XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4202




        Onorevoli Colleghi! - La Cassa depositi e prestiti da quasi un secolo e mezzo è il punto di riferimento per le amministrazioni locali, per la provvista finanziaria necessaria alla realizzazione degli investimenti programmati specie nel settore delle opere pubbliche e delle infrastrutture sia per la semplicità delle procedure sia per il lungo periodo di ammortamento sia per il tasso di interesse praticato, più favorevole - e a volte notevolmente - di quello offerto dal sistema bancario.
        Si può ben dire che per le collettività minori, la Cassa depositi e prestiti ha rappresentato e potrebbe rappresentare l'unico mezzo praticabile di sviluppo locale, ove vengano almeno mantenute le citate premesse.
        Con l'integrazione europea e le recenti norme sul patto stabilità, gli investimenti degli enti locali hanno subìto una notevole involuzione poiché alla contrazione delle disponibilità finanziarie si è accompagnata una inversione di tendenza nella politica creditizia della Cassa depositi e prestiti. In particolare, i tassi di interesse sui mutui vengono mensilmente fissati in relazione all'andamento degli indici di mercato, con l'ovvia conseguenza che viene ad essere in buona parte annullato il vantaggio rappresentato dai mutui della Cassa, amministrazione statale, che non persegue fini di lucro, ma obiettivi di interesse generale e di sostegno alle collettività locali.
        Per non paralizzare lo sviluppo dei comuni minori, specificatamente quelli montani con limitate possibilità di provvista finanziaria alternativa, e delle comunità montane, si propone di istituire presso la Cassa depositi e prestiti, con mezzi della stessa Cassa per non incorrere nell'ipotesi di indebiti "aiuti di Stato", un Fondo di 250 milioni di euro, alimentato da una quota degli utili annuali della Cassa stessa, destinato alla concessione di contributi in conto interessi che, senza toccare il meccanismo generale della determinazione del tasso di interesse, come è stato oggi stabilito con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, renda possibile e sopportabile agli enti locali più in difficoltà continuare ad attingere al credito della Cassa per dotare le proprie collettività di idonee infrastrutture.
        Nessuno squilibrio può derivare alla gestione economica della Cassa depositi e prestiti, né si possono verificare negative incidenze sui fabbisogni di cassa del Tesoro, in quanto tutte le somme in gioco permangono interamente nei conti della Cassa stessa. Infatti il Fondo permane nel bilancio della Cassa; per le occorrenze finanziarie del Fondo vengono utilizzate disponibilità del fondo di riserva, che verrà annualmente reintegrato, mentre i contributi erogati, andando ad abbattere la quota interessi dei piani di ammortamento dei mutui, costituiscono soltanto un giroconto, senza effetti esterni.
        Da qui l'assenza di copertura finanziaria per l'attuazione della presente proposta di legge.
        In particolare:

            a) con l'articolo 1 è istituito il Fondo, con una dotazione di 250 milioni di euro, con gestione autonoma, finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi a favore delle comunità montane, dei comuni montani e delle unioni di comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti;

            b) l'articolo 2 prevede che il Fondo sia costituito con una corrispondente anticipazione del fondo di riserva, il quale sarà contabilmente reintegrato, con un decimo degli utili annuali, sino a concorrenza dell'importo; successivamente, la frazione degli utili andrà ad incremento delle disponibilità del nuovo Fondo;

            c) l'articolo 3 fissa i limiti minimi e massimi della contribuzione, che andrà ad incidere direttamente sul piano di ammortamento a carico del mutuatario poiché la quota interessi sarà decurtata dell'ammontare del contributo, riducendo così l'onere gravante sui bilanci e conseguentemente aumentando le possibilità per l'ente di programmare investimenti. Data la finalità si ritiene opportuno sancire le non cumulabilità del beneficio;

            d) l'articolo 4, infine, demanda al consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti ogni regolamentazione dell'attività del Fondo, ivi compresi i criteri per la determinazione della misura del contributo.




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