XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4202
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. Presso la Cassa depositi e prestiti è istituito il
Fondo a favore delle collettività montane, di seguito
denominato "Fondo", di 250 milioni di euro, con gestione
autonoma, destinato alla erogazione di contributi decennali,
in conto interessi, relativi a mutui concessi dalla Cassa
stessa alle comunità montane, ai comuni montani e alle unioni
di comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti, per
la realizzazione delle infrastrutture di rispettiva
competenza.
Art. 2.
1. La dotazione del Fondo è costituita mediante una
anticipazione a valere sul fondo di riserva della Cassa
depositi e prestiti, che è reintegrato annualmente, sino a
concorrenza dell'importo anticipato, con la destinazione a
tale fine di un decimo dell'utile annuale di esercizio. Le
ulteriori disponibilità sono poste ad incremento della
dotazione del Fondo.
Art. 3.
1. La percentuale del contributo in conto interessi di cui
all'articolo 1 non può essere superiore al 50 per cento e
inferiore al 20 per cento del tasso nominale annuo del mutuo
per il quale l'agevolazione viene concessa ed ha la medesima
decorrenza e cadenza del piano di ammortamento.
2. Le rate di ammortamento, semestrali o annuali, a carico
dei mutuatari, sono ridotte ciascuna di un ammontare pari alla
quota del contributo in conto interessi, e sono poste a
decurtazione della dotazione del Fondo. Il contributo in conto
interessi di cui alla presente legge non è cumulabile con
altre eventuali contribuzioni a carico del bilancio statale o
regionale.
Art. 4.
1. Al consiglio di amministrazione della Cassa depositi e
prestiti sono demandati la determinazione della misura del
contributo in conto interessi e dei criteri per la sua
concessione nonché ogni provvedimento necessario alla
funzionalità ed alla gestione del Fondo in conformita alle
finalità dello stesso Fondo.