XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4191
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Finalità ed oggetto).
1. La Repubblica riconosce e tutela il principio del
pluralismo scientifico come strumento di progresso e di
crescita evolutiva dell'individuo e della società e garantisce
la libertà di scelta terapeutica da parte del singolo
cittadino.
2. La Repubblica disciplina la formazione di coloro che
intendono agire come operatori delle medicine non
convenzionali, regola e garantisce la qualificazione
professionale per coloro che già praticano tali terapie e
reprime l'esercizio illecito della professione.
3. La presente legge determina le norme relative al regime
transitorio, per la convalida dei titoli e l'istituzione di
appositi registri dei soggetti che esercitano le terapie non
convenzionali. Il regime transitorio ha la durata di due
anni.
4. Le università, nell'ambito della loro autonomia
didattica e nei limiti delle proprie risorse finanziarie, nei
corsi di laurea ad indirizzo scientifico, impartiscono le
conoscenze di base sulle medicine non convenzionali. Le scuole
medie statali e private, nell'ambito dei programmi di
educazione alla salute, forniscono le informazioni necessarie
per la conoscenza delle medicine non convenzionali.
5. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della
presente legge, il Ministro dell'istruzione, dell'università e
della ricerca, sentite le commissioni per la formazione di cui
all'articolo 5, definisce con proprio decreto gli insegnamenti
da inserire nei corsi di laurea in medicina e chirurgia,
medicina veterinaria, odontoiatria, farmacia, chimica e
tecnologie farmaceutiche, chimica, scienze biologiche e nei
programmi di educazione alla salute delle scuole medie.
6. Presso il Ministero della salute è istituito il
Dipartimento per le medicine non convenzionali. Il Ministro
della salute ne determina organizzazione, sede, uffici e
personale. Il Dipartimento per le medicine non convenzionali
esercità le attività attinenti a tale materia previste dalla
presente legge.
7. Le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della
presente legge, provvedono affinché le aziende sanitarie
locali, ove richiesto, istituiscano servizi ambulatoriali ed
ospedalieri per la cura con le terapie non convenzionali al
miglior livello di competenza degli operatori. Provvedono
altresì affinché siano istituiti, nell'ambito di ciascuna
azienda sanitaria locale che ne faccia richiesta, apposti
servizi veterinari omeopatici e di agopuntura veterinaria.
8. Ai fini della presente legge sono da considerare
terapie non convenzionali l'omeopatia, l'agopuntura, la
fitoterapia, l'omotossicologia, la medicina antroposofica, la
medicina tradizionale cinese e l'ayurveda e le altre
discipline alle quali il Dipartimento per le medicine non
convenzionali attribuisca il relativo riconoscimento
assegnando loro tutti i benefìci previsti dalla presente
legge.
9. L'esercizio delle medicine e delle pratiche non
convenzionali è da ritenere a tutti gli effetti atto
medico.
Art. 2.
(Commissione permanente
per le innovazioni terapeutiche).
1. Il Ministro della salute, entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, istituisce con proprio
decreto la Commissione permanente per le innovazioni
terapeutiche, di seguito denominata "Commissione
permanente".
2. La Commissione permanente è composta da:
a) un membro in rappresentanza di ogni categoria
delle medicine non convenzionali di cui all'articolo 1, comma
8;
b) un rappresentante del Ministero della salute,
con funzioni di presidente;
c) due rappresentanti del Ministero
dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
3. Con gli stessi criteri di cui al comma 2 sono nominati
i membri supplenti i quali sostituiscono i titolari in caso di
impedimento.
4. I membri della Commissione permanente durano in carica
quattro anni e sono rieleggibili una sola volta.
5. Il Ministro della salute nomina i membri della
Commissione permanente rappresentanti di ciascun indirizzo
terapeutico tra coloro che sono stati designati dalle
associazioni di categoria maggiormente rappresentative a
livello nazionale in considerazione dell'attività svolta;
possono essere designati anche soggetti non iscritti ad alcuna
delle associazioni di categoria.
6. Il segretario della Commissione permanente è un
funzionario con qualifica non inferiore all'area C, posizione
economica C2. Le spese per il funzionamento della Commissione
permanente sono poste a carico del Ministero della salute che
vi provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di
bilancio.
Art. 3.
(Compiti della Commissione permanente).
1. Alla Commissione permanente spettano i seguenti
compiti:
a) promuovere la corretta divulgazione delle
tematiche mediche non convenzionali anche nell'ambito di più
generali programmi di educazione alla salute, ai sensi
dell'articolo 1, commi 4 e 5;
b) promuovere e coordinare la ricerca nel campo
degli indirizzi terapeutici non convenzionali;
c) adottare programmi per la diffusione e la
sorveglianza sugli indirizzi terapeutici non convenzionali,
promuovendo, ove necessario, la stipula di speciali
convenzioni con enti pubblici e privati;
d) verificare la conformità dei programmi di
studio delle università e degli istituti privati abilitati
alla formazione nelle terapie non convenzionali alle norme
dettate ai sensi della presente legge;
e) riconoscere i titoli di studio equipollenti
conseguiti in Paesi membri dell'Unione europea e in Paesi
terzi.
Art. 4.
(Rapporto annuale).
1. La Commissione permanente presenta al Ministro della
salute un rapporto annuale sul lavoro svolto.
2. La valutazione dei risultati delle ricerche condotte
dalla Commissione permanente costituisce la base per la
programmazione degli indirizzi di ricerca e per lo
stanziamento dei fondi necessari.
Art. 5.
(Commissioni per la formazione
nelle terapie non convenzionali).
1. Il Ministro della salute, di concerto con il Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, entro tre
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
istituisce, presso il Dipartimento per le medicine non
convenzionali, le commissioni per la formazione nelle terapie
non convenzionali di cui all'articolo 1, comma 8.
2. Ciascuna commissione per la formazione emana, entro tre
mesi dalla propria istituzione, le norme relative:
a) al programma fondamentale di insegnamento della
materia di rispettiva competenza;
b) ai criteri e al grado della formazione, con
particolare riguardo alla normativa dell'Unione europea
vigente in materia;
c) ai requisiti per l'iscrizione nei registri
degli operatori di medicina non convenzionale, in regime
transitorio, di cui all'articolo 10, comma 1;
d) ai requisiti per l'ammissione dei docenti
presso le università o gli istituti privati;
e) ai requisiti per il riconoscimento degli
istituti di formazione.
3. Ogni commissione per la formazione è composta da:
a) tre membri in rappresentanza di ogni categoria
delle terapie non convenzionali di cui all'articolo 1, comma
8;
b) quattro docenti universitari in possesso di una
competenza specifica in materia, nominati dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
c) un rappresentante nominato dal Ministro della
salute;
d) un rappresentante nominato dal Ministro
dell'istruzione, dell'università e della ricerca, con funzioni
di presidente.
4. I membri delle commissioni per la formazione durano in
carica quattro anni e sono rieleggibili una sola volta.
Art. 6.
(Compiti delle commissioni per la formazione nelle terapie
non convenzionali).
1. Le commissioni per la formazione nelle terapie non
convenzionali, nello svolgimento delle proprie attività,
devono attenersi ai seguenti princìpi:
a) l'esercizio della medicina omeopatica,
dell'agopuntura e della medicina antroposofica è riservato ai
medici, che hanno conseguito il titolo specialistico, secondo
i criteri minimi di formazione richiesti dalla presente
legge;
b) la formazione in omeopatia, in agopuntura e in
medicina antroposofica deve comprendere:
1) un iter di formazione della durata di almeno
tre anni, per un minimo complessivo di almeno 600 ore di
insegnamento;
2) un esame di qualificazione.
2. L'esercizio dell'osteopatia e della fitoterapia è
riservato ai medici, che hanno conseguito il titolo
specialistico, sulla base dei seguenti criteri minimi:
a) la formazione in osteopatia deve
comprendere:
1) un iter di formazione della durata di tre
anni, per un minimo complessivo di almeno 1.500 ore di
insegnamento;
2) un esame di qualificazione;
b) la formazione in fitoterapia deve
comprendere:
1) un iter di formazione della durata di tre
anni, per un minimo complessivo di 1.500 ore di
insegnamento;
2) un esame di qualificazione.
3. Le università, nell'ambito della loro autonomia
didattica e nei limiti delle proprie risorse finanziarie, e
gli istituti di formazione di cui all'articolo 5, comma 2,
lettera e), possono prevedere lo svolgimento
dell'iter di formazione specifico ed il programma
fondamentale di insegnamento, con un numero minimo di docenti,
assunti secondo i criteri stabiliti dalla commissione per la
formazione competente.
4. Gli istituti di formazione che, successivamente alla
data di entrata in vigore della presente legge, intendono
chiedere il riconoscimento, devono attestare la conformità
dell'iter formativo adottato rispetto al programma
fondamentale e in generale l'adeguamento dell'attività
didattica alle norme in materia dettate dalla commissione per
la formazione competente.
5. Ciascuna commissione per la formazione, nell'ambito
della sua specificità, determina entro tre mesi dalla sua
istituzione, le condizioni per la sanatoria dei titoli
conseguiti, alla data di entrata in vigore della presente
legge, da coloro che hanno esercitato le terapie non
convenzionali.
Art. 7.
(Medicinali non convenzionali).
1. I medicinali omeopatici, antroposofici, fitoterapici,
locali e cinesi, sono a tutti gli effetti equiparati a quelli
della medicina convenzionale. La Commissione permanente
provvede all'elaborazione di prontuari farmaceutici specifici
per ciascuno degli indirizzi terapeutici. Il Ministero della
salute, sentite le commissioni per la formazione di cui
all'articolo 5, nella composizione integrata ai sensi del
comma 2 del presente articolo, autorizza la pubblicazione di
tali prontuari. L'imposta sul valore aggiunto applicata ai
medicinali omeopatici, antroposofici e fitoterapici non può
essere superiore alla aliquota massima prevista per gli altri
farmaci dalla legislazione vigente in materia.
2. Allo scopo di definire i criteri di qualità, sicurezza
ed efficacia richiesti per l'autorizzazione all'immissione in
commercio dei farmaci di cui al comma 1, la composizione delle
commissioni per la formazione di cui all'articolo 5, specifica
per ciascuna terapia non convenzionale che utilizza una
propria farmacopea, è integrata da due esperti in produzione e
in controllo dei farmaci medesimi, designati dal Ministro
della salute. Ciascuna commissione, in tale composizione
allargata, delibera esclusivamente per la definizione delle
procedure da seguire per le prove farmacologiche, cliniche e
tossicologiche ai fini dell'autorizzazione all'immissione in
commercio dei singoli prodotti ed elabora i prontuari
terapeutici specifici per i farmaci usati in ciascuna
disciplina. Il Ministro della salute, con proprio decreto,
convalida tali definizioni.
3. La commissione di cui all'articolo 6 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 185, e successive modificazioni,
collabora con la commissione per la formazione nelle terapie
non convenzionali, nella specializzazione in omeopatia, nella
materia di cui al presente articolo.
Art. 8.
(Corsi di specializzazione e scuole dirette
ai fini speciali).
1. Il Ministero dell'istruzione, dell'università e della
ricerca attiva l'istituzione di corsi di specializzazione
post-laurea nelle terapie non convenzionali e delle scuole
dirette ai fini speciali previste dall'articolo 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
L'istituzione avviene presso le università che ne fanno
richiesta nell'ambito della propria autonomia istituzionale,
in conformità alle norme adottate dalle commissioni per la
formazione di cui all'articolo 5 dalla presente legge, con le
procedure previste dall'articolo 12 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 162 del 1982.
Art. 9.
(Riconoscimento degli istituti privati
di formazione).
1. Gli istituti privati di formazione, singoli o in
associazione, che ne fanno richiesta e che possono attestare,
documentando l'attività svolta, la conformità ai princìpi
stabiliti dalla presente legge, possono chiedere il
riconoscimento al Ministero dell'istruzione, dell'università e
della ricerca.
2. I titoli di studio rilasciati dagli istituti
riconosciuti ai sensi del comma 1 sono equiparati ai titoli di
studio rilasciati dagli istituti statali.
Art. 10.
(Registri dei medici specialisti in terapie non
convenzionali in regime transitorio).
1. Presso gli ordini provinciali dei medici chirurghi e
degli odontoiatri e presso gli ordini dei veterinari sono
istituiti appositi registri per i medici e per i veterinari
esercenti le seguenti terapie non convenzionali: omeopatia,
agopuntura, medicina antroposofica.
2. Hanno diritto all'iscrizione nei registri di cui al
comma 1 coloro i quali ne fanno domanda entro due anni dalla
data di entrata in vigore della presente legge attestando di
aver acquisito una specifica formazione professionale conforme
ai requisiti stabiliti dalle commissioni per la formazione di
cui all'articolo 5.
3. L'ordine provinciale competente dei medici chirurghi e
degli odontoiatri o dei veterinari convalida l'iscrizione nel
registro dopo aver verificato la conformità della
documentazione, presentata ai sensi del comma 1, ai princìpi
stabiliti dalla presente legge.
4. L'iscrizione nel registro provinciale della terapia non
convenzionale di elezione riguarda esclusivamente la fase
transitoria e costituisce titolo alla pratica della terapia
non convenzionale in oggetto, equiparato alla specializzazione
universitaria.
5. Con decreto del Ministro della salute sono istituiti
appositi registri per coloro che praticano l'osteopatia e la
fitoterapia.
Art. 11.
(Rappresentanti delle terapie
convenzionali).
1. Nell'ambito del Consiglio superiore di sanità è
obbligatoria la presenza di un medico di comprovata competenza
specifica in materia di terapie non convenzionali, nominato
dal Ministro della salute.