XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4234




        Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge di modifica all'articolo 18 della legge n. 157 del 1992 è motivata dal fatto che, se per la "caccia programmata", fondata sulla determinazione di un carniere potenziale per ciascun cacciatore, per giornata di caccia, l'arco temporale massimo assume un significato rilevante e diretto come strumento di limitazione dei prelievi, per la caccia di selezione agli ungulati sulla base di piani di abbattimento selettivo, tutto ciò perde significato come misura di tutela.
        Infatti, con i predetti piani annuali, quantitativi e qualitativi per classi di età e di sesso, formulati a partire da apposite stime quantitative delle popolazioni e tenendo conto dell'incremento utile annuo di ciascuna specie, viene assegnata a ciascuna unità gestionale e a ciascun cacciatore la quota massima prelevabile per quella determinata stagione. A queste condizioni, è evidente come venga meno l'esigenza di restringere in maniera acritica i periodi di caccia, in quanto il numero di capi abbattibili viene stabilito a priori e non esiste la possibilità che si determini un prelievo eccessivo.
        Anche le modalità con le quali si svolge la caccia di selezione agli ungulati determinano un disturbo pressochè nullo alla fauna selvatica ed all'ambiente in generale.
        Ne consegue che calendari troppo ristretti, invece di determinare vantaggi dal punto di vista della protezione delle popolazioni, determinano invece risultati opposti, in quanto non consentono la scelta oculata del capo da abbattere nel rispetto del piano approvato. Inoltre, in diversi casi, può essere più opportuno, dal punto di vista tecnico e biologico prevedere periodi di prelievo selettivo disgiunti per le diverse classi di età e di sesso nell'ambito della stessa specie, piuttosto che un unico periodo continuativo.
        Infine, va considerato il fenomeno recente di notevole crescita che stanno facendo registrare le popolazioni di ungulati in diverse regioni italiane, fenomeno che, se rappresenta sicuramente un dato positivo dal punto di vista ecologico, pone anche diversi problemi gestionali di compatibilità con le attività antropiche presenti sul territorio (danni, investimenti, eccetera).
        In ogni caso, la verifica circa la compatibilità dei periodi individuati dalle regioni e dalle province autonome, comunque nel rispetto dei termini massimi posti dalla legge nazionale, con le esigenze biologiche delle varie specie di ungolati, in relazione anche alle diverse situazioni ambientali e climatiche che caratterizzano il territorio nazionale, è assicurata dall'Istituto nazionale per la fauna selvatica attraverso l'espressione di un parere obbligatorio nell'ambito della procedura di autorizzazione dello svolgimento di tale tipo di attività venatoria. Inoltre, la scelta dei periodi più adeguati deve tener conto anche degli indirizzi formulati nell'ambito dei piani faunistici o faunistico-venatori predisposti dalle amministrazioni competenti.




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