XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4202




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Presso la Cassa depositi e prestiti è istituito il Fondo a favore delle collettività montane, di seguito denominato "Fondo", di 250 milioni di euro, con gestione autonoma, destinato alla erogazione di contributi decennali, in conto interessi, relativi a mutui concessi dalla Cassa stessa alle comunità montane, ai comuni montani e alle unioni di comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, per la realizzazione delle infrastrutture di rispettiva competenza.


Art. 2.

        1. La dotazione del Fondo è costituita mediante una anticipazione a valere sul fondo di riserva della Cassa depositi e prestiti, che è reintegrato annualmente, sino a concorrenza dell'importo anticipato, con la destinazione a tale fine di un decimo dell'utile annuale di esercizio. Le ulteriori disponibilità sono poste ad incremento della dotazione del Fondo.


Art. 3.

        1. La percentuale del contributo in conto interessi di cui all'articolo 1 non può essere superiore al 50 per cento e inferiore al 20 per cento del tasso nominale annuo del mutuo per il quale l'agevolazione viene concessa ed ha la medesima decorrenza e cadenza del piano di ammortamento.
        2. Le rate di ammortamento, semestrali o annuali, a carico dei mutuatari, sono ridotte ciascuna di un ammontare pari alla quota del contributo in conto interessi, e sono poste a decurtazione della dotazione del Fondo. Il contributo in conto interessi di cui alla presente legge non è cumulabile con altre eventuali contribuzioni a carico del bilancio statale o regionale.


Art. 4.

        1. Al consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti sono demandati la determinazione della misura del contributo in conto interessi e dei criteri per la sua concessione nonché ogni provvedimento necessario alla funzionalità ed alla gestione del Fondo in conformita alle finalità dello stesso Fondo.



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