XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4224




        Onorevoli Colleghi! - Nel corso della seconda metà del 2002 la scena economica italiana è stata dominata dalla crisi della grande industria privata, segnatamente nel settore automobilistico. Una crisi certamente non inattesa che ha reso evidente un processo già chiaro quasi un ventennio fa, quando i tentativi della grande industria nazionale di darsi una prospettiva globale trovarono una tanto rapida quanto negativa conclusione.
        Ma mentre il tema della grande industria privata occupava, giustamente, tutti gli spazi mediatici, un'altra crisi - di dimensioni economiche e sociali forse ancora più imponenti - si andava giorno dopo giorno concretizzando: quella del sistema delle piccole e medie imprese a partire dai settori più tipici del made in Italy (ma senza fermarsi ad essi). Il comparto del tessile e dell'abbigliamento, quello delle calzature sono, per fare solo alcuni esempi, ad oggi fra i più colpiti. E con essi colpiti sono i tassi di occupazione, in particolare femminili, tanto nel centro nord quanto nel Mezzogiorno d'Italia oltre che la presenza italiana su significativi mercati esteri.
        Il settore "tessile" ha chiuso il 2002 in flessione, nonostante il modesto recupero registrato negli ultimi mesi dell'anno, risentendo pesantemente del rallentamento dei consumi di vestiario nei Paesi industrializzati ed in particolare nell'Unione europea. Il settore dell'"abbigliamento" della "maglieria" e della "calzetteria" ha archiviato il 2002 come un anno decisamente negativo, sia per l'attività produttiva che per le vendite complessive, a motivo di una minore dinamicità della domanda estera e di un brusco ridimensionamento delle vendite sul mercato interno. Anche la raccolta degli ordini per la stagione primavera-estate del 2003 si è chiusa in flessione e le attese sono per una accelerazione dei consumi di abbigliamento solo a partire dalla stagione autunno-inverno 2003 Debole dovrebbe rimanere comunque il contributo della componente estera anche a ragione della perdurante debolezza del dollaro nei confronti dell'euro. Per il settore dell'"arredamento" il 2002 è stato un anno di stagnazione determinata dalla scarsa dinamicità della domanda tanto interna quanto estera. E, nonostante i timidi segnali di ripresa intervenuti nella seconda parte dell'anno, anche per il comparto della "meccanica strumentale" i risultati del 2002 non sono stati positivi. Solo l'"alimentare" ha evidenziato una crescita nel corso del 2002 grazie al positivo andamento della domanda interna ed all'ampliamento dei fatturati sui mercati esteri. In prospettiva, l'intero comparto del made in Italy dovrebbe essere interessato nel 2003 da una ripresa di entità modesta anche se ritardata nel tempo.
        Al di là delle valutazioni congiunturali, la globalizzazione ed i processi di liberalizzazione stanno modificando profondamente lo scenario degli scambi internazionali per i prodotti made in Italy e, più in generale, per il sistema italiano di piccole e medie imprese. In questo quadro emergono - più che in altri settori - i limiti strutturali che riducono significativamente la capacità competitiva tanto di singoli comparti quanto dell'intero sistema italiano di piccole e medie imprese.
        Le esternalità tipiche delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ad esempio, nei servizi di gestione finanziaria o nel trasferimento di innovazioni di processo di natura non specifica) si affermano con difficoltà nel panorama italiano delle piccole e medie imprese mentre, contemporaneamente, la ricerca di recuperi di efficienza mina alla base, in molti comparti, la peculiare modalità italiana di organizzazione del processo produttivo centrata sui cosiddetti "sistemi produttivi locali". I processi di delocalizzazione in atto, se non governati, spezzano infatti le filiere produttive e riducono in misura considerevole la capacità competitiva dei sistemi locali di piccole e medie imprese.
        Di contro, le recenti evoluzioni della tecnologia ed i processi di globalizzazione hanno portato ad una crescente diffusione dei fenomeni di contraffazione: si valuta che la quota di merce contraffatta nel commercio mondiale sia prossima all'8 per cento e che per oltre due terzi la merce contraffatta provenga dal sud-est asiatico. Informazioni dettagliate sui prodotti candidati alla contraffazione sono oggi disponibili sulla rete, la tecnologia ha consentito miglioramenti significativi nella qualità dei prodotti contraffatti e drastiche riduzioni nei loro costi di produzione, INTERNET rappresenta un canale distributivo di primaria importanza e di relativa anonimità. Non può sorprendere, quindi, che nel solo anno 2000 il fenomeno della contraffazione sia costato oltre 17 mila posti di lavoro nell'Unione europea ed una contrazione del prodotto interno lordo superiore agli 8 miliardi di euro.
        Per le caratteristiche della sua specializzazione produttiva e della configurazione del suo sistema imprenditoriale, l'economia italiana appare particolarmente vulnerabile. Il made in Italy costituisce, infatti, uno dei comparti di principale interesse per l'industria del falso. Inoltre, la ridotta dimensione media delle imprese italiane rende complessa la introduzione di misure anticontraffazione. La lotta alla contraffazione non può, infatti, essere fatta solo di una pur necessaria informazione al consumatore e di una ferma attività di repressione e di sanzione. Anche in questo campo, misure preventive possono essere particolarmente efficaci: dalle modalità di etichettatura alle condizioni necessarie per identificare i prodotti lungo la "catena dell'offerta". Si tratta, in ogni caso, di misure tecnologicamente sofisticate che implicano costi sopportabili solo in presenza di dimensioni aziendali significative.
        Alla radice di molte difficoltà attraversate dal sistema produttivo italiano rimane, in altre parole, l'insufficiente dimensione media delle imprese che spesso impedisce una capitalizzazione adeguata ed un accesso al comparto dei servizi finanziari più moderni, che costringe ad una dimensione esclusivamente locale e spinge a scelte anche delocalizzative unicamente mirate alla compressione dei costi, che limita la possibilità di ricerca ed innovazione e rende sempre attraente la prospettiva del sommerso.
        Fermo restando che un irrobustimento del tessuto della nostra piccola e media impresa necessita di una grande impresa efficiente ed innovativa capace anche di offrire i servizi di cui le piccole e medie imprese hanno bisogno e che quindi assai poco utile è affrontare i temi del nostro sistema produttivo in termini di un "dualismo dimensionale", è evidente che l'asse portante del nostro sistema produttivo rimangono le piccole e medie imprese ed in particolare quelle operanti in specifiche aree territoriali. Da esse è dunque necessario partire e domandarsi se e come è possibile rafforzarne la capacità competitiva e, al contempo, sfruttarne la peculiare architettura organizzativa per facilitare il salto dimensionale di cui l'intera economia italiana ha bisogno.
        Si intende far leva, in particolare, su ambedue le modalità prevalenti di articolazione organizzativa delle piccole e medie imprese. Quella più rigida dei gruppi d'imprese e quella più flessibile data dall'agglomerazione di imprese territorialmente, oltre che settorialmente, definite o distretti.
        L'evoluzione organizzativa delle piccole e medie imprese ha condotto, alla fine del 2000, a registrare la presenza di circa 42 mila gruppi d'impresa, ovvero gruppi di società legati da partecipazioni di maggioranza assoluta. Il fenomeno coinvolge circa 120 mila società e quindi il 2,6 per cento del sistema imprenditoriale italiano o, più precisamente, circa un quarto di quello operante sotto forma di società di capitali. Prese singolarmente, le società appartenenti a gruppi hanno una dimensione media di poco superiore ai 40 addetti e un fatturato vicino ai 10 milioni di euro. Considerate, invece, come gruppo esse passano a circa 120 addetti ed a livelli di fatturato prossimi ai 22 milioni di euro. La struttura a gruppo consente di concentrare alcune funzioni aziendali critiche - dalla finanza al commerciale, dalla ricerca e sviluppo ai rapporti con i fornitori - in strutture serventi per l'intero gruppo e, al tempo stesso, permette di aggirare gli effetti di soglia che sono ancora largamente presenti nella normativa italiana. Nell'industria manifatturiera, poco meno di un quarto delle imprese appare legato dalla presenza di partecipazioni di maggioranza. La presenza dei gruppi è particolarmente radicata nell'Italia settentrionale e centrale e spesso coincide con la presenza di distretti produttivi. Nel Mezzogiorno, il fenomeno dei gruppi d'impresa interessa, invece, solo una azienda su cento e, per lo più, in veste di società controllata.
        Ancora più diffusi sono, poi, i rapporti di collaborazione flessibile e le reti di interazioni che caratterizzano i sistemi produttivi locali o distretti industriali. Questi assommano ad oltre 200, comprendono ben 240 mila unità locali manifatturiere, vantano una quota superiore al 30 per cento sull'export nazionale e pari al 60 per cento sull'export dei settori specializzati del made in Italy (moda, arredo-casa, meccanica tradizionale, alimentare) nonché una occupazione superiore ai 2,2 milioni di addetti e pari al 40 per cento circa dell'occupazione manifatturiera totale del Paese ed al 60 per cento dell'occupazione complessiva dei settori tipici del made in Italy.
        La dimensione, in termini di fatturato, di alcuni distretti raggiunge e supera i 2,5 miliardi di euro: Sassuolo nel campo delle piastrelle ceramiche, Biella e Prato nel tessile. In altri casi, la dimensione si attesta fra 0,5 e 1,5 miliardi di euro di fatturato: Como nel settore della seta, Arzignano (Vicenza) e Santa Croce (Pisa) in quello della concia delle pelli, il Fermano nelle calzature, il Valdarno Superiore nelle calzature e nell'abbigliamento, Castel Goffredo nel settore della calzetteria femminile, la Brianza e l'Alto Livenza nel mobilio, il Cadore (Belluno) per gli occhiali e Montebelluna (Treviso) per le calzature sportive, il Lago d'Orta (Novara) e Lumezzane (Brescia) per la rubinetteria ed il valvolame, il veronese e le Alpi Apuane per i lapidei, Valenza, Vicenza ed Arezzo per l'oreficeria, Bologna per le macchine da imballaggio, Milano e Varese per le macchine per la lavorazione della plastica, la Murgia (fra Bari e Matera) per i divani, Pesaro per le cucine e per le macchine per la lavorazione del legno (così come Rimini e Forlì). In numerosi altri casi la dimensione dei distretti si attesta intorno a qualche centinaio di milioni di euro ma non impedisce ai distretti stessi di assumere posizioni di leadership nei diversi mercati: da quello delle selle per bicicletta a Rossano Veneto a quello delle forbici a Premana (Lecco), da quello dei bottoni a Bergamo a quello delle macchine per il calzaturiero a Vigevano a cui si aggiungono i tanti distretti delle produzioni alimentari tipiche.
        La dimensione relativa dei distretti italiani è evidente anche se misurata in termini di quota del commercio mondiale all'interno dello specifico settore di attività. Il distretto emiliano delle ceramiche e quello della calzetteria femminile di Castel Goffredo detengono il 40 per cento circa dell'export mondiale del loro settore. La quota dell'export mondiale dei tessuti di lana dei distretti di Biella e di Prato non è lontana dal 20 per cento come quella del distretto di Como nel caso della seta. Si tratta di quote paragonabili se non superiori a quelle vantate dai grandi gruppi multinazionali dell'auto o della chimica nei loro comparti.
        Diversamente che nel caso dei gruppi d'impresa, i distretti sono diffusi ed in alcuni casi sono particolarmente dinamici anche nel Mezzogiorno: oltre a quelli già citati si segnalano i distretti campani e pugliesi nel comparto del tessile, abbigliamento e calzature. Per quanto le nuove tecnologie permettano, in linea di principio, di ampliare i confini del distretto fino a svuotarlo di significato, i tre quarti circa delle aziende collocate in distretti industriali esaurisce le proprie relazioni con aziende collocate nello stesso ambito provinciale e dunque trova ancora sul territorio la configurazione più efficiente dei rapporti intersettoriali. La pressione competitiva dei mercati globali non si andrà, peraltro, alleggerendo nel prossimo futuro e sarà dunque necessario sfruttare fino in fondo i margini offerti dalla organizzazione distrettuale in termini di condivisione di esperienze, specificità dei luoghi e delle produzioni, stabilità e fiducia dei rapporti concentrando in ambito locale le attività in cui questi elementi sono preponderanti. Ciò è possibile anche evitando di ingabbiare i distretti in griglie eccessivamente rigide e poco adatte alla multiforme realtà delle piccole e medie imprese e privilegiando, più che l'aspetto settoriale, le specializzazioni di filiera.
        Con la presente proposta di legge si intende affrontare in maniera organica alcune delle problematiche proprie del sistema italiano delle piccole e medie imprese così come definito nel capo I ("Definizioni"), all'articolo 1, ed in particolare intendendo per piccole e medie imprese quelle con: a) meno di 250 dipendenti; b) un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU, nonché in possesso del requisito di indipendenza come definito all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1^ ottobre 1997. Si noti che, a partire dal 1^ gennaio 2005, in forza della raccomandazione n. 1422 del 6 maggio 2003, i limiti finanziari citati passeranno a 50 milioni di euro per il fatturato annuo ed a 43 milioni di euro per il totale di bilancio.
        La proposta di legge deve intendersi strettamente connessa ad altri progetti di legge relativi al sostegno del sistema produttivo italiano - fra cui, in particolare, la proposta di legge recante "Strumenti finanziari per la raccolta di risorse di mercato a sostegno delle imprese in crisi" (atto Camera n. 3521) e quelli relativi ai consorzi fidi ed alla riforma degli istituti del diritto fallimentare - nonché ai progetti legge attinenti alle regole di funzionamento del mercato del lavoro ed al sistema di tutele dei lavoratori e delle lavoratrici. Il riferimento è in particolare alla "Carta dei diritti delle lavoratrici e dei lavoratori" (atto Camera n. 3133, atto Senato n. 1872), ai progetti di legge recanti "Diritti di sicurezza sociale in materia di tutela attiva del lavoro e del reddito" (atto Camera n. 3134, atto Senato n. 1674), "Riforma del processo del lavoro" (atto Senato n. 2144), "Norme in materia di licenziamento individuale e protezione dei lavoratori in posizione di dipendenza economica" (atto Camera n. 3732, atto Senato n. 2062). Con tali progetti di legge essa condivide l'obiettivo di ridefinire l'ambito di operatività del nostro sistema di piccole e medie imprese promuovendone simultaneamente tanto gli aspetti di competitività quanto quelli di equità.
        Il capo II ("Strumenti finanziari per le piccole e medie imprese") disciplina alcuni strumenti di finanziamento delle imprese (private equity e venture capital) attraverso i quali l'investitore finanzia l'impresa mediante l'acquisizione di una partecipazione con l'intento di contribuire temporaneamente alla gestione della impresa-obiettivo e disinvestire nel medio-lungo termine appropriandosi di parte dei guadagni in conto capitale. Da un lato tali operazioni consentono all'investitore di migliorare il rapporto rischio/rendimento grazie ad una politica di diversificazione dell'investimento e, dall'altro, attraverso iniezioni di liquidità, permettono il recupero di aziende in crisi o lo sviluppo di imprese con potenzialità di mercato.
        In termini di prodotto interno lordo, gli investimenti riferibili a questi strumenti finanziari corrispondono, in Italia, allo 0,2 per cento contro lo 0,90 per cento del Regno Unito e l'1,2 per cento degli Stati Uniti. Nello scenario europeo, le operazioni di private equity condotte in Italia sono valutabili in poco più del 4 per cento del totale europeo per un valore degli investimenti non lontano dal 9 per cento (il che testimonia una dimensione media degli investimenti superiore alla media europea e non già inferiore come sarebbe presumibile alla luce della struttura frammentata del sistema produttivo nazionale). Ancora più ridotte (e comprese fra il 2 ed il 3 per cento del totale) le operazioni di disinvestimento. E' quindi chiaro l'ampio margine di crescita prospettica nel nostro Paese, anche alla luce dell'attuale congiuntura economica che ha visto un notevole ridimensionamento della valutazione delle aziende a causa della crisi del mercato azionario, situazione che porterà presumibilmente ad una crescita degli investimenti in operazioni di private equity.
        Va sottolineato, peraltro, che anche negli Stati Uniti lo sviluppo iniziale del venture capital non è stato spontaneo. Non è mancato, infatti, l'intervento pubblico diretto, attraverso la concessione di fondi a basso costo nel caso di programmi di investimento dedicati alle piccole imprese o attraverso la partecipazione pubblica alle prime società di venture capital. Né è mancato l'intervento pubblico indiretto legato alla incentivazione alla ricerca nei settori ad alta tecnologia o alla semplificazione delle modalità di investimento da parte degli investitori istituzionali nelle società di venture capital.
        Gli articoli da 2 a 8 della presente proposta di legge si propongono - anche alla luce di altre esperienze internazionali - di creare un quadro regolamentare che consenta di strutturare in Italia operazioni di private equity e venture capital che siano convenienti sia per le imprese sia per gli investitori. Essi vanno letti congiuntamente agli altri capi della presente proposta di legge centrati più direttamente sui temi della crescita dimensionale della ricerca.
        In tutti i più sviluppati mercati del private equity a livello internazionale si verifica la coesistenza di diverse modalità di esercizio dell'attività di investimento istituzionale in capitale di rischio la quale - in Francia come nel Regno Unito, ad esempio, - viene esercitata attraverso strutture societarie ovvero attraverso fondi di private equity. Nella presente proposta di legge si definisce un modello di struttura societaria per alcuni versi riconducibile alla Società de Capital-Risque francese o alla Limited Partnership inglese con l'obiettivo di evitare l'utilizzo di complicate strutture societarie e fiscali (spesso estere ed aventi intenti ovviamente elusivi della legislazione interna) e, a livello macroeconomico, di eliminare fughe di capitali all'estero ed anzi di attrarre capitali nel nostro Paese.
        Si considerano operatori di private equity e venture capital (articolo 2) i soggetti che, attraverso la costituzione di apposite società di capitali denominate "Società private di partecipazione", a) effettuano investimenti in aziende sotto forma di capitale di rischio attraverso l'assunzione, la gestione e lo smobilizzo di partecipazioni, in società non quotate e prevalentemente di minoranza, prestando eventualmente anche servizi di consulenza finanziaria, legale, fiscale; b) hanno un attivo coinvolgimento nelle aziende partecipate, pur senza l'assunzione della responsabilità imprenditoriale delle stesse. In particolare, l'articolo 3 prevede che le società private di partecipazione si costituiscano nella forma della società a responsabilità limitata. Quest'ultima, infatti, non emette titoli partecipativi standardizzati idonei ad essere scambiati su mercati secondari. Inoltre, le quote di capitale di società a responsabilità limitata, ai sensi dell'articolo 2468, primo comma, del codice civile, non possono essere oggetto di sollecitazione all'investimento.
        Ovviamente, l'operatore di private equity o il venture capitalist- pur essendo un soggetto non operante nei confronti del pubblico - fornisce non solo capitale di rischio ma anche competenze professionali e manageriali, ivi inclusa l'implementazione di nuove strategie di marketing e di comunicazione: da qui la necessità, da un lato, di fare esplicito riferimento all'articolo 113 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 (articolo 3) e, dall'altro, di assimilare i requisiti di professionalità degli amministratori delle società private di partecipazione a quelli già oggi previsti per altri operatori finanziari e creditizi (articoli 3 e 4). Deve quindi essere un partner di impresa attrezzato a ricoprire sia il ruolo di "finanziatore", sia il ruolo di "promotore" dell'impresa, offrendo ad esempio competenze professionali, un network di relazioni o la credibilità commerciale dell'impresa di cui fa parte. Ad esempio, per affrontare e gestire la ristrutturazione ed il rilancio in situazioni di crisi imprenditoriali di carattere tanto congiunturale quanto strutturale o per conseguire il consolidamento ed il rafforzamento nonché l'espansione in nuovi mercati merceologici o geografici, nazionali o internazionali. Ma anche, mettendo in comunicazione ambienti imprenditoriali diversi, per aumentare la capacità finanziaria al servizio di imprese, per avviare joint venture o promuovere poli aggreganti per le piccole e medie imprese, per sostenerne le attività di ricerca scientifica e tecnologica.
        Nelle operazioni di private equity, la parte preponderante delle risorse impiegate viene solitamente raccolta tramite un pool di finanziatori (investitori privati, banche, imprese, gruppi industriali e finanziari) i quali spesso sottoscrivono quote di un apposito fondo comune di investimento ovvero si avvalgono di una apposita struttura societaria (identificata, di seguito, nella società privata di partecipazione). La ratio di operazioni di private equity è molto varia. L'operatore di private equity entra in contatto con l'impresa per ragioni di riorganizzazione dell'assetto azionario, di family buy-out (si pensi ai patrimoni di famiglia molto frammentati, quando un membro della famiglia voglia acquisire il patrimonio di proprietà degli altri membri tramite l'appoggio di un finanziatore esterno), di management buy-out, o employee buy-out (acquisizione dell'azienda da parte di un gruppo di manager o di altri dipendenti), di management buy-in ovvero, infine, di risanamento di aziende in perdita, ristrutturazione e rilancio dell'attività (cosiddetto "turnaround financing"), ruolo, quest'ultimo, essenziale in un momento di crisi economica perdurante. L'articolo 2 individua a questi fini le possibili forme di partecipazione al capitale di rischio delle imprese mentre l'articolo 5 disciplina, in particolare, il cosiddetto "prestito partecipativo convertendo" prevedendo la equiparazione a fini fiscali del premio al rimborso in caso di mancata conversione alle plusvalenze realizzate.
        Questo strumento finanziario (altrimenti denominato "mezzanine financing") si colloca in posizione intermedia tra il capitale di debito e il capitale di rischio e consente di affrontare progetti significativi di investimento per il potenziamento della capacità produttiva, di sostenere processi di ristrutturazione del debito a breve, di fare fronte ad esigenze di capitale circolante a sostegno della crescita aziendale, di facilitare eventuali processi di acquisizione e di passaggio generazionale, di agevolare, in specifici casi, l'evoluzione dell'impresa verso l'apertura ai mercati regolamentati. Nelle esperienze fino ad ora osservate, il prestito partecipativo è caratterizzato da: una durata solitamente più che quinquennale, un importo di ammontare non superiore a due volte il capitale netto, l'assenza di qualunque garanzia reale o ipotecaria e modalità di rimborso che prevedono che una quota parte significativa del prestito (solitamente non inferiore al 50 per cento) sia rimborsata in un'unica soluzione alla scadenza del finanziamento e che la sua remunerazione sia legata alla performance dell'impresa finanziata. Per accedere al finanziamento l'impresa è solitamente chiamata a soddisfare alcune clausole, fra le quali una dimensione minima del patrimonio netto. E' evidente l'attrattiva di un tale metodo di finanziamento per il sistema italiano di piccole e medie imprese a ragione dell'ammontare medio del finanziamento e del costo contenuto, ma anche per i positivi effetti indotti che produce sul rating aziendale, cioè sulla valutazione dell'impresa da parte degli intermediari del credito.
        Quale che sia la fonte di finanziamento, l'articolo 6 stabilisce che l'ammontare complessivo delle operazioni poste in essere dalle società private di partecipazione, al netto dei fondi di svalutazione, non debba superare il limite quantitativo costituito dai fondi patrimoniali (capitale sociale e riserve) delle società stesse. Le partecipazioni assunte in ciascuna impresa, nelle forme di cui all'articolo 2 non possono eccedere il 10 per cento dei fondi patrimoniali (capitale sociale e riserve) delle società private di partecipazione o il 20 per cento qualora lo strumento finanziario adottato sia quello di cui all'articolo 5. La disposizione trova giustificazione nelle già accennate particolari modalità e specifiche caratteristiche del cosiddetto "prestito partecipativo convertendo".
        Infine, sotto il profilo dell'aspettativa reddituale, l'operatore di private equity o il venture capitalist è positivamente condizionato dalla necessità di creare patrimonio o reddito d'impresa. Elemento essenziale è infatti la remunerazione del capitale utilizzato per l'investimento dall'operatore, remunerazione che è direttamente proporzionale al successo dell'impresa. Infatti, solo con una proficua strategia di exit (cessione dell'impresa a terzi o quotazione in borsa), l'operatore di private equity o il venture capitalist può realizzare le proprie aspettative economiche. Parzialmente, il tema viene affrontato dal citato articolo 5 attraverso il trattamento preferenziale previsto per i prestiti partecipativi. Ciò nonostante, al fine di ribadire il carattere di temporaneità dell'attività di investimento istituzionale in capitale di rischio, l'articolo 7 stabilisce che l'atto costitutivo delle società private di partecipazione debba contenere un esplicito limite temporale non superiore ai dieci anni e prorogabile per non più di due anni nei sei mesi precedenti la scadenza.
        Alle società private di partecipazione è riconosciuto (articolo 8) un credito d'imposta pari al 23 per cento del valore delle partecipazioni acquistate o del prestito partecipativo erogato. In alternativa, detto credito d'imposta è trasferibile alle singole società partecipate ed utilizzabile nello stesso lasso di tempo.
        Il capo III ("Incentivazioni per l'aggregazione delle piccole e medie imprese") si concentra invece sul tema tanto importante quanto delicato della tassazione delle imprese, ed in particolare di quelle di piccola e media dimensione. Nella convinzione che non sia ragionevole imporre al Paese ed al sistema delle imprese una riforma fiscale all'inizio di ogni legislatura e che in questa fase sia invece essenziale garantire alle imprese certezze, non si avanzano qui radicali proposte di revisione dell'impianto vigente bensì modifiche dello stesso intese a rendere il fisco più vicino al sistema delle piccole e medie imprese e alle sue specificità ed a favorirne, direttamente o indirettamente, la crescita dimensionale.
        L'articolo 9 affronta, in primo luogo, il tema della tassazione delle imprese appartenenti a sistemi produttivi locali prevedendo, in primo luogo, la costituzione di apposite società di servizi, nella forma di società per azioni, da parte delle imprese operanti nelle aree produttive omogenee identificate da norme regionali ai sensi della legge n. 140 del 1999 per la individuazione e la realizzazione di attività comuni all'intero distretto, fra cui: a) supporto per la qualità e per le attività di innovazione, ricerca e sviluppo, e trasferimento tecnologico; b) gestione e promozione dei marchi e attività di contrasto della contraffazione; c) consulenza fiscale, finanziaria e del lavoro; d) sostegno alla commercializzazione, alla promozione all'estero ed alla internazionalizzazione delle imprese; e) cablaggio dei sistemi produttivi locali e applicazioni delle tecnologie dell'informazione; f) formazione professionale e manageriale; g) certificazioni ambientali, depurazione delle acque, risanamento dei siti industriali dimessi; h) logistica; i) sicurezza; l) sportello informativo. Le società di servizi - cui possono aderire le imprese appartenenti al sistema produttivo locale e con partecipazioni non superiori al 5 per cento o le associazioni di categoria con partecipazioni non superiori all'1 per cento - sono esenti per dieci anni, dal momento della loro costituzione, dalla imposta sul reddito delle persone giuridiche e dalla imposta regionale sulle attività produttive (articolo 10). Alle società aderenti alla società di servizi è consentito dedurre un importo pari al valore della partecipazione nella società stessa entro i dieci periodi di imposta successivi a quello di acquisto della partecipazione stessa (articolo 10). Il combinato disposto delle norme appena citate si traduce quindi in un potente incentivo alla messa in comune a livello di sistema produttivo locale delle attività non firm-specific e ad un abbattimento del carico fiscale proporzionato allo sforzo aggregativo condotto a livello locale.
        Inoltre, al fine di favorire i processi di crescita dimensionale interni ai sistemi produttivi locali, l'articolo 11 prevede esenzioni fiscali per le operazioni di costituzione e di aumento del capitale o del patrimonio e di acquisto o conferimento di aziende o di rami di azienda, di acquisto o conferimento di partecipazioni superiori al 51 per cento del capitale, e fusioni anche per incorporazione che riguardino o intercorrano fra piccole e medie imprese.
        Infine, gli articoli 12 e 13 delineano, rispettivamente, una modifica nel senso della progressività dell'imposta sui redditi delle società ed un abbattimento ulteriore del carico fiscale connesso all'imposta regionale sulle attività produttive e gravante sulle piccole e medie imprese. In particolare, l'articolo 12 ovvia ad un limite evidente della legge 7 aprile 2003, n. 80 ("Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale"). Se infatti, nel sistema fiscale previgente, l'operare della cosiddetta dual income tax spingeva l'imposizione sui redditi delle società su livelli prossimi a quelli prevalenti nei primi scaglioni della imposta personale, il sistema fiscale delineato dalla legge delega citata colloca l'imposizione dei redditi delle società su livelli corrispondenti a quelli della più elevata aliquota marginale. Sono evidenti gli effetti di disincentivo che questa configurazione del sistema implica, in particolare a carico di società di persone che finirebbero per non trasformarsi in società di capitali. L'articolo 12 introduce, sulla scorta dell'esempio di altri Paesi, una imposta sul reddito delle società caratterizzata da una doppia aliquota: 23 per cento fino ad un imponibile pari a 100 mila euro e 33 per cento oltre quel livello ottenendo così il doppio risultato di rendere, da un lato, in molti casi indifferente sotto il profilo fiscale la scelta della forma giuridica dell'impresa e, dall'altro, di ridurre considerevolmente il peso fiscale per le imprese di minori dimensioni. L'articolo 13 prende atto, invece, dei recenti orientamenti europei in tema di definizione della microimpresa ed estende il bonus già oggi previsto per i primi cinque dipendenti fino ad un massimo di nove dipendenti.
        Il capo IV ("Sostegno alle attività di ricerca ed innovazione nei sistemi produttivi locali") affronta il tema della attivita di ricerca, sviluppo ed innovazione nelle piccole e medie imprese. Un tema a cui la Commissione europea ha recentemente dedicato la propria attenzione prefigurando una sostanziale semplificazione dell'iter autorizzativo degli aiuti alle piccole e medie imprese destinati all'innovazione. In particolare, la proposta della Commissione prevede l'esenzione dall'obbligo di segnalazione per gli aiuti che coprano fino al 100 per cento delle spese della ricerca di base (non orientata al mercato) e fino al 35 per cento delle attività di sviluppo precompetitivo.
        Preliminare, rispetto ad ogni intervento, è la completa ridefinizione della gestione della proprietà intellettuale nel sistema italiano della ricerca resa impraticabile dalla disposizione nota come "le invenzioni agli inventori" di cui all'articolo 7 della legge 31 ottobre 2001, n. 383, e già presente nella proposta di legge recante "Disposizioni in materia di appartenenza dei risultati della ricerca universitaria e pubblica" presentata il 25 febbraio 2003 (atto Camera n. 3723).
        E' appena il caso di rilevare come la performance italiana in tema di brevetti è, a tutt'oggi, estremamente preoccupante. Se si fa riferimento agli indicatori più sofisticati (in grado di ponderare il numero dei brevetti con l'impatto degli stessi sulla letteratura scientifica) l'Italia arranca nelle posizioni di coda dell'Unione europea essendo stata superata negli ultimi anni anche dalla Svezia. In ambito extraeuropeo la posizione italiana appare ancora più critica: a partire dalla metà degli anni novanta anche la Corea del sud ha dimostrato capacità innovative superiori a quelle del nostro Paese. Come si è detto, il ritardo dell'Italia in questo campo è attribuibile, fra l'altro, anche alle ridotte dimensioni medie delle nostre imprese Alla luce di questa considerazione, l'articolo 14 affronta il tema delle attività di ricerca e sviluppo in gruppi di impresa o agglomerazioni territoriali di impresa incentivando fiscalmente la centralizzazione delle attività innovative, attraverso le citate società di servizi dei sistemi produttivi locali - e la loro messa in comune per le componenti non strettamente specifiche. La norma punta, dunque, sulla presenza di legami interaziendali più o meno flessibili, ma comunque qualificati, per superare le note difficoltà legate al carattere di bene quasi pubblico della conoscenza e prevede un regime di crediti d'imposta trasferibili pro quota alle singole società che abbiano acquisito partecipazioni nella società di servizi.
        L'articolo 15 riguarda invece le attività di ricerca e sviluppo realizzabili in outsourcing da parte di agglomerazioni territoriali o gruppi di imprese in stretta connessione con le università ed i loro dipartimenti. Gli investimenti relativi, realizzati nell'ambito di convenzioni fra le società di servizi e le università, danno anche in questo caso diritto a crediti d'imposta per le società o enti controllanti nel caso di gruppi di imprese o per le società di servizi nel caso di sistemi produttivi locali. In quest'ultimo caso il credito d'imposta è trasferibile alle società partecipanti e, nei limiti degli investimenti relativi ai laboratori, alle università.
        Il capo V ("Tutela della specificità delle produzioni nazionali") della proposta di legge affronta il tema impegnativo del governo dei processi di globalizzazione ed in particolare del contrasto ai fenomeni di contraffazione e di concorrenza sleale che, in particolare nel settore del made in Italy, costituiscono una minaccia crescente per il sistema produttivo italiano.
        Le norme proposte puntano su alcune specifiche finalità: a) valorizzazione della proprietà intellettuale, che si fonda sulla capacità di coniugare, da parte delle imprese, innovazione tecnologica e creatività; b) difesa e valorizzazione del processo produttivo e delle capacità professionali: c) tutela del consumatore con una informativa che gli consenta di percepire meglio i tratti distintivi degli articoli che acquista; d) incentivazione dei processi di innovazione e della competitività.
        In particolare con la presente proposta di legge si intende: a) regolamentare la tracciabilità dei prodotti di alcuni settori produttivi (da determinare con decreto del Ministro delle attività produttive) e nel rispetto della vigente normativa europea in tema di origine commerciale dei prodotti (articolo 16); b) istituire il marchio dei "prodotti italiani di qualità" e cioè dei prodotti realizzati nelle filiere dei processi produttivi dei distretti industriali e dei sistemi di piccola impresa (articolo 17); c) istituire il marchio dei prodotti full made in Italy, cioè il marchio dei prodotti realizzati totalmente in Italia (articolo 18) E ciò sia per i prodotti finali che per i semilavorati La proposta di legge si muove entro i margini molto stretti offerti dalle normative comunitarie, la cui attuale disciplina ha un'articolazione non molto coerente con le necessità di trasparenza del processo produttivo, di valorizzazione della qualità nei processi produttivi e di puntuale informazione dell'utilizzatore finale.
        Tanto nel caso dei "prodotti italiani di qualità" quanto in quello dei "prodotti interamente realizzati in Italia", la proposta di legge assegna un ruolo rilevante nella gestione dei marchi alle società di servizi dei sistemi produttivi locali nonché nella loro promozione, assegnando loro, anche in questo caso, un credito d'imposta trasferibile pro quota alle singole imprese partecipanti. Al Ministero delle attività produttive viene invece assegnato il compito di procedere a controlli a campione sulla veridicità delle informazioni fornite dalle imprese e la facoltà di procedere alla revoca, oltre che dei marchi, delle agevolazioni godute dalle imprese stesse o, eventualmente, dalle società di servizi ai sensi della legge.
        L'articolo 19 detta, infine, alcune norme anticontraffazione mentre l'articolo 20 prevede agevolazioni fiscali per la promozione delle attività di prevenzione dei fenomeni di contraffazione.
        Il capo VI ("Rapporti fra pubblica amministrazione e sistema delle imprese") affronta invece un tema spesso presente negli elenchi di elementi che tendono a frenare l'attività di investimento e quindi l'accumulazione di capitale da parte delle imprese: la certezza dei tempi nei rapporti con la pubblica amministrazione. L'articolo 21 prevede, in particolare, che le pubbliche amministrazioni siano tenute a fornire con ogni strumento di comunicazione, anche tramite gli uffici per le relazioni con il pubblico, l'elenco dettagliato ed esaustivo della documentazione e degli atti pubblici o privati, stabilito dal responsabile dell'ufficio competente, da presentare all'atto dell'istanza ai fini dell'adozione di ogni specifico provvedimento amministrativo, e che da questo elenco non possano poi discostarsi se non entro trenta giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione richiesta.
        Il capo VII ("Disposizioni finali") provvede, infine, all'articolo 22, alla copertura dei maggiori oneri derivanti all'attuazione della legge. Detti maggiori oneri sono stimabili come segue:

            a) per le disposizioni di cui al capo II, nell'ipotesi di un incremento pari allo 0,5 per cento del prodotto interno lordo nel volume di affari legato agli strumenti del private equity e del venture capital, si stimano maggiori oneri pari a 1 miliardo di euro;

            b) per le disposizioni di cui al capo III, nell'ipotesi che, per quanto riguarda gli articoli 9 e 10, tutti i distretti attualmente censiti e pari a circa 200 attivino società di servizi con capitale pari al minimo legale, si stimano maggiori oneri per complessivi 5 miliardi di euro conseguenti in larga misura al significativo ampliamento della fascia esente dell'imposta regionale nelle attività produttive;

            c) per le disposizioni di cui ai capi IV e V, nell'ipotesi che esse contribuiscano a incrementare la quota di prodotto interno lordo destinato dal settore privato alle attività di ricerca e sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico (appena superiore nel 2001 allo 0,5 per cento del prodotto interno lordo) di 0,2 punti percentuali, si stimano maggiori oneri per 0,5 miliardi di euro.

        Agli oneri così computati si provvede mediante le maggiori entrate derivanti dalla modifica dell'articolo 3 della legge 7 aprile 2003, n. 80, e cioè prevedendo una convergenza del regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura finanziaria non già, come oggi previsto, con il regime prevalente per i titoli del debito pubblico (la cui aliquota è oggi pari al 12,5 per cento) ma con il regime previsto dalla stessa legge 7 aprile 2003, n. 80, per il primo scaglione delle imposte sui redditi (la cui aliquota è fissata al 23 per cento). La norma di copertura completa la proposta di legge non solo nel senso di indicare una fonte di copertura ma anche nel senso di modificare l'impianto oggi prevalente nella delega sul sistema fiscale statale. Al trattamento di favore riservato alle rendite finanziarie si sostituisce un trattamento di favore riservato alle attività produttive ed agli investimenti mirati ad accrescere la competitività del sistema.




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