XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4234




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. All'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) al comma 2, il penultimo e l'ultimo periodo sono soppressi;

                b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

        "2-bis. La caccia di selezione agli ungulati è esercitata previa valutazione quantitativa delle popolazioni e definizione di piani di prelievo selettivi distinti per sesso e per classi di età per ciascuna unità territoriale di gestione e con l'applicazione di tecniche venatorie che consentano il rispetto dei piani stessi e il controllo della loro realizzazione. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono autorizzare la caccia di selezione agli ungulati fissando per ciascuna specie, entro l'arco temporale massimo compreso tra il 1^ maggio e il 15 marzo, periodi di caccia anche superiori a quelli indicati al comma 1, lettera c), per un numero massimo di cinque giornate settimanali, anche su terreno innevato. La definizione degli specifici periodi di caccia di selezione è subordinata all'acquisizione del parere dell'Istituto nazionale per la fauna selvatica".



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