XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4191




        Onorevoli Colleghi! - La diffusione delle terapie non convenzionali è in notevole aumento nel mondo occidentale: oltre il 25 per cento della popolazione europea ha fatto ricorso almeno una volta, nell'arco di un anno, ad un tipo di medicina non convenzionale.
        In Italia il fenomeno è, invece, più recente e più contenuto anche se in base alle ultime rilevazioni esso comincia a crescere e a diffondersi tra quote importanti della popolazione.
        Ogni anno, infatti, aumenta il numero delle persone che nel nostro Paese ricorrono alla medicina non convenzionale per curare disturbi e malattie non gravi, mentre nell'ultimo decennio la quota di coloro che snobbano la medicina tradizionale è quasi raddoppiata, al punto che sono quasi dieci milioni gli italiani che preferiscono fare a meno della farmacia e del medico di base.
        Non si può parlare, tuttavia, di una competizione tra la medicina tradizionale e quella non convenzionale, al punto che sono gli stessi medici di base in molti casi a consigliare il ricorso a terapie non convenzionali.
        In sostanza, ricorriamo alle terapie non convenzionali perché in cerca di trattamenti che possano proporsi con un più alto grado di tollerabilità e di sicurezza (ciò è confermato anche dalla quota di bambini trattati, ad esempio, con l'omeopatia).
        Per questi motivi, è necessario regolamentare le medicine non convenzionali, favorendone la giusta integrazione nel Servizio sanitario nazionale, rendendole più controllate e garantendo, altresì, un'adeguata formazione per gli operatori.
        La presente proposta di legge mira, pertanto, a soddisfare la fondamentale esigenza di tutela del diritto alla salute del cittadino, prevedendo:

            l'istituzione di specifiche Commissioni (la Commissione permanente per le innovazioni terapeutiche e le commissioni per la formazione nelle terapie non convenzionali);

            l'equiparazione dei medicinali omeopatici, antroposofici e fitoterapici a quelli della medicina convenzionale, attraverso l'elaborazione di prontuari farmaceutici specifici per ciascuno degli indirizzi nonché la definizione, con l'inclusione di due esperti in seno alle commissioni per la formazione, dei criteri di qualità, sicurezza ed efficacia richiesti per l'autorizzazione all'immissione in commercio dei farmaci;

            il riconoscimento degli istituti privati di formazione che documentano l'attività svolta in conformità ai princìpi della normativa contenuta nella presente proposta di legge e l'indizione di corsi di specializzazione specifici per ogni disciplina, presso le università che ne facciano richiesta, nel rispetto della loro autonomia;

            una disciplina transitoria per assicurare un adeguato passaggio dal precedente regime al nuovo e l'istituzione di appositi registri per il riconoscimento e la valutazione dei titoli di coloro che esercitano tali discipline.




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