XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4242




        Onorevoli Colleghi! - La necessità di istituire anche in Italia un Garante per l'infanzia e l'adolescenza - la cui figura già esiste in molti Paesi europei (Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Islanda, Lituania, Norvegia, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Russia, Slovenia, Svezia, Ungheria), sia pure con caratteristiche, funzioni e poteri diversi - è specificamente richiesta da molti atti internazionali e dall'Europa in particolare.
        La Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989, resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, all'articolo 18 prevede che al fine di garantire e di promuovere i diritti enunciati nella Convenzione stessa, gli Stati provvedono alla creazione di istituzioni, istituti e servizi incaricati di vigilare sul benessere del fanciullo.
        Il documento conclusivo della Sessione speciale dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite dedicata all'infanzia, svoltasi a New York dall'8 al 10 maggio 2002, al numero 31 afferma che i Governi partecipanti alla Sessione speciale si impegnano ad attuare misure quali, tra le altre, l'istituzione o il potenziamento di organismi nazionali come i difensori civici indipendenti per l'infanzia.
        Le Osservazioni conclusive relative all'Italia - nell'ambito dell'esame dei rapporti presentati dagli Stati parti ai sensi dell'articolo 44 della citata Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 - formulate dal Comitato per i diritti del fanciullo delle Nazioni Unite il 31 gennaio 2003, al numero 15 contengono, in particolare, la seguente raccomandazione: "Il Comitato raccomanda che lo Stato parte si impegni a nominare un difensore civico indipendente nazionale per i minori".
        Per quanto riguarda gli atti europei, la risoluzione del Parlamento europeo su una Carta europea dei diritti del fanciullo (A3-0172/92, dell'8 luglio 1992), invita al punto 6 gli Stati membri a designare un difensore dei diritti dell'infanzia, allo scopo di tutelarne i diritti e gli interessi, di riceverne le richieste e le lamentele e di vigilare sull'applicazione delle leggi che lo proteggono, nonché di informare e orientare l'azione dei pubblici poteri a favore dei diritti del fanciullo. Nella risoluzione su misure per la protezione dei minori A4-0393/96 del 12 dicembre 1996, il Parlamento europeo, al punto 24, invita gli Stati membri a potenziare la partecipazione sociale dei minori e ciò in particolare attraverso la nomina di responsabili per l'infanzia sulla falsariga del diritto norvegese o di altri esempi rivelatisi positivi e afferma che è importante che esistano istituzioni e organismi che effettuino il controllo, indipendente e imparziale, dell'effettivo rispetto della normativa vigente e dei diritti del fanciullo.
        La raccomandazione n. 1286 del 24 gennaio 1996 del Consiglio d'Europa su una strategia europea per i minori, raccomanda al Comitato dei ministri di invitare gli Stati membri, a nominare un incaricato (difensore civico) per l'infanzia o un'altra struttura che offra garanzie di indipendenza, abbia le competenze richieste per migliorare la vita dei bambini e sia accessibile al pubblico attraverso uffici locali.
        Il Consiglio d'Europa è tornato sul tema il 7 aprile 2000 (raccomandazione n. 1460), raccomandando al Comitato dei ministri di richiedere a quegli Stati membri che ancora non lo hanno fatto, di nominare un difensore civico nazionale per l'infanzia; e il 26 marzo 2002 (raccomandazione n. 1551), sollecitando il Comitato dei ministri ad imporre agli Stati membri di onorare l'impegno all'istituzione di un difensore civico nazionale per i fanciulli o una simile istituzione indipendente. Quest'ultimo documento auspica anche l'istituzione di un difensore civico indipendente europeo per l'infanzia con poteri d'iniziativa.
        Infine, la Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996 e resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77, prevede, all'articolo 12, che gli Stati incoraggino la promozione e l'esercizio dei diritti dei fanciulli attraverso specifici organi che abbiano, tra le altre, le seguenti funzioni: fare proposte per rafforzare le disposizioni legislative relative all'esercizio dei diritti dei fanciulli; formulare pareri sui progetti di legge relativi ai diritti dei fanciulli; fornire ai mezzi di comunicazione, al pubblico e alle persone ed agli organi che si occupano delle questioni relative ai minori, informazioni generali riguardanti l'esercizio dei diritti dei fanciulli; ricercare l'opinione dei fanciulli e fornire loro tutte le informazioni appropriate.
        La legislazione italiana in materia di tutela dei diritti dell'infanzia, sulla base delle convenzioni internazionali, trova una sua iniziale disciplina con la legge 23 dicembre 1997, n. 451, istitutiva della Commissione parlamentare per l'infanzia, dell'Osservatorio nazionale per l'infanzia e del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia.
        La Commissione parlamentare, bicamerale, ha compiti di indirizzo e controllo sulla concreta attuazione degli accordi internazionali e della legislazione relativa ai diritti e allo sviluppo dei soggetti in età evolutiva, può chiedere informazioni, dati e documenti sui risultati delle attività svolte concernenti i diritti dei minori, e riferisce alle Camere, annualmente, sui risultati della propria attività, formulando osservazioni e proposte per l'adeguamento della legislazione vigente al fine di assicurarne la rispondenza alla normativa comunitaria e ai princìpi della Convenzione di New York.
        L'Osservatorio nazionale, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali e ora presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, predispone, ogni due anni, il piano nazionale di azione di interventi per la tutela dei diritti dell'infanzia e la relazione sulla condizione dell'infanzia in Italia e sull'attuazione dei relativi diritti.
        Il Centro di documentazione raccoglie la normativa, i dati e le pubblicazioni scientifiche; realizza la mappa aggiornata annualmente dei servizi e delle risorse destinati all'infanzia a livello nazionale, regionale e locale; analizza le condizioni dell'infanzia; predispone, sulla base delle direttive dell'Osservatorio, lo schema della relazione biennale sulla condizione dell'infanzia in Italia e sull'attuazione dei relativi diritti e del rapporto previsto dall'articolo 44 della Convenzione di New York; formula proposte per la elaborazione di progetti-pilota; promuove la conoscenza degli interventi delle amministrazioni pubbliche; raccoglie e pubblica regolarmente il bollettino di tutte le ricerche e pubblicazioni che interessano il mondo minorile.
        Non si dimentichi che altri settori strettamente inerenti alla tutela dei diritti dell'infanzia sono disciplinati da altre fonti normative e i relativi compiti amministrativi o giurisdizionali sono disciplinati da altri centri amministrativi (come in materia di adozioni, di tutela dei minori stranieri, eccetera).
        In realtà, gran parte delle attribuzioni che lo Stato dovrebbe esercitare rimangono inevase o comunque non sufficientemente determinate, tenuto conto della frammentarietà delle competenze dislocate fra i diversi organi previsti dalla legislazione statale.
        Il completamento di questa normativa di carattere nazionale conduce all'istituzione nel nostro Paese di una Autorità garante nazionale dei diritti dell'infanzia che sia allo stesso tempo dotata di piena autonomia e indipendenza di fronte al potere politico e in genere alle organizzazioni di governo e dei necessari poteri di intervento in tutte le sedi nelle quali la tutela dei diritti dell'infanzia possa essere efficacemente esercitata.
        Al fine del completamento del quadro legislativo, occorre individuare i princìpi costituzionali operanti nella materia, segnatamente in ordine al riparto di competenze fra Stato e regioni, alla luce delle rilevanti modifiche apportate al testo della Costituzione dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
        Anzitutto si deve tenere presente che la materia della tutela dei diritti dell'infanzia, come anche altre materie concernenti i diritti civili e sociali, presenta una duplicità di aspetti a seconda che si guardi alla tutela dei diritti del bambino come persona, segnatamente sul versante civile e penale, ovvero alle politiche sociali - concernenti la sanità, la scuola l'assistenza, lo sport, il tempo libero, la formazione in genere, eccetera - che coinvolgono fortemente la gioventù e quindi i bambini e gli adolescenti nell'ambito della vita sociale. Anzi, possiamo dire che essi, in queste politiche, sono più fortemente coinvolti rispetto alle altre categorie, proprio per la loro naturale debolezza, per essere più esposti ai rischi sociali, per aver bisogno, nella crescita, di maggior sostegno da parte delle strutture pubbliche.
        Sul punto si deve sottolineare che le politiche sociali nel vigente assetto costituzionale sono principalmente di competenza delle regioni sul piano legislativo (articolo 117 della Costituzione) e degli enti locali, comuni e province, sul piano amministrativo (articolo 118 della Costituzione). Tra esse, solo nella scuola, la competenza statale rimane forte ai sensi dell'articolo 33 della Costituzione e anche dell'articolo 117 che attribuisce alle regioni solo una competenza di carattere organizzativo, peraltro limitata all'esigenza di garantire l'autonomia delle istituzioni scolastiche. Mentre tutte le altre politiche sociali, compresa la fondamentale politica sanitaria, risultano ormai attribuite alla competenza regionale e locale.
        Allo Stato, tuttavia, resta un'importante attribuzione di potestà legislativa di carattere generale in queste materie, attraverso la determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti sociali e civili da garantire su tutto il territorio nazionale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione. Attraverso l'esercizio di siffatta competenza lo Stato ha la capacità di assicurare che in tutti gli ordinamenti regionali i livelli essenziali delle prestazioni siano garantiti a tutti e, segnatamente, alle categorie più deboli quale può essere considerata quella dei minori e degli adolescenti. Ma la gestione delle politiche sociali concernenti anche questa categoria sicuramente resta di competenza del governo regionale e locale.
        Viceversa, la tutela dei diritti della persona, e quindi del bambino e dell'adolescente come persona, è riservata alla competenza statale in quanto essa è fondamentalmente attratta nelle materie di cui alla lettera l) del secondo comma, dell'articolo 117, della Costituzione (ordinamento civile, penale, processuale) e, d'altra parte, strettamente connessa con l'ordine pubblico e la sicurezza e fortemente implicata dai rapporti internazionali dello Stato. Possiamo quindi affermare che la tutela dei diritti dei minori, intesi in senso stretto come diritti civili e come tutela penale e processuale degli stessi, sia di stretta competenza della legislazione dello Stato. Mentre la connessione di questa materia con quella delle politiche sociali, è data dalla determinazione con legge dello Stato dei livelli essenziali delle prestazioni sociali da garantire su tutto il territorio.
        Ne consegue che l'istituzione di un Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza con competenze ben delimitate in questo ambito, rientra sicuramente nella competenza legislativa statale. Anzi è un impegno specifico dello Stato, sulla base delle convenzioni internazionali sottoscritte.
        Il mutato quadro istituzionale, conseguente alle modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione rende inoltre auspicabile che siano riordinate - eventualmente attraverso una delega al Governo - le competenze degli organismi istituiti dalla legge 23 dicembre 1997, n. 451, con particolare riferimento all'Osservatorio nazionale per l'infanzia, tra i cui compiti principali vi è la predisposizione del Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela dei soggetti in età evolutiva, che deve evidentemente essere armonizzato con le ampliate competenze delle regioni. Tale riordino andrebbe attuato secondo un attento criterio di distinzione tra compiti di politica attiva, di competenza del Governo stesso e delle regioni, e compiti di tutela dei diritti dei minori, di competenza dell'istituendo Garante.
        Ma la tutela dei diritti del bambino come persona nell'ordinamento civile, penale e processuale è fortemente connessa con la materia dei diritti sociali del bambino e delle politiche sociali che questi diritti sono chiamati ad esaudire; pertanto, il Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza dovrà agire in stretta collaborazione con gli organismi regionali e con gli stessi governi regionali e locali, chiamati a programmare e gestire le politiche sociali.
        La proposta di legge che si presenta contiene una compiuta disciplina legislativa sul Garante nazionale per l'infanzia e l'adolescenza. Tale disciplina troverà successiva attuazione in atti regolamentari del Governo e dello stesso Garante, segnatamente in ordine all'organizzazione degli uffici e alla provvista di personale.
        L'articolo 1 prevede l'istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza come autorità amministrativa indipendente a carattere nazionale. In quanto tale, il Garante non è soggetto ad alcun potere di direttiva e di controllo da parte del Governo.
        L'ambito funzionale del Garante è strettamente connesso all'attuazione dei princìpi stabiliti dalla Convenzione di New York del 1989.
        Vengono fatte salve naturalmente le competenze dell'autorità di Governo nonché delle regioni e degli enti locali nelle politiche sociale di sostegno dell'infanzia e dell'adolescenza, in virtù del principio della netta distinzione tra tutela dei diritti di competenza del Garante, oltre che ovviamente dell'autorità giudiziaria, e responsabilità in ordine alle politiche sociali, connesse alla tutela dei diritti dell'infanzia, che restano di competenza delle autorità politiche.
        Al Governo è altresì conservata la competenza in ordine alla predisposizione del rapporto previsto dalla Convenzione di New York. Sul rapporto, tuttavia, il Garante si esprime con proprio parere.
        L'articolo 2 prevede i requisiti soggettivi del Garante e le modalità della sua nomina.
        Il Garante è autorità monocratica, la cui nomina, secondo lo schema in uso per altre autorità indipendenti, è affidata all'intesa tra i due Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
        I requisiti soggettivi sono quelli di assoluta indipendenza e di comprovata competenza, richiesti normalmente ai titolari delle autorità amministrative indipendenti. Così come al Garante viene estesa la disciplina delle incompatibilità propria di dette autorità. Il mandato del Garante dura sette anni e non può essere riconfermato. Prescrizione questa, che rafforza, com'è noto, le garanzie di indipendenza dell'organo.
        L'articolo 3 concerne l'organizzazione degli uffici del Garante. Di essi possono far parte i dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche collocati fuori ruolo, il cui contingente è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta del Garante. Ma al Garante è altresì attribuito un proprio contingente di personale con apposito ruolo istituito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sulla base di una pianta organica che non può eccedere le cinquanta unità. E' altresì prevista la possibilità di assunzione di personale con contratto a tempo determinato in numero limitato a dieci unità.
        L'organizzazione degli uffici, nonché la disciplina del personale e quella della contabilità e del bilancio sono oggetto di regolamenti del Garante nell'ambito della propria autonomia normativa (sul punto, vedi anche l'articolo 13).
        L'articolo 4 disciplina i rapporti del Garante con gli organismi regionali, nonché con quelli europei e internazionali operanti nelle medesime materie.
        Alcune regioni italiane hanno costituito organismi, variamente strutturati, preposti alla tutela dell'infanzia che, in alcuni casi esercitano compiti e funzioni omogenei rispetto a quelli del Garante. Il Garante nazionale deve operare in stretta collaborazione con questi organismi regionali. A tale fine è istituita una Conferenza nazionale che si riunisce periodicamente come organo generale di consultazione e di indirizzo.
        La norma disciplina altresì i rapporti internazionali del Garante. Com'è noto, la tutela dei diritti dell'infanzia è questione di rilievo internazionale, come confermato dalle numerose convenzioni internazionali in materia, di cui si è detto. Il Garante italiano opera nell'ambito di un tessuto di rapporti internazionali, in sede europea e in ambito extraeuropeo, nonché con le organizzazioni non governative. Rapporti di stretta collaborazione devono essere instaurati con l'UNICEF, in quanto organizzazione dell'ONU preposta alla tutela dei diritti dell'infanzia.
        L'articolo 5 disciplina i rapporti tra il Garante e gli organi operanti in base alla legislazione vigente nel settore delle adozioni internazionali e della tutela dei minori stranieri.
        L'articolo 6 prevede che il Garante possa avvalersi del Centro nazionale di documentazione previsto dalla legge n. 451 del 1997, nonché di tutti gli organismi pubblici di ricerca e documentazione del settore statistico, economico e sociale, al fine della migliore conoscenza del proprio settore di competenza.
        L'articolo 7 prevede l'articolazione territoriale degli uffici del Garante, su base provinciale. Concretamente, tale articolazione organizzativa sarà disciplinata con regolamenti del Garante (vedi anche l'articolo 13). Gli uffici provinciali potranno avvalersi, come supporti logistici, degli uffici periferici dello Stato, e segnatamente degli uffici territoriali del Governo, sulla base di intese con le amministrazioni di competenza.
        All'articolo 8 sono previsti i poteri di indagine del Garante. L'ufficio provinciale del Garante, anche sulla base di segnalazioni degli uffici territoriali del Governo, trasmette al Garante ogni notizia rilevata sul territorio di pertinenza relativa a situazioni di maltrattamento e di disagio dei minori in ambito familiare, scolastico, lavorativo, o comunque lesive dei diritti dei minori. Il Garante può altresì richiedere informazioni rilevanti ai fini della tutela dei minori, ad organismi, enti e servizi sociali, di cui alla legge n. 328 del 2000. Il Garante ha altresì il potere di ordinare, attraverso gli uffici territoriali del Governo o anche attraverso i propri funzionari, specifiche indagini o ispezioni con riferimento a situazioni lesive dei diritti dei minori. In tale attività il Garante può avvalersi della collaborazione di strutture e di servizi sociali a carattere regionale o locale. Nell'esercizio di dette funzioni, i funzionari del Garante si qualificano come pubblici ufficiali e sono vincolati al segreto d'ufficio.
        L'articolo 9 prevede il potere di intervento in giudizio del Garante, anche attraverso gli uffici provinciali di cui all'articolo 7.
        Il Garante può promuovere azioni giudiziarie, sia in sede civile, sia in sede penale, sia in sede amministrativa, a tutela dei minori. Il Garante può altresì chiedere al giudice, nel caso in cui i genitori non siano in grado di tutelare i diritti e gli interessi del figlio minore, ovvero esista un grave conflitto tra il minore e gli esercenti la potestà, la nomina di un curatore speciale che possa agire in giudizio a tutela dei diritti e degli interessi dei minori. Su tale richiesta il giudice decide entro un mese.
        Il Garante sollecita il pubblico ministero, qualora la persona offesa sia un minore d'età, ai sensi dell'articolo 121 del codice penale, la richiesta di nomina del curatore speciale per la querela.
        Il parere del Garante è necessario sui provvedimenti dell'autorità giudiziaria che dispongano l'allontanamento dei minori dalla propria famiglia. Questi provvedimenti, infatti, presentano aspetti di particolare delicatezza perché vanno ad incidere nella sfera affettiva più intima dei minori. Appare perciò opportuno filtrare l'iniziativa dell'autorità giudiziaria con una valutazione affidata al Garante orientata su elementi di carattere personale e familiare.
        E' previsto altresì che i minori possano rivolgersi direttamente al Garante, anche attraverso gli uffici provinciali, per segnalare situazioni di disagio e chiederne l'intervento. Il contatto diretto tra i minori e il Garante, sulla base delle esperienze straniere, mira a garantire una migliore e più incisiva tutela dei minori stessi, le cui segnalazioni rimangono strettamente riservate.
        L'articolo 10 prevede che il Garante rilasci una autorizzazione preventiva per l'impiego di persone di minore età nella pubblicità, nello sport professionistico, negli spettacoli pubblici cinematografici e teatrali, negli spettacoli televisivi e nelle trasmissioni televisive di intrattenimento, nei casi previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 365 del 1994. Tale disposizione ha il fine di garantire il minore da ogni possibile sfruttamento della sua immagine nel settore dello spettacolo.
        L'articolo 11 attribuisce al Garante funzioni consultive con riferimento ai progetti di legge e agli schemi di atti normativi del Governo concernenti il settore di competenza; nonché funzioni di sollecitazione e di impulso per l'adozione di iniziative, anche legislative, relative alla tutela dei diritti dei minori.
        L'articolo 12 prevede un elenco di funzioni residuali che il Garante può svolgere, quali la vigilanza sull'attuazione delle convenzioni internazionali e sull'applicazione della normativa europea e nazionale in materia di tutela dei diritti dei minori; il coordinamento dei soggetti operanti nel campo della tutela dei diritti dei minori; la promozione e il coordinamento della funzione di mediazione familiare; l'istituzione e la gestione di una linea telefonica gratuita per i minori; il ricorso alla Corte europea per i diritti dell'uomo e al Comitato per i diritti del fanciullo dell'ONU; la collaborazione all'organizzazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia; l'intervento nei procedimenti amministrativi ai sensi della legge n. 241 del 1990.
        Il Garante è l'organo nazionale al quale affidare, ai sensi dell'articolo 12 della citata Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, le funzioni stabilite dalla medesima convenzione previste a tutela dei diritti del minore.
        Presso il Garante è costituito un elenco dei soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per i reati di abuso sessuale e di sfruttamento sessuale di cui alla legge n. 269 del 1998, nonché di quelli allontanati dalle famiglie, anche con provvedimento provvisorio, per i medesimi reati. Tale elenco è costantemente aggiornato su segnalazione dell'autorità giudiziaria e l'accesso ad esso viene disciplinato con apposito regolamento, previsto dall'articolo 13, adottato dal Garante, sentito il parere vincolante del Garante per la protezione dei dati personali.
        L'articolo 13 attribuisce al Garante potestà regolamentare nelle materie di propria competenza, nonché per la disciplina della propria organizzazione interna ed esterna, dei procedimenti di autorizzazione di propria competenza, dell'accesso all'elenco di cui all'articolo 12, della promozione della funzione di mediazione familiare e delle modalità di intervento in giudizio.
        L'articolo 14 stabilisce che il Garante può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie in caso di inottemperanza alle proprie richieste di informazioni o di controllo e di inosservanza dei propri provvedimenti, o nel caso in cui i documenti e le informazioni acquisiti non siano veritieri. E' prevista una misura minima e massima della sanzione.
        L'articolo 15 prevede la copertura finanziaria della legge.




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