XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4234
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e
successive modificazioni, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) al comma 2, il penultimo e l'ultimo periodo
sono soppressi;
b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. La caccia di selezione agli ungulati è
esercitata previa valutazione quantitativa delle popolazioni e
definizione di piani di prelievo selettivi distinti per sesso
e per classi di età per ciascuna unità territoriale di
gestione e con l'applicazione di tecniche venatorie che
consentano il rispetto dei piani stessi e il controllo della
loro realizzazione. Le regioni e le province autonome di
Trento e di Bolzano possono autorizzare la caccia di selezione
agli ungulati fissando per ciascuna specie, entro l'arco
temporale massimo compreso tra il 1^ maggio e il 15 marzo,
periodi di caccia anche superiori a quelli indicati al comma
1, lettera c), per un numero massimo di cinque giornate
settimanali, anche su terreno innevato. La definizione degli
specifici periodi di caccia di selezione è subordinata
all'acquisizione del parere dell'Istituto nazionale per la
fauna selvatica".