XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4242
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Istituzione del Garante per l'infanzia
e l'adolescenza).
1. Al fine di assicurare la piena attuazione e la tutela
dei diritti dei minori, è istituito il Garante per l'infanzia
e l'adolescenza, di seguito denominato "Garante", con sede in
Roma.
2. Il Garante sovrintende al rispetto dei diritti dei
minori come definiti dalla Convenzione sui diritti del
fanciullo, fatta a New York il 20 novembre 1989 e resa
esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176, in ambito
familiare e sociale, sui luoghi di lavoro, nella scuola e in
ogni manifestazione della vita di relazione, mediante
l'esercizio dei poteri stabiliti dalla presente legge.
3. Il Garante esercita le funzioni e i compiti di cui alla
presente legge in piena autonomia e con indipendenza di
giudizio e di valutazione e non è soggetto ad alcuna forma di
controllo gerarchico o funzionale.
4. Il Garante riferisce alla Commissione parlamentare per
l'infanzia sull'attività svolta con una relazione annuale.
5. Restano ferme le competenze del Governo, nonché delle
regioni e degli enti locali, anche ai sensi dell'articolo 118
della Costituzione, nelle politiche attive di sostegno
all'infanzia e nell'adozione dei provvedimenti volti a tale
fine.
6. Resta di competenza del Governo la predisposizione del
rapporto previsto dall'articolo 44 della Convenzione di cui al
comma 2. Il rapporto è predisposto sulla base della relazione
annuale di cui al comma 4, nonché di specifiche indicazioni
che il Garante intende rivolgere a tale fine. Il rapporto è
sottoposto al parere del Garante.
7. Restano ferme le competenze dell'autorità giudiziaria
stabilite dalla legge.
Art. 2.
(Requisiti, incompatibilità e indennità).
1. Il Garante è organo monocratico nominato con
determinazione adottata di intesa dai Presidenti della Camera
dei deputati e del Senato della Repubblica.
2. Il Garante è scelto tra persone di notoria indipendenza
che hanno ricoperto incarichi istituzionali di grande
responsabilità e rilievo nell'ambito della tutela dei diritti
dei minori.
3. L'ufficio del Garante è incompatibile con qualsiasi
altro impiego pubblico o privato, professione, attività
imprenditoriale o carica, anche elettiva, ovvero con incarichi
in associazioni che svolgono attività nel settore
dell'infanzia. Il Garante, per tutto il periodo del mandato,
non può svolgere attività politiche.
4. Il Garante, se dipendente di una pubblica
amministrazione, è collocato in aspettativa senza assegni per
l'intera durata del mandato e non può conseguire promozioni se
non per anzianità.
5. Il Garante è nominato per sette anni e non può essere
confermato.
6. Al Garante è riconosciuta un'indennità di carica pari
al 90 per cento di quella spettante ai giudici della Corte
costituzionale.
Art. 3.
(Disposizioni sul personale e finanziarie).
1. Al Garante sono assegnati dipendenti dello Stato e di
altre amministrazioni pubbliche, collocati fuori ruolo nelle
forme previste dai rispettivi ordinamenti, il cui servizio è
equiparato ad ogni effetto di legge a quello prestato nelle
rispettive amministrazioni di provenienza. Il relativo
contingente è determinato con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Garante, entro tre
mesi dalla proposta stessa.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è
istituito un apposito ruolo del personale dipendente dal
Garante. Il numero dei posti previsti dalla pianta organica
non può eccedere le cinquanta unità. L'assunzione del
personale avviene per pubblico concorso ad eccezione delle
categorie per le quali sono previste assunzioni ai sensi
dell'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, e
successive modificazioni.
3. Il Garante non può assumere direttamente dipendenti con
contratto a tempo determinato, disciplinato dalle norme di
diritto privato, in numero superiore a dieci unità. Il Garante
può inoltre avvalersi, quando necessario, di esperti da
consultare su specifici temi e problemi.
4. Il Garante delibera le norme concernenti la propria
organizzazione e il proprio funzionamento, quelle dirette a
disciplinare la gestione delle spese, nonchè quelle
concernenti il trattamento giuridico ed economico del
personale e l'ordinamento delle carriere, secondo i criteri
fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per la
Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze
funzionali e organizzative del Garante.
5. Le spese di funzionamento del Garante sono poste a
carico del bilancio dello Stato. Il rendiconto della gestione
finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.
Art. 4.
(Rapporti con gli organismi regionali, con l'Unione
europea e con gli organismi non istituzionali).
1. Il Garante e gli organismi regionali competenti in
materia di tutela dell'infanzia, ove istituiti, cooperano in
spirito di leale collaborazione.
2. Al fine di cui al comma 1 è istituita la Conferenza
nazionale per la garanzia dei diritti dell'infanzia presieduta
dal Garante e composta dai garanti regionali dell'infanzia,
comunque denominati. La Conferenza si riunisce periodicamente,
con cadenza almeno trimestrale, su convocazione del Garante
anche a seguito di richiesta di almeno tre garanti regionali.
La Conferenza è organo consultivo e di indirizzo. Il Garante
riferisce alla Conferenza sulle principali azioni svolte nel
periodo di riferimento e sulle principali iniziative che
intende intraprendere nel periodo successivo, con l'obiettivo
di coordinarle con quelle svolte in sede regionale. La
Conferenza definisce le azioni di reciproco interesse delle
diverse regioni in materia di tutela dell'infanzia
3. Il Garante, in quanto autorità nazionale competente per
la tutela dei diritti dei minori, intrattiene con gli organi
dell'Unione europea e con l'apposito organo eventualmente
istituito, i rapporti previsti dalla normativa dell'Unione,
anche al fine del coordinamento delle azioni di tutela dei
diritti dei minori, nonché dello scambio di informazioni e di
ogni necessario supporto tra i Paesi membri dell'Unione.
4. Il Garante ha costanti rapporti di consultazione e di
collaborazione con l'UNICEF nonché con le associazioni e con
le organizzazioni non governative operanti nel campo della
tutela e della promozione dei diritti dei minori.
Art. 5.
(Rapporti con la Commissione per le adozioni
internazionali e con il Comitato per i minori
stranieri).
1. Il Garante può chiedere informazioni e documenti alla
Commissione per le adozioni internazionali prevista
dall'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, e
successive modificazioni, e al Comitato per i minori stranieri
previsto dall'articolo 33 del testo unico di cui al decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive
modificazioni, al fine di verificare l'effettività della
tutela dei diritti dei minori.
Art. 6.
(Rapporti con il Centro nazionale di documentazione e di
analisi per l'infanzia e con gli organismi pubblici di
ricerca).
1. Il Garante può avvalersi del Centro nazionale di
documentazione e di analisi per l'infanzia di cui all'articolo
3 della legge 23 dicembre 1997, n. 451, e degli organismi
pubblici di ricerca statistica, economica, e sociale e può
chiedere ad essi specifiche indagini, ricerche e informazioni
nelle materie di competenza.
Art. 7.
(Articolazione territoriale del Garante).
1. In ciascuna provincia è costituito l'ufficio
provinciale del Garante. L'ufficio può avvalersi, sulla base
di intese tra il Garante e i Ministeri competenti, del
supporto logistico degli uffici periferici dello Stato.
Art. 8.
(Poteri di indagine).
1. L'ufficio provinciale del Garante, anche sulla base di
segnalazioni degli uffici territoriali del Governo, trasmette
al Garante ogni notizia rilevata sul territorio di pertinenza,
comunque pervenuta, che riguardi situazioni di maltrattamento
e di disagio dei minori in ambito familiare, scolastico,
lavorativo, o comunque lesive dei diritti dei minori.
2. Il Garante può chiedere a pubbliche amministrazioni,
organismi, enti, servizi sociali di cui alla legge 8 novembre
2000, n. 328, o persone, di fornire informazioni rilevanti ai
fini della tutela dei minori.
3. Il Garante può ordinare che, per il tramite degli
uffici territoriali del Governo, ovvero attraverso propri
funzionari, siano effettuate, con riferimento a determinate
situazioni, specifiche indagini o ispezioni, anche servendosi
della collaborazione di strutture e di servizi sociali a
carattere regionale e locale.
4. I funzionari del Garante nell'esercizio delle loro
funzioni sono pubblici ufficiali e sono vincolati al segreto
d'ufficio.
Art. 9.
(Intervento in giudizio).
1. Il Garante, anche attraverso gli uffici provinciali di
cui all'articolo 7:
a) interviene in giudizio e promuove azioni
giudiziarie in sede civile, penale o amministrativa a tutela
dei minori;
b) chiede al giudice, qualora i genitori non siano
in grado di tutelare i diritti e gli interessi del figlio
minore ovvero esista un grave conflitto tra il minore stesso e
gli esercenti la potestà, la nomina di un curatore speciale
che, in rappresentanza del minore, possa promuovere o
partecipare al giudizio davanti all'autorità giudiziaria
ordinaria e amministrativa a tutela dei diritti e degli
interessi del minore. Il giudice decide entro un mese dalla
richiesta;
c) sollecita al pubblico ministero, nei casi
previsti dall'articolo 121 del codice penale, la richiesta di
nomina del curatore speciale per la querela, ai sensi
dall'articolo 338 del codice di procedura penale.
2. Sui provvedimenti dell'autorità giudiziaria che
dispongono l'allontanamento dei minori dalla propria famiglia,
deve essere sentito previamente il parere del Garante, fatte
salve le situazioni di grande urgenza. Tale parere deve essere
espresso entro quindici giorni dalla richiesta.
3. I minori possono rivolgersi direttamente al Garante,
anche attraverso gli uffici provinciali, per segnalare
situazioni di disagio e chiedere l'intervento del Garante
stesso. Tali segnalazioni devono restare riservate.
Art. 10.
(Tutela dei minori
nel settore dello spettacolo).
1. Il Garante, attraverso gli uffici provinciali di cui
all'articolo 7 della presente legge, rilascia l'autorizzazione
preventiva nei casi previsti dal regolamento di cui al decreto
del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 365, per
l'impiego di persone di minore età nella pubblicità, nello
sport professionistico, negli spettacoli pubblici
cinematografici e teatrali, negli spettacoli televisivi e
nelle trasmissioni televisive di intrattenimento.
L'autorizzazione è rilasciata nel più breve tempo possibile,
comunque non oltre trenta giorni dalla richiesta.
Art. 11.
(Funzioni consultive, di sollecitazione
e di impulso).
1. Il Garante esprime parere in ordine ai progetti di
legge, nonché agli schemi di atti normativi del Governo che
concernono il settore di propria competenza.
2. Il parere di cui al comma 1 deve essere espresso entro
un mese dalla richiesta; decorso tale termine, si procede
anche in assenza del parere.
3. Il Garante può proporre al Governo l'adozione di
iniziative, anche legislative, relative alla tutela dei
diritti dei minori.
Art. 12.
(Altre funzioni).
1. Il Garante:
a) vigila sull'attuazione delle convenzioni
internazionali e sulla piena applicazione della normativa
europea e nazionale vigente in materia di tutela dei diritti
dei minori;
b) coordina lo svolgimento delle attività
riguardanti il perseguimento delle finalità di cui
all'articolo 1, al fine di omogeneizzare l'azione degli
organismi coinvolti e di rafforzarne l'efficacia, anche
mediante la stipula di protocolli di intesa con i Ministeri,
con gli enti pubblici nazionali e locali, con gli ordini
professionali, con l'UNICEF e con le associazioni e le
organizzazioni non governative, operanti nel campo della
tutela dei diritti dei minori;
c) in qualità di organo nazionale previsto
dall'articolo 12 della Convenzione europea sull'esercizio dei
diritti dei fanciulli, fatta a Strasburgo il 25 gennaio 1996,
resa esecutiva con legge 20 marzo 2003, n. 77, esercita le
funzioni di cui al paragrafo 2 del medesimo articolo 12;
d) promuove e coordina l'esercizio della funzione
di mediazione familiare nelle diverse realtà territoriali,
anche mediante la formazione di operatori tecnicamente
preparati;
e) istituisce e gestisce una apposita linea
telefonica gratuita, sempre operante, accessibile ai minori e
a coloro che intendano denunciare qualsiasi violazione dei
diritti dei medesimi minori;
f) promuove iniziative per la diffusione della
conoscenza dei diritti dei minori;
g) ricorre alla Corte europea per i diritti
dell'uomo di Strasburgo e al Comitato per i diritti del
fanciullo dell'ONU al fine di segnalare ogni violazione dei
diritti dei minori;
h) collabora all'organizzazione della giornata
italiana per i diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, di
intesa con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali e
con la Commissione parlamentare per l'infanzia;
i) interviene nei procedimenti amministrativi, ai
sensi dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241,
prende visione degli atti del procedimento, presenta memorie
scritte o documenti ai sensi dell'articolo 10 della medesima
legge n. 241 del 1990, e impugna, ove lo ritenga necessario,
gli atti amministrativi, qualora sussistano fattori di rischio
o di danno per i minori.
2. Il Garante collabora con la Presidenza del Consiglio
dei ministri nei compiti di coordinamento in materia di
prevenzione, assistenza e tutela dei minori dallo sfruttamento
sessuale e dall'abuso sessuale previsti dall'articolo 17 della
legge 3 agosto 1998, n. 269. E' istituito presso il Garante,
ed è costantemente aggiornato su segnalazione dell'autorità
giudiziaria, un elenco dei soggetti condannati con sentenza
passata in giudicato per i reati previsti dalla citata legge
n. 269 del 1998 e dei soggetti allontanati dalle famiglie,
anche con provvedimento provvisorio, per i medesimi reati.
Art. 13.
(Potestà regolamentare).
1. Il Garante ha potestà regolamentare nelle materie di
propria competenza.
2. In particolare, il Garante, con proprio regolamento,
disciplina:
a) l'organizzazione dei propri uffici centrali e
periferici, le sfere di competenza dei propri funzionari,
nonché la contabilità e il bilancio;
b) il funzionamento della Conferenza nazionale per
la garanzia dei diritti dell'infanzia di cui all'articolo 4,
comma 2, e i rapporti di collaborazione con i garanti
regionali per l'infanzia;
c) i procedimenti autorizzatori di propria
competenza, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e
successive modificazioni;
d) le modalità per l'esercizio del diritto
d'accesso ai documenti amministrativi di propria pertinenza ai
sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modificazioni;
e) l'accesso all'elenco di cui all'articolo 12,
comma 2; tale regolamento viene adottato sentito il parere
vincolante del Garante per la protezione dei dati
personali;
f) la promozione della funzione di mediazione
familiare e gli strumenti per la formazione degli operatori
del settore;
g) le modalità di intervento in giudizio di cui
all'articolo 9.
Art. 14.
(Sanzioni).
1. Il Garante, salvo che il fatto costituisca reato, in
caso di inosservanza dei propri provvedimenti o in caso di
mancata ottemperanza alle proprie richieste di informazioni o
a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel
caso in cui le informazioni e i documenti acquisiti non siano
veritieri, irroga sanzioni amministrative pecuniarie, ai sensi
della legge 24 novembre 1981, n. 689, e successive
modificazioni, non inferiori a 100 euro e non superiori a
10.000 euro.
Art. 15.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione della presente
legge, stabilito nella misura massima di 80 milioni di euro
per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede
mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto,
ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito
dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo
speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo
Ministero.
2. Per gli anni successivi al 2005, si provvede ai sensi
dell'articolo 11, comma 3, lettera c), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.