XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4191
Onorevoli Colleghi! - La diffusione delle terapie non
convenzionali è in notevole aumento nel mondo occidentale:
oltre il 25 per cento della popolazione europea ha fatto
ricorso almeno una volta, nell'arco di un anno, ad un tipo di
medicina non convenzionale.
In Italia il fenomeno è, invece, più recente e più
contenuto anche se in base alle ultime rilevazioni esso
comincia a crescere e a diffondersi tra quote importanti della
popolazione.
Ogni anno, infatti, aumenta il numero delle persone che
nel nostro Paese ricorrono alla medicina non convenzionale per
curare disturbi e malattie non gravi, mentre nell'ultimo
decennio la quota di coloro che snobbano la medicina
tradizionale è quasi raddoppiata, al punto che sono quasi
dieci milioni gli italiani che preferiscono fare a meno della
farmacia e del medico di base.
Non si può parlare, tuttavia, di una competizione tra la
medicina tradizionale e quella non convenzionale, al punto che
sono gli stessi medici di base in molti casi a consigliare il
ricorso a terapie non convenzionali.
In sostanza, ricorriamo alle terapie non convenzionali
perché in cerca di trattamenti che possano proporsi con un più
alto grado di tollerabilità e di sicurezza (ciò è confermato
anche dalla quota di bambini trattati, ad esempio, con
l'omeopatia).
Per questi motivi, è necessario regolamentare le medicine
non convenzionali, favorendone la giusta integrazione nel
Servizio sanitario nazionale, rendendole più controllate e
garantendo, altresì, un'adeguata formazione per gli
operatori.
La presente proposta di legge mira, pertanto, a soddisfare
la fondamentale esigenza di tutela del diritto alla salute del
cittadino, prevedendo:
l'istituzione di specifiche Commissioni (la Commissione
permanente per le innovazioni terapeutiche e le commissioni
per la formazione nelle terapie non convenzionali);
l'equiparazione dei medicinali omeopatici, antroposofici
e fitoterapici a quelli della medicina convenzionale,
attraverso l'elaborazione di prontuari farmaceutici specifici
per ciascuno degli indirizzi nonché la definizione, con
l'inclusione di due esperti in seno alle commissioni per la
formazione, dei criteri di qualità, sicurezza ed efficacia
richiesti per l'autorizzazione all'immissione in commercio dei
farmaci;
il riconoscimento degli istituti privati di formazione
che documentano l'attività svolta in conformità ai princìpi
della normativa contenuta nella presente proposta di legge e
l'indizione di corsi di specializzazione specifici per ogni
disciplina, presso le università che ne facciano richiesta,
nel rispetto della loro autonomia;
una disciplina transitoria per assicurare un adeguato
passaggio dal precedente regime al nuovo e l'istituzione di
appositi registri per il riconoscimento e la valutazione dei
titoli di coloro che esercitano tali discipline.