XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4245




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha lo scopo di inserire, nell'ambito della carriera prefettizia, alcuni funzionari non dirigenti appartenenti alla ex carriera direttiva di ragioneria del Ministero dell'interno che, per diverso tempo, sono stati formalmente impiegati nello svolgimento di funzioni prefettizie e che non sono stati colpevolmente presi in considerazione dal Governo all'atto della redazione del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, pur in presenza del parere espresso dalla I Commissione permanente del Senato della Repubblica il 4 aprile 2000 in sede di esame del suddetto decreto legislativo recante, tra l'altro, disposizioni in materia di rapporto di impiego della carriera prefettizia.
        In via principale, è necessario evidenziare che tali funzionari sono stati assunti nel periodo di vigenza del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, recante "Ordinamento del personale e organizzazione degli uffici dell'amministrazione civile del Ministero dell'interno", che prevedeva la suddivisione del personale del Dicastero in due tabelle: la prima (tabella I), cosiddetta "direttiva", nell'ambito della quale era inserito il personale della camera "di prefettura" (munito di diploma di laurea ad indirizzo giuridico) e il personale della carriera di "ragioneria" (munito del diploma di laurea ad indirizzo economico) e la seconda (tabella II), relativa al restante personale "di concetto". Il disegno organizzativo prevedeva, per il personale della tabella I, modalità di accesso alla qualifica, percorso formativo, progressione di carriera e trattamento economico, praticamente identici (articoli da 13 a 19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 340 del 1982).
        E' evidente l'appartenenza ad un unico genus di funzionari, distinguibili operativamente solo per diversità di laurea conseguita, ma complessivamente indirizzati all'assolvimento delle funzioni di "governo" demandate al prefetto, le une di carattere squisitamente amministrativo, le altre a specificazione economica e finanziaria. Tanto è vero che diversi funzionari appartenenti alla ex carriera direttiva di ragioneria sono stati impiegati nello svolgimento di funzioni oggi tipicamente prefettizie.
        Successivamente, a seguito della "privatizzazione" del rapporto di pubblico impiego, è stato scardinato tale sistema introducendo elementi di forte instabilità operativa.
        Pertanto, coerentemente a tali premesse ideologiche, la legge 28 luglio 1999, n. 266, ha delegato il Governo per il riordino, tra l'altro, del personale della carriera prefettizia prevedendo, all'articolo 10, comma 1, lettera c), la possibilità di ampliare i titoli di laurea per l'accesso alla qualifica iniziale, facendo espresso riferimento a quelli ad indirizzo economico. Quindi, il decreto legislativo n. 139 del 2000, all'articolo 4 ha previsto che alla qualifica iniziale della carriera prefettizia si possa accedere esclusivamente tramite concorso pubblico, cui sono ammessi a partecipare anche coloro che sono in possesso dei diplomi di laurea ad indirizzo economico.
        Così, in sede di esame dello schema del decreto legislativo attuativo della delega conferita dalla suddetta legge n. 266 del 1999 la I^ Commissione del Senato della Repubblica, con il suindicato parere, ha "invitato il Governo a prendere in esame le situazioni che, nei fatti, si sono determinate a causa dell'impiego di appartenenti alla carriera direttiva di ragioneria in funzioni proprie della carriera prefettizia, avendo presente che la legge n. 266 del 28 luglio 1999, all'articolo 10, comma 1, lettera c), amplia anche alle lauree ad indirizzo economico i titoli utili per l'accesso alla qualifica iniziale mediante selezione pubblica".
        Anche in relazione ad una concreta valorizzazione delle risorse umane, è del tutto inconcepibile che non si sia proceduto al recupero formale di quei funzionari che, nei fatti, anticipando la portata innovativa delle riforme, assolvevano, alla data di entrata in vigore del decreto legislativo n. 139 del 2000, a funzioni e compiti tipicamente prefettizi, elencati nella tabella A allegata al decreto stesso, e che hanno riscosso unanime apprezzamento e stima, contribuendo ad accrescere con il loro impegno, la loro competenza e la loro azione, il prestigio dell'Amministrazione.
        Inoltre, non possono essere sottaciute considerazioni di ordine etico riferite al fatto che, paradossalmente, tali funzionari sono stati rimossi dalle loro funzioni e relegati a compiti diversi e certamente meno prestigiosi, solo perché, pur avendo bene operato, erano "colpevoli" di trovarsi in un dato momento in una posizione che, anche se riconosciuta dal Parlamento (vedi il su citato parere), è stata disattesa dall'allora Governo. Altrettanto illogico apparirebbe espletare nei loro confronti ulteriori procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera, che accertino una preparazione teorica, peraltro da dover essere integrata da un corso di formazione biennale, per soggetti che, nei fatti, hanno ampiamente e costantemente dimostrato capacità, competenza, rettitudine ed altissimo senso del dovere, e hanno acquisito una preziosissima esperienza che appare infruttuoso, per la stessa Amministrazione, disperdere.
        Non rimediare a tale evidente incongruenza significherebbe esporre il fianco della predetta normativa al sindacato costituzionale in relazione alla sua legittimità in specie, con riferimento agli articoli 3, 4, 35 e 97 della Costituzione, per contrasto con i fondamentali principi di uguaglianza, dignità sociale, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. Si ricorda, sul punto, che per giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale (sentenze n. 1 del 1999 e n. 194 del 2002) si auspica la deroga alle forme concorsuali in ragione di particolari situazioni che possono giustificare, per una migliore garanzia del buon andamento dell'amministrazione, il ricorso a sistemi diversi dal concorso pubblico.




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