XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4224
Onorevoli Colleghi! - Nel corso della seconda metà del
2002 la scena economica italiana è stata dominata dalla crisi
della grande industria privata, segnatamente nel settore
automobilistico. Una crisi certamente non inattesa che ha reso
evidente un processo già chiaro quasi un ventennio fa, quando
i tentativi della grande industria nazionale di darsi una
prospettiva globale trovarono una tanto rapida quanto negativa
conclusione.
Ma mentre il tema della grande industria privata occupava,
giustamente, tutti gli spazi mediatici, un'altra crisi - di
dimensioni economiche e sociali forse ancora più imponenti -
si andava giorno dopo giorno concretizzando: quella del
sistema delle piccole e medie imprese a partire dai settori
più tipici del made in Italy (ma senza fermarsi ad
essi). Il comparto del tessile e dell'abbigliamento, quello
delle calzature sono, per fare solo alcuni esempi, ad oggi fra
i più colpiti. E con essi colpiti sono i tassi di occupazione,
in particolare femminili, tanto nel centro nord quanto nel
Mezzogiorno d'Italia oltre che la presenza italiana su
significativi mercati esteri.
Il settore "tessile" ha chiuso il 2002 in flessione,
nonostante il modesto recupero registrato negli ultimi mesi
dell'anno, risentendo pesantemente del rallentamento dei
consumi di vestiario nei Paesi industrializzati ed in
particolare nell'Unione europea. Il settore
dell'"abbigliamento" della "maglieria" e della "calzetteria"
ha archiviato il 2002 come un anno decisamente negativo, sia
per l'attività produttiva che per le vendite complessive, a
motivo di una minore dinamicità della domanda estera e di un
brusco ridimensionamento delle vendite sul mercato interno.
Anche la raccolta degli ordini per la stagione
primavera-estate del 2003 si è chiusa in flessione e le attese
sono per una accelerazione dei consumi di abbigliamento solo a
partire dalla stagione autunno-inverno 2003 Debole dovrebbe
rimanere comunque il contributo della componente estera anche
a ragione della perdurante debolezza del dollaro nei confronti
dell'euro. Per il settore dell'"arredamento" il 2002 è stato
un anno di stagnazione determinata dalla scarsa dinamicità
della domanda tanto interna quanto estera. E, nonostante i
timidi segnali di ripresa intervenuti nella seconda parte
dell'anno, anche per il comparto della "meccanica strumentale"
i risultati del 2002 non sono stati positivi. Solo
l'"alimentare" ha evidenziato una crescita nel corso del 2002
grazie al positivo andamento della domanda interna ed
all'ampliamento dei fatturati sui mercati esteri. In
prospettiva, l'intero comparto del made in Italy
dovrebbe essere interessato nel 2003 da una ripresa di entità
modesta anche se ritardata nel tempo.
Al di là delle valutazioni congiunturali, la
globalizzazione ed i processi di liberalizzazione stanno
modificando profondamente lo scenario degli scambi
internazionali per i prodotti made in Italy e, più in
generale, per il sistema italiano di piccole e medie imprese.
In questo quadro emergono - più che in altri settori - i
limiti strutturali che riducono significativamente la capacità
competitiva tanto di singoli comparti quanto dell'intero
sistema italiano di piccole e medie imprese.
Le esternalità tipiche delle tecnologie dell'informazione
e della comunicazione (ad esempio, nei servizi di gestione
finanziaria o nel trasferimento di innovazioni di processo di
natura non specifica) si affermano con difficoltà nel panorama
italiano delle piccole e medie imprese mentre,
contemporaneamente, la ricerca di recuperi di efficienza mina
alla base, in molti comparti, la peculiare modalità italiana
di organizzazione del processo produttivo centrata sui
cosiddetti "sistemi produttivi locali". I processi di
delocalizzazione in atto, se non governati, spezzano infatti
le filiere produttive e riducono in misura considerevole la
capacità competitiva dei sistemi locali di piccole e medie
imprese.
Di contro, le recenti evoluzioni della tecnologia ed i
processi di globalizzazione hanno portato ad una crescente
diffusione dei fenomeni di contraffazione: si valuta che la
quota di merce contraffatta nel commercio mondiale sia
prossima all'8 per cento e che per oltre due terzi la merce
contraffatta provenga dal sud-est asiatico. Informazioni
dettagliate sui prodotti candidati alla contraffazione sono
oggi disponibili sulla rete, la tecnologia ha consentito
miglioramenti significativi nella qualità dei prodotti
contraffatti e drastiche riduzioni nei loro costi di
produzione, INTERNET rappresenta un canale distributivo di
primaria importanza e di relativa anonimità. Non può
sorprendere, quindi, che nel solo anno 2000 il fenomeno della
contraffazione sia costato oltre 17 mila posti di lavoro
nell'Unione europea ed una contrazione del prodotto interno
lordo superiore agli 8 miliardi di euro.
Per le caratteristiche della sua specializzazione
produttiva e della configurazione del suo sistema
imprenditoriale, l'economia italiana appare particolarmente
vulnerabile. Il made in Italy costituisce, infatti, uno
dei comparti di principale interesse per l'industria del
falso. Inoltre, la ridotta dimensione media delle imprese
italiane rende complessa la introduzione di misure
anticontraffazione. La lotta alla contraffazione non può,
infatti, essere fatta solo di una pur necessaria informazione
al consumatore e di una ferma attività di repressione e di
sanzione. Anche in questo campo, misure preventive possono
essere particolarmente efficaci: dalle modalità di
etichettatura alle condizioni necessarie per identificare i
prodotti lungo la "catena dell'offerta". Si tratta, in ogni
caso, di misure tecnologicamente sofisticate che implicano
costi sopportabili solo in presenza di dimensioni aziendali
significative.
Alla radice di molte difficoltà attraversate dal sistema
produttivo italiano rimane, in altre parole, l'insufficiente
dimensione media delle imprese che spesso impedisce una
capitalizzazione adeguata ed un accesso al comparto dei
servizi finanziari più moderni, che costringe ad una
dimensione esclusivamente locale e spinge a scelte anche
delocalizzative unicamente mirate alla compressione dei costi,
che limita la possibilità di ricerca ed innovazione e rende
sempre attraente la prospettiva del sommerso.
Fermo restando che un irrobustimento del tessuto della
nostra piccola e media impresa necessita di una grande impresa
efficiente ed innovativa capace anche di offrire i servizi di
cui le piccole e medie imprese hanno bisogno e che quindi
assai poco utile è affrontare i temi del nostro sistema
produttivo in termini di un "dualismo dimensionale", è
evidente che l'asse portante del nostro sistema produttivo
rimangono le piccole e medie imprese ed in particolare quelle
operanti in specifiche aree territoriali. Da esse è dunque
necessario partire e domandarsi se e come è possibile
rafforzarne la capacità competitiva e, al contempo, sfruttarne
la peculiare architettura organizzativa per facilitare il
salto dimensionale di cui l'intera economia italiana ha
bisogno.
Si intende far leva, in particolare, su ambedue le
modalità prevalenti di articolazione organizzativa delle
piccole e medie imprese. Quella più rigida dei gruppi
d'imprese e quella più flessibile data dall'agglomerazione di
imprese territorialmente, oltre che settorialmente, definite o
distretti.
L'evoluzione organizzativa delle piccole e medie imprese
ha condotto, alla fine del 2000, a registrare la presenza di
circa 42 mila gruppi d'impresa, ovvero gruppi di società
legati da partecipazioni di maggioranza assoluta. Il fenomeno
coinvolge circa 120 mila società e quindi il 2,6 per cento del
sistema imprenditoriale italiano o, più precisamente, circa un
quarto di quello operante sotto forma di società di capitali.
Prese singolarmente, le società appartenenti a gruppi hanno
una dimensione media di poco superiore ai 40 addetti e un
fatturato vicino ai 10 milioni di euro. Considerate, invece,
come gruppo esse passano a circa 120 addetti ed a livelli di
fatturato prossimi ai 22 milioni di euro. La struttura a
gruppo consente di concentrare alcune funzioni aziendali
critiche - dalla finanza al commerciale, dalla ricerca e
sviluppo ai rapporti con i fornitori - in strutture serventi
per l'intero gruppo e, al tempo stesso, permette di aggirare
gli effetti di soglia che sono ancora largamente presenti
nella normativa italiana. Nell'industria manifatturiera, poco
meno di un quarto delle imprese appare legato dalla presenza
di partecipazioni di maggioranza. La presenza dei gruppi è
particolarmente radicata nell'Italia settentrionale e centrale
e spesso coincide con la presenza di distretti produttivi. Nel
Mezzogiorno, il fenomeno dei gruppi d'impresa interessa,
invece, solo una azienda su cento e, per lo più, in veste di
società controllata.
Ancora più diffusi sono, poi, i rapporti di collaborazione
flessibile e le reti di interazioni che caratterizzano i
sistemi produttivi locali o distretti industriali. Questi
assommano ad oltre 200, comprendono ben 240 mila unità locali
manifatturiere, vantano una quota superiore al 30 per cento
sull'export nazionale e pari al 60 per cento
sull'export dei settori specializzati del made in
Italy (moda, arredo-casa, meccanica tradizionale,
alimentare) nonché una occupazione superiore ai 2,2 milioni di
addetti e pari al 40 per cento circa dell'occupazione
manifatturiera totale del Paese ed al 60 per cento
dell'occupazione complessiva dei settori tipici del made in
Italy.
La dimensione, in termini di fatturato, di alcuni
distretti raggiunge e supera i 2,5 miliardi di euro: Sassuolo
nel campo delle piastrelle ceramiche, Biella e Prato nel
tessile. In altri casi, la dimensione si attesta fra 0,5 e 1,5
miliardi di euro di fatturato: Como nel settore della seta,
Arzignano (Vicenza) e Santa Croce (Pisa) in quello della
concia delle pelli, il Fermano nelle calzature, il Valdarno
Superiore nelle calzature e nell'abbigliamento, Castel
Goffredo nel settore della calzetteria femminile, la Brianza e
l'Alto Livenza nel mobilio, il Cadore (Belluno) per gli
occhiali e Montebelluna (Treviso) per le calzature sportive,
il Lago d'Orta (Novara) e Lumezzane (Brescia) per la
rubinetteria ed il valvolame, il veronese e le Alpi Apuane per
i lapidei, Valenza, Vicenza ed Arezzo per l'oreficeria,
Bologna per le macchine da imballaggio, Milano e Varese per le
macchine per la lavorazione della plastica, la Murgia (fra
Bari e Matera) per i divani, Pesaro per le cucine e per le
macchine per la lavorazione del legno (così come Rimini e
Forlì). In numerosi altri casi la dimensione dei distretti si
attesta intorno a qualche centinaio di milioni di euro ma non
impedisce ai distretti stessi di assumere posizioni di
leadership nei diversi mercati: da quello delle selle
per bicicletta a Rossano Veneto a quello delle forbici a
Premana (Lecco), da quello dei bottoni a Bergamo a quello
delle macchine per il calzaturiero a Vigevano a cui si
aggiungono i tanti distretti delle produzioni alimentari
tipiche.
La dimensione relativa dei distretti italiani è evidente
anche se misurata in termini di quota del commercio mondiale
all'interno dello specifico settore di attività. Il distretto
emiliano delle ceramiche e quello della calzetteria femminile
di Castel Goffredo detengono il 40 per cento circa
dell'export mondiale del loro settore. La quota
dell'export mondiale dei tessuti di lana dei distretti
di Biella e di Prato non è lontana dal 20 per cento come
quella del distretto di Como nel caso della seta. Si tratta di
quote paragonabili se non superiori a quelle vantate dai
grandi gruppi multinazionali dell'auto o della chimica nei
loro comparti.
Diversamente che nel caso dei gruppi d'impresa, i
distretti sono diffusi ed in alcuni casi sono particolarmente
dinamici anche nel Mezzogiorno: oltre a quelli già citati si
segnalano i distretti campani e pugliesi nel comparto del
tessile, abbigliamento e calzature. Per quanto le nuove
tecnologie permettano, in linea di principio, di ampliare i
confini del distretto fino a svuotarlo di significato, i tre
quarti circa delle aziende collocate in distretti industriali
esaurisce le proprie relazioni con aziende collocate nello
stesso ambito provinciale e dunque trova ancora sul territorio
la configurazione più efficiente dei rapporti intersettoriali.
La pressione competitiva dei mercati globali non si andrà,
peraltro, alleggerendo nel prossimo futuro e sarà dunque
necessario sfruttare fino in fondo i margini offerti dalla
organizzazione distrettuale in termini di condivisione di
esperienze, specificità dei luoghi e delle produzioni,
stabilità e fiducia dei rapporti concentrando in ambito locale
le attività in cui questi elementi sono preponderanti. Ciò è
possibile anche evitando di ingabbiare i distretti in griglie
eccessivamente rigide e poco adatte alla multiforme realtà
delle piccole e medie imprese e privilegiando, più che
l'aspetto settoriale, le specializzazioni di filiera.
Con la presente proposta di legge si intende affrontare in
maniera organica alcune delle problematiche proprie del
sistema italiano delle piccole e medie imprese così come
definito nel capo I ("Definizioni"), all'articolo 1, ed in
particolare intendendo per piccole e medie imprese quelle con:
a) meno di 250 dipendenti; b) un fatturato annuo
non superiore a 40 milioni di ECU, oppure un totale di
bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU, nonché in
possesso del requisito di indipendenza come definito
all'articolo 4 del decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1^ ottobre 1997. Si
noti che, a partire dal 1^ gennaio 2005, in forza della
raccomandazione n. 1422 del 6 maggio 2003, i limiti finanziari
citati passeranno a 50 milioni di euro per il fatturato annuo
ed a 43 milioni di euro per il totale di bilancio.
La proposta di legge deve intendersi strettamente connessa
ad altri progetti di legge relativi al sostegno del sistema
produttivo italiano - fra cui, in particolare, la proposta di
legge recante "Strumenti finanziari per la raccolta di risorse
di mercato a sostegno delle imprese in crisi" (atto Camera n.
3521) e quelli relativi ai consorzi fidi ed alla riforma degli
istituti del diritto fallimentare - nonché ai progetti legge
attinenti alle regole di funzionamento del mercato del lavoro
ed al sistema di tutele dei lavoratori e delle lavoratrici. Il
riferimento è in particolare alla "Carta dei diritti delle
lavoratrici e dei lavoratori" (atto Camera n. 3133, atto
Senato n. 1872), ai progetti di legge recanti "Diritti di
sicurezza sociale in materia di tutela attiva del lavoro e del
reddito" (atto Camera n. 3134, atto Senato n. 1674), "Riforma
del processo del lavoro" (atto Senato n. 2144), "Norme in
materia di licenziamento individuale e protezione dei
lavoratori in posizione di dipendenza economica" (atto Camera
n. 3732, atto Senato n. 2062). Con tali progetti di legge essa
condivide l'obiettivo di ridefinire l'ambito di operatività
del nostro sistema di piccole e medie imprese promuovendone
simultaneamente tanto gli aspetti di competitività quanto
quelli di equità.
Il capo II ("Strumenti finanziari per le piccole e medie
imprese") disciplina alcuni strumenti di finanziamento delle
imprese (private equity e venture capital)
attraverso i quali l'investitore finanzia l'impresa mediante
l'acquisizione di una partecipazione con l'intento di
contribuire temporaneamente alla gestione della
impresa-obiettivo e disinvestire nel medio-lungo termine
appropriandosi di parte dei guadagni in conto capitale. Da un
lato tali operazioni consentono all'investitore di migliorare
il rapporto rischio/rendimento grazie ad una politica di
diversificazione dell'investimento e, dall'altro, attraverso
iniezioni di liquidità, permettono il recupero di aziende in
crisi o lo sviluppo di imprese con potenzialità di mercato.
In termini di prodotto interno lordo, gli investimenti
riferibili a questi strumenti finanziari corrispondono, in
Italia, allo 0,2 per cento contro lo 0,90 per cento del Regno
Unito e l'1,2 per cento degli Stati Uniti. Nello scenario
europeo, le operazioni di private equity condotte in
Italia sono valutabili in poco più del 4 per cento del totale
europeo per un valore degli investimenti non lontano dal 9 per
cento (il che testimonia una dimensione media degli
investimenti superiore alla media europea e non già inferiore
come sarebbe presumibile alla luce della struttura frammentata
del sistema produttivo nazionale). Ancora più ridotte (e
comprese fra il 2 ed il 3 per cento del totale) le operazioni
di disinvestimento. E' quindi chiaro l'ampio margine di
crescita prospettica nel nostro Paese, anche alla luce
dell'attuale congiuntura economica che ha visto un notevole
ridimensionamento della valutazione delle aziende a causa
della crisi del mercato azionario, situazione che porterà
presumibilmente ad una crescita degli investimenti in
operazioni di private equity.
Va sottolineato, peraltro, che anche negli Stati Uniti lo
sviluppo iniziale del venture capital non è stato
spontaneo. Non è mancato, infatti, l'intervento pubblico
diretto, attraverso la concessione di fondi a basso costo nel
caso di programmi di investimento dedicati alle piccole
imprese o attraverso la partecipazione pubblica alle prime
società di venture capital. Né è mancato l'intervento
pubblico indiretto legato alla incentivazione alla ricerca nei
settori ad alta tecnologia o alla semplificazione delle
modalità di investimento da parte degli investitori
istituzionali nelle società di venture capital.
Gli articoli da 2 a 8 della presente proposta di legge si
propongono - anche alla luce di altre esperienze
internazionali - di creare un quadro regolamentare che
consenta di strutturare in Italia operazioni di private
equity e venture capital che siano convenienti sia
per le imprese sia per gli investitori. Essi vanno letti
congiuntamente agli altri capi della presente proposta di
legge centrati più direttamente sui temi della crescita
dimensionale della ricerca.
In tutti i più sviluppati mercati del private equity
a livello internazionale si verifica la coesistenza di diverse
modalità di esercizio dell'attività di investimento
istituzionale in capitale di rischio la quale - in Francia
come nel Regno Unito, ad esempio, - viene esercitata
attraverso strutture societarie ovvero attraverso fondi di
private equity. Nella presente proposta di legge si
definisce un modello di struttura societaria per alcuni versi
riconducibile alla Società de Capital-Risque francese o
alla Limited Partnership inglese con l'obiettivo di
evitare l'utilizzo di complicate strutture societarie e
fiscali (spesso estere ed aventi intenti ovviamente elusivi
della legislazione interna) e, a livello macroeconomico, di
eliminare fughe di capitali all'estero ed anzi di attrarre
capitali nel nostro Paese.
Si considerano operatori di private equity e
venture capital (articolo 2) i soggetti che, attraverso
la costituzione di apposite società di capitali denominate
"Società private di partecipazione", a) effettuano
investimenti in aziende sotto forma di capitale di rischio
attraverso l'assunzione, la gestione e lo smobilizzo di
partecipazioni, in società non quotate e prevalentemente di
minoranza, prestando eventualmente anche servizi di consulenza
finanziaria, legale, fiscale; b) hanno un attivo
coinvolgimento nelle aziende partecipate, pur senza
l'assunzione della responsabilità imprenditoriale delle
stesse. In particolare, l'articolo 3 prevede che le società
private di partecipazione si costituiscano nella forma della
società a responsabilità limitata. Quest'ultima, infatti, non
emette titoli partecipativi standardizzati idonei ad essere
scambiati su mercati secondari. Inoltre, le quote di capitale
di società a responsabilità limitata, ai sensi dell'articolo
2468, primo comma, del codice civile, non possono essere
oggetto di sollecitazione all'investimento.
Ovviamente, l'operatore di private equity o il
venture capitalist- pur essendo un soggetto non
operante nei confronti del pubblico - fornisce non solo
capitale di rischio ma anche competenze professionali e
manageriali, ivi inclusa l'implementazione di nuove strategie
di marketing e di comunicazione: da qui la necessità, da
un lato, di fare esplicito riferimento all'articolo 113 del
testo unico bancario di cui al decreto legislativo n. 385 del
1993 (articolo 3) e, dall'altro, di assimilare i requisiti di
professionalità degli amministratori delle società private di
partecipazione a quelli già oggi previsti per altri operatori
finanziari e creditizi (articoli 3 e 4). Deve quindi essere un
partner di impresa attrezzato a ricoprire sia il ruolo
di "finanziatore", sia il ruolo di "promotore" dell'impresa,
offrendo ad esempio competenze professionali, un network
di relazioni o la credibilità commerciale dell'impresa di
cui fa parte. Ad esempio, per affrontare e gestire la
ristrutturazione ed il rilancio in situazioni di crisi
imprenditoriali di carattere tanto congiunturale quanto
strutturale o per conseguire il consolidamento ed il
rafforzamento nonché l'espansione in nuovi mercati
merceologici o geografici, nazionali o internazionali. Ma
anche, mettendo in comunicazione ambienti imprenditoriali
diversi, per aumentare la capacità finanziaria al servizio di
imprese, per avviare joint venture o promuovere poli
aggreganti per le piccole e medie imprese, per sostenerne le
attività di ricerca scientifica e tecnologica.
Nelle operazioni di private equity, la parte
preponderante delle risorse impiegate viene solitamente
raccolta tramite un pool di finanziatori (investitori
privati, banche, imprese, gruppi industriali e finanziari) i
quali spesso sottoscrivono quote di un apposito fondo comune
di investimento ovvero si avvalgono di una apposita struttura
societaria (identificata, di seguito, nella società privata di
partecipazione). La ratio di operazioni di private
equity è molto varia. L'operatore di private equity
entra in contatto con l'impresa per ragioni di
riorganizzazione dell'assetto azionario, di family
buy-out (si pensi ai patrimoni di famiglia molto
frammentati, quando un membro della famiglia voglia acquisire
il patrimonio di proprietà degli altri membri tramite
l'appoggio di un finanziatore esterno), di management
buy-out, o employee buy-out (acquisizione
dell'azienda da parte di un gruppo di manager o di altri
dipendenti), di management buy-in ovvero, infine, di
risanamento di aziende in perdita, ristrutturazione e rilancio
dell'attività (cosiddetto "turnaround financing"),
ruolo, quest'ultimo, essenziale in un momento di crisi
economica perdurante. L'articolo 2 individua a questi fini le
possibili forme di partecipazione al capitale di rischio delle
imprese mentre l'articolo 5 disciplina, in particolare, il
cosiddetto "prestito partecipativo convertendo" prevedendo la
equiparazione a fini fiscali del premio al rimborso in caso di
mancata conversione alle plusvalenze realizzate.
Questo strumento finanziario (altrimenti denominato
"mezzanine financing") si colloca in posizione
intermedia tra il capitale di debito e il capitale di rischio
e consente di affrontare progetti significativi di
investimento per il potenziamento della capacità produttiva,
di sostenere processi di ristrutturazione del debito a breve,
di fare fronte ad esigenze di capitale circolante a sostegno
della crescita aziendale, di facilitare eventuali processi di
acquisizione e di passaggio generazionale, di agevolare, in
specifici casi, l'evoluzione dell'impresa verso l'apertura ai
mercati regolamentati. Nelle esperienze fino ad ora osservate,
il prestito partecipativo è caratterizzato da: una durata
solitamente più che quinquennale, un importo di ammontare non
superiore a due volte il capitale netto, l'assenza di
qualunque garanzia reale o ipotecaria e modalità di rimborso
che prevedono che una quota parte significativa del prestito
(solitamente non inferiore al 50 per cento) sia rimborsata in
un'unica soluzione alla scadenza del finanziamento e che la
sua remunerazione sia legata alla performance
dell'impresa finanziata. Per accedere al finanziamento
l'impresa è solitamente chiamata a soddisfare alcune clausole,
fra le quali una dimensione minima del patrimonio netto. E'
evidente l'attrattiva di un tale metodo di finanziamento per
il sistema italiano di piccole e medie imprese a ragione
dell'ammontare medio del finanziamento e del costo contenuto,
ma anche per i positivi effetti indotti che produce sul
rating aziendale, cioè sulla valutazione dell'impresa da
parte degli intermediari del credito.
Quale che sia la fonte di finanziamento, l'articolo 6
stabilisce che l'ammontare complessivo delle operazioni poste
in essere dalle società private di partecipazione, al netto
dei fondi di svalutazione, non debba superare il limite
quantitativo costituito dai fondi patrimoniali (capitale
sociale e riserve) delle società stesse. Le partecipazioni
assunte in ciascuna impresa, nelle forme di cui all'articolo 2
non possono eccedere il 10 per cento dei fondi patrimoniali
(capitale sociale e riserve) delle società private di
partecipazione o il 20 per cento qualora lo strumento
finanziario adottato sia quello di cui all'articolo 5. La
disposizione trova giustificazione nelle già accennate
particolari modalità e specifiche caratteristiche del
cosiddetto "prestito partecipativo convertendo".
Infine, sotto il profilo dell'aspettativa reddituale,
l'operatore di private equity o il venture
capitalist è positivamente condizionato dalla necessità di
creare patrimonio o reddito d'impresa. Elemento essenziale è
infatti la remunerazione del capitale utilizzato per
l'investimento dall'operatore, remunerazione che è
direttamente proporzionale al successo dell'impresa. Infatti,
solo con una proficua strategia di exit (cessione
dell'impresa a terzi o quotazione in borsa), l'operatore di
private equity o il venture capitalist può
realizzare le proprie aspettative economiche. Parzialmente, il
tema viene affrontato dal citato articolo 5 attraverso il
trattamento preferenziale previsto per i prestiti
partecipativi. Ciò nonostante, al fine di ribadire il
carattere di temporaneità dell'attività di investimento
istituzionale in capitale di rischio, l'articolo 7 stabilisce
che l'atto costitutivo delle società private di partecipazione
debba contenere un esplicito limite temporale non superiore ai
dieci anni e prorogabile per non più di due anni nei sei mesi
precedenti la scadenza.
Alle società private di partecipazione è riconosciuto
(articolo 8) un credito d'imposta pari al 23 per cento del
valore delle partecipazioni acquistate o del prestito
partecipativo erogato. In alternativa, detto credito d'imposta
è trasferibile alle singole società partecipate ed
utilizzabile nello stesso lasso di tempo.
Il capo III ("Incentivazioni per l'aggregazione delle
piccole e medie imprese") si concentra invece sul tema tanto
importante quanto delicato della tassazione delle imprese, ed
in particolare di quelle di piccola e media dimensione. Nella
convinzione che non sia ragionevole imporre al Paese ed al
sistema delle imprese una riforma fiscale all'inizio di ogni
legislatura e che in questa fase sia invece essenziale
garantire alle imprese certezze, non si avanzano qui radicali
proposte di revisione dell'impianto vigente bensì modifiche
dello stesso intese a rendere il fisco più vicino al sistema
delle piccole e medie imprese e alle sue specificità ed a
favorirne, direttamente o indirettamente, la crescita
dimensionale.
L'articolo 9 affronta, in primo luogo, il tema della
tassazione delle imprese appartenenti a sistemi produttivi
locali prevedendo, in primo luogo, la costituzione di apposite
società di servizi, nella forma di società per azioni, da
parte delle imprese operanti nelle aree produttive omogenee
identificate da norme regionali ai sensi della legge n. 140
del 1999 per la individuazione e la realizzazione di attività
comuni all'intero distretto, fra cui: a) supporto per la
qualità e per le attività di innovazione, ricerca e sviluppo,
e trasferimento tecnologico; b) gestione e promozione
dei marchi e attività di contrasto della contraffazione;
c) consulenza fiscale, finanziaria e del lavoro;
d) sostegno alla commercializzazione, alla promozione
all'estero ed alla internazionalizzazione delle imprese;
e) cablaggio dei sistemi produttivi locali e
applicazioni delle tecnologie dell'informazione; f)
formazione professionale e manageriale; g)
certificazioni ambientali, depurazione delle acque,
risanamento dei siti industriali dimessi; h) logistica;
i) sicurezza; l) sportello informativo. Le società
di servizi - cui possono aderire le imprese appartenenti al
sistema produttivo locale e con partecipazioni non superiori
al 5 per cento o le associazioni di categoria con
partecipazioni non superiori all'1 per cento - sono esenti per
dieci anni, dal momento della loro costituzione, dalla imposta
sul reddito delle persone giuridiche e dalla imposta regionale
sulle attività produttive (articolo 10). Alle società aderenti
alla società di servizi è consentito dedurre un importo pari
al valore della partecipazione nella società stessa entro i
dieci periodi di imposta successivi a quello di acquisto della
partecipazione stessa (articolo 10). Il combinato disposto
delle norme appena citate si traduce quindi in un potente
incentivo alla messa in comune a livello di sistema produttivo
locale delle attività non firm-specific e ad un
abbattimento del carico fiscale proporzionato allo sforzo
aggregativo condotto a livello locale.
Inoltre, al fine di favorire i processi di crescita
dimensionale interni ai sistemi produttivi locali, l'articolo
11 prevede esenzioni fiscali per le operazioni di costituzione
e di aumento del capitale o del patrimonio e di acquisto o
conferimento di aziende o di rami di azienda, di acquisto o
conferimento di partecipazioni superiori al 51 per cento del
capitale, e fusioni anche per incorporazione che riguardino o
intercorrano fra piccole e medie imprese.
Infine, gli articoli 12 e 13 delineano, rispettivamente,
una modifica nel senso della progressività dell'imposta sui
redditi delle società ed un abbattimento ulteriore del carico
fiscale connesso all'imposta regionale sulle attività
produttive e gravante sulle piccole e medie imprese. In
particolare, l'articolo 12 ovvia ad un limite evidente della
legge 7 aprile 2003, n. 80 ("Delega al Governo per la riforma
del sistema fiscale statale"). Se infatti, nel sistema fiscale
previgente, l'operare della cosiddetta dual income tax
spingeva l'imposizione sui redditi delle società su livelli
prossimi a quelli prevalenti nei primi scaglioni della imposta
personale, il sistema fiscale delineato dalla legge delega
citata colloca l'imposizione dei redditi delle società su
livelli corrispondenti a quelli della più elevata aliquota
marginale. Sono evidenti gli effetti di disincentivo che
questa configurazione del sistema implica, in particolare a
carico di società di persone che finirebbero per non
trasformarsi in società di capitali. L'articolo 12 introduce,
sulla scorta dell'esempio di altri Paesi, una imposta sul
reddito delle società caratterizzata da una doppia aliquota:
23 per cento fino ad un imponibile pari a 100 mila euro e 33
per cento oltre quel livello ottenendo così il doppio
risultato di rendere, da un lato, in molti casi indifferente
sotto il profilo fiscale la scelta della forma giuridica
dell'impresa e, dall'altro, di ridurre considerevolmente il
peso fiscale per le imprese di minori dimensioni. L'articolo
13 prende atto, invece, dei recenti orientamenti europei in
tema di definizione della microimpresa ed estende il bonus
già oggi previsto per i primi cinque dipendenti fino ad un
massimo di nove dipendenti.
Il capo IV ("Sostegno alle attività di ricerca ed
innovazione nei sistemi produttivi locali") affronta il tema
della attivita di ricerca, sviluppo ed innovazione nelle
piccole e medie imprese. Un tema a cui la Commissione europea
ha recentemente dedicato la propria attenzione prefigurando
una sostanziale semplificazione dell'iter autorizzativo
degli aiuti alle piccole e medie imprese destinati
all'innovazione. In particolare, la proposta della Commissione
prevede l'esenzione dall'obbligo di segnalazione per gli aiuti
che coprano fino al 100 per cento delle spese della ricerca di
base (non orientata al mercato) e fino al 35 per cento delle
attività di sviluppo precompetitivo.
Preliminare, rispetto ad ogni intervento, è la completa
ridefinizione della gestione della proprietà intellettuale nel
sistema italiano della ricerca resa impraticabile dalla
disposizione nota come "le invenzioni agli inventori" di cui
all'articolo 7 della legge 31 ottobre 2001, n. 383, e già
presente nella proposta di legge recante "Disposizioni in
materia di appartenenza dei risultati della ricerca
universitaria e pubblica" presentata il 25 febbraio 2003 (atto
Camera n. 3723).
E' appena il caso di rilevare come la performance
italiana in tema di brevetti è, a tutt'oggi, estremamente
preoccupante. Se si fa riferimento agli indicatori più
sofisticati (in grado di ponderare il numero dei brevetti con
l'impatto degli stessi sulla letteratura scientifica) l'Italia
arranca nelle posizioni di coda dell'Unione europea essendo
stata superata negli ultimi anni anche dalla Svezia. In ambito
extraeuropeo la posizione italiana appare ancora più critica:
a partire dalla metà degli anni novanta anche la Corea del sud
ha dimostrato capacità innovative superiori a quelle del
nostro Paese. Come si è detto, il ritardo dell'Italia in
questo campo è attribuibile, fra l'altro, anche alle ridotte
dimensioni medie delle nostre imprese Alla luce di questa
considerazione, l'articolo 14 affronta il tema delle attività
di ricerca e sviluppo in gruppi di impresa o agglomerazioni
territoriali di impresa incentivando fiscalmente la
centralizzazione delle attività innovative, attraverso le
citate società di servizi dei sistemi produttivi locali - e la
loro messa in comune per le componenti non strettamente
specifiche. La norma punta, dunque, sulla presenza di legami
interaziendali più o meno flessibili, ma comunque qualificati,
per superare le note difficoltà legate al carattere di bene
quasi pubblico della conoscenza e prevede un regime di crediti
d'imposta trasferibili pro quota alle singole società
che abbiano acquisito partecipazioni nella società di
servizi.
L'articolo 15 riguarda invece le attività di ricerca e
sviluppo realizzabili in outsourcing da parte di
agglomerazioni territoriali o gruppi di imprese in stretta
connessione con le università ed i loro dipartimenti. Gli
investimenti relativi, realizzati nell'ambito di convenzioni
fra le società di servizi e le università, danno anche in
questo caso diritto a crediti d'imposta per le società o enti
controllanti nel caso di gruppi di imprese o per le società di
servizi nel caso di sistemi produttivi locali. In quest'ultimo
caso il credito d'imposta è trasferibile alle società
partecipanti e, nei limiti degli investimenti relativi ai
laboratori, alle università.
Il capo V ("Tutela della specificità delle produzioni
nazionali") della proposta di legge affronta il tema
impegnativo del governo dei processi di globalizzazione ed in
particolare del contrasto ai fenomeni di contraffazione e di
concorrenza sleale che, in particolare nel settore del made
in Italy, costituiscono una minaccia crescente per il
sistema produttivo italiano.
Le norme proposte puntano su alcune specifiche finalità:
a) valorizzazione della proprietà intellettuale, che si
fonda sulla capacità di coniugare, da parte delle imprese,
innovazione tecnologica e creatività; b) difesa e
valorizzazione del processo produttivo e delle capacità
professionali: c) tutela del consumatore con una
informativa che gli consenta di percepire meglio i tratti
distintivi degli articoli che acquista; d)
incentivazione dei processi di innovazione e della
competitività.
In particolare con la presente proposta di legge si
intende: a) regolamentare la tracciabilità dei prodotti
di alcuni settori produttivi (da determinare con decreto del
Ministro delle attività produttive) e nel rispetto della
vigente normativa europea in tema di origine commerciale dei
prodotti (articolo 16); b) istituire il marchio dei
"prodotti italiani di qualità" e cioè dei prodotti realizzati
nelle filiere dei processi produttivi dei distretti
industriali e dei sistemi di piccola impresa (articolo 17);
c) istituire il marchio dei prodotti full made in
Italy, cioè il marchio dei prodotti realizzati totalmente
in Italia (articolo 18) E ciò sia per i prodotti finali che
per i semilavorati La proposta di legge si muove entro i
margini molto stretti offerti dalle normative comunitarie, la
cui attuale disciplina ha un'articolazione non molto coerente
con le necessità di trasparenza del processo produttivo, di
valorizzazione della qualità nei processi produttivi e di
puntuale informazione dell'utilizzatore finale.
Tanto nel caso dei "prodotti italiani di qualità" quanto
in quello dei "prodotti interamente realizzati in Italia", la
proposta di legge assegna un ruolo rilevante nella gestione
dei marchi alle società di servizi dei sistemi produttivi
locali nonché nella loro promozione, assegnando loro, anche in
questo caso, un credito d'imposta trasferibile pro quota
alle singole imprese partecipanti. Al Ministero delle
attività produttive viene invece assegnato il compito di
procedere a controlli a campione sulla veridicità delle
informazioni fornite dalle imprese e la facoltà di procedere
alla revoca, oltre che dei marchi, delle agevolazioni godute
dalle imprese stesse o, eventualmente, dalle società di
servizi ai sensi della legge.
L'articolo 19 detta, infine, alcune norme
anticontraffazione mentre l'articolo 20 prevede agevolazioni
fiscali per la promozione delle attività di prevenzione dei
fenomeni di contraffazione.
Il capo VI ("Rapporti fra pubblica amministrazione e
sistema delle imprese") affronta invece un tema spesso
presente negli elenchi di elementi che tendono a frenare
l'attività di investimento e quindi l'accumulazione di
capitale da parte delle imprese: la certezza dei tempi nei
rapporti con la pubblica amministrazione. L'articolo 21
prevede, in particolare, che le pubbliche amministrazioni
siano tenute a fornire con ogni strumento di comunicazione,
anche tramite gli uffici per le relazioni con il pubblico,
l'elenco dettagliato ed esaustivo della documentazione e degli
atti pubblici o privati, stabilito dal responsabile
dell'ufficio competente, da presentare all'atto dell'istanza
ai fini dell'adozione di ogni specifico provvedimento
amministrativo, e che da questo elenco non possano poi
discostarsi se non entro trenta giorni dalla presentazione da
parte dell'interessato della documentazione richiesta.
Il capo VII ("Disposizioni finali") provvede, infine,
all'articolo 22, alla copertura dei maggiori oneri derivanti
all'attuazione della legge. Detti maggiori oneri sono
stimabili come segue:
a) per le disposizioni di cui al capo II,
nell'ipotesi di un incremento pari allo 0,5 per cento del
prodotto interno lordo nel volume di affari legato agli
strumenti del private equity e del venture
capital, si stimano maggiori oneri pari a 1 miliardo di
euro;
b) per le disposizioni di cui al capo III,
nell'ipotesi che, per quanto riguarda gli articoli 9 e 10,
tutti i distretti attualmente censiti e pari a circa 200
attivino società di servizi con capitale pari al minimo
legale, si stimano maggiori oneri per complessivi 5 miliardi
di euro conseguenti in larga misura al significativo
ampliamento della fascia esente dell'imposta regionale nelle
attività produttive;
c) per le disposizioni di cui ai capi IV e V,
nell'ipotesi che esse contribuiscano a incrementare la quota
di prodotto interno lordo destinato dal settore privato alle
attività di ricerca e sviluppo, innovazione e trasferimento
tecnologico (appena superiore nel 2001 allo 0,5 per cento del
prodotto interno lordo) di 0,2 punti percentuali, si stimano
maggiori oneri per 0,5 miliardi di euro.
Agli oneri così computati si provvede mediante le maggiori
entrate derivanti dalla modifica dell'articolo 3 della legge 7
aprile 2003, n. 80, e cioè prevedendo una convergenza del
regime fiscale sostitutivo per i redditi di natura finanziaria
non già, come oggi previsto, con il regime prevalente per i
titoli del debito pubblico (la cui aliquota è oggi pari al
12,5 per cento) ma con il regime previsto dalla stessa legge 7
aprile 2003, n. 80, per il primo scaglione delle imposte sui
redditi (la cui aliquota è fissata al 23 per cento). La norma
di copertura completa la proposta di legge non solo nel senso
di indicare una fonte di copertura ma anche nel senso di
modificare l'impianto oggi prevalente nella delega sul sistema
fiscale statale. Al trattamento di favore riservato alle
rendite finanziarie si sostituisce un trattamento di favore
riservato alle attività produttive ed agli investimenti mirati
ad accrescere la competitività del sistema.