XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4192
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Termini relativi alla partecipazione
italiana a operazioni internazionali).
1. E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto
dall'articolo 1, comma 1, primo periodo, del decreto-legge 20
gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione di
personale militare e civile alle seguenti operazioni
internazionali:
a) Joint Forge in Bosnia;
b) Multinational Specialized Unit (MSU) in
Bosnia e Kosovo;
c) Joint Guardian in Kosovo e Fyrom;
d) NATO Headquarters Skopje (NATO HQS) in
Fyrom;
e) United Nations Mission in Kosovo (UNMIK)
e Criminal Intelligence Unit (CIU) in Kosovo;
f) Albit, Albania 2 e NATO
Headquarters Tirana (NATO HQT) in Albania;
g) Temporary International Presence in
Hebron (TIPH 2);
h) United Nations Mission in Etiopia ed
Eritrea (UNMEE).
2. E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto
dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 20 gennaio 2003,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo
2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale
militare e civile all'operazione internazionale EU
Concordia in Macedonia.
3. E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto
dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 20 gennaio 2003,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo
2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale
militare e civile all'operazione internazionale Enduring
Freedom e alla missione Active Endeavour ad essa
collegata.
4. E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto
dall'articolo 1, comma 4, del decreto-legge 20 gennaio 2003,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo
2003, n. 42, relativo alla partecipazione di personale
militare e civile all'operazione internazionale
International Security Assistance Force-ISAF.
5. E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto
dall'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 20 gennaio 2003,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo
2003, n. 42, relativo alla partecipazione alla missione di
monitoraggio dell'Unione europea nei territori della ex
Jugoslavia-EUMM.
6. Per le finalitā previste dal presente articolo č
autorizzata la spesa di 358.355.586 euro.
Art. 2.
(Termini relativi alla partecipazione di personale delle
Forze di polizia a operazioni internazionali).
1. E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto
dall'articolo 1, comma 1, secondo periodo, del decreto-legge
20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla
legge 18 marzo 2003, n. 42, relativo alla partecipazione del
personale della Polizia di Stato alla missione United
Nations Mission in Kosovo (UNMIK).
2. E' differito al 31 dicembre 2003 il termine previsto
dall'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 20 gennaio 2003,
n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo
2003, n. 42, relativo allo sviluppo di programmi di
cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei
Paesi dell'area balcanica.
3. E' autorizzata, per l'anno 2003, l'ulteriore spesa di
331.144 euro per la partecipazione di personale della Polizia
di Stato e dell'Arma dei carabinieri alla missione in
Bosnia-Erzegovina, denominata EUPM, di cui all'articolo 2,
comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito,
con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42.
4. Per le finalitā previste dai commi 1 e 2 č autorizzata
la spesa di 4.994.414 euro.
Art. 3.
(Partecipazione italiana ai processi di pace in corso per
la Somalia e il Sudan).
1. E' autorizzata, per l'anno 2003, l'ulteriore spesa
di 229.251 euro per la partecipazione italiana ai processi di
pace in corso per la Somalia e il Sudan, di cui all'articolo
2-bis del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n.
42.
Art. 4.
(Partecipazione italiana ad iniziative di pace e
umanitarie nell'Africa sub-sahariana).
1. Per le finalitā di cui all'articolo 1 della legge 6
febbraio 1992, n. 180, il Ministero degli affari esteri č
autorizzato ad attuare iniziative di pace in sede
internazionale da realizzare nell'Africa sub-sahariana, per
un'ulteriore spesa di 5.200.000 euro.
Art. 5.
(Rinvii normativi).
1. Salvo quanto previsto dalla presente legge, si
applicano gli articoli 2, commi 2 e 3, 3, 4, 5, 7, 8, commi 1
e 2, 9, 10, 13, 14, commi 1, 2, 4, 5 e 7, del decreto-legge 28
dicembre 2001, n. 451, convertito, con modificazioni, dalla
legge 27 febbraio 2002, n. 15.
Art. 6.
(Valutazione del servizio prestato
in operazioni internazionali).
1. I periodi di comando, di attribuzioni specifiche, di
servizio e di imbarco svolti dagli ufficiali delle Forze
armate e dell'Arma dei Carabinieri presso i comandi, le unitā,
i reparti e gli enti costituiti per lo svolgimento delle
missioni e delle operazioni internazionali di cui alla
presente legge, sono validi ai fini dell'assolvimento degli
obblighi previsti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate ai decreti
legislativi 30 dicembre 1997, n. 490, e 5 ottobre 2000, n.
298, e successive modificazioni.
Art. 7.
(Indennitā di missione).
1. Con decorrenza dalla data di entrata nel territorio,
nelle acque territoriali e nello spazio aereo dei Paesi
interessati e fino alla data di uscita dagli stessi per il
rientro nel territorio nazionale, al personale appartenente ai
contingenti di cui agli articoli 1, commi 1, 2, 3 e 4, 2,
comma 1, e 3 č corrisposta per tutta la durata del periodo, in
aggiunta allo stipendio o alla paga e agli altri assegni a
carattere fisso e continuativo, l'indennitā di missione di cui
al regio decreto 3 giugno 1926, n. 941, nella misura del 98
per cento, detraendo eventuali indennitā e contributi
corrisposti agli interessati direttamente dagli organismi
internazionali.
2. La misura dell'indennitā di cui al comma 1, per il
personale militare appartenente ai contingenti di cui
all'articolo 1, commi 3 e 4, e per il personale dell'Arma dei
carabinieri in servizio di sicurezza presso la sede
diplomatica di Kabul in Afghanistan, č calcolata sul
trattamento economico all'estero previsto con riferimento ad
Arabia Saudita, Emirati Arabi e Oman.
3. L'indennitā di cui al comma 1 č corrisposta al
personale che partecipa alle missioni di cui all'articolo 1,
comma 5, e 2, comma 3, nella misura intera, incrementata del
30 per cento se il personale non usufruisce, a qualsiasi
titolo, di vitto e alloggio gratuiti.
4. Al personale che partecipa alla missione di cui
all'articolo 2, comma 2, si applicano il trattamento economico
previsto dalla legge 8 luglio 1961, n.642, e l'indennitā
speciale, di cui all'articolo 3 della medesima legge, nella
misura del 50 per cento dell'assegno di lungo servizio
all'estero.
Art. 8.
(Disposizioni in materia contabile).
1. Le disposizioni in materia contabile previste
dall'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 28 dicembre 2001,
n. 451, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio
2002, n. 15, sono estese alle acquisizioni di materiali
d'armamento e di equipaggiamenti individuali e si applicano
entro il limite complessivo di 50.000.000 di euro, a valere
sullo stanziamento di cui all'articolo 14, comma 1.
Art. 9.
(Compagnia di fanteria rumena).
1. E' autorizzata, nei limiti temporali di cui
all'articolo 1, comma 1, la spesa di 697.029 euro per il
sostegno logistico della compagnia di fanteria rumena, di cui
all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 451,
convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2002,
n. 15.
Art. 10.
(Cessione di materiali e sostegno logistico).
1. Nei limiti temporali di cui all'articolo 1, comma 4,
il Ministero della difesa č autorizzato a cedere a titolo
gratuito alle Forze armate afghane materiali, equipaggiamenti
e veicoli dismessi alla data di entrata in vigore della
presente legge, escluso il materiale d'armamento.
2. Nei limiti temporali di cui all'articolo 1 , comma 4, č
autorizzata la spesa di 2.087.180 euro per la cessione a
titolo gratuito di vestiario e materiale d'equipaggiamento,
escluso il materiale d'armamento, e di 773.904 euro per il
sostegno logistico a favore di unitā delle Forze armate
afghane.
Art. 11.
(Modifica all'articolo 1, comma 8, e interpretazione
autentica degli articoli 2, comma 2, e 3, commi 1 e 3-bis,
del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4, convertito, con
modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n. 42).
1. All'articolo 1, comma 8, del decreto-legge 20
gennaio 2003, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge
18 marzo 2003, n. 42, le parole: "la spesa di euro
359.549.625" sono sostituite dalle seguenti: "la spesa di euro
389.023.554".
2. Il comma 2 dell'articolo 2 e i commi 1 e 3-bis
dell'articolo 3 del decreto-legge 20 gennaio 2003, n. 4,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 marzo 2003, n.
42, devono intendersi nel senso che l'indennitā di missione č
corrisposta nelle misure dagli stessi indicate a decorrere dal
1^ gennaio 2003.
Art. 12.
(Disposizioni in materia penale).
1. Al personale militare impiegato nelle operazioni di
cui all'articolo 1, commi 3 e 4, si applicano il codice penale
militare di guerra e l'articolo 9 del decreto-legge 1^
dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla
legge 31 gennaio 2002, n. 6.
2 I reati commessi dallo straniero in territorio afgano, a
danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle
missioni di cui all'articolo 1, commi 3 e 4, sono puniti
sempre a richiesta del Ministro della giustizia, e sentito il
Ministro della difesa per i reati commessi a danno di
appartenenti alle Forze armate.
3. Per i reati di cui al comma 2 la competenza
territoriale č del Tribunale di Roma.
4. Al personale militare impiegato nelle operazioni di cui
agli articoli 1, commi 1, 2 e 5, 2, commi 2 e 3, e 3 si
applicano il codice penale militare di pace e l'articolo 9,
commi 3, 4, lettere a), b), c) e d), 5 e 6, del
decreto-legge 1^ dicembre 2001, n. 421, convertito, con
modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6.
Art, 13.
(Disposizioni di convalida).
1. In relazione a quanto previsto dalle disposizioni di
cui alla presente legge, sono convalidati gli atti adottati,
le attivitā svolte e le prestazioni effettuate fino alla data
di entrata in vigore della presente legge.
Art. 14.
(Copertura finanziaria).
1. All'onere derivante dall'attuazione delle
disposizioni di cui alla presente legge, escluso l'articolo 4,
pari a 367.468.508 euro per l'anno 2003, si provvede mediante
l'utilizzo del fondo di riserva per le spese impreviste, ai
sensi dell'articolo 1, comma 63, della legge 28 dicembre 1995,
n. 549.
2. All'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni
di cui all'articolo 4,â4 pari a 5.200.000 euro per l'anno
2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello
stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale
2003-2005, nell'ambito dell'unitā previsionale di base di
parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del
Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo
scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al
Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze č autorizzato
ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di
bilancio.
Art. 15.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno
successivo a quello della sua pubblicazione nella
GazzettaUfficiale.