XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4245
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. In deroga all'articolo 10, comma 1, lettere b),
c) e d), della legge 28 luglio 1999, n. 266, e, agli
articoli 4, 5, 7, 33 e 34 del decreto legislativo 19 maggio
2000, n. 139, i funzionari non dirigenti dell'Amministrazione
civile dell'interno, appartenenti all'ex carriera direttiva
di ragioneria, assunti ai sensi dell'articolo 13 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 340, e
successive modificazioni, e muniti diploma di laurea ad
indirizzo economico, che, alla data di entrata in vigore del
citato decreto legislativo n. 139 del 2000, risultavano
impiegati in funzioni proprie della carriera prefettizia, come
individuate nella tabella A allegata al medesimo decreto
legislativo n. 139 del 2000, sono inquadrati, a decorrere dal
17 giugno 2000, nella qualifica di vice prefetto aggiunto.
2. La disposizione di cui al comma 1 del presente articolo
non č derogabile ai sensi e per gli effetti dell'articolo 2,
comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Con
provvedimento del Ministero dell'interno si provvede alla
ricostruzione della carriera, tenuto conto delle attivitā
svolte e del servizio giā prestato dai funzionari di cui al
citato comma 1.
3. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge, pari ad un limite massimo di 5 milioni di euro a
decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente
riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio
triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unitā previsionale di
base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di
previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per
l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando
l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.