XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4195
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Province montane).
1. Le regioni riconoscono alle province montane condizioni
particolari di autonomia nella gestione delle risorse
idriche.
2. Sono province montane quelle composte per almeno il 90
per cento da comuni classificati come montani ai sensi
dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n.
97.
Art. 2.
(Gestione e utilizzazione del demanio
idrico).
1. Le regioni attribuiscono alle province montane le
funzioni di cui all'articolo 89, comma 1, lettera i),
del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A tale fine
è attribuito alle stesse province l'introito dei proventi di
cui all'articolo 86, comma 2, del medesimo decreto legislativo
n. 112 del 1998, e successive modificazioni.
2. All'onere aggiuntivo a carico delle regioni
interessate, derivante dall'attuazione del comma 1, pari a
15.500.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si
provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento
iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005,
nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale
"Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo
parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, sono ripartite le risorse di cui al comma 2 fra
le regioni interessate, proporzionalmente all'ammontare dei
proventi attribuiti alle province montane.
Art. 3.
(Gestione del servizio idrico nei
territori montani).
1. Ai fini del contenimento delle tariffe dei servizi
idrici nei territori montani in cui la disponibilità di
risorse idriche è superiore ai fabbisogni, alla legge 5
gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni, sono
apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 8, comma 1, è aggiunta la seguente
lettera:
"c-bis) contenimento della tariffa nelle aree
montane";
b) all'articolo 8, comma 2, primo periodo, sono
aggiunte le seguenti parole: "e di eventuali sub-ambiti,
particolarmente nelle aree montane, quale strumento per una
politica di contenimento delle tariffe nei territori in cui la
disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili è
superiore ai fabbisogni per i diversi usi";
c) all'articolo 13, comma 3, è aggiunto il
seguente periodo: "La legge regionale dispone apposite misure
per favorire il contenimento delle tariffe nei comuni minori
rientranti in aree montane, attraverso la creazione di
sub-ambiti e la promozione di gestioni associate del servizio
fra gli enti locali interessati".