XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4195




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Province montane).

        1. Le regioni riconoscono alle province montane condizioni particolari di autonomia nella gestione delle risorse idriche.
        2. Sono province montane quelle composte per almeno il 90 per cento da comuni classificati come montani ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 gennaio 1994, n. 97.


Art. 2.

(Gestione e utilizzazione del demanio
idrico).

        1. Le regioni attribuiscono alle province montane le funzioni di cui all'articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. A tale fine è attribuito alle stesse province l'introito dei proventi di cui all'articolo 86, comma 2, del medesimo decreto legislativo n. 112 del 1998, e successive modificazioni.
        2. All'onere aggiuntivo a carico delle regioni interessate, derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 15.500.000 euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.
        3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono ripartite le risorse di cui al comma 2 fra le regioni interessate, proporzionalmente all'ammontare dei proventi attribuiti alle province montane.


Art. 3.

(Gestione del servizio idrico nei
territori montani).

        1. Ai fini del contenimento delle tariffe dei servizi idrici nei territori montani in cui la disponibilità di risorse idriche è superiore ai fabbisogni, alla legge 5 gennaio 1994, n. 36, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

                a) all'articolo 8, comma 1, è aggiunta la seguente lettera:

                "c-bis) contenimento della tariffa nelle aree montane";

                b) all'articolo 8, comma 2, primo periodo, sono aggiunte le seguenti parole: "e di eventuali sub-ambiti, particolarmente nelle aree montane, quale strumento per una politica di contenimento delle tariffe nei territori in cui la disponibilità di risorse idriche reperibili o attivabili è superiore ai fabbisogni per i diversi usi";

                c) all'articolo 13, comma 3, è aggiunto il seguente periodo: "La legge regionale dispone apposite misure per favorire il contenimento delle tariffe nei comuni minori rientranti in aree montane, attraverso la creazione di sub-ambiti e la promozione di gestioni associate del servizio fra gli enti locali interessati".



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