XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4224




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

DEFINIZIONI


Art. 1.

(Definizioni).

        1. Ai fini della presente legge, si definiscono:

            a) "piccole e medie imprese" le imprese individuate dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1^ ottobre 1997, in conformità alla disciplina comunitaria;

            b) "sistemi produttivi locali" i contesti produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie dimensioni e da una peculiare organizzazione interna, individuati con legge regionale ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come da ultimo modificato dalla legge 11 maggio 1999, n. 140;

            c) "distretti industriali" i sistemi produttivi locali di cui alla lettera b), caratterizzati da un'elevata concentrazione di imprese industriali nonché dalla specializzazione produttiva di sistemi di imprese, individuati con legge regionale ai sensi dell'articolo 36 della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come da ultimo modificato dalla legge 11 maggio 1999, n. 140.

Capo II

STRUMENTI FINANZIARI PER LE
PICCOLE E MEDIE IMPRESE


Art. 2.

(Società private di partecipazione).

        1. Si definiscono "società private di partecipazione" le società di capitali aventi come oggetto sociale esclusivo l'assunzione di partecipazioni a carattere temporaneo e prevalentemente di minoranza al capitale di rischio di piccole e medie imprese costituite in forma di società di capitali e non quotate al momento dell'acquisizione di partecipazione. Il requisito di prevalenza si intende soddisfatto qualora almeno il 75 per cento del patrimonio investito sia destinato all'acquisizione di partecipazioni di minoranza in piccole e medie imprese.
        2. Le società private di partecipazione perseguono l'oggetto sociale per il tramite delle seguenti operazioni:

            a) acquisto o sottoscrizione di quote di società a responsabilità limitata ovvero di azioni o di altri strumenti finanziari partecipativi o non partecipativi di società per azioni e in accomandita per azioni;

            b) acquisto o sottoscrizione di quote di consorzi, di società consortili, di cooperative a mutualità non prevalente;

            c) acquisto o sottoscrizione di quote o di azioni nelle società e negli enti individuati ai sensi delle lettere a) e b) tramite operazioni di fusione, di scissione e altre operazioni straordinarie;

            d) prestiti partecipativi convertendi.


Art. 3.

(Requisiti delle società private di partecipazione).

        1. Le società private di partecipazione devono rivestire la forma di società a responsabilità limitata e avere un capitale minimo interamente versato di 1 milione di euro.
        2. Le società private di partecipazione possono essere partecipate esclusivamente da investitori qualificati nessuno dei quali può detenere una quota del capitale sociale superiore al 30 per cento. Sono considerati investitori qualificati le categorie di soggetti di cui all'articolo 31, comma 2, del regolamento di cui alla deliberazione CONSOB 1^ luglio 1998, n. 11522, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio 1998, e successive modificazioni.
        3. Alle società private di partecipazione, che operano in conformità alla presente legge, si applicano le norme previste per i soggetti non operanti nei confronti del pubblico e, in particolare, gli articoli 108, 109 e 113 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385.


Art. 4.

(Requisiti degli amministratori delle società private di
partecipazione).

        1. Agli amministratori, ai sindaci, ai direttori generali e ai dirigenti muniti di rappresentanza delle società private di partecipazione si applicano le disposizioni dell'articolo 26 del testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre 1993, n. 385.


Art. 5.

(Prestiti partecipativi convertendi).

        1. Ai fini della presente legge si considerano prestiti partecipativi i finanziamenti di durata non inferiore a tre anni erogati dalla società privata di partecipazione a piccole e medie imprese nei quali una parte del corrispettivo è commisurata al risultato economico dell'impresa finanziata. Tali prestiti devono prevedere l'obbligo di conversione del prestito in azioni o di quote nel caso di quotazione o di cessione dell'impresa e, in caso di mancata conversione, un premio al rimborso commisurato al risultato economico dell'impresa nel periodo oggetto del finanziamento.
        2. Il prestito partecipativo è subordinato a tutte le passività, finanziarie e commerciali, in essere dell'impresa.
        3. Ai fini delle imposte sui redditi, i premi al rimborso corrisposti nel caso di mancata conversione del prestito partecipativo sono equiparati a plusvalenze realizzate.


Art. 6.

(Rapporti fra patrimonio netto e ammontare degli
investimenti in partecipazioni).

        1. L'ammontare complessivo delle operazioni di cui all'articolo 2, comma 2, al netto dei fondi di svalutazione, non deve superare il limite quantitativo costituito dai fondi patrimoniali, capitale sociale e riserve, delle società private di partecipazione.
        2. Le partecipazioni assunte in ciascuna impresa, nelle forme di cui all'articolo 2, comma 2, non possono eccedere il 10 per cento dei fondi patrimoniali, capitale sociale e riserve delle società private di partecipazione.
        3. Nel caso di utilizzo di prestiti partecipativi per un importo almeno pari al 50 per cento del prezzo di acquisto o di sottoscrizione di ciascuna partecipazione nelle piccole e medie imprese, il limite di cui al comma 2 è aumentato al 20 per cento.


Art. 7.

(Durata delle società private di partecipazione).

        1. L'atto costitutivo delle società private di partecipazione deve prevedere una durata della società non superiore a dieci anni e prorogabile per non più di due anni nei sei mesi precedenti la data di scadenza.

Art. 8.

(Agevolazioni a favore delle società private di
partecipazione).

        1. Alle società private di partecipazione è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 23 per cento del valore delle partecipazioni acquistate o del prestito partecipativo erogato.
        2. Il credito d'imposta può essere, in alternativa, utilizzato anche dalle singole società partecipate o finanziate dalla società privata di partecipazioni entro la data di cessazione delle attività della società stessa.


Capo III

INCENTIVAZIONI PER L'AGGREGAZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE
IMPRESE


Art. 9.

(Società di servizi dei sistemi produttivi locali).

        1. Le imprese operanti nei sistemi produttivi locali possono costituire, nella forma delle società di capitali, società di servizi aventi come oggetto sociale esclusivo la gestione dei servizi di interesse comune delle imprese operanti nell'ambito del sistema produttivo locale nei seguenti, non esclusivi, settori di attività:

            a) supporto per la qualità e per le attività di innovazione, ricerca e sviluppo, e trasferimento tecnologico;

            b) gestione e promozione dei marchi e attività di contrasto della contraffazione;

            c) consulenza fiscale, finanziaria e del lavoro;

            d) sostegno alla commercializzazione, alla promozione all'estero ed alla internazionalizzazione delle imprese;
            e) cablaggio dei sistemi produttivi locali e applicazioni delle tecnologie dell'informazione;

            f) formazione professionale e manageriale;

            g) certificazioni ambientali, depurazione delle acque, risanamento dei siti industriali dismessi;

            h) logistica;

            i) sicurezza;

            l) sportello informativo.

        2. Le società di servizi dei sistemi produttivi locali operano, per i primi dieci anni dalla loro costituzione, nei soli confronti delle imprese aderenti.
        3. Le società di servizi di cui al comma 1 possono essere partecipate esclusivamente dalle imprese operanti nel singolo sistema produttivo locale con partecipazioni non superiori al 5 per cento o dalle relative associazioni di categoria con partecipazioni non superiori all'1 per cento.


Art. 10.

(Agevolazioni fiscali per le società di servizi dei
sistemi produttivi locali).

        1. Le società di servizi di cui all'articolo 9 sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall' imposta regionale sulle attività produttive per un periodo di dieci anni dalla data della loro costituzione.
        2. L'esenzione di cui al comma 1 è concessa nei limiti e subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea, in conformità alle disposizioni dell'Unione europea sugli aiuti di Stato.
        3. Alle imprese aderenti alla società di servizi di cui all'articolo 9 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 23 per cento del valore della partecipazione nella società stessa.

Art. 11.

(Processi di ricapitalizzazione e di concentrazione delle
piccole e medie imprese).

        1. Le operazioni di costituzione e di aumento del capitale o del patrimonio relative alle piccole e medie imprese sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali per dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        2. Le operazioni di acquisto o di conferimento di aziende o di rami di azienda, di acquisto o conferimento di partecipazioni superiori al 51 per cento del capitale, e le fusioni anche per incorporazioni che intercorrono fra piccole e medie imprese sono esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e catastali e, ove prevista, dall'imposta sul valore aggiunto per dieci anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        3. Per tutti i costi amministrativi, notarili e legali, entro limiti individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sentiti i rispettivi ordini professionali, connessi alle operazioni di cui al comma 2, è riconosciuto, a valere sull'esercizio successivo, un credito di imposta pari al 23 per cento.


Art. 12.

(Imposta sul reddito delle società).

        1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 7 aprile 2003, n. 80, è sostituito dal seguente:

        "2. Sull'imponibile determinato ai sensi del comma 1 insiste una aliquota pari al 23 per cento fino a 100.000 euro ed un'aliquota pari al 33 per cento oltre tale importo".


Art. 13.

(Imposta regionale sulle attività produttive).

        1. Al comma 4-bis.1 dell'articolo 11 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, introdotto dall'articolo 5, comma 2, lettera e), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, le parole: "fino a un massimo di cinque" sono sostituite dalle seguenti: "fino a un massimo di nove".


Capo IV

SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' DI RICERCA ED INNOVAZIONE NEI SISTEMI
PRODUTTIVI LOCALI


Art. 14.

(Attività di ricerca e sviluppo nei sistemi produttivi
locali).

        1. Al fine di promuovere le attività di ricerca e sviluppo e di incentivare le aggregazioni tra imprese, per gli investimenti in laboratori di ricerca di al comma 3 del presente articolo effettuati dalle società o degli enti controllanti dei gruppi di piccole e medie imprese o dalle società di servizi di cui all'articolo 9, alle società o agli enti controllanti dei gruppi di piccole e medie imprese ed alle società di servizi è riconosciuto un credito d'imposta nella misura:

            a) del 75 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca fondamentale;

            b) del 50 per cento dei costi documentati nel caso di attività di ricerca industriale, ivi inclusi il design e la predisposizione dei campionari;

            c) del 35 per cento dei costi documentati nel caso di sviluppo competitivo.

        2. Per la definizione del requisito del controllo, si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice civile.
        3. Per investimenti in laboratori di ricerca si intendono:

            a) i costi sostenuti per l'uso, a qualsiasi titolo, di terreni e di fabbricati utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;
            b) i costi per strumenti e per attrezzature utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività di ricerca;

            c) i costi per il personale: ricercatori tecnici e altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività di ricerca;

            d) i costi relativi alla messa a punto di un piano, di un progetto, di un disegno per prodotti, processi produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, destinati alla vendita o alla utilizzazione, compresa la creazione di un primo prototipo non idoneo a fini commerciali;

            e) il costo dei servizi di consulenza e simili utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di know-how, di diritti di licenza;

            f) le ulteriori spese generali direttamente imputabili all'attività di ricerca;

            g) gli altri costi di esercizio direttamente imputabili all'attività di ricerca.

        4. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, di cui alla comunicazione della Commissione europea 96/C 45/06 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee C45 del 17 febbraio 1996. Esso è determinato con riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun periodo di imposta, va indicato nella relativa dichiarazione dei redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione, ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni.
        5. Il credito d'imposta può essere utilizzato anche dalle società partecipanti alla società di servizi di cui all'articolo 9 in proporzione alla loro partecipazione al capitale nella medesima società di servizi.

Art. 15.

(Collaborazione università-impresa).

        1. Le agevolazioni previste dall'articolo 14 sono attribuite alla società o all'ente controllante dei gruppi di piccole e medie imprese o alla società di servizi di cui all'articolo 9 e alle società partecipanti al capitale delle stesse società anche a fronte di investimenti in attività di ricerca e sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico condotte congiuntamente alle università, all'interno di convenzioni di durata almeno quinquennale.
        2. Per gli investimenti in laboratori di ricerca effettuati nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 1, alle università è riconosciuto un credito d'imposta pari al 100 per cento.


Capo V

TUTELA DELLA SPECIFICITA'
DELLE PRODUZIONI NAZIONALI


Art. 16.

(Tracciabilità dei prodotti).

        1. Al fine di garantire agli utilizzatori intermedi e ai consumatori finali un'adeguata informazione sui processi produttivi, è istituito, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in tema di origine commerciale dei prodotti, l'obbligo di etichettatura. Tale etichettatura deve evidenziare il Paese di origine del prodotto finito nonché dei prodotti intermedi che racchiudono un processo produttivo complesso e definito.
        2. Nel caso di prodotti alimentari trasformati, per luogo di origine si intende la zona di coltivazione o di allevamento della materia prima agricola utilizzata nella preparazione e nella produzione.
        3. Il Ministro delle attività produttive e, per quanto di propria competenza, il Ministro delle politiche agricole e forestali, sentite le organizzazioni imprenditoriali ed artigiane, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale e le associazioni nazionali riconosciute per la tutela dei consumatori, stabilisce, con proprio decreto, i comparti produttivi ai quali si applica l'obbligo di etichettatura.
        4. Nella etichetta di prodotti finiti e intermedi è fatto obbligo di fornire informazioni relative al conseguimento, o meno, di specifiche certificazioni ambientali e sociali.


Art. 17.

(Prodotti italiani di qualità).

        1. E' istituito il marchio del "prodotto italiano di qualità" per designare i prodotti progettati e realizzati nelle filiere produttive dei distretti industriali, nel rispetto dei princìpi di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, in materia di codice doganale comunitario.
        2. Il Ministro delle attività produttive, sentite le organizzazioni imprenditoriali ed artigiane e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, stabilisce con proprio decreto le fasi di lavorazione ad elevato valore aggiunto che si distinguono per le caratteristiche di elevata professionalità e di creatività nel processo produttivo e che danno diritto all'utilizzo del marchio.
        3. La proprietà del marchio è dello Stato.
        4. Previa autorizzazione del Ministero delle attività produttive, le società di servizi di cui all'articolo 9 possono gestire il marchio del "prodotto italiano di qualità" e predisporre le relative azioni di promozione. Alle stesse società è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 100 per cento per gli investimenti connessi alle attività di promozione del marchio. Il credito d'imposta può essere utilizzato anche dalle società partecipanti alla società di servizi in proporzione alla loro partecipazione al capitale nella medesima società di servizi.
        5. Il Ministero delle attività produttive, secondo modalità stabilite con decreto dal Ministro stesso, conduce controlli a campione sulla veridicità delle informazioni contenute nei marchi.


Art. 18.

(Prodotti "full made in Italy").

        1. E' istituito il marchio "full made in Italy" per designare le produzioni realizzate interamente sul territorio italiano, nel rispetto dei princìpi di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, in materia di codice doganale comunitario. Ai fini della presente legge, un determinato prodotto si intende interamente realizzato sul territorio italiano quando il disegno, la progettazione, le lavorazioni e il confezionamento sono compiuti interamente sul territorio italiano.
        2. Le imprese attestano annualmente, attraverso autocertificazione, presso il Ministero delle attività produttive, l'effettuazione delle produzioni soggette al marchio nelle filiere produttive individuate. L'utilizzo del marchio è condizionato alla piena osservanza della legislazione vigente in materia e dei contratti collettivi di lavoro.
        3. La proprietà del marchio è dello Stato.
        4. Previa autorizzazione del Ministero delle attività produttive, le società di servizi di cui all'articolo 9 possono gestire il marchio del "full made in Italy" e predisporre le relative azioni di promozione. Alle stesse società è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 100 per cento per gli investimenti connessi alle attività di promozione del marchio. Il credito d'imposta può essere utilizzato anche dalle società partecipanti alla società di servizi in proporzione alla loro partecipazione al capitale nella medesima società di servizi.
        5. Il Ministero delle attività produttive, secondo modalità stabilite con decreto dal Ministro stesso, conduce controlli a campione sulla veridicità delle informazioni contenute nei marchi.


Art. 19.

(Norme anticontraffazione e sanzioni).

        1. La protezione delle indicazioni geografiche di origine "prodotto italiano di qualità" e "full made in Italy" è garantita contro ogni tipo di imitazione, anche qualora risulti indicata la reale origine del prodotto o l'indicazione geografica sia tradotta in altra lingua o accompagnata da espressioni quali "genere", "tipo", "modo", "imitazione" e simili.
        2. La protezione è altresì garantita contro l'utilizzo, di qualsiasi genere e natura, di segni e di simboli idonei a determinare un rischio di confusione per il pubblico in ordine alla provenienza del prodotto nonché contro l'uso decettivo di qualsiasi mezzo nella designazione o nella presentazione di un prodotto che indica o suggerisce che il prodotto proviene da località italiana.
        3. E' considerato comunque sempre idoneo a determinare un rischio di confusione ai sensi del comma 2 l'uso decettivo sui prodotti relativi a:

            a) simboli di enti pubblici, territoriali e non, e di autorità dello Stato italiano, ivi compresi, lo stemma e la bandiera nazionali, il sigillo di Stato, gli emblemi degli enti territoriali minori e qualsiasi simbolo che richiami tali soggetti;

            b) raffigurazioni e riproduzioni di monumenti, edifici pubblici ed opere siti in Italia; espressioni o raffigurazioni che richiamino elementi caratteristici della identità italiana.

        4. Qualora, a seguito dei controlli di cui agli articoli 17, comma 5, e 18,comma 5, sia accertato che, imprese o società di servizi eventualmente autorizzate alla gestione dei marchio "prodotto italiano di qualità" o del marchio "full made in Italy", pur non avendone diritto, ne facciano uso o vi riportino informazioni non veridiche, con decreto del Ministro delle attività produttive sono revocate tutte le agevolazioni eventualmente godute ai sensi della presente legge a decorrere dalla data di utilizzo del marchio stesso.
        5. Chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le associazioni di categoria, è legittimato ad agire a tutela degli interessi propri e collettivi richiedendo al giudice:

            a) che sia disposta l'inibitoria ai sensi dell'articolo 63 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni;

            b) che sia disposta la descrizione o il sequestro ai sensi del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e successive modificazioni, in quanto compatibile.


Art. 20.

(Agevolazioni fiscali).

        1. Al fine di promuovere le attività di prevenzione dei fenomeni di contraffazione nonché gli investimenti in tecnologie intese a consentire la identificazione dei prodotti, effettuati dalle società o dagli enti controllanti dei gruppi di piccole e medie imprese o dalle società di servizi di cui all'articolo 9, alle società o agli enti controllanti dei gruppi di piccole e medie imprese e alle predette società di servizi è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del 35 per cento. Per la definizione del requisito del controllo si fa riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all'articolo 2359 del codice civile.

Capo VI

RAPPORTO FRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SISTEMA DELLE
IMPRESE


Art. 21.

(Certezza dei tempi).

        1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono tenute a fornire con ogni strumento di comunicazione, anche tramite gli uffici per le relazioni con il pubblico, l'elenco dettagliato ed esaustivo della documentazione e degli atti pubblici o privati, stabilito dal responsabile dell'ufficio competente ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, da presentare all'atto dell'istanza ai fini dell'adozione del provvedimento amministrativo richiesto. E' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di richiedere ai privati documentazione diversa da quella elencata secondo le modalità di cui al periodo precedente. L'eventuale documentazione mancante o incompleta rispetto all'elenco stabilito è richiesta, previa motivazione del responsabile del procedimento, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla presentazione da parte dell'interessato della documentazione richiesta. Decorso tale termine senza che il responsabile del procedimento abbia richiesto l'integrazione della documentazione, da essa si prescinde ai fini dell'adozione del provvedimento. Nel caso in cui l'amministrazione non adotti il provvedimento favorevole al richiedente in quanto la documentazione non acquisita è determinante per il completamento dell'istruttoria ai fini della tutela di interessi costituzionalmente garantiti, il responsabile del procedimento risponde personalmente dei danni patrimoniali cagionati al richiedente per la mancata adozione del provvedimento favorevole.

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI


Art. 22.

(Copertura finanziaria).

        1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede, fino a concorrenza dei relativi importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), della legge 7 aprile 2003, n. 80, come sostituito dal comma 2 del presente articolo.
        2. Il numero 2) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 7 aprile 2003, n. 80 è sostituito dal seguente:

        "2) convergenza della aliquota applicabile nel regime fiscale sostitutivo sulla aliquota applicabile al primo scaglione dell'imposta sul reddito;".


Art. 23.

(Compensazioni delle minori entrate).

        1. Per fare fronte alle minori entrate derivanti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono incrementare, in misura corrispondente, l'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto ad esse riservata ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56.



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