XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4188




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Indulto).

        1. E' concesso indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, anche se tale finalità non ha formato oggetto di formale contestazione o condanna, nelle seguenti misure:

            a) la pena dell'ergastolo è commutata in quella della reclusione per anni ventuno;

            b) le pene detentive temporanee sono ridotte di anni cinque se non superiori ad anni dieci di detenzione; della metà negli altri casi;

            c) è interamente condonata la pena relativa al reato di banda armata od associazione sovversiva, quando non vi sia stata altra condanna per reati specifici; negli altri casi la pena irrogata per i suddetti reati è condonata della metà;

            d) le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive, sono interamente condonate;

            e) le pene accessorie, quando conseguono a condanne per le quali è applicato, in tutto o in parte, l'indulto, sono interamente condonate.


Art. 2.

(Esclusioni oggettive).

        1. L'indulto non si applica ai reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale, se dalla commissione dei reati stessi è derivata la morte.

Art. 3.

(Applicazione dell'indulto).

        1. L'indulto si applica sul cumulo delle pene, anche se stabilito dalla legge 18 febbraio 1987, n. 34.


Art. 4.

(Applicazione dell'indulto in caso di continuazione nel
reato).

        1. Quando vi è stata condanna ai sensi dell'articolo 81, secondo comma, del codice penale, il giudice, con l'osservanza delle forme previste per gli incidenti di esecuzione, applica l'indulto, determinando la quantità di pena condonata per i singoli reati.


Art. 5.

(Revoca dell'indulto).

        1. L'indulto è revocato di diritto qualora chi ne ha usufruito commetta, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un delitto della stessa natura per il quale riporti condanna a pena detentiva superiore ad anni due.


Art. 6.

(Computo dei periodi di scarcerazione).

        1. Coloro che, imputati per reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, sano stati nel corso del procedimento a loro carico comunque scarcerati, qualora non si sottraggono alla cattura dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna e qualora non abbiano commesso durante il periodo di scarcerazione alcun reato, possono computare, ai fini delle disposizioni di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, il periodo intercorso tra la scarcerazione e l'esecuzione della sentenza.
        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, altresì, nell'ipotesi di emissione di provvedimento restrittivo della libertà personale emesso a seguito di condanna nel primo e nel secondo grado di giudizio, per i periodi di scarcerazione intercorsi nel corso del procedimento.


Art. 7.

(Termine di efficacia).

        1. L'indulto ha efficacia per i reati commessi sino al 31 dicembre 1989.


Art. 8.

(Termine di applicazione).

        1. L'indulto si applica entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.



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