richiesta di
consegna.
7. La corte di appello decide con sentenza dopo avere
assunto le eventuali ulteriori informazioni ritenute
necessarie.
8. Il presidente della corte di appello dà immediata
lettura della sentenza. La lettura equivale a notificazione
per le parti. Le parti hanno diritto di ottenerne copia.
9. Con la decisione favorevole alla consegna è disposta la
custodia cautelare se la persona non è già detenuta a tale
fine. La misura coercitiva disposta prima della decisione
perde immediatamente efficacia nel caso di rifiuto della
consegna.
Art. 7.
(Misure cautelari).
1. Dopo gli adempimenti di cui all'articolo 6, commi 3, 4
e 5, la corte di appello, sentite le parti, decide
immediatamente, con ordinanza motivata a pena di nullità e
letta in udienza, sull'applicazione di una misura coercitiva
nei confronti della persona di cui è richiesta la consegna.
2. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni
del titolo I del libro IV del codice di procedura penale, in
materia di misure cautelari personali, fatta eccezione per gli
articoli 273 e 280, e le disposizioni del capo III del titolo
III del libro III del medesimo codice. Nell'applicazione delle
misure coercitive si tiene conto in particolare dell'esigenza
di garantire che la persona della quale è richiesta la
consegna non si sottragga alla stessa in caso di decisione
favorevole.
Art. 8.
(Informazioni supplementari).
1. Le eventuali informazioni supplementari sono richieste
senza ritardo direttamente all'autorità giudiziaria che ha
emesso il mandato dal presidente della corte di appello
competente, anche a mezzo del servizio per la cooperazione
internazionale di polizia. A tale fine, può essere stabilito
un termine entro il quale l'autorità giudiziaria che ha emesso
il mandato deve far pervenire le informazioni, tenuto conto
dell'esigenza di rispettare i termini di cui all'articolo
12.
Art. 9.
(Decisione sulla consegna).
1. La corte di appello comunica immediatamente, anche a
mezzo del servizio per la cooperazione internazionale di
polizia, all'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato
d'arresto europeo la decisione adottata sulla richiesta.
2. La corte di appello rifiuta la consegna solo nei
seguenti casi:
a) se la richiesta e la documentazione allegata
non soddisfano i requisiti previsti dall'articolo 21 della
presente legge e dall'articolo 2, paragrafi 1 e 2, della
decisione quadro;
b) se il reato contestato nel mandato d'arresto è
estinto per amnistia ai sensi della legge italiana, ove vi sia
la giurisdizione dello Stato italiano sul fatto;
c) se risulta che la persona ricercata è stata
giudicata con sentenza irrevocabile per gli stessi fatti da
uno degli Stati membri dell'Unione europea purché, in caso di
condanna, la pena sia stata già eseguita ovvero sia in corso
di esecuzione, ovvero non possa più essere eseguita in forza
delle leggi dello Stato membro che ha emesso la condanna;
d) se la persona oggetto del mandato d'arresto
europeo non può essere ancora considerata, a causa dell'età,
penalmente responsabile dei fatti in base alla legge
italiana;
e) se, in uno dei casi di cui all'articolo 2,
paragrafo 4, della decisione quadro il fatto che è alla base
del mandato d'arresto europeo non costituisce reato ai sensi
della legge italiana; non ricorre tale situazione nei casi in
cui, in materia di tasse e imposte, di dogana e di cambio, la
legge italiana non impone lo stesso tipo di tasse o di imposte
ovvero non contiene lo stesso tipo di disciplina in materia di
tasse, di imposte, di dogana e di cambio della legge dello
Stato membro dell'Unione europea emittente;
f) se, per lo stesso fatto che è alla base del
mandato d'arresto europeo, nei confronti della persona
ricercata, è in corso un procedimento penale in Italia,
esclusa l'ipotesi in cui il mandato d'arresto europeo concerne
l'esecuzione di una sentenza definitiva di condanna emessa in
uno Stato membro dell'Unione europea.
Art. 10.
(Casi particolari).
1. Nel caso in cui il mandato d'arresto sia stato emesso
per esercitare un'azione penale, la corte di appello è tenuta
ad accettare che si proceda all'audizione del ricercato, ai
sensi dei commi 3 e 4, oppure ad accettare il trasferimento
temporaneo del ricercato.
2. Le condizioni e la durata del trasferimento temporaneo
sono definite di comune accordo tra l'autorità giudiziaria che
ha emesso il mandato e la corte di appello. Alla persona
destinataria del mandato deve essere assicurata la facoltà di
tornare nel territorio dello Stato per assistere alle udienze
del procedimento relativo alla decisione sulla consegna.
3. La corte di appello procede alla audizione di cui al
comma 1 delegando uno dei suoi componenti ovvero il giudice
per le indagini preliminari del tribunale del capoluogo del
distretto. Il giudice è assistito da un pubblico ufficiale
designato dallo Stato membro richiedente la consegna.
4. Si osservano gli articoli 64 e 65 del codice di
procedura penale.
5. Nel caso in cui la persona ricercata ai fini
dell'esercizio di un'azione penale è cittadina o residente in
Italia, la consegna è subordinata alla condizione che la
stessa, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata in Italia
per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privativa della
libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti
nello Stato che ha emesso il mandato.
6. Nel caso in cui il reato in base al quale il mandato
d'arresto europeo è stato emesso è punibile con una pena o con
una misura di sicurezza privative della libertà personale a
vita, l'esecuzione di tale mandato è subordinata alla
condizione che la legge dello Stato richiedente preveda norme
di mitigazione del regime di espiazione al più tardi dopo
venti anni oppure norme che consentano alla persona di
proporre istanza affinché la pena o la misura di sicurezza non
siano eseguite.
Art. 11.
(Decisione in caso di concorso
di richieste).
1. Se due o più Stati membri dell'Unione europea hanno
emesso un mandato d'arresto europeo nei confronti della stessa
persona, la corte di appello decide quale dei mandati debba
essere eseguito; a tale fine, tiene conto di tutte le
circostanze del caso e, in particolare, della data di
ricezione dei mandati, della gravità e del luogo di
commissione del reato o dei reati, nonché del fatto che i
mandati siano stati emessi durante un procedimento penale
ovvero per l'esecuzione di una pena o di una misura di
sicurezza privative della libertà personale.
2. In caso di conflitto tra un mandato d'arresto europeo e
una richiesta di estradizione presentata da uno Stato terzo,
la corte di appello decide se dare la precedenza al mandato
d'arresto europeo o alla richiesta di estradizione, tenuto
conto di tutte le circostanze del caso e, in particolare, di
quelle di cui al comma 1 e di quelle indicate nella
convenzione o nell'accordo applicabile.
Art. 12.
(Termini per la decisione).
1. La corte di appello decide entro cinque giorni dalla
dichiarazione con cui il ricercato consente alla consegna.
2. Nel caso in cui il ricercato non consenta alla
consegna, la corte di appello decide entro trenta giorni
dall'arresto.
3. Nei casi di rifiuto della consegna, qualora non sia
possibile procedere alla redazione immediata dei motivi in
camera di consiglio, vi si provvede non oltre il quindicesimo
giorno da quello della pronuncia. L'avviso di deposito della
sentenza è immediatamente notificato al difensore e
all'interessato e comunicato al procuratore generale della
Repubblica.
4. Nel caso in cui non sia possibile provvedere sul
mandato d'arresto entro il termine di dieci giorni dalla
dichiarazione del consenso ovvero di sessanta giorni
dall'arresto, il giudice che procede ne informa immediatamente
l'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato, indicandone i
motivi. In tale caso, i termini di cui al presente comma sono
prorogati di trenta giorni.
5. Nel caso in cui la persona ricercata benefìci di una
immunità riconosciuta dall'ordinamento italiano, il termine
per la decisione comincia a decorrere solo se e a partire dal
giorno in cui la corte di appello è stata informata del fatto
che l'immunità non opera più. Se la decisione sulla esclusione
dell'immunità compete a un organo dello Stato italiano, la
corte provvede a inoltrare la richiesta.
Art. 13.
(Ricorso per cassazione).
1. Contro i provvedimenti che hanno deciso sulla consegna
e contro quelli che hanno deciso sull'applicazione di misura
coercitiva, può essere proposto ricorso per cassazione, per
violazione di legge, dal procuratore generale della
Repubblica, dall'interessato e dal suo difensore entro cinque
giorni dalla lettura del provvedimento in udienza o, nel caso
previsto dall'articolo 12, comma 3, dalla notifica o dalla
comunicazione dell'avviso di deposito.
2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza. La
Corte di cassazione decide entro venti giorni dalla ricezione
degli atti osservando le forme previste dall'articolo 127 del
codice di procedura penale. L'avviso dell'udienza è comunicato
o notificato almeno cinque giorni prima dell'udienza. La
decisione è immediatamente depositata con la contestuale
motivazione.
3. Qualora non sia possibile procedere alla redazione
immediata dei motivi della decisione, la Corte di cassazione
vi provvede non oltre il quinto giorno successivo a quello
della pronuncia.
4. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, il
presidente della corte di appello fissa l'udienza per la
decisione entro il termine massimo di venti giorni dal
ricevimento degli atti.
Art. 14.
(Termini per la consegna).
1. Il ricercato è consegnato al più presto, in una data
concordata tra le autorità interessate, al più tardi entro
dieci giorni dalla decisione definitiva di eseguire il mandato
d'arresto europeo.
2. Nel caso in cui la consegna del ricercato entro il
termine di cui al comma 1 sia impedita da cause di forza
maggiore per uno degli Stati membri dell'Unione europea,
l'autorità giudiziaria italiana e l'autorità giudiziaria dello
Stato che ha emesso il mandato si contattano immediatamente e
concordano una nuova data per la consegna. In tale caso, la
consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova
data concordata.
3. La corte di appello può, con ordinanza ricorribile per
cassazione, differire la consegna quando ricorrano circostanze
oggettive che facciano ritenere che dalla immediata esecuzione
della stessa derivi un concreto pericolo per la vita o per la
salute del ricercato. Il differimento è disposto per il tempo
strettamente necessario; il mandato è comunque eseguito non
appena le circostanze che hanno determinato il differimento
cessano di sussistere. Della ordinanza che differisce la
consegna la corte informa immediatamente l'autorità
giudiziaria emittente, con la quale concorda una nuova data
per la consegna. In tale caso, la consegna avviene entro i
dieci giorni successivi alla nuova data per la consegna.
4. Allo scadere dei termini previsti dai commi 1, 2 e 3
cessa di avere efficacia la misura della custodia
cautelare.
5. All'atto della consegna, l'autorità giudiziaria
italiana specifica la durata del periodo di custodia cautelare
sofferto dal ricercato in esecuzione del mandato d'arresto
europeo.
Art. 15.
(Consegna rinviata o condizionata).
1. La corte di appello può rinviare la consegna quando nei
confronti del ricercato sia in esecuzione una misura cautelare
della custodia in carcere o degli arresti domiciliari
nell'ambito di un procedimento penale pendente in Italia,
ovvero quando sia concretamente eseguibile nei suoi confronti
una pena detentiva e lo stesso abbia richiesto il rinvio al
fine di espiarla in Italia.
2. Fuori dal caso di cui alla prima parte del comma 1, e
comunque in alternativa al rinvio della consegna, la corte di
appello, ove nulla osti da parte della autorità giudiziaria
competente per il procedimento penale già pendente, può
procedere alla consegna a titolo temporaneo, secondo
condizioni da concordare per iscritto con l'autorità
giudiziaria emittente.
Art. 16.
(Consegna successiva).
1. Nei rapporti con gli Stati membri dell'Unione europea
che hanno adottato analoga disposizione, e salvo che la corte
di appello non disponga diversamente in relazione a un singolo
procedimento, la persona consegnata può ulteriormente essere
consegnata ad un altro Stato membro, a seguito di un mandato
d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla sua
consegna.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, la consegna ad un
altro Stato membro dell'Unione europea può avvenire con
l'assenso della corte di appello che ha disposto l'esecuzione
del mandato d'arresto. A tale fine, la corte verifica che la
richiesta dello Stato estero contenga le informazioni indicate
dall'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro munite di
traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della
richiesta. L'assenso è rilasciato quando il reato per il quale
è richiesto consente la consegna di una persona ai sensi della
decisione quadro. La corte rifiuta l'assenso quando ricorre
uno dei casi di cui all'articolo 9, comma 2.
3. L'assenso di cui al comma 2 non è necessario quando:
a) il soggetto ricercato, avendone avuta la
possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al
quale è stato consegnato trascorsi quarantacinque giorni dalla
sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha
fatto volontariamente ritorno;
b) il soggetto ricercato ha espressamente
consentito ad essere consegnato ad un altro Stato membro. Tale
consenso è raccolto a verbale dall'autorità giudiziaria dello
Stato che ha emesso il mandato d'arresto europeo, con forme
equivalenti a quelle indicate all'articolo 6, commi 3 e 4;
c) il soggetto ricercato non beneficia del
principio di specialità ai sensi dell'articolo 17, comma 2,
lettere a), e) ed f), e comma 3.
4. Nel caso in cui la persona consegnata sia richiesta in
estradizione verso uno Stato terzo, si applicano le
disposizioni delle convenzioni in vigore con lo Stato estero e
l'articolo 711 del codice di procedura penale.
Art. 17.
(Principio di specialità).
1. La consegna è sempre subordinata alla condizione che,
per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il
quale è stata concessa, la persona non venga sottoposta a un
procedimento penale, né privata della libertà personale in
esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né
altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della
libertà personale.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica
quando:
a) il soggetto consegnato, avendone avuta la
possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al
quale è stato consegnato decorsi quarantacinque giorni dalla
sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha
fatto volontariamente ritorno;
b) il reato non è punibile con una pena o con una
misura di sicurezza privative della libertà personale;
c) il procedimento penale non consente
l'applicazione di una misura restrittiva della libertà
personale;
d) la persona è soggetta a una pena o a una misura
che non implica la privazione della libertà, ivi inclusa una
misura pecuniaria, anche se può limitare la sua libertà
personale;
e) il ricercato ha acconsentito alla propria
consegna, oltre a rinunciare al principio di specialità con le
forme di cui all'articolo 6, commi 3 e 4;
f) dopo essere stata consegnata, la persona ha
espressamente rinunciato a beneficiare del principio di
specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua
consegna. Tale rinuncia è raccolta a verbale dall'autorità
giudiziaria dello Stato che ha emesso il mandato d'arresto
europeo, con forme equivalenti a quelle indicate all'articolo
6, commi 3 e 4.
3. Successivamente alla consegna, ove lo Stato che ha
emesso il mandato d'arresto richieda di sottoporre la persona
a un procedimento penale ovvero di assoggettare la stessa a un
provvedimento coercitivo della libertà, provvede la corte di
appello che ha dato esecuzione al mandato. A tale fine, la
corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le
informazioni indicate dall'articolo 8, paragrafo 1, della
decisione quadro munite di traduzione e decide entro trenta
giorni dalla ricezione della richiesta. L'assenso è rilasciato
quando il reato per il quale è richiesto consente la consegna
di una persona ai sensi della decisione quadro. La corte
rifiuta l'assenso quando ricorra uno dei casi di cui
all'articolo 9, comma 2.
Art. 18.
(Transito).
1. Le richieste di transito sul territorio dello Stato di
una persona che deve essere consegnata sono ricevute dal
Ministro della giustizia.
2. Il Ministro della giustizia può rifiutare la richiesta
quando:
a) non ha ricevuto informazioni circa la identità
e la cittadinanza della persona oggetto del mandato d'arresto
europeo, la esistenza di un mandato d'arresto europeo, la
natura e la qualificazione giuridica del reato e la
descrizione delle circostanze del reato, compresi la data e il
luogo di commissione;
b) il ricercato è cittadino italiano o residente
in Italia e il transito è richiesto ai fini dell'esecuzione di
una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà
personale.
3. Nel caso in cui la richiesta di transito riguardi un
cittadino italiano o una persona residente in Italia, il
Ministro della giustizia può subordinare il transito alla
condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia
rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di
sicurezza privative della libertà personale eventualmente
pronunciate nei suoi confronti nello Stato che ha emesso il
mandato.
Capo II
PROCEDURA ATTIVA DI CONSEGNA
Art. 19.
(Competenza).
1. Il mandato d'arresto europeo è emesso:
a) dal giudice che ha applicato la misura
cautelare della custodia in carcere o degli arresti
domiciliari;
b) dal pubblico ministero presso il giudice
indicato all'articolo 665 del codice di procedura penale che
ha emesso l'ordine di esecuzione della pena detentiva di cui
all'articolo 656 del medesimo codice, sempre che si tratti di
pena di durata non inferiore a un anno e che non operi la
sospensione dell'esecuzione;
c) dal pubblico ministero individuato ai sensi
dell'articolo 658 del codice di procedura penale, per quanto
attiene alla esecuzione di misure di sicurezza personali
detentive.
Art. 20.
(Emissione del mandato d'arresto europeo).
1. L'autorità giudiziaria competente ai sensi
dell'articolo 19 emette il mandato d'arresto europeo quando
risulta che l'imputato o il condannato è residente,
domiciliato o dimorante nel territorio di uno Stato membro
dell'Unione europea.
2. Quando il luogo della residenza, del domicilio o della
dimora non è conosciuto e risulta possibile che la persona si
trovi nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea,
l'autorità giudiziaria dispone l'inserimento di una specifica
segnalazione nel SIS, conformemente alle disposizioni
dell'articolo 95 della convenzione del 19 giugno 1990, di
applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985
relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle
frontiere comuni, resa esecutiva dalla legge 30 settembre
1993, n. 388. Una segnalazione nel SIS equivale a un mandato
d'arresto europeo corredato delle informazioni di cui
all'articolo 21.
3. Nel caso in cui la persona ricercata benefìci di una
immunità o di un privilegio riconosciuti da uno Stato diverso
da quello di esecuzione ovvero da un organismo internazionale,
l'autorità giudiziaria provvede a inoltrare la richiesta di
revoca del privilegio o di esclusione dell'immunità.
Art. 21.
(Contenuto del mandato
d'arresto europeo).
1. Il mandato d'arresto europeo contiene le informazioni
seguenti, nella presentazione stabilita nel modello di cui
all'allegato annesso alla decisione quadro:
a) l'identità e la cittadinanza del ricercato;
b) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e
di fax, l'indirizzo di posta elettronica dell'autorità
giudiziaria emittente;
c) l'indicazione dell'esistenza di uno dei
provvedimenti indicati dall'articolo 19;
d) la natura e la qualificazione giuridica del
reato, tenuto anche conto dell'articolo 2, paragrafo 2, della
decisione quadro;
e) la descrizione del fatto contestato, compresi
l'epoca e il luogo di commissione, nonché, in caso di concorso
di persone, il grado di partecipazione del ricercato;
f) la pena inflitta, se vi è sentenza
irrevocabile, ovvero, negli altri casi, la pena minima e
massima stabilita dalla legge;
g) per quanto possibile, le altre conseguenze del
reato.
2. Il mandato d'arresto europeo è tradotto nella lingua
ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro
dell'Unione europea in cui deve essere eseguito, ovvero nella
lingua o nelle lingue nelle quali lo Stato stesso ha
dichiarato di accettare la traduzione.
3. L'autorità giudiziaria provvede, ove necessario, a
richiedere il sequestro dei beni indicati dall'articolo 23,
comma 1.
Art. 22.
(Computo della custodia
cautelare espiata).
1. Ai fini dell'articolo 657 del codice di procedura
penale, si computa il periodo di custodia cautelare espiata in
esecuzione del mandato d'arresto europeo prima della
consegna.
Capo III
MISURE REALI
Art. 23.
(Sequestro e consegna di beni).
1. La corte di appello competente per l'esecuzione del
mandato d'arresto europeo, a richiesta dell'autorità
giudiziaria emittente o di propria iniziativa, provvede anche
a sequestrare i beni che possono essere necessari a fini di
prova ovvero costituiscono il prodotto, il profitto o il
prezzo del reato.
2. La corte di appello provvede con decreto motivato,
sentito il procuratore generale della Repubblica. Si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli
articoli 253, 254, 255, 256, 258, 259 e 260, commi 1 e 2, del
codice di procedura penale. Si applicano, altresì, le
disposizioni di cui agli articoli 322, 324 e 325 del codice di
procedura penale.
3. I beni sequestrati sono consegnati anche nel caso in
cui il mandato d'arresto europeo non può essere eseguito a
motivo del decesso o della fuga del ricercato.
4. Nel caso in cui gli stessi beni siano già oggetto di un
provvedimento di sequestro nell'ambito di un procedimento
penale pendente in Italia, la consegna allo Stato membro
richiedente avviene previo nulla osta dell'autorità
giudiziaria procedente, eventualmente condizionato alla
restituzione dei beni stessi. In caso negativo, si fa luogo
alla consegna quando il provvedimento di sequestro perde
comunque efficacia.
5. Restano salvi gli eventuali diritti acquisiti sui beni
di cui al comma 1 dallo Stato italiano ovvero da terzi.
Capo IV
SPESE
Art. 24.
(Spese).
1. Restano a carico dello Stato italiano le spese
sostenute sul proprio territorio per l'esecuzione del mandato
d'arresto europeo.
TITOLO III
DISPOSIZIONI TRANSITORIE
Art. 25.
(Disposizioni transitorie).
1. Le disposizioni della presente legge si applicano alle
richieste di esecuzione di mandati d'arresto europei emessi e
ricevuti dopo il 1^ gennaio 2004.
2. Alle richieste di esecuzione relative a reati commessi
prima del 7 agosto 2002 restano applicabili le disposizioni
vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore della
presente legge in materia di estradizione.
3. Nelle more della piena operatività del SIS per quanto
concerne la trasmissione delle informazioni prescritte per il
mandato d'arresto europeo, il presidente della corte di
appello, nell'ipotesi di cui all'articolo 4, e ove non ancora
ricevuto, provvede a chiedere immediatamente, anche tramite il
servizio per la cooperazione internazionale di polizia,
all'autorità giudiziaria emittente la trasmissione del mandato
d'arresto.