XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4224
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
DEFINIZIONI
Art. 1.
(Definizioni).
1. Ai fini della presente legge, si definiscono:
a) "piccole e medie imprese" le imprese
individuate dal decreto del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato 18 settembre 1997, pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1^ ottobre 1997, in
conformità alla disciplina comunitaria;
b) "sistemi produttivi locali" i contesti
produttivi omogenei, caratterizzati da una elevata
concentrazione di imprese, prevalentemente di piccole e medie
dimensioni e da una peculiare organizzazione interna,
individuati con legge regionale ai sensi dell'articolo 36
della legge 5 ottobre 1991, n. 317, come da ultimo modificato
dalla legge 11 maggio 1999, n. 140;
c) "distretti industriali" i sistemi produttivi
locali di cui alla lettera b), caratterizzati da
un'elevata concentrazione di imprese industriali nonché dalla
specializzazione produttiva di sistemi di imprese, individuati
con legge regionale ai sensi dell'articolo 36 della legge 5
ottobre 1991, n. 317, come da ultimo modificato dalla legge 11
maggio 1999, n. 140.
Capo II
STRUMENTI FINANZIARI PER LE
PICCOLE E MEDIE IMPRESE
Art. 2.
(Società private di partecipazione).
1. Si definiscono "società private di partecipazione" le
società di capitali aventi come oggetto sociale esclusivo
l'assunzione di partecipazioni a carattere temporaneo e
prevalentemente di minoranza al capitale di rischio di piccole
e medie imprese costituite in forma di società di capitali e
non quotate al momento dell'acquisizione di partecipazione. Il
requisito di prevalenza si intende soddisfatto qualora almeno
il 75 per cento del patrimonio investito sia destinato
all'acquisizione di partecipazioni di minoranza in piccole e
medie imprese.
2. Le società private di partecipazione perseguono
l'oggetto sociale per il tramite delle seguenti operazioni:
a) acquisto o sottoscrizione di quote di società a
responsabilità limitata ovvero di azioni o di altri strumenti
finanziari partecipativi o non partecipativi di società per
azioni e in accomandita per azioni;
b) acquisto o sottoscrizione di quote di consorzi,
di società consortili, di cooperative a mutualità non
prevalente;
c) acquisto o sottoscrizione di quote o di azioni
nelle società e negli enti individuati ai sensi delle lettere
a) e b) tramite operazioni di fusione, di
scissione e altre operazioni straordinarie;
d) prestiti partecipativi convertendi.
Art. 3.
(Requisiti delle società private di partecipazione).
1. Le società private di partecipazione devono rivestire
la forma di società a responsabilità limitata e avere un
capitale minimo interamente versato di 1 milione di euro.
2. Le società private di partecipazione possono essere
partecipate esclusivamente da investitori qualificati nessuno
dei quali può detenere una quota del capitale sociale
superiore al 30 per cento. Sono considerati investitori
qualificati le categorie di soggetti di cui all'articolo 31,
comma 2, del regolamento di cui alla deliberazione CONSOB 1^
luglio 1998, n. 11522, pubblicata nel supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 165 del 17 luglio 1998, e
successive modificazioni.
3. Alle società private di partecipazione, che operano in
conformità alla presente legge, si applicano le norme previste
per i soggetti non operanti nei confronti del pubblico e, in
particolare, gli articoli 108, 109 e 113 del testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1^ settembre 1993, n. 385.
Art. 4.
(Requisiti degli amministratori delle società private di
partecipazione).
1. Agli amministratori, ai sindaci, ai direttori generali
e ai dirigenti muniti di rappresentanza delle società private
di partecipazione si applicano le disposizioni dell'articolo
26 del testo unico di cui al decreto legislativo 1^ settembre
1993, n. 385.
Art. 5.
(Prestiti partecipativi convertendi).
1. Ai fini della presente legge si considerano prestiti
partecipativi i finanziamenti di durata non inferiore a tre
anni erogati dalla società privata di partecipazione a piccole
e medie imprese nei quali una parte del corrispettivo è
commisurata al risultato economico dell'impresa finanziata.
Tali prestiti devono prevedere l'obbligo di conversione del
prestito in azioni o di quote nel caso di quotazione o di
cessione dell'impresa e, in caso di mancata conversione, un
premio al rimborso commisurato al risultato economico
dell'impresa nel periodo oggetto del finanziamento.
2. Il prestito partecipativo è subordinato a tutte le
passività, finanziarie e commerciali, in essere
dell'impresa.
3. Ai fini delle imposte sui redditi, i premi al rimborso
corrisposti nel caso di mancata conversione del prestito
partecipativo sono equiparati a plusvalenze realizzate.
Art. 6.
(Rapporti fra patrimonio netto e ammontare degli
investimenti in partecipazioni).
1. L'ammontare complessivo delle operazioni di cui
all'articolo 2, comma 2, al netto dei fondi di svalutazione,
non deve superare il limite quantitativo costituito dai fondi
patrimoniali, capitale sociale e riserve, delle società
private di partecipazione.
2. Le partecipazioni assunte in ciascuna impresa, nelle
forme di cui all'articolo 2, comma 2, non possono eccedere il
10 per cento dei fondi patrimoniali, capitale sociale e
riserve delle società private di partecipazione.
3. Nel caso di utilizzo di prestiti partecipativi per un
importo almeno pari al 50 per cento del prezzo di acquisto o
di sottoscrizione di ciascuna partecipazione nelle piccole e
medie imprese, il limite di cui al comma 2 è aumentato al 20
per cento.
Art. 7.
(Durata delle società private di partecipazione).
1. L'atto costitutivo delle società private di
partecipazione deve prevedere una durata della società non
superiore a dieci anni e prorogabile per non più di due anni
nei sei mesi precedenti la data di scadenza.
Art. 8.
(Agevolazioni a favore delle società private di
partecipazione).
1. Alle società private di partecipazione è riconosciuto
un credito d'imposta nella misura del 23 per cento del valore
delle partecipazioni acquistate o del prestito partecipativo
erogato.
2. Il credito d'imposta può essere, in alternativa,
utilizzato anche dalle singole società partecipate o
finanziate dalla società privata di partecipazioni entro la
data di cessazione delle attività della società stessa.
Capo III
INCENTIVAZIONI PER L'AGGREGAZIONE DELLE PICCOLE E MEDIE
IMPRESE
Art. 9.
(Società di servizi dei sistemi produttivi locali).
1. Le imprese operanti nei sistemi produttivi locali
possono costituire, nella forma delle società di capitali,
società di servizi aventi come oggetto sociale esclusivo la
gestione dei servizi di interesse comune delle imprese
operanti nell'ambito del sistema produttivo locale nei
seguenti, non esclusivi, settori di attività:
a) supporto per la qualità e per le attività di
innovazione, ricerca e sviluppo, e trasferimento
tecnologico;
b) gestione e promozione dei marchi e attività di
contrasto della contraffazione;
c) consulenza fiscale, finanziaria e del
lavoro;
d) sostegno alla commercializzazione, alla
promozione all'estero ed alla internazionalizzazione delle
imprese;
e) cablaggio dei sistemi produttivi locali e
applicazioni delle tecnologie dell'informazione;
f) formazione professionale e manageriale;
g) certificazioni ambientali, depurazione delle
acque, risanamento dei siti industriali dismessi;
h) logistica;
i) sicurezza;
l) sportello informativo.
2. Le società di servizi dei sistemi produttivi locali
operano, per i primi dieci anni dalla loro costituzione, nei
soli confronti delle imprese aderenti.
3. Le società di servizi di cui al comma 1 possono essere
partecipate esclusivamente dalle imprese operanti nel singolo
sistema produttivo locale con partecipazioni non superiori al
5 per cento o dalle relative associazioni di categoria con
partecipazioni non superiori all'1 per cento.
Art. 10.
(Agevolazioni fiscali per le società di servizi dei
sistemi produttivi locali).
1. Le società di servizi di cui all'articolo 9 sono esenti
dall'imposta sul reddito delle persone giuridiche e dall'
imposta regionale sulle attività produttive per un periodo di
dieci anni dalla data della loro costituzione.
2. L'esenzione di cui al comma 1 è concessa nei limiti e
subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea,
in conformità alle disposizioni dell'Unione europea sugli
aiuti di Stato.
3. Alle imprese aderenti alla società di servizi di cui
all'articolo 9 è riconosciuto un credito d'imposta pari al 23
per cento del valore della partecipazione nella società
stessa.
Art. 11.
(Processi di ricapitalizzazione e di concentrazione delle
piccole e medie imprese).
1. Le operazioni di costituzione e di aumento del capitale
o del patrimonio relative alle piccole e medie imprese sono
esenti dalle imposte di bollo, di registro, ipotecarie e
catastali per dieci anni dalla data di entrata in vigore della
presente legge.
2. Le operazioni di acquisto o di conferimento di aziende
o di rami di azienda, di acquisto o conferimento di
partecipazioni superiori al 51 per cento del capitale, e le
fusioni anche per incorporazioni che intercorrono fra piccole
e medie imprese sono esenti dalle imposte di bollo, di
registro, ipotecarie e catastali e, ove prevista, dall'imposta
sul valore aggiunto per dieci anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. Per tutti i costi amministrativi, notarili e legali,
entro limiti individuati con decreto del Ministro
dell'economia e delle finanze sentiti i rispettivi ordini
professionali, connessi alle operazioni di cui al comma 2, è
riconosciuto, a valere sull'esercizio successivo, un credito
di imposta pari al 23 per cento.
Art. 12.
(Imposta sul reddito delle società).
1. Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 7 aprile 2003,
n. 80, è sostituito dal seguente:
"2. Sull'imponibile determinato ai sensi del comma 1
insiste una aliquota pari al 23 per cento fino a 100.000 euro
ed un'aliquota pari al 33 per cento oltre tale importo".
Art. 13.
(Imposta regionale sulle attività produttive).
1. Al comma 4-bis.1 dell'articolo 11 del decreto
legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, introdotto dall'articolo
5, comma 2, lettera e), della legge 27 dicembre 2002, n.
289, le parole: "fino a un massimo di cinque" sono sostituite
dalle seguenti: "fino a un massimo di nove".
Capo IV
SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' DI RICERCA ED INNOVAZIONE NEI SISTEMI
PRODUTTIVI LOCALI
Art. 14.
(Attività di ricerca e sviluppo nei sistemi produttivi
locali).
1. Al fine di promuovere le attività di ricerca e sviluppo
e di incentivare le aggregazioni tra imprese, per gli
investimenti in laboratori di ricerca di al comma 3 del
presente articolo effettuati dalle società o degli enti
controllanti dei gruppi di piccole e medie imprese o dalle
società di servizi di cui all'articolo 9, alle società o agli
enti controllanti dei gruppi di piccole e medie imprese ed
alle società di servizi è riconosciuto un credito d'imposta
nella misura:
a) del 75 per cento dei costi documentati nel caso
di attività di ricerca fondamentale;
b) del 50 per cento dei costi documentati nel caso
di attività di ricerca industriale, ivi inclusi il
design e la predisposizione dei campionari;
c) del 35 per cento dei costi documentati nel caso
di sviluppo competitivo.
2. Per la definizione del requisito del controllo, si fa
riferimento ad una partecipazione non inferiore a quella
necessaria per il controllo di diritto, diretto o indiretto,
di cui all'articolo 2359 del codice civile.
3. Per investimenti in laboratori di ricerca si
intendono:
a) i costi sostenuti per l'uso, a qualsiasi
titolo, di terreni e di fabbricati utilizzati esclusivamente e
in forma permanente per l'attività di ricerca;
b) i costi per strumenti e per attrezzature
utilizzati esclusivamente e in forma permanente per l'attività
di ricerca;
c) i costi per il personale: ricercatori tecnici e
altro personale ausiliario adibito esclusivamente all'attività
di ricerca;
d) i costi relativi alla messa a punto di un
piano, di un progetto, di un disegno per prodotti, processi
produttivi o servizi nuovi, modificati o migliorati, destinati
alla vendita o alla utilizzazione, compresa la creazione di un
primo prototipo non idoneo a fini commerciali;
e) il costo dei servizi di consulenza e simili
utilizzati esclusivamente per l'attività di ricerca, compresa
l'acquisizione dei risultati di ricerche, di brevetti e di
know-how, di diritti di licenza;
f) le ulteriori spese generali direttamente
imputabili all'attività di ricerca;
g) gli altri costi di esercizio direttamente
imputabili all'attività di ricerca.
4. Il credito d'imposta è riconosciuto nel rispetto delle
condizioni sostanziali e procedurali definite dalla disciplina
comunitaria per gli aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo, di
cui alla comunicazione della Commissione europea 96/C 45/06
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità
europee C45 del 17 febbraio 1996. Esso è determinato con
riferimento ai nuovi investimenti effettuati in ciascun
periodo di imposta, va indicato nella relativa dichiarazione
dei redditi ed è utilizzabile esclusivamente in compensazione,
ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e
successive modificazioni.
5. Il credito d'imposta può essere utilizzato anche dalle
società partecipanti alla società di servizi di cui
all'articolo 9 in proporzione alla loro partecipazione al
capitale nella medesima società di servizi.
Art. 15.
(Collaborazione università-impresa).
1. Le agevolazioni previste dall'articolo 14 sono
attribuite alla società o all'ente controllante dei gruppi di
piccole e medie imprese o alla società di servizi di cui
all'articolo 9 e alle società partecipanti al capitale delle
stesse società anche a fronte di investimenti in attività di
ricerca e sviluppo, innovazione e trasferimento tecnologico
condotte congiuntamente alle università, all'interno di
convenzioni di durata almeno quinquennale.
2. Per gli investimenti in laboratori di ricerca
effettuati nell'ambito delle convenzioni di cui al comma 1,
alle università è riconosciuto un credito d'imposta pari al
100 per cento.
Capo V
TUTELA DELLA SPECIFICITA'
DELLE PRODUZIONI NAZIONALI
Art. 16.
(Tracciabilità dei prodotti).
1. Al fine di garantire agli utilizzatori intermedi e ai
consumatori finali un'adeguata informazione sui processi
produttivi, è istituito, nel rispetto della normativa
comunitaria vigente in tema di origine commerciale dei
prodotti, l'obbligo di etichettatura. Tale etichettatura deve
evidenziare il Paese di origine del prodotto finito nonché dei
prodotti intermedi che racchiudono un processo produttivo
complesso e definito.
2. Nel caso di prodotti alimentari trasformati, per luogo
di origine si intende la zona di coltivazione o di allevamento
della materia prima agricola utilizzata nella preparazione e
nella produzione.
3. Il Ministro delle attività produttive e, per quanto di
propria competenza, il Ministro delle politiche agricole e
forestali, sentite le organizzazioni imprenditoriali ed
artigiane, le organizzazioni sindacali maggiormente
rappresentative a livello nazionale e le associazioni
nazionali riconosciute per la tutela dei consumatori,
stabilisce, con proprio decreto, i comparti produttivi ai
quali si applica l'obbligo di etichettatura.
4. Nella etichetta di prodotti finiti e intermedi è fatto
obbligo di fornire informazioni relative al conseguimento, o
meno, di specifiche certificazioni ambientali e sociali.
Art. 17.
(Prodotti italiani di qualità).
1. E' istituito il marchio del "prodotto italiano di
qualità" per designare i prodotti progettati e realizzati
nelle filiere produttive dei distretti industriali, nel
rispetto dei princìpi di cui al regolamento (CEE) n. 2913/92
del Consiglio, del 12 ottobre 1992, in materia di codice
doganale comunitario.
2. Il Ministro delle attività produttive, sentite le
organizzazioni imprenditoriali ed artigiane e le
organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a
livello nazionale, stabilisce con proprio decreto le fasi di
lavorazione ad elevato valore aggiunto che si distinguono per
le caratteristiche di elevata professionalità e di creatività
nel processo produttivo e che danno diritto all'utilizzo del
marchio.
3. La proprietà del marchio è dello Stato.
4. Previa autorizzazione del Ministero delle attività
produttive, le società di servizi di cui all'articolo 9
possono gestire il marchio del "prodotto italiano di qualità"
e predisporre le relative azioni di promozione. Alle stesse
società è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del
100 per cento per gli investimenti connessi alle attività di
promozione del marchio. Il credito d'imposta può essere
utilizzato anche dalle società partecipanti alla società di
servizi in proporzione alla loro partecipazione al capitale
nella medesima società di servizi.
5. Il Ministero delle attività produttive, secondo
modalità stabilite con decreto dal Ministro stesso, conduce
controlli a campione sulla veridicità delle informazioni
contenute nei marchi.
Art. 18.
(Prodotti "full made in Italy").
1. E' istituito il marchio "full made in Italy" per
designare le produzioni realizzate interamente sul territorio
italiano, nel rispetto dei princìpi di cui al regolamento
(CEE) n. 2913/92 del Consiglio, del 12 ottobre 1992, in
materia di codice doganale comunitario. Ai fini della presente
legge, un determinato prodotto si intende interamente
realizzato sul territorio italiano quando il disegno, la
progettazione, le lavorazioni e il confezionamento sono
compiuti interamente sul territorio italiano.
2. Le imprese attestano annualmente, attraverso
autocertificazione, presso il Ministero delle attività
produttive, l'effettuazione delle produzioni soggette al
marchio nelle filiere produttive individuate. L'utilizzo del
marchio è condizionato alla piena osservanza della
legislazione vigente in materia e dei contratti collettivi di
lavoro.
3. La proprietà del marchio è dello Stato.
4. Previa autorizzazione del Ministero delle attività
produttive, le società di servizi di cui all'articolo 9
possono gestire il marchio del "full made in Italy" e
predisporre le relative azioni di promozione. Alle stesse
società è riconosciuto un credito d'imposta nella misura del
100 per cento per gli investimenti connessi alle attività di
promozione del marchio. Il credito d'imposta può essere
utilizzato anche dalle società partecipanti alla società di
servizi in proporzione alla loro partecipazione al capitale
nella medesima società di servizi.
5. Il Ministero delle attività produttive, secondo
modalità stabilite con decreto dal Ministro stesso, conduce
controlli a campione sulla veridicità delle informazioni
contenute nei marchi.
Art. 19.
(Norme anticontraffazione e sanzioni).
1. La protezione delle indicazioni geografiche di origine
"prodotto italiano di qualità" e "full made in Italy" è
garantita contro ogni tipo di imitazione, anche qualora
risulti indicata la reale origine del prodotto o l'indicazione
geografica sia tradotta in altra lingua o accompagnata da
espressioni quali "genere", "tipo", "modo", "imitazione" e
simili.
2. La protezione è altresì garantita contro l'utilizzo, di
qualsiasi genere e natura, di segni e di simboli idonei a
determinare un rischio di confusione per il pubblico in ordine
alla provenienza del prodotto nonché contro l'uso decettivo di
qualsiasi mezzo nella designazione o nella presentazione di un
prodotto che indica o suggerisce che il prodotto proviene da
località italiana.
3. E' considerato comunque sempre idoneo a determinare un
rischio di confusione ai sensi del comma 2 l'uso decettivo sui
prodotti relativi a:
a) simboli di enti pubblici, territoriali e non, e
di autorità dello Stato italiano, ivi compresi, lo stemma e la
bandiera nazionali, il sigillo di Stato, gli emblemi degli
enti territoriali minori e qualsiasi simbolo che richiami tali
soggetti;
b) raffigurazioni e riproduzioni di monumenti,
edifici pubblici ed opere siti in Italia; espressioni o
raffigurazioni che richiamino elementi caratteristici della
identità italiana.
4. Qualora, a seguito dei controlli di cui agli articoli
17, comma 5, e 18,comma 5, sia accertato che, imprese o
società di servizi eventualmente autorizzate alla gestione dei
marchio "prodotto italiano di qualità" o del marchio "full
made in Italy", pur non avendone diritto, ne facciano uso o
vi riportino informazioni non veridiche, con decreto del
Ministro delle attività produttive sono revocate tutte le
agevolazioni eventualmente godute ai sensi della presente
legge a decorrere dalla data di utilizzo del marchio
stesso.
5. Chiunque vi abbia interesse, ivi comprese le
associazioni di categoria, è legittimato ad agire a tutela
degli interessi propri e collettivi richiedendo al giudice:
a) che sia disposta l'inibitoria ai sensi
dell'articolo 63 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e
successive modificazioni;
b) che sia disposta la descrizione o il sequestro
ai sensi del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, e
successive modificazioni, in quanto compatibile.
Art. 20.
(Agevolazioni fiscali).
1. Al fine di promuovere le attività di prevenzione dei
fenomeni di contraffazione nonché gli investimenti in
tecnologie intese a consentire la identificazione dei
prodotti, effettuati dalle società o dagli enti controllanti
dei gruppi di piccole e medie imprese o dalle società di
servizi di cui all'articolo 9, alle società o agli enti
controllanti dei gruppi di piccole e medie imprese e alle
predette società di servizi è riconosciuto un credito
d'imposta nella misura del 35 per cento. Per la definizione
del requisito del controllo si fa riferimento ad una
partecipazione non inferiore a quella necessaria per il
controllo di diritto, diretto o indiretto, di cui all'articolo
2359 del codice civile.
Capo VI
RAPPORTO FRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SISTEMA DELLE
IMPRESE
Art. 21.
(Certezza dei tempi).
1. Le amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2 del
decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive
modificazioni, sono tenute a fornire con ogni strumento di
comunicazione, anche tramite gli uffici per le relazioni con
il pubblico, l'elenco dettagliato ed esaustivo della
documentazione e degli atti pubblici o privati, stabilito dal
responsabile dell'ufficio competente ai sensi della legge 7
agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, da presentare
all'atto dell'istanza ai fini dell'adozione del provvedimento
amministrativo richiesto. E' fatto divieto alle
amministrazioni pubbliche di richiedere ai privati
documentazione diversa da quella elencata secondo le modalità
di cui al periodo precedente. L'eventuale documentazione
mancante o incompleta rispetto all'elenco stabilito è
richiesta, previa motivazione del responsabile del
procedimento, entro il termine perentorio di trenta giorni
dalla presentazione da parte dell'interessato della
documentazione richiesta. Decorso tale termine senza che il
responsabile del procedimento abbia richiesto l'integrazione
della documentazione, da essa si prescinde ai fini
dell'adozione del provvedimento. Nel caso in cui
l'amministrazione non adotti il provvedimento favorevole al
richiedente in quanto la documentazione non acquisita è
determinante per il completamento dell'istruttoria ai fini
della tutela di interessi costituzionalmente garantiti, il
responsabile del procedimento risponde personalmente dei danni
patrimoniali cagionati al richiedente per la mancata adozione
del provvedimento favorevole.
Capo VII
DISPOSIZIONI FINALI
Art. 22.
(Copertura finanziaria).
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente
legge si provvede, fino a concorrenza dei relativi importi,
mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione
dell'articolo 3, comma 1, lettera d), numero 2), della
legge 7 aprile 2003, n. 80, come sostituito dal comma 2 del
presente articolo.
2. Il numero 2) della lettera d) del comma 1
dell'articolo 3 della legge 7 aprile 2003, n. 80 è sostituito
dal seguente:
"2) convergenza della aliquota applicabile nel regime
fiscale sostitutivo sulla aliquota applicabile al primo
scaglione dell'imposta sul reddito;".
Art. 23.
(Compensazioni delle minori entrate).
1. Per fare fronte alle minori entrate derivanti
dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14, le
regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono
incrementare, in misura corrispondente, l'aliquota
dell'imposta sul valore aggiunto ad esse riservata ai sensi
dell'articolo 2 del decreto legislativo 18 febbraio 2000,
n. 56.