XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4195




        Onorevoli Colleghi! - Il processo di trasformazione delle nostre istituzioni in senso federalista ha assunto negli ultimi anni un carattere articolato: sarebbe un errore e una semplificazione ridurre questo processo alle recenti riforme costituzionali, che ne costituiscono solo il momento di massima emersione e visibilità, o alla semplice dinamica espansiva delle competenze legislative e amministrative delle regioni, cioè di soggetti che devono occupare una posizione centrale, ma non esclusiva, nella costruzione della nuova forma di Stato.
        L'evoluzione dal regionalismo attuato nel 1970 verso una forma più matura di riconoscimento delle autonomie territoriali è infatti il risultato di una presa di coscienza della vitalità e della ricchezza di tante tipicità di parti del nostro territorio che devono trovare un riscontro effettivo e rispecchiarsi nelle istituzioni attraverso un sistema di regole articolato.
        Il contenuto positivo della prospettiva federalista consiste proprio nella ricerca di un rapporto più saldo fra cittadini e istituzioni rinnovate, istituzioni più autorevoli perché più aderenti al sentimento diffuso di identità e di equità.
        Ma non sempre il decentramento di funzioni e di potestà a favore delle regioni è sufficiente a dare al processo in atto verso un compiuto federalismo quei caratteri di concretezza che ne costituiscono la vera ricchezza. Non è un caso che, in varie sedi, politiche e scientifiche, sia stato prospettato il rischio di irrigidire questo processo in uno schema di neocentralismo regionale. A tali rischi di irrigidimento occorre far fronte con un lavoro di articolazione ulteriore delle nostre norme e delle nostre istituzioni, come richiesto dalla stessa Costituzione che, al primo comma dell'articolo 118, richiama in modo esplicito i princìpi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.
        La presente proposta di legge ha proprio la finalità di cogliere un elemento costitutivo della identità di alcune comunità, ancora non sufficientemente focalizzato dalle norme di decentramento che pure sono state di recente approvate dal Parlamento: il particolare rapporto che intercorre fra territori montani e risorsa idrica.
        Nei territori montani, dove non possono trovare collocazione ideale gli insediamenti industriali di dimensione medio-grande e dove la viabilità e lo stesso sviluppo dei servizi incontrano ostacoli naturali, il paesaggio e l'ambiente sono sentiti dalle popolazioni residenti non solo come elementi insostituibili di identità collettiva, ma anche come vere e proprie risorse primarie per uno sviluppo sostenibile. In questo paesaggio l'acqua occupa una posizione assolutamente centrale.
        Se alla valorizzazione delle risorse idriche occorre imprimere il segno dello sviluppo sostenibile e non del mero sfruttamento economico, come oggi appare sempre più urgente, il ruolo delle comunità locali diventa insostituibile. Se queste si sentissero espropriate del bene acqua, o ad esso semplicemente estranee, il danno che ne deriverebbe sarebbe enorme, in quanto non può esserci sviluppo sostenibile dei territori montani se vengono recisi i mille legami con gli usi tradizionali del suolo e delle acque e con la loro conoscenza diffusa.
        L'arricchimento dell'evoluzione verso il federalismo deve trovare qui uno dei suoi punti nodali. In questo senso, le regioni devono rappresentare non il fine e il terminale ultimo del decentramento, ma piuttosto uno strumento verso un effettivo adeguamento delle istituzioni alle esigenze ed ai valori delle comunità locali.
        Con gli articoli 86-92 del decreto legislativo n. 112 del 1998, il legislatore ha preso atto della inadeguatezza di una gestione centralistica della risorsa idrica e ha provveduto ad attribuire alle regioni numerose funzioni amministrative, fra le quali quelle relative alle derivazioni di acque pubbliche, alla gestione del demanio idrico, alla determinazione dei canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi, fatte salve le competenze statali in materia di grandi derivazioni di acqua pubblica per uso idroelettrico. In particolare (articolo 86, comma 2), sono stati poi destinati alle regioni i proventi ricavati dall'utilizzazione del demanio idrico.
        Tuttavia, le condizioni geomorfologiche dei territori montani, ed in particolare dei territori dell'arco alpino, rendono anche queste disposizioni insufficienti a conseguire pienamente il risultato che pure il legislatore si era proposto. Infatti, a rendere auspicabile un sistema decentrato di gestione delle risorse idriche non sono le specificità regionali, quanto quelle di aree interne alle stesse regioni, rispetto alle quali lo stesso organo regionale appare un soggetto amministrativo troppo distante. Gli articoli 1 e 2 della presente proposta di legge individuano a tal fine la provincia montana come il soggetto più adeguato a ricevere i proventi della utilizzazione del demanio idrico allo scopo di evitare forme di scambio che danneggiano sostanzialmente i territori montani e che non valorizzano adeguatamente risorse il cui valore primario viene oggi universalmente riconosciuto.
        Le disposizioni dell'articolo 3, invece, hanno lo scopo di introdurre nella legislazione vigente sul servizio idrico integrato (acquedotto, depurazione e fognatura) alcuni necessari elementi di flessibilità. La legge n. 36 del 1994 sta incontrando, ormai da quasi dieci anni, enormi difficoltà attuative a causa delle sue finalità, molto ambiziose, e del suo disegno complessivo, eccessivamente rigido.
        Infatti, se è vero che la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali (ATO) è demandata alle regioni, tuttavia è nella legge stessa che l'esigenza di valorizzare alcune specificità territoriali non è sufficientemente messa in luce. Tale intervento appare invece sempre più opportuno, anche per scongiurare il rischio che prevalga un modello di attuazione rigido (come sta accadendo), che non ricorra neanche ai pochi meccanismi di flessibilità che la stessa legge n. 36 del 1994 aveva previsto.
        In tema di risorse idriche è opportuno che le regioni mantengano ed esercitino - sul piano normativo - ampie competenze. Ma è anche necessario che lo Stato intervenga, con norme di principio, quali quelle recate dalla presente proposta di legge. Queste norme sono poste sia a tutela di ambiti territoriali che hanno una loro specificità e che rischiano di essere emarginati da importanti correnti di crescita economica se non adeguatamente compensati, sia a tutela dei valori dello sviluppo sostenibile e della salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente.




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