XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4188




        Onorevoli Colleghi! - Nel corso degli anni settanta e nei primi anni ottanta nel nostro Paese migliaia di giovani di sinistra e di destra sono stati coinvolti in una insurrezione contro lo Stato. Quelle vicende, tuttavia, non possono essere ridotte ad una sommatoria di atti criminali, bensì devono essere interpretate anche in un'ottica politica.
        Il carattere generale dell'indulto si giustifica proprio perché rivolto a dare soluzione a un problema che non è solo di natura penale. Deve essere chiara l'assunzione di responsabilità da parte di tutti: da parte dei terroristi, in primo luogo, per i gravissimi fatti di cui sono stati protagonisti, ma anche da parte delle forze politiche, rivelatesi incapaci di leggere con tempestività e chiarezza il significato di quelle vicende, e da parte dello Stato che, pur non giustificando con il suo comportamento il ricorso alla violenza, si è poi dimostrato preda della corruzione e connivente, in alcune sue articolazioni deviate, con la mafia e l'eversione.
        Negli altri Paesi europei nei quali si sono verificate lacerazioni del tessuto sociale altrettanto drammatiche vi è stata la capacità di chiudere i conti con il passato attraverso provvedimenti di carattere generale.
        Occorre riconoscere che in quegli anni, la legislazione di emergenza, che trovava una sua giustificazione solo sul piano politico, ha portato assai vicino alla rottura dei princìpi di democrazia sanciti nella Costituzione.
        L'aggravante della finalità di terrorismo, l'utilizzo sistematico della figura del pentito, i procedimenti per direttissima, la configurazione del concorso morale, sono stati gli esempi più clamorosi della aberrazione del nostro sistema penale ed hanno pesantemente condizionato l'insieme delle garanzie giurisdizionali.
        Anche dal punto di vista giuridico, è necessario un provvedimento che restituisca equità all'apparato sanzionatorio penale. Il giudizio storico che ciascun gruppo formula riguardo a quelle vicende può ben essere diverso, ma unanime deve essere il riconoscimento che le garanzie giurisdizionali sono state allora violate e che gli effetti delle sentenze basate su quel vulnus devono essere riequilibrati. Rispetto agli anni di piombo sono profondamente mutate le condizioni storiche e politiche. Il terrorismo ha perso la sua battaglia e la democrazia è riuscita a prevalere, dimostrando che la compagine sociale del nostro Paese, pur minacciata dagli intrecci tra mafia, politica, stragismo e corruzione, aveva in sé le energie necessarie a risollevarsi.
        Anche i protagonisti di quel periodo sono cambiati e hanno mutato convinzioni ideologiche e comportamenti. Da qui nasce un problema umanitario, poiché se è stato raggiunto lo scopo che la pena deve rivestire nel nostro ordinamento, cioè quello di consentire il reinserimento del condannato nella società, sarebbe abnorme continuare ad imporre un'espiazione ormai iniqua.
        La proposta di legge in oggetto altro non è che il testo unificato elaborato, nel corso dell'esame in sede referente, dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati durante la scorsa legislatura.
        Se un Paese intende rinnovarsi al punto di riscrivere la propria Costituzione, deve essere in grado - come ha già fatto l'Italia nel secondo dopoguerra - di risolvere, con provvedimenti di portata generale, le più gravi contraddizioni del suo vecchio assetto politico e sociale.




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