XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4202
Onorevoli Colleghi! - La Cassa depositi e prestiti da
quasi un secolo e mezzo è il punto di riferimento per le
amministrazioni locali, per la provvista finanziaria
necessaria alla realizzazione degli investimenti programmati
specie nel settore delle opere pubbliche e delle
infrastrutture sia per la semplicità delle procedure sia per
il lungo periodo di ammortamento sia per il tasso di interesse
praticato, più favorevole - e a volte notevolmente - di quello
offerto dal sistema bancario.
Si può ben dire che per le collettività minori, la Cassa
depositi e prestiti ha rappresentato e potrebbe rappresentare
l'unico mezzo praticabile di sviluppo locale, ove vengano
almeno mantenute le citate premesse.
Con l'integrazione europea e le recenti norme sul patto
stabilità, gli investimenti degli enti locali hanno subìto una
notevole involuzione poiché alla contrazione delle
disponibilità finanziarie si è accompagnata una inversione di
tendenza nella politica creditizia della Cassa depositi e
prestiti. In particolare, i tassi di interesse sui mutui
vengono mensilmente fissati in relazione all'andamento degli
indici di mercato, con l'ovvia conseguenza che viene ad essere
in buona parte annullato il vantaggio rappresentato dai mutui
della Cassa, amministrazione statale, che non persegue fini di
lucro, ma obiettivi di interesse generale e di sostegno alle
collettività locali.
Per non paralizzare lo sviluppo dei comuni minori,
specificatamente quelli montani con limitate possibilità di
provvista finanziaria alternativa, e delle comunità montane,
si propone di istituire presso la Cassa depositi e prestiti,
con mezzi della stessa Cassa per non incorrere nell'ipotesi di
indebiti "aiuti di Stato", un Fondo di 250 milioni di euro,
alimentato da una quota degli utili annuali della Cassa
stessa, destinato alla concessione di contributi in conto
interessi che, senza toccare il meccanismo generale della
determinazione del tasso di interesse, come è stato oggi
stabilito con decreti del Ministro dell'economia e delle
finanze, renda possibile e sopportabile agli enti locali più
in difficoltà continuare ad attingere al credito della Cassa
per dotare le proprie collettività di idonee
infrastrutture.
Nessuno squilibrio può derivare alla gestione economica
della Cassa depositi e prestiti, né si possono verificare
negative incidenze sui fabbisogni di cassa del Tesoro, in
quanto tutte le somme in gioco permangono interamente nei
conti della Cassa stessa. Infatti il Fondo permane nel
bilancio della Cassa; per le occorrenze finanziarie del Fondo
vengono utilizzate disponibilità del fondo di riserva, che
verrà annualmente reintegrato, mentre i contributi erogati,
andando ad abbattere la quota interessi dei piani di
ammortamento dei mutui, costituiscono soltanto un giroconto,
senza effetti esterni.
Da qui l'assenza di copertura finanziaria per l'attuazione
della presente proposta di legge.
In particolare:
a) con l'articolo 1 è istituito il Fondo, con una
dotazione di 250 milioni di euro, con gestione autonoma,
finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi
a favore delle comunità montane, dei comuni montani e delle
unioni di comuni con popolazione non superiore a 5.000
abitanti;
b) l'articolo 2 prevede che il Fondo sia
costituito con una corrispondente anticipazione del fondo di
riserva, il quale sarà contabilmente reintegrato, con un
decimo degli utili annuali, sino a concorrenza dell'importo;
successivamente, la frazione degli utili andrà ad incremento
delle disponibilità del nuovo Fondo;
c) l'articolo 3 fissa i limiti minimi e massimi
della contribuzione, che andrà ad incidere direttamente sul
piano di ammortamento a carico del mutuatario poiché la quota
interessi sarà decurtata dell'ammontare del contributo,
riducendo così l'onere gravante sui bilanci e conseguentemente
aumentando le possibilità per l'ente di programmare
investimenti. Data la finalità si ritiene opportuno sancire le
non cumulabilità del beneficio;
d) l'articolo 4, infine, demanda al consiglio di
amministrazione della Cassa depositi e prestiti ogni
regolamentazione dell'attività del Fondo, ivi compresi i
criteri per la determinazione della misura del contributo.