XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4234
Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge di modifica
all'articolo 18 della legge n. 157 del 1992 è motivata dal
fatto che, se per la "caccia programmata", fondata sulla
determinazione di un carniere potenziale per ciascun
cacciatore, per giornata di caccia, l'arco temporale massimo
assume un significato rilevante e diretto come strumento di
limitazione dei prelievi, per la caccia di selezione agli
ungulati sulla base di piani di abbattimento selettivo, tutto
ciò perde significato come misura di tutela.
Infatti, con i predetti piani annuali, quantitativi e
qualitativi per classi di età e di sesso, formulati a partire
da apposite stime quantitative delle popolazioni e tenendo
conto dell'incremento utile annuo di ciascuna specie, viene
assegnata a ciascuna unità gestionale e a ciascun cacciatore
la quota massima prelevabile per quella determinata stagione.
A queste condizioni, è evidente come venga meno l'esigenza di
restringere in maniera acritica i periodi di caccia, in quanto
il numero di capi abbattibili viene stabilito a priori e non
esiste la possibilità che si determini un prelievo
eccessivo.
Anche le modalità con le quali si svolge la caccia di
selezione agli ungulati determinano un disturbo pressochè
nullo alla fauna selvatica ed all'ambiente in generale.
Ne consegue che calendari troppo ristretti, invece di
determinare vantaggi dal punto di vista della protezione delle
popolazioni, determinano invece risultati opposti, in quanto
non consentono la scelta oculata del capo da abbattere nel
rispetto del piano approvato. Inoltre, in diversi casi, può
essere più opportuno, dal punto di vista tecnico e biologico
prevedere periodi di prelievo selettivo disgiunti per le
diverse classi di età e di sesso nell'ambito della stessa
specie, piuttosto che un unico periodo continuativo.
Infine, va considerato il fenomeno recente di notevole
crescita che stanno facendo registrare le popolazioni di
ungulati in diverse regioni italiane, fenomeno che, se
rappresenta sicuramente un dato positivo dal punto di vista
ecologico, pone anche diversi problemi gestionali di
compatibilità con le attività antropiche presenti sul
territorio (danni, investimenti, eccetera).
In ogni caso, la verifica circa la compatibilità dei
periodi individuati dalle regioni e dalle province autonome,
comunque nel rispetto dei termini massimi posti dalla legge
nazionale, con le esigenze biologiche delle varie specie di
ungolati, in relazione anche alle diverse situazioni
ambientali e climatiche che caratterizzano il territorio
nazionale, è assicurata dall'Istituto nazionale per la fauna
selvatica attraverso l'espressione di un parere obbligatorio
nell'ambito della procedura di autorizzazione dello
svolgimento di tale tipo di attività venatoria. Inoltre, la
scelta dei periodi più adeguati deve tener conto anche degli
indirizzi formulati nell'ambito dei piani faunistici o
faunistico-venatori predisposti dalle amministrazioni
competenti.