XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4245




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. In deroga all'articolo 10, comma 1, lettere b), c) e d), della legge 28 luglio 1999, n. 266, e, agli articoli 4, 5, 7, 33 e 34 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, i funzionari non dirigenti dell'Amministrazione civile dell'interno, appartenenti all'ex carriera direttiva di ragioneria, assunti ai sensi dell'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e successive modificazioni, e muniti diploma di laurea ad indirizzo economico, che, alla data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 139 del 2000, risultavano impiegati in funzioni proprie della carriera prefettizia, come individuate nella tabella A allegata al medesimo decreto legislativo n. 139 del 2000, sono inquadrati, a decorrere dal 17 giugno 2000, nella qualifica di vice prefetto aggiunto.
        2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo non č derogabile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con provvedimento del Ministero dell'interno si provvede alla ricostruzione della carriera, tenuto conto delle attivitā svolte e del servizio giā prestato dai funzionari di cui al citato comma 1.
        3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, pari ad un limite massimo di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
        4. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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