XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4195
Onorevoli Colleghi! - Il processo di trasformazione
delle nostre istituzioni in senso federalista ha assunto negli
ultimi anni un carattere articolato: sarebbe un errore e una
semplificazione ridurre questo processo alle recenti riforme
costituzionali, che ne costituiscono solo il momento di
massima emersione e visibilità, o alla semplice dinamica
espansiva delle competenze legislative e amministrative delle
regioni, cioè di soggetti che devono occupare una posizione
centrale, ma non esclusiva, nella costruzione della nuova
forma di Stato.
L'evoluzione dal regionalismo attuato nel 1970 verso una
forma più matura di riconoscimento delle autonomie
territoriali è infatti il risultato di una presa di coscienza
della vitalità e della ricchezza di tante tipicità di parti
del nostro territorio che devono trovare un riscontro
effettivo e rispecchiarsi nelle istituzioni attraverso un
sistema di regole articolato.
Il contenuto positivo della prospettiva federalista
consiste proprio nella ricerca di un rapporto più saldo fra
cittadini e istituzioni rinnovate, istituzioni più autorevoli
perché più aderenti al sentimento diffuso di identità e di
equità.
Ma non sempre il decentramento di funzioni e di potestà a
favore delle regioni è sufficiente a dare al processo in atto
verso un compiuto federalismo quei caratteri di concretezza
che ne costituiscono la vera ricchezza. Non è un caso che, in
varie sedi, politiche e scientifiche, sia stato prospettato il
rischio di irrigidire questo processo in uno schema di
neocentralismo regionale. A tali rischi di irrigidimento
occorre far fronte con un lavoro di articolazione ulteriore
delle nostre norme e delle nostre istituzioni, come richiesto
dalla stessa Costituzione che, al primo comma dell'articolo
118, richiama in modo esplicito i princìpi di sussidiarietà,
differenziazione ed adeguatezza.
La presente proposta di legge ha proprio la finalità di
cogliere un elemento costitutivo della identità di alcune
comunità, ancora non sufficientemente focalizzato dalle norme
di decentramento che pure sono state di recente approvate dal
Parlamento: il particolare rapporto che intercorre fra
territori montani e risorsa idrica.
Nei territori montani, dove non possono trovare
collocazione ideale gli insediamenti industriali di dimensione
medio-grande e dove la viabilità e lo stesso sviluppo dei
servizi incontrano ostacoli naturali, il paesaggio e
l'ambiente sono sentiti dalle popolazioni residenti non solo
come elementi insostituibili di identità collettiva, ma anche
come vere e proprie risorse primarie per uno sviluppo
sostenibile. In questo paesaggio l'acqua occupa una posizione
assolutamente centrale.
Se alla valorizzazione delle risorse idriche occorre
imprimere il segno dello sviluppo sostenibile e non del mero
sfruttamento economico, come oggi appare sempre più urgente,
il ruolo delle comunità locali diventa insostituibile. Se
queste si sentissero espropriate del bene acqua, o ad esso
semplicemente estranee, il danno che ne deriverebbe sarebbe
enorme, in quanto non può esserci sviluppo sostenibile dei
territori montani se vengono recisi i mille legami con gli usi
tradizionali del suolo e delle acque e con la loro conoscenza
diffusa.
L'arricchimento dell'evoluzione verso il federalismo deve
trovare qui uno dei suoi punti nodali. In questo senso, le
regioni devono rappresentare non il fine e il terminale ultimo
del decentramento, ma piuttosto uno strumento verso un
effettivo adeguamento delle istituzioni alle esigenze ed ai
valori delle comunità locali.
Con gli articoli 86-92 del decreto legislativo n. 112 del
1998, il legislatore ha preso atto della inadeguatezza di una
gestione centralistica della risorsa idrica e ha provveduto ad
attribuire alle regioni numerose funzioni amministrative, fra
le quali quelle relative alle derivazioni di acque pubbliche,
alla gestione del demanio idrico, alla determinazione dei
canoni di concessione e all'introito dei relativi proventi,
fatte salve le competenze statali in materia di grandi
derivazioni di acqua pubblica per uso idroelettrico. In
particolare (articolo 86, comma 2), sono stati poi destinati
alle regioni i proventi ricavati dall'utilizzazione del
demanio idrico.
Tuttavia, le condizioni geomorfologiche dei territori
montani, ed in particolare dei territori dell'arco alpino,
rendono anche queste disposizioni insufficienti a conseguire
pienamente il risultato che pure il legislatore si era
proposto. Infatti, a rendere auspicabile un sistema decentrato
di gestione delle risorse idriche non sono le specificità
regionali, quanto quelle di aree interne alle stesse regioni,
rispetto alle quali lo stesso organo regionale appare un
soggetto amministrativo troppo distante. Gli articoli 1 e 2
della presente proposta di legge individuano a tal fine la
provincia montana come il soggetto più adeguato a ricevere i
proventi della utilizzazione del demanio idrico allo scopo di
evitare forme di scambio che danneggiano sostanzialmente i
territori montani e che non valorizzano adeguatamente risorse
il cui valore primario viene oggi universalmente
riconosciuto.
Le disposizioni dell'articolo 3, invece, hanno lo scopo di
introdurre nella legislazione vigente sul servizio idrico
integrato (acquedotto, depurazione e fognatura) alcuni
necessari elementi di flessibilità. La legge n. 36 del 1994
sta incontrando, ormai da quasi dieci anni, enormi difficoltà
attuative a causa delle sue finalità, molto ambiziose, e del
suo disegno complessivo, eccessivamente rigido.
Infatti, se è vero che la delimitazione degli ambiti
territoriali ottimali (ATO) è demandata alle regioni, tuttavia
è nella legge stessa che l'esigenza di valorizzare alcune
specificità territoriali non è sufficientemente messa in luce.
Tale intervento appare invece sempre più opportuno, anche per
scongiurare il rischio che prevalga un modello di attuazione
rigido (come sta accadendo), che non ricorra neanche ai pochi
meccanismi di flessibilità che la stessa legge n. 36 del 1994
aveva previsto.
In tema di risorse idriche è opportuno che le regioni
mantengano ed esercitino - sul piano normativo - ampie
competenze. Ma è anche necessario che lo Stato intervenga, con
norme di principio, quali quelle recate dalla presente
proposta di legge. Queste norme sono poste sia a tutela di
ambiti territoriali che hanno una loro specificità e che
rischiano di essere emarginati da importanti correnti di
crescita economica se non adeguatamente compensati, sia a
tutela dei valori dello sviluppo sostenibile e della
salvaguardia del paesaggio e dell'ambiente.