XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4192
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
intende prorogare i termini relativi alla partecipazione di
contingenti di personale militare e civile a operazioni
internazionali in corso, scaduti lo scorso 30 giugno.
L'articolo 1, al comma 1, proroga fino al 31 dicembre 2003
il termine relativo alla partecipazione di personale militare
e civile alle seguenti operazioni internazionali:
a) Joint Forge, in Bosnia, con obiettivi di
consolidamento della pace e di garanzia per le diverse etnie
presenti nelle zone assegnate, nonché di cooperazione con la
popolazione locale per il sostegno delle attività civili;
b) Multinational Specialized Unit (MSU) in
Bosnia e in Kosovo, con compiti di mantenimento dell'ordine
pubblico e della sicurezza pubblica, a supporto delle autorità
locali, e per il reinserimento dei rifugiati;
c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom, nel cui
ambito opera la forza multinazionale KFOR, con compiti di
attuazione degli accordi sul cessate il fuoco, di assistenza
umanitaria e supporto per il ristabilimento delle istituzioni
civili;
d) NATO Headquarters Skopje (NATO HQS),
responsabile delle attività della NATO in Fyrom;
e) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK),
forza internazionale dell'ONU delegata all'amministrazione
civile del Kosovo, nel cui ambito opera la
CriminalIntelligence Unit (CIU), unità di
intelligence contro la criminalità;
f) in Albania: Albit, con compiti di
cooperazione con l'Aeronautica albanese per la
ristrutturazione della scuola di volo di Valona e della pista
di volo di Pishporo; Albania 2, svolta dal 28^ gruppo
navale, con compiti di sorveglianza delle acque territoriali
albanesi al fine di prevenire e contenere il fenomeno
dell'immigrazione clandestina in Italia; NATO
Headquarters Tirana (NATO HQT), con compiti di
coordinamento tra Autorità albanesi, NATO e Organizzazioni
internazionali, nonchè di monitoraggio delle linee di
collegamento per le operazioni a guida NATO nell'area;
g) Temporary International Presence in
Hebron (TIPH 2), forza multilaterale con il compito di
contribuire alla sicurezza del territorio mediante attività di
monitoraggio e osservazione;
h) United Nations Mission in Etiopia ed
Eritrea (UNMEE), missione ONU con compiti di verifica
dell'effettiva cessazione delle ostilità e del rispetto delle
intese raggiunte tra le parti, di coordinamento delle attività
per lo sminamento e di controllo della zona di separazione.
Il comma 2 proroga fino al 31 dicembre 2003 il termine
relativo alla partecipazione alla missione di pace denominata
EU Concordia in Macedonia, con compiti di supporto agli
osservatori internazionali e di assistenza al Governo in
materia di sicurezza.
Il comma 3 proroga fino al 31 dicembre 2003 il termine
relativo alla partecipazione all'operazione multinazionale
denominata Enduring Freedom, intesa a contrastare le
sacche di terrorismo in Afghanistan e a favorire la
stabilizzazione del Paese, e all'operazione Active
Endeavour, a essa collegata, svolta da unità navali con
compiti di vigilanza nel Mediterraneo orientale.
Il comma 4 proroga fino al 31 dicembre 2003 il termine
relativo all'intervento internazionale denominato ISAF
(International Security Assistance Force), con compiti
di assistenza all'Autorità afghana ad interim.
Il comma 5 proroga fino al 31 dicembre 2003 il termine
relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio
degli sviluppi relativi alla sicurezza, all'economia, agli
aspetti umanitari e a quelli politici svolta dall'Unione
europea nei territori della ex Jugoslavia (EUMM).
Il comma 6 autorizza, in relazione alle predette missioni,
la spesa di euro 358.355.586.
L'articolo 2, comma 1, proroga fino al 31 dicembre 2003 il
termine relativo alla partecipazione del personale della
polizia di Stato alle operazioni in Macedonia e in Kosovo; il
comma 2 proroga fino al 31 dicembre 2003 il termine relativo
allo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di
polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica,
finalizzati ad assicurare, nell'ambito delle strategie di
collaborazione nella lotta contro la criminalità organizzata,
nel contrasto dei flussi migratori clandestini e di altri
traffici illeciti, un'attività di consulenza, di assistenza e
di addestramento della polizia albanese; il comma 3 autorizza,
per l'anno 2003, l'ulteriore spesa di euro 331.144 per la
partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma
dei carabinieri nell'ambito della missione di polizia
dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina (EUPM), in relazione
alla necessità di incrementare di otto unità il contingente di
personale impiegato nella missione, come richiesto dall'Unione
europea. Il compito della missione, nella quale sono coinvolte
circa 1.600 unità di personale provenienti da quarantadue
Paesi, è quello di assicurare il proseguimento delle attività
di riorganizzazione delle locali Forze di polizia; il comma 4
autorizza, in relazione alle missioni di cui ai commi 1 e 2,
la spesa di euro 4.994.414.
L'articolo 3 autorizza l'ulteriore spesa di euro 229.251
per la partecipazione di personale militare ai negoziati di
pace per la Somalia e il Sudan, in corso in Kenya, e alla
missione di monitoraggio sui Monti Nuba, in Sudan, per
garantire l'accesso degli aiuti umanitari. L'ulteriore
finanziamento della missione si rende necessario, in quanto la
spesa autorizzata per l'anno 2003 dall'articolo 2-bis
del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, in realtà
copre i relativi oneri limitatamente a sei mesi di
missione.
L'articolo 4 disciplina la partecipazione italiana ad
iniziative di pace ed umanitarie nell'Africa sub-sahariana,
autorizzando a tale scopo una ulteriore spesa di euro
5.200.000.
L'articolo 5 riguarda la disciplina da applicare al
personale impiegato nelle missioni, e le previsioni necessarie
a corrispondere alle particolari esigenze connesse con le
operazioni internazionali; esso richiama - salvo taluni
adeguamenti previsti dal presente provvedimento - le
disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002,
n. 15. Rimangono, pertanto, disciplinati dal provvedimento in
parola:
le ulteriori modalità di attribuzione al personale
dell'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno
1926, n. 941 (articolo 2, commi 2 e 3);
il trattamento assicurativo e il trattamento
pensionistico nei casi di decesso e invalidità per causa di
servizio e, altresì, i casi di infermità contratta in servizio
(articolo 3);
le previsioni per il personale in stato di prigionia o
disperso (articolo 4);
le fattispecie in materia di rilascio dei passaporti,
orario di lavoro e accesso alle utenze telefoniche di servizio
(articolo 5);
l'estensione della disciplina prevista dallo stesso
decreto-legge n. 451 del 2001 al personale civile
eventualmente impiegato nelle operazioni, con esclusione delle
disposizioni penali (articolo 7);
le fattispecie in materia contabile, relative
all'Amministrazione della difesa, riguardanti la possibilità
di attivare le procedure d'urgenza per l'acquisizione di beni
e servizi in caso di impossibilità a provvedere attraverso
contratti accentrati già operanti, al fine di assicurare il
rapido approvvigionamento dei contingenti, e l'autorizzazione
a ricorrere, in caso di necessità e urgenza, ad acquisti e
lavori da eseguire in economia (articolo 8, commi 1 e 2);
il prolungamento, previo consenso dell'interessato, del
periodo di ferma dei volontari in ferma annuale fino a un
massimo di nove mesi (articolo 9);
il richiamo in servizio temporaneo, su base volontaria,
di personale delle Forze armate da inserire nelle forze di
completamento, al fine di garantire, per le esigenze connesse
con le operazioni internazionali, la funzionalità dei comandi,
degli enti e delle unità (articolo 10);
le fattispecie a salvaguardia del personale impiegato
nelle missioni, intese a garantire la possibilità, al rientro,
di partecipare ai concorsi interni banditi
dall'amministrazione con il diritto, se vincitore,
all'attribuzione della stessa anzianità giuridica dei
vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda
(articolo 13).
L'articolo 6 disciplina la valutazione dei periodi di
comando svolto da ufficiali delle Forze Armate e dei
Carabinieri, presso le unità impegnate all'estero.
L'articolo 7 disciplina la corresponsione dell'indennità
di missione al personale militare impegnato all'estero,
modulando la misura dell'indennità secondo le varie
missioni.
L'articolo 8 adegua il limite complessivo di spesa (euro
50 milioni) entro il quale il Ministero della difesa, in
relazione alle operazioni internazionali di cui al presente
provvedimento, può ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire
in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità
generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, per
corrispondere alle esigenze di revisione generale di mezzi da
combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere
infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di
apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica
e chimica, estendendo altresì tale disciplina agli acquisti di
materiale d'armamento e di equipaggiamenti individuali.
L'articolo 9 autorizza la spesa di euro 697.029 per il
sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena che
opera in Kosovo, nell'ambito del contingente italiano inserito
nella KFOR.
L'articolo 10, comma 1, autorizza il Ministero della
difesa a cedere a titolo gratuito alle Forze armate afgane
materiali, equipaggiamenti e veicoli dismessi alla data di
entrata in vigore della presente legge, escluso il materiale
di armamento; il comma 2 autorizza la spesa per la cessione a
titolo gratuito di vestiario e materiale d'equipaggiamento,
nonché per il sostegno logistico a favore di unità delle Forze
armate afgane.
L'articolo 11, comma 1, è inteso a correggere un errore di
calcolo presente nell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge
20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 marzo 2003, n. 42, riguardante l'autorizzazione di
spesa prevista per la proroga delle missioni militari
internazionali disposta dai precedenti commi dello stesso
articolo 1. L'errore è conseguente ai maggiori oneri derivanti
dall'incremento delle misure dell'indennità di missione, di
cui all'articolo 3 del citato provvedimento, deliberato dal
Parlamento, per il quale si è provveduto soltanto
all'adeguamento della clausola di copertura finanziaria di cui
all'articolo 10, omettendo di correggere l'autorizzazione di
spesa in parola. Il comma 2 risolve un dubbio interpretativo
relativo alla decorrenza dal 1^ gennaio 2003 del predetto
incremento delle misure dell'indennità di missione. La
correttezza dell'interpretazione nel senso indicato emerge
dall'esame dei resoconti delle sedute parlamentari ed è
avallata, sotto il profilo finanziario, dalla conseguente
modifica apportata alla clausola di copertura del
provvedimento in parola, aumentata della cifra necessaria alla
corresponsione dell'indennità nelle nuove misure per il
periodo dal 1^ gennaio 2003 al 30 giugno 2003.
L'articolo 12, comma 1, conferma l'applicazione, per il
personale impiegato nelle operazioni Enduring Freedom e
International Security Assistance Force (ISAF), delle
disposizioni del codice penale militare di guerra (come
modificato dalla legge n. 6 del 2002, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge n. 421 del 2001, dalla legge
n. 15 del 2002, di conversione del decreto-legge n. 451 del
2001 e dalla legge n. 42 del 2003, di conversione, con
modificazioni, del decreto-legge n. 4 del 2003), e della
disciplina prevista dall'articolo 9 del decreto-legge n. 421
del 2001 in materia di misure restrittive della libertà
personale, di udienza di convalida dell'arresto in flagranza e
di interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza
di custodia cautelare in carcere, nonché delle disposizioni in
deroga alle norme sulla procedura penale militare e sulla
costituzione degli organi giurisdizionali militari di
guerra.
Il comma 2 è volto a prevedere la richiesta del Ministro
della giustizia per tutti i reati commessi in territorio
afgano a danno dello Stato e dei cittadini italiani e di
quelli appartenenti ai contingenti militari che operano
nell'ambito delle missioni Enduring Freedom e ISAF. La
disposizione appare necessaria per consentire all'autorità di
Governo la valutazione dei fatti-reato e la loro
corrispondenza ai delitti contro la personalità dello Stato,
per i quali sono previste l'incondizionata punibilità e la
procedibilità assoluta nei confronti dei presunti colpevoli a
norma dell'articolo 7 del codice penale.
In altri termini, mentre è pacifica l'applicazione della
legge penale italiana e la procedibilità d'ufficio, allorché
le azioni delittuose toccano direttamente interessi vitali
dello Stato, l'esperienza maturata durante lo svolgimento
della missione in Afghanistan suggerisce di verificare in
concreto, in presenza di atti ostili, la sussistenza - ad
esempio - delle finalità di terrorismo o di eversione
dell'ordine democratico richieste dall'articolo 280 del codice
penale e di subordinare l'avvio dell'azione penale da parte
della magistratura ordinaria all'effettiva aggressione dei
beni giuridici primari protetti dai delitti contro la
personalità dello Stato. Infatti, benché le missioni in
questione si svolgano nell'ambito di campagne contro il
terrorismo internazionale, non sempre le azioni delittuose in
danno dei cittadini italiani partecipanti alle missioni hanno
la medesima offensività degli atti del terrorismo interno e la
conseguente idoneità a mettere in pericolo interessi vitali
dello Stato.
La scelta appare obbligata anche per la considerazione
che, nei teatri operativi in questione, le attività di
resistenza alle Forze armate italiane non possono che derivare
da soggetti che, ai sensi delle Convenzioni di Ginevra, non
rivestono la qualifica di legittimi combattenti.
Il comma 3 mira a concentrare la cognizione dei reati di
cui al comma 2 sul Tribunale di Roma, in analogia a quanto già
previsto e favorevolmente sperimentato per i reati militari
commessi durante lo svolgimento delle missioni, per i quali è
competente unicamente il Tribunale militare di Roma. La
disposizione è diretta a evitare conflitti di competenza e a
consentire unicità di indirizzo nella qualificazione delle
fattispecie, nonché un più diretto ed efficace collegamento
tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.
Il comma 4 conferma, per il personale impiegato nelle
restanti missioni internazionali, l'applicazione del codice
penale militare di pace e delle disposizioni previste
dall'articolo 9 del citato decreto-legge n.421 del 2001 in
materia di misure restrittive della libertà personale, di
udienza di convalida dell'arresto in flagranza e di
interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di
custodia cautelare in carcere.
L'articolo 13 dispone la convalida degli atti adottati,
delle attività svolte e delle prestazioni effettuate nelle
more dell'emanazione della legge.
L'articolo 14 prevede la copertura finanziaria degli oneri
derivanti dall'attuazione del provvedimento.