XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4201




        Onorevoli Colleghi! - La legge 25 marzo 1993, n. 81, recante "Elezione diretta del sindaco, del presidente della provincia, del consiglio comunale e del consiglio provinciale", ha dato corso ad un profondo mutamento del precedente sistema normativo dettato in ordine alla composizione degli enti locali, confluito attualmente nel testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
        Con la citata legge, e successivamente con il testo unico, per la prima volta, i cittadini hanno potuto eleggere direttamente il proprio sindaco ed i propri presidenti di provincia, sottraendo la loro nomina ai rispettivi consigli ed ai connessi accordi politici interni ai partiti ed alle coalizioni di maggioranza, così realizzando in concreto il valore della diretta partecipazione degli elettori alla vita democratica delle istituzioni.
        Tali norme, se hanno realizzato ottimi risultati in ordine alla scelta dei principali esponenti degli enti locali, hanno provocato alcune distorsioni per ciò che concerne l'elezione dei consiglieri comunali, da scegliere oggi attraverso l'espressione di un unico voto di preferenza tra i molti candidati presenti.
        Se va certo considerata positivamente la modifica apportata alla previgente normativa, laddove la possibilità per l'elettore di esprimere fino a quattro preferenze offriva ai candidati l'opportunità di realizzare "cordate" e poteva rendere facilmente identificabile l'espressione di voto, l'attuale previsione dell'unica preferenza non pare aver offerto un positivo riscontro ed aver fugato i dubbi del legislatore in attinenza all'intento di permettere una scelta libera e qualificata del corpo elettorale.
        Inoltre, vedono certamente sminuite le proprie possibilità di successo nella competizione tutti quei cittadini privi di esperienza politica, esterni ai normali circuiti partitici che invece, con l'applicazione di regole diverse in grado di ampliare le possibilità di scelta tra i candidati, potrebbero più facilmente accedere alla carica di amministratore locale.
        Non è infatti contestabile che con l'espressione di un'unica preferenza vengano di fatto penalizzati i candidati esordienti, coloro che non possono facilmente accedere ai mezzi di informazione e che non hanno strutture elettorali o associative a disposizione.
        Il meccanismo previsto attualmente porta anche ad una sorta di "esclusione" di molti candidati identificabili come "minori" e ad una vera e propria "caccia" al voto di preferenza che certo non nobilita i competitori e non qualifica la campagna elettorale.
        Ecco perché con la presente proposta di legge si vuole reintrodurre la facoltà per l'elettore di esprimere almeno due preferenze, e quindi raddoppiare la possibilità di scelta attuale, per riequilibrare le possibilità dei candidati partecipanti, per evitare "blocchi" o "traini" elettorali, per limitare l'appiattimento dei risultati conseguiti dalla stragrande maggioranza dei concorrenti rispetto a pochi altri, per rasserenare un clima elettorale già di per sé normalmente teso.
        Tra l'altro, la normativa legislativa che disciplina le elezioni dei componenti del Parlamento europeo già prevede la possibilità di esprimere preferenze plurime per quei collegi elettorali che presentano un numero di candidati superiore a dieci e a venti unità.
        Si tratta, quindi, di una modifica normativa opportuna per ampliare la scelta offerta agli elettori, nel positivo intento di realizzare una vera democrazia partecipata, primario obiettivo di ogni competizione elettorale.




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