XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4201




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

        1. Il secondo periodo del comma 3 dell'articolo 73 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, č sostituito dal seguente: "Ciascun elettore puņ esprimere inoltre due voti di preferenza tra i candidati della lista da lui votata, scrivendone i cognomi sulle apposite righe poste a fianco del contrassegno".



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