XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4188
Onorevoli Colleghi! - Nel corso degli anni settanta e
nei primi anni ottanta nel nostro Paese migliaia di giovani di
sinistra e di destra sono stati coinvolti in una insurrezione
contro lo Stato. Quelle vicende, tuttavia, non possono essere
ridotte ad una sommatoria di atti criminali, bensì devono
essere interpretate anche in un'ottica politica.
Il carattere generale dell'indulto si giustifica proprio
perché rivolto a dare soluzione a un problema che non è solo
di natura penale. Deve essere chiara l'assunzione di
responsabilità da parte di tutti: da parte dei terroristi, in
primo luogo, per i gravissimi fatti di cui sono stati
protagonisti, ma anche da parte delle forze politiche,
rivelatesi incapaci di leggere con tempestività e chiarezza il
significato di quelle vicende, e da parte dello Stato che, pur
non giustificando con il suo comportamento il ricorso alla
violenza, si è poi dimostrato preda della corruzione e
connivente, in alcune sue articolazioni deviate, con la mafia
e l'eversione.
Negli altri Paesi europei nei quali si sono verificate
lacerazioni del tessuto sociale altrettanto drammatiche vi è
stata la capacità di chiudere i conti con il passato
attraverso provvedimenti di carattere generale.
Occorre riconoscere che in quegli anni, la legislazione di
emergenza, che trovava una sua giustificazione solo sul piano
politico, ha portato assai vicino alla rottura dei princìpi di
democrazia sanciti nella Costituzione.
L'aggravante della finalità di terrorismo, l'utilizzo
sistematico della figura del pentito, i procedimenti per
direttissima, la configurazione del concorso morale, sono
stati gli esempi più clamorosi della aberrazione del nostro
sistema penale ed hanno pesantemente condizionato l'insieme
delle garanzie giurisdizionali.
Anche dal punto di vista giuridico, è necessario un
provvedimento che restituisca equità all'apparato
sanzionatorio penale. Il giudizio storico che ciascun gruppo
formula riguardo a quelle vicende può ben essere diverso, ma
unanime deve essere il riconoscimento che le garanzie
giurisdizionali sono state allora violate e che gli effetti
delle sentenze basate su quel vulnus devono essere
riequilibrati. Rispetto agli anni di piombo sono profondamente
mutate le condizioni storiche e politiche. Il terrorismo ha
perso la sua battaglia e la democrazia è riuscita a prevalere,
dimostrando che la compagine sociale del nostro Paese, pur
minacciata dagli intrecci tra mafia, politica, stragismo e
corruzione, aveva in sé le energie necessarie a
risollevarsi.
Anche i protagonisti di quel periodo sono cambiati e hanno
mutato convinzioni ideologiche e comportamenti. Da qui nasce
un problema umanitario, poiché se è stato raggiunto lo scopo
che la pena deve rivestire nel nostro ordinamento, cioè quello
di consentire il reinserimento del condannato nella società,
sarebbe abnorme continuare ad imporre un'espiazione ormai
iniqua.
La proposta di legge in oggetto altro non è che il testo
unificato elaborato, nel corso dell'esame in sede referente,
dalla Commissione giustizia della Camera dei deputati durante
la scorsa legislatura.
Se un Paese intende rinnovarsi al punto di riscrivere la
propria Costituzione, deve essere in grado - come ha già fatto
l'Italia nel secondo dopoguerra - di risolvere, con
provvedimenti di portata generale, le più gravi contraddizioni
del suo vecchio assetto politico e sociale.