XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4201
Onorevoli Colleghi! - La legge 25 marzo 1993, n. 81,
recante "Elezione diretta del sindaco, del presidente della
provincia, del consiglio comunale e del consiglio
provinciale", ha dato corso ad un profondo mutamento del
precedente sistema normativo dettato in ordine alla
composizione degli enti locali, confluito attualmente nel
testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di
cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Con la citata legge, e successivamente con il testo unico,
per la prima volta, i cittadini hanno potuto eleggere
direttamente il proprio sindaco ed i propri presidenti di
provincia, sottraendo la loro nomina ai rispettivi consigli ed
ai connessi accordi politici interni ai partiti ed alle
coalizioni di maggioranza, così realizzando in concreto il
valore della diretta partecipazione degli elettori alla vita
democratica delle istituzioni.
Tali norme, se hanno realizzato ottimi risultati in ordine
alla scelta dei principali esponenti degli enti locali, hanno
provocato alcune distorsioni per ciò che concerne l'elezione
dei consiglieri comunali, da scegliere oggi attraverso
l'espressione di un unico voto di preferenza tra i molti
candidati presenti.
Se va certo considerata positivamente la modifica
apportata alla previgente normativa, laddove la possibilità
per l'elettore di esprimere fino a quattro preferenze offriva
ai candidati l'opportunità di realizzare "cordate" e poteva
rendere facilmente identificabile l'espressione di voto,
l'attuale previsione dell'unica preferenza non pare aver
offerto un positivo riscontro ed aver fugato i dubbi del
legislatore in attinenza all'intento di permettere una scelta
libera e qualificata del corpo elettorale.
Inoltre, vedono certamente sminuite le proprie possibilità
di successo nella competizione tutti quei cittadini privi di
esperienza politica, esterni ai normali circuiti partitici che
invece, con l'applicazione di regole diverse in grado di
ampliare le possibilità di scelta tra i candidati, potrebbero
più facilmente accedere alla carica di amministratore
locale.
Non è infatti contestabile che con l'espressione di
un'unica preferenza vengano di fatto penalizzati i candidati
esordienti, coloro che non possono facilmente accedere ai
mezzi di informazione e che non hanno strutture elettorali o
associative a disposizione.
Il meccanismo previsto attualmente porta anche ad una
sorta di "esclusione" di molti candidati identificabili come
"minori" e ad una vera e propria "caccia" al voto di
preferenza che certo non nobilita i competitori e non
qualifica la campagna elettorale.
Ecco perché con la presente proposta di legge si vuole
reintrodurre la facoltà per l'elettore di esprimere almeno due
preferenze, e quindi raddoppiare la possibilità di scelta
attuale, per riequilibrare le possibilità dei candidati
partecipanti, per evitare "blocchi" o "traini" elettorali, per
limitare l'appiattimento dei risultati conseguiti dalla
stragrande maggioranza dei concorrenti rispetto a pochi altri,
per rasserenare un clima elettorale già di per sé normalmente
teso.
Tra l'altro, la normativa legislativa che disciplina le
elezioni dei componenti del Parlamento europeo già prevede la
possibilità di esprimere preferenze plurime per quei collegi
elettorali che presentano un numero di candidati superiore a
dieci e a venti unità.
Si tratta, quindi, di una modifica normativa opportuna per
ampliare la scelta offerta agli elettori, nel positivo intento
di realizzare una vera democrazia partecipata, primario
obiettivo di ogni competizione elettorale.