XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4188
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Indulto).
1. E' concesso indulto per le pene relative a reati
commessi con finalità di terrorismo o di eversione
dell'ordinamento costituzionale, anche se tale finalità non ha
formato oggetto di formale contestazione o condanna, nelle
seguenti misure:
a) la pena dell'ergastolo è commutata in quella
della reclusione per anni ventuno;
b) le pene detentive temporanee sono ridotte di
anni cinque se non superiori ad anni dieci di detenzione;
della metà negli altri casi;
c) è interamente condonata la pena relativa al
reato di banda armata od associazione sovversiva, quando non
vi sia stata altra condanna per reati specifici; negli altri
casi la pena irrogata per i suddetti reati è condonata della
metà;
d) le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene
detentive, sono interamente condonate;
e) le pene accessorie, quando conseguono a
condanne per le quali è applicato, in tutto o in parte,
l'indulto, sono interamente condonate.
Art. 2.
(Esclusioni oggettive).
1. L'indulto non si applica ai reati di cui agli articoli
285 e 422 del codice penale, se dalla commissione dei reati
stessi è derivata la morte.
Art. 3.
(Applicazione dell'indulto).
1. L'indulto si applica sul cumulo delle pene, anche se
stabilito dalla legge 18 febbraio 1987, n. 34.
Art. 4.
(Applicazione dell'indulto in caso di continuazione nel
reato).
1. Quando vi è stata condanna ai sensi dell'articolo 81,
secondo comma, del codice penale, il giudice, con l'osservanza
delle forme previste per gli incidenti di esecuzione, applica
l'indulto, determinando la quantità di pena condonata per i
singoli reati.
Art. 5.
(Revoca dell'indulto).
1. L'indulto è revocato di diritto qualora chi ne ha
usufruito commetta, entro cinque anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge, un delitto della stessa natura
per il quale riporti condanna a pena detentiva superiore ad
anni due.
Art. 6.
(Computo dei periodi di scarcerazione).
1. Coloro che, imputati per reati commessi con finalità di
terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale,
sano stati nel corso del procedimento a loro carico comunque
scarcerati, qualora non si sottraggono alla cattura dopo il
passaggio in giudicato della sentenza di condanna e qualora
non abbiano commesso durante il periodo di scarcerazione alcun
reato, possono computare, ai fini delle disposizioni di cui
alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,
il periodo intercorso tra la scarcerazione e l'esecuzione
della sentenza.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano,
altresì, nell'ipotesi di emissione di provvedimento
restrittivo della libertà personale emesso a seguito di
condanna nel primo e nel secondo grado di giudizio, per i
periodi di scarcerazione intercorsi nel corso del
procedimento.
Art. 7.
(Termine di efficacia).
1. L'indulto ha efficacia per i reati commessi sino al 31
dicembre 1989.
Art. 8.
(Termine di applicazione).
1. L'indulto si applica entro tre mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge.