XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4192




        Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge intende prorogare i termini relativi alla partecipazione di contingenti di personale militare e civile a operazioni internazionali in corso, scaduti lo scorso 30 giugno.

        L'articolo 1, al comma 1, proroga fino al 31 dicembre 2003 il termine relativo alla partecipazione di personale militare e civile alle seguenti operazioni internazionali:


                a) Joint Forge, in Bosnia, con obiettivi di consolidamento della pace e di garanzia per le diverse etnie presenti nelle zone assegnate, nonché di cooperazione con la popolazione locale per il sostegno delle attività civili;

                b) Multinational Specialized Unit (MSU) in Bosnia e in Kosovo, con compiti di mantenimento dell'ordine pubblico e della sicurezza pubblica, a supporto delle autorità locali, e per il reinserimento dei rifugiati;

                c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom, nel cui ambito opera la forza multinazionale KFOR, con compiti di attuazione degli accordi sul cessate il fuoco, di assistenza umanitaria e supporto per il ristabilimento delle istituzioni civili;

                d) NATO Headquarters Skopje (NATO HQS), responsabile delle attività della NATO in Fyrom;

                e) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK), forza internazionale dell'ONU delegata all'amministrazione civile del Kosovo, nel cui ambito opera la CriminalIntelligence Unit (CIU), unità di intelligence contro la criminalità;
                f) in Albania: Albit, con compiti di cooperazione con l'Aeronautica albanese per la ristrutturazione della scuola di volo di Valona e della pista di volo di Pishporo; Albania 2, svolta dal 28^ gruppo navale, con compiti di sorveglianza delle acque territoriali albanesi al fine di prevenire e contenere il fenomeno dell'immigrazione clandestina in Italia; NATO Headquarters Tirana (NATO HQT), con compiti di coordinamento tra Autorità albanesi, NATO e Organizzazioni internazionali, nonchè di monitoraggio delle linee di collegamento per le operazioni a guida NATO nell'area;

                g) Temporary International Presence in Hebron (TIPH 2), forza multilaterale con il compito di contribuire alla sicurezza del territorio mediante attività di monitoraggio e osservazione;

                h) United Nations Mission in Etiopia ed Eritrea (UNMEE), missione ONU con compiti di verifica dell'effettiva cessazione delle ostilità e del rispetto delle intese raggiunte tra le parti, di coordinamento delle attività per lo sminamento e di controllo della zona di separazione.

        Il comma 2 proroga fino al 31 dicembre 2003 il termine relativo alla partecipazione alla missione di pace denominata EU Concordia in Macedonia, con compiti di supporto agli osservatori internazionali e di assistenza al Governo in materia di sicurezza.
        Il comma 3 proroga fino al 31 dicembre 2003 il termine relativo alla partecipazione all'operazione multinazionale denominata Enduring Freedom, intesa a contrastare le sacche di terrorismo in Afghanistan e a favorire la stabilizzazione del Paese, e all'operazione Active Endeavour, a essa collegata, svolta da unità navali con compiti di vigilanza nel Mediterraneo orientale.
        Il comma 4 proroga fino al 31 dicembre 2003 il termine relativo all'intervento internazionale denominato ISAF (International Security Assistance Force), con compiti di assistenza all'Autorità afghana ad interim.
        Il comma 5 proroga fino al 31 dicembre 2003 il termine relativo alla partecipazione alla missione di monitoraggio degli sviluppi relativi alla sicurezza, all'economia, agli aspetti umanitari e a quelli politici svolta dall'Unione europea nei territori della ex Jugoslavia (EUMM).
        Il comma 6 autorizza, in relazione alle predette missioni, la spesa di euro 358.355.586.
        L'articolo 2, comma 1, proroga fino al 31 dicembre 2003 il termine relativo alla partecipazione del personale della polizia di Stato alle operazioni in Macedonia e in Kosovo; il comma 2 proroga fino al 31 dicembre 2003 il termine relativo allo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica, finalizzati ad assicurare, nell'ambito delle strategie di collaborazione nella lotta contro la criminalità organizzata, nel contrasto dei flussi migratori clandestini e di altri traffici illeciti, un'attività di consulenza, di assistenza e di addestramento della polizia albanese; il comma 3 autorizza, per l'anno 2003, l'ulteriore spesa di euro 331.144 per la partecipazione di personale della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri nell'ambito della missione di polizia dell'Unione europea in Bosnia-Erzegovina (EUPM), in relazione alla necessità di incrementare di otto unità il contingente di personale impiegato nella missione, come richiesto dall'Unione europea. Il compito della missione, nella quale sono coinvolte circa 1.600 unità di personale provenienti da quarantadue Paesi, è quello di assicurare il proseguimento delle attività di riorganizzazione delle locali Forze di polizia; il comma 4 autorizza, in relazione alle missioni di cui ai commi 1 e 2, la spesa di euro 4.994.414.
        L'articolo 3 autorizza l'ulteriore spesa di euro 229.251 per la partecipazione di personale militare ai negoziati di pace per la Somalia e il Sudan, in corso in Kenya, e alla missione di monitoraggio sui Monti Nuba, in Sudan, per garantire l'accesso degli aiuti umanitari. L'ulteriore finanziamento della missione si rende necessario, in quanto la spesa autorizzata per l'anno 2003 dall'articolo 2-bis del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, in realtà copre i relativi oneri limitatamente a sei mesi di missione.
        L'articolo 4 disciplina la partecipazione italiana ad iniziative di pace ed umanitarie nell'Africa sub-sahariana, autorizzando a tale scopo una ulteriore spesa di euro 5.200.000.
        L'articolo 5 riguarda la disciplina da applicare al personale impiegato nelle missioni, e le previsioni necessarie a corrispondere alle particolari esigenze connesse con le operazioni internazionali; esso richiama - salvo taluni adeguamenti previsti dal presente provvedimento - le disposizioni del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002, n. 15. Rimangono, pertanto, disciplinati dal provvedimento in parola:

            le ulteriori modalità di attribuzione al personale dell'indennità di missione prevista dal regio decreto 3 giugno 1926, n. 941 (articolo 2, commi 2 e 3);

            il trattamento assicurativo e il trattamento pensionistico nei casi di decesso e invalidità per causa di servizio e, altresì, i casi di infermità contratta in servizio (articolo 3);

            le previsioni per il personale in stato di prigionia o disperso (articolo 4);

            le fattispecie in materia di rilascio dei passaporti, orario di lavoro e accesso alle utenze telefoniche di servizio (articolo 5);

            l'estensione della disciplina prevista dallo stesso decreto-legge n. 451 del 2001 al personale civile eventualmente impiegato nelle operazioni, con esclusione delle disposizioni penali (articolo 7);

            le fattispecie in materia contabile, relative all'Amministrazione della difesa, riguardanti la possibilità di attivare le procedure d'urgenza per l'acquisizione di beni e servizi in caso di impossibilità a provvedere attraverso contratti accentrati già operanti, al fine di assicurare il rapido approvvigionamento dei contingenti, e l'autorizzazione a ricorrere, in caso di necessità e urgenza, ad acquisti e lavori da eseguire in economia (articolo 8, commi 1 e 2);

            il prolungamento, previo consenso dell'interessato, del periodo di ferma dei volontari in ferma annuale fino a un massimo di nove mesi (articolo 9);

            il richiamo in servizio temporaneo, su base volontaria, di personale delle Forze armate da inserire nelle forze di completamento, al fine di garantire, per le esigenze connesse con le operazioni internazionali, la funzionalità dei comandi, degli enti e delle unità (articolo 10);

            le fattispecie a salvaguardia del personale impiegato nelle missioni, intese a garantire la possibilità, al rientro, di partecipare ai concorsi interni banditi dall'amministrazione con il diritto, se vincitore, all'attribuzione della stessa anzianità giuridica dei vincitori del concorso per il quale ha presentato domanda (articolo 13).

        L'articolo 6 disciplina la valutazione dei periodi di comando svolto da ufficiali delle Forze Armate e dei Carabinieri, presso le unità impegnate all'estero.
        L'articolo 7 disciplina la corresponsione dell'indennità di missione al personale militare impegnato all'estero, modulando la misura dell'indennità secondo le varie missioni.
        L'articolo 8 adegua il limite complessivo di spesa (euro 50 milioni) entro il quale il Ministero della difesa, in relazione alle operazioni internazionali di cui al presente provvedimento, può ricorrere ad acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato e ai capitolati d'oneri, per corrispondere alle esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative e di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica, estendendo altresì tale disciplina agli acquisti di materiale d'armamento e di equipaggiamenti individuali.
        L'articolo 9 autorizza la spesa di euro 697.029 per il sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena che opera in Kosovo, nell'ambito del contingente italiano inserito nella KFOR.
        L'articolo 10, comma 1, autorizza il Ministero della difesa a cedere a titolo gratuito alle Forze armate afgane materiali, equipaggiamenti e veicoli dismessi alla data di entrata in vigore della presente legge, escluso il materiale di armamento; il comma 2 autorizza la spesa per la cessione a titolo gratuito di vestiario e materiale d'equipaggiamento, nonché per il sostegno logistico a favore di unità delle Forze armate afgane.
        L'articolo 11, comma 1, è inteso a correggere un errore di calcolo presente nell'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42, riguardante l'autorizzazione di spesa prevista per la proroga delle missioni militari internazionali disposta dai precedenti commi dello stesso articolo 1. L'errore è conseguente ai maggiori oneri derivanti dall'incremento delle misure dell'indennità di missione, di cui all'articolo 3 del citato provvedimento, deliberato dal Parlamento, per il quale si è provveduto soltanto all'adeguamento della clausola di copertura finanziaria di cui all'articolo 10, omettendo di correggere l'autorizzazione di spesa in parola. Il comma 2 risolve un dubbio interpretativo relativo alla decorrenza dal 1^ gennaio 2003 del predetto incremento delle misure dell'indennità di missione. La correttezza dell'interpretazione nel senso indicato emerge dall'esame dei resoconti delle sedute parlamentari ed è avallata, sotto il profilo finanziario, dalla conseguente modifica apportata alla clausola di copertura del provvedimento in parola, aumentata della cifra necessaria alla corresponsione dell'indennità nelle nuove misure per il periodo dal 1^ gennaio 2003 al 30 giugno 2003.
        L'articolo 12, comma 1, conferma l'applicazione, per il personale impiegato nelle operazioni Enduring Freedom e International Security Assistance Force (ISAF), delle disposizioni del codice penale militare di guerra (come modificato dalla legge n. 6 del 2002, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 421 del 2001, dalla legge n. 15 del 2002, di conversione del decreto-legge n. 451 del 2001 e dalla legge n. 42 del 2003, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 4 del 2003), e della disciplina prevista dall'articolo 9 del decreto-legge n. 421 del 2001 in materia di misure restrittive della libertà personale, di udienza di convalida dell'arresto in flagranza e di interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, nonché delle disposizioni in deroga alle norme sulla procedura penale militare e sulla costituzione degli organi giurisdizionali militari di guerra.
        Il comma 2 è volto a prevedere la richiesta del Ministro della giustizia per tutti i reati commessi in territorio afgano a danno dello Stato e dei cittadini italiani e di quelli appartenenti ai contingenti militari che operano nell'ambito delle missioni Enduring Freedom e ISAF. La disposizione appare necessaria per consentire all'autorità di Governo la valutazione dei fatti-reato e la loro corrispondenza ai delitti contro la personalità dello Stato, per i quali sono previste l'incondizionata punibilità e la procedibilità assoluta nei confronti dei presunti colpevoli a norma dell'articolo 7 del codice penale.
        In altri termini, mentre è pacifica l'applicazione della legge penale italiana e la procedibilità d'ufficio, allorché le azioni delittuose toccano direttamente interessi vitali dello Stato, l'esperienza maturata durante lo svolgimento della missione in Afghanistan suggerisce di verificare in concreto, in presenza di atti ostili, la sussistenza - ad esempio - delle finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico richieste dall'articolo 280 del codice penale e di subordinare l'avvio dell'azione penale da parte della magistratura ordinaria all'effettiva aggressione dei beni giuridici primari protetti dai delitti contro la personalità dello Stato. Infatti, benché le missioni in questione si svolgano nell'ambito di campagne contro il terrorismo internazionale, non sempre le azioni delittuose in danno dei cittadini italiani partecipanti alle missioni hanno la medesima offensività degli atti del terrorismo interno e la conseguente idoneità a mettere in pericolo interessi vitali dello Stato.
        La scelta appare obbligata anche per la considerazione che, nei teatri operativi in questione, le attività di resistenza alle Forze armate italiane non possono che derivare da soggetti che, ai sensi delle Convenzioni di Ginevra, non rivestono la qualifica di legittimi combattenti.
        Il comma 3 mira a concentrare la cognizione dei reati di cui al comma 2 sul Tribunale di Roma, in analogia a quanto già previsto e favorevolmente sperimentato per i reati militari commessi durante lo svolgimento delle missioni, per i quali è competente unicamente il Tribunale militare di Roma. La disposizione è diretta a evitare conflitti di competenza e a consentire unicità di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più diretto ed efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.
        Il comma 4 conferma, per il personale impiegato nelle restanti missioni internazionali, l'applicazione del codice penale militare di pace e delle disposizioni previste dall'articolo 9 del citato decreto-legge n.421 del 2001 in materia di misure restrittive della libertà personale, di udienza di convalida dell'arresto in flagranza e di interrogatorio della persona destinataria di un'ordinanza di custodia cautelare in carcere.
        L'articolo 13 dispone la convalida degli atti adottati, delle attività svolte e delle prestazioni effettuate nelle more dell'emanazione della legge.
        L'articolo 14 prevede la copertura finanziaria degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento.




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