XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4245
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha
lo scopo di inserire, nell'ambito della carriera prefettizia,
alcuni funzionari non dirigenti appartenenti alla ex carriera
direttiva di ragioneria del Ministero dell'interno che, per
diverso tempo, sono stati formalmente impiegati nello
svolgimento di funzioni prefettizie e che non sono stati
colpevolmente presi in considerazione dal Governo all'atto
della redazione del decreto legislativo 19 maggio 2000, n.
139, pur in presenza del parere espresso dalla I Commissione
permanente del Senato della Repubblica il 4 aprile 2000 in
sede di esame del suddetto decreto legislativo recante, tra
l'altro, disposizioni in materia di rapporto di impiego della
carriera prefettizia.
In via principale, è necessario evidenziare che tali
funzionari sono stati assunti nel periodo di vigenza del
decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n.
340, recante "Ordinamento del personale e organizzazione degli
uffici dell'amministrazione civile del Ministero
dell'interno", che prevedeva la suddivisione del personale del
Dicastero in due tabelle: la prima (tabella I), cosiddetta
"direttiva", nell'ambito della quale era inserito il personale
della camera "di prefettura" (munito di diploma di laurea ad
indirizzo giuridico) e il personale della carriera di
"ragioneria" (munito del diploma di laurea ad indirizzo
economico) e la seconda (tabella II), relativa al restante
personale "di concetto". Il disegno organizzativo prevedeva,
per il personale della tabella I, modalità di accesso alla
qualifica, percorso formativo, progressione di carriera e
trattamento economico, praticamente identici (articoli da 13 a
19 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 340
del 1982).
E' evidente l'appartenenza ad un unico genus di
funzionari, distinguibili operativamente solo per diversità di
laurea conseguita, ma complessivamente indirizzati
all'assolvimento delle funzioni di "governo" demandate al
prefetto, le une di carattere squisitamente amministrativo, le
altre a specificazione economica e finanziaria. Tanto è vero
che diversi funzionari appartenenti alla ex carriera
direttiva di ragioneria sono stati impiegati nello svolgimento
di funzioni oggi tipicamente prefettizie.
Successivamente, a seguito della "privatizzazione" del
rapporto di pubblico impiego, è stato scardinato tale sistema
introducendo elementi di forte instabilità operativa.
Pertanto, coerentemente a tali premesse ideologiche, la
legge 28 luglio 1999, n. 266, ha delegato il Governo per il
riordino, tra l'altro, del personale della carriera
prefettizia prevedendo, all'articolo 10, comma 1, lettera
c), la possibilità di ampliare i titoli di laurea per
l'accesso alla qualifica iniziale, facendo espresso
riferimento a quelli ad indirizzo economico. Quindi, il
decreto legislativo n. 139 del 2000, all'articolo 4 ha
previsto che alla qualifica iniziale della carriera
prefettizia si possa accedere esclusivamente tramite concorso
pubblico, cui sono ammessi a partecipare anche coloro che sono
in possesso dei diplomi di laurea ad indirizzo economico.
Così, in sede di esame dello schema del decreto
legislativo attuativo della delega conferita dalla suddetta
legge n. 266 del 1999 la I^ Commissione del Senato della
Repubblica, con il suindicato parere, ha "invitato il Governo
a prendere in esame le situazioni che, nei fatti, si sono
determinate a causa dell'impiego di appartenenti alla carriera
direttiva di ragioneria in funzioni proprie della carriera
prefettizia, avendo presente che la legge n. 266 del 28 luglio
1999, all'articolo 10, comma 1, lettera c), amplia anche
alle lauree ad indirizzo economico i titoli utili per
l'accesso alla qualifica iniziale mediante selezione
pubblica".
Anche in relazione ad una concreta valorizzazione delle
risorse umane, è del tutto inconcepibile che non si sia
proceduto al recupero formale di quei funzionari che, nei
fatti, anticipando la portata innovativa delle riforme,
assolvevano, alla data di entrata in vigore del decreto
legislativo n. 139 del 2000, a funzioni e compiti tipicamente
prefettizi, elencati nella tabella A allegata al decreto
stesso, e che hanno riscosso unanime apprezzamento e stima,
contribuendo ad accrescere con il loro impegno, la loro
competenza e la loro azione, il prestigio
dell'Amministrazione.
Inoltre, non possono essere sottaciute considerazioni di
ordine etico riferite al fatto che, paradossalmente, tali
funzionari sono stati rimossi dalle loro funzioni e relegati a
compiti diversi e certamente meno prestigiosi, solo perché,
pur avendo bene operato, erano "colpevoli" di trovarsi in un
dato momento in una posizione che, anche se riconosciuta dal
Parlamento (vedi il su citato parere), è stata disattesa
dall'allora Governo. Altrettanto illogico apparirebbe
espletare nei loro confronti ulteriori procedure concorsuali
per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera, che
accertino una preparazione teorica, peraltro da dover essere
integrata da un corso di formazione biennale, per soggetti
che, nei fatti, hanno ampiamente e costantemente dimostrato
capacità, competenza, rettitudine ed altissimo senso del
dovere, e hanno acquisito una preziosissima esperienza che
appare infruttuoso, per la stessa Amministrazione,
disperdere.
Non rimediare a tale evidente incongruenza significherebbe
esporre il fianco della predetta normativa al sindacato
costituzionale in relazione alla sua legittimità in specie,
con riferimento agli articoli 3, 4, 35 e 97 della
Costituzione, per contrasto con i fondamentali principi di
uguaglianza, dignità sociale, imparzialità e buon andamento
della pubblica amministrazione. Si ricorda, sul punto, che per
giurisprudenza consolidata della Corte costituzionale
(sentenze n. 1 del 1999 e n. 194 del 2002) si auspica la
deroga alle forme concorsuali in ragione di particolari
situazioni che possono giustificare, per una migliore garanzia
del buon andamento dell'amministrazione, il ricorso a sistemi
diversi dal concorso pubblico.