XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4242




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Istituzione del Garante per l'infanzia
e l'adolescenza).

        1. Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela dei diritti dei minori, è istituito il Garante per l'infanzia e l'adolescenza, di seguito denominato "Garante", con sede in Roma.
        2. Il Garante sovrintende al rispetto dei diritti dei minori come definiti dalla Convenzione sui diritti del fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, in ambito familiare e sociale, sui luoghi di lavoro, nella scuola e in ogni manifestazione della vita di relazione, mediante l'esercizio dei poteri stabiliti dalla presente legge.
        3. Il Garante esercita le funzioni e i compiti di cui alla presente legge in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione e non è soggetto ad alcuna forma di controllo gerarchico o funzionale.
        4. Il Garante riferisce alla Commissione parlamentare per l'infanzia sull'attività svolta con una relazione annuale.
        5. Restano ferme le competenze del Governo, nonché delle regioni e degli enti locali, anche ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione, nelle politiche attive di sostegno all'infanzia e nell'adozione dei provvedimenti volti a tale fine.
        6. Resta di competenza del Governo la predisposizione del rapporto previsto dall'articolo 44 della Convenzione di cui al comma 2. Il rapporto è predisposto sulla base della relazione annuale di cui al comma 4, nonché di specifiche indicazioni che il Garante intende rivolgere a tale fine. Il rapporto è sottoposto al parere del Garante.
        7. Restano ferme le competenze dell'autorità giudiziaria stabilite dalla legge.

Art. 2.

(Requisiti, incompatibilità e indennità).

        1. Il Garante è organo monocratico nominato con determinazione adottata di intesa dai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
        2. Il Garante è scelto tra persone di notoria indipendenza che hanno ricoperto incarichi istituzionali di grande responsabilità e rilievo nell'ambito della tutela dei diritti dei minori.
        3. L'ufficio del Garante è incompatibile con qualsiasi altro impiego pubblico o privato, professione, attività imprenditoriale o carica, anche elettiva, ovvero con incarichi in associazioni che svolgono attività nel settore dell'infanzia. Il Garante, per tutto il periodo del mandato, non può svolgere attività politiche.
        4. Il Garante, se dipendente di una pubblica amministrazione, è collocato in aspettativa senza assegni per l'intera durata del mandato e non può conseguire promozioni se non per anzianità.
        5. Il Garante è nominato per sette anni e non può essere confermato.
        6. Al Garante è riconosciuta un'indennità di carica pari al 90 per cento di quella spettante ai giudici della Corte costituzionale.


Art. 3.

(Disposizioni sul personale e finanziarie).

        1. Al Garante sono assegnati dipendenti dello Stato e di altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio è equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo contingente è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Garante, entro tre mesi dalla proposta stessa.
        2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dal Garante. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le cinquanta unità. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni.
        3. Il Garante non può assumere direttamente dipendenti con contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di diritto privato, in numero superiore a dieci unità. Il Garante può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da consultare su specifici temi e problemi.
        4. Il Garante delibera le norme concernenti la propria organizzazione e il proprio funzionamento, quelle dirette a disciplinare la gestione delle spese, nonchè quelle concernenti il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere, secondo i criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative del Garante.
        5. Le spese di funzionamento del Garante sono poste a carico del bilancio dello Stato. Il rendiconto della gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.


Art. 4.

(Rapporti con gli organismi regionali, con l'Unione
europea e con gli organismi non istituzionali).

        1. Il Garante e gli organismi regionali competenti in materia di tutela dell'infanzia, ove istituiti, cooperano in spirito di leale collaborazione.
        2. Al fine di cui al comma 1 è istituita la Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia presieduta dal Garante e composta dai garanti regionali dell'infanzia, comunque denominati. La Conferenza si riunisce periodicamente, con cadenza almeno trimestrale, su convocazione del Garante anche a seguito di richiesta di almeno tre garanti regionali. La Conferenza è organo consultivo e di indirizzo. Il Garante riferisce alla Conferenza sulle principali azioni svolte nel periodo di riferimento e sulle principali iniziative che intende intraprendere nel periodo successivo, con l'obiettivo di coordinarle con quelle svolte in sede regionale. La Conferenza definisce le azioni di reciproco interesse delle diverse regioni in materia di tutela dell'infanzia
        3. Il Garante, in quanto autorità nazionale competente per la tutela dei diritti dei minori, intrattiene con gli organi dell'Unione europea e con l'apposito organo eventualmente istituito, i rapporti previsti dalla normativa dell'Unione, anche al fine del coordinamento delle azioni di tutela dei diritti dei minori, nonché dello scambio di informazioni e di ogni necessario supporto tra i Paesi membri dell'Unione.
        4. Il Garante ha costanti rapporti di consultazione e di collaborazione con l'UNICEF nonché con le associazioni e con le organizzazioni non governative operanti nel campo della tutela e della promozione dei diritti dei minori.


Art. 5.

(Rapporti con la Commissione per le adozioni
internazionali e con il Comitato per i minori
stranieri).

        1. Il Garante può chiedere informazioni e documenti alla Commissione per le adozioni internazionali prevista dall'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e al Comitato per i minori stranieri previsto dall'articolo 33 del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, al fine di verificare l'effettività della tutela dei diritti dei minori.

Art. 6.

(Rapporti con il Centro nazionale di documentazione e di
analisi per l'infanzia e con gli organismi pubblici di
ricerca).

        1. Il Garante può avvalersi del Centro nazionale di documentazione e di analisi per l'infanzia di cui all'articolo 3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, e degli organismi pubblici di ricerca statistica, economica, e sociale e può chiedere ad essi specifiche indagini, ricerche e informazioni nelle materie di competenza.


Art. 7.

(Articolazione territoriale del Garante).

        1. In ciascuna provincia è costituito l'ufficio provinciale del Garante. L'ufficio può avvalersi, sulla base di intese tra il Garante e i Ministeri competenti, del supporto logistico degli uffici periferici dello Stato.


Art. 8.

(Poteri di indagine).

        1. L'ufficio provinciale del Garante, anche sulla base di segnalazioni degli uffici territoriali del Governo, trasmette al Garante ogni notizia rilevata sul territorio di pertinenza, comunque pervenuta, che riguardi situazioni di maltrattamento e di disagio dei minori in ambito familiare, scolastico, lavorativo, o comunque lesive dei diritti dei minori.
        2. Il Garante può chiedere a pubbliche amministrazioni, organismi, enti, servizi sociali di cui alla legge 8 novembre 2000, n. 328, o persone, di fornire informazioni rilevanti ai fini della tutela dei minori.
        3. Il Garante può ordinare che, per il tramite degli uffici territoriali del Governo, ovvero attraverso propri funzionari, siano effettuate, con riferimento a determinate situazioni, specifiche indagini o ispezioni, anche servendosi della collaborazione di strutture e di servizi sociali a carattere regionale e locale.
        4. I funzionari del Garante nell'esercizio delle loro funzioni sono pubblici ufficiali e sono vincolati al segreto d'ufficio.


Art. 9.

(Intervento in giudizio).

        1. Il Garante, anche attraverso gli uffici provinciali di cui all'articolo 7:

            a) interviene in giudizio e promuove azioni giudiziarie in sede civile, penale o amministrativa a tutela dei minori;

            b) chiede al giudice, qualora i genitori non siano in grado di tutelare i diritti e gli interessi del figlio minore ovvero esista un grave conflitto tra il minore stesso e gli esercenti la potestà, la nomina di un curatore speciale che, in rappresentanza del minore, possa promuovere o partecipare al giudizio davanti all'autorità giudiziaria ordinaria e amministrativa a tutela dei diritti e degli interessi del minore. Il giudice decide entro un mese dalla richiesta;

            c) sollecita al pubblico ministero, nei casi previsti dall'articolo 121 del codice penale, la richiesta di nomina del curatore speciale per la querela, ai sensi dall'articolo 338 del codice di procedura penale.

        2. Sui provvedimenti dell'autorità giudiziaria che dispongono l'allontanamento dei minori dalla propria famiglia, deve essere sentito previamente il parere del Garante, fatte salve le situazioni di grande urgenza. Tale parere deve essere espresso entro quindici giorni dalla richiesta.
        3. I minori possono rivolgersi direttamente al Garante, anche attraverso gli uffici provinciali, per segnalare situazioni di disagio e chiedere l'intervento del Garante stesso. Tali segnalazioni devono restare riservate.

Art. 10.

(Tutela dei minori
nel settore dello spettacolo).

        1. Il Garante, attraverso gli uffici provinciali di cui all'articolo 7 della presente legge, rilascia l'autorizzazione preventiva nei casi previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 365, per l'impiego di persone di minore età nella pubblicità, nello sport professionistico, negli spettacoli pubblici cinematografici e teatrali, negli spettacoli televisivi e nelle trasmissioni televisive di intrattenimento. L'autorizzazione è rilasciata nel più breve tempo possibile, comunque non oltre trenta giorni dalla richiesta.


Art. 11.

(Funzioni consultive, di sollecitazione
e di impulso).

        1. Il Garante esprime parere in ordine ai progetti di legge, nonché agli schemi di atti normativi del Governo che concernono il settore di propria competenza.
        2. Il parere di cui al comma 1 deve essere espresso entro un mese dalla richiesta; decorso tale termine, si procede anche in assenza del parere.
        3. Il Garante può proporre al Governo l'adozione di iniziative, anche legislative, relative alla tutela dei diritti dei minori.


Art. 12.

(Altre funzioni).

        1. Il Garante:

            a) vigila sull'attuazione delle convenzioni internazionali e sulla piena applicazione della normativa europea e nazionale vigente in materia di tutela dei diritti dei minori;

            b) coordina lo svolgimento delle attività riguardanti il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1, al fine di omogeneizzare l'azione degli organismi coinvolti e di rafforzarne l'efficacia, anche mediante la stipula di protocolli di intesa con i Ministeri, con gli enti pubblici nazionali e locali, con gli ordini professionali, con l'UNICEF e con le associazioni e le organizzazioni non governative, operanti nel campo della tutela dei diritti dei minori;

            c) in qualità di organo nazionale previsto dall'articolo 12 della Convenzione europea sull'esercizio dei diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996, resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77, esercita le funzioni di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo 12;

            d) promuove e coordina l'esercizio della funzione di mediazione familiare nelle diverse realtà territoriali, anche mediante la formazione di operatori tecnicamente preparati;

            e) istituisce e gestisce una apposita linea telefonica gratuita, sempre operante, accessibile ai minori e a coloro che intendano denunciare qualsiasi violazione dei diritti dei medesimi minori;

            f) promuove iniziative per la diffusione della conoscenza dei diritti dei minori;

            g) ricorre alla Corte europea per i diritti dell'uomo di Strasburgo e al Comitato per i diritti del fanciullo dell'ONU al fine di segnalare ogni violazione dei diritti dei minori;

            h) collabora all'organizzazione della giornata italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e con la Commissione parlamentare per l'infanzia;

            i) interviene nei procedimenti amministrativi, ai sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, prende visione degli atti del procedimento, presenta memorie scritte o documenti ai sensi dell'articolo 10 della medesima legge n. 241 del 1990, e impugna, ove lo ritenga necessario, gli atti amministrativi, qualora sussistano fattori di rischio o di danno per i minori.
        2. Il Garante collabora con la Presidenza del Consiglio dei ministri nei compiti di coordinamento in materia di prevenzione, assistenza e tutela dei minori dallo sfruttamento sessuale e dall'abuso sessuale previsti dall'articolo 17 della legge 3 agosto 1998, n. 269. E' istituito presso il Garante, ed è costantemente aggiornato su segnalazione dell'autorità giudiziaria, un elenco dei soggetti condannati con sentenza passata in giudicato per i reati previsti dalla citata legge n. 269 del 1998 e dei soggetti allontanati dalle famiglie, anche con provvedimento provvisorio, per i medesimi reati.


Art. 13.

(Potestà regolamentare).

        1. Il Garante ha potestà regolamentare nelle materie di propria competenza.
        2. In particolare, il Garante, con proprio regolamento, disciplina:

            a) l'organizzazione dei propri uffici centrali e periferici, le sfere di competenza dei propri funzionari, nonché la contabilità e il bilancio;

            b) il funzionamento della Conferenza nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia di cui all'articolo 4, comma 2, e i rapporti di collaborazione con i garanti regionali per l'infanzia;

            c) i procedimenti autorizzatori di propria competenza, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

            d) le modalità per l'esercizio del diritto d'accesso ai documenti amministrativi di propria pertinenza ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni;

            e) l'accesso all'elenco di cui all'articolo 12, comma 2; tale regolamento viene adottato sentito il parere vincolante del Garante per la protezione dei dati personali;
            f) la promozione della funzione di mediazione familiare e gli strumenti per la formazione degli operatori del settore;

            g) le modalità di intervento in giudizio di cui all'articolo 9.


Art. 14.

(Sanzioni).

        1. Il Garante, salvo che il fatto costituisca reato, in caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di mancata ottemperanza alle proprie richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano veritieri, irroga sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive modificazioni, non inferiori a 100 euro e non superiori a 10.000 euro.


Art. 15.

(Copertura finanziaria).

        1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito nella misura massima di 80 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
        2. Per gli anni successivi al 2005, si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
        3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.



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