XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4187




        Onorevoli Colleghi! - Da diversi anni, da parte di esponenti del mondo politico, della magistratura e dell'avvocatura, si susseguono prese di posizione sull'opportunità o meno di adottare provvedimenti di amnistia o di indulto.
        Tali prese di posizione, cui non hanno finora fatto seguito decisioni esplicite in un senso o nell'altro, hanno determinato aspettative all'interno del mondo carcerario e più in generale un clima di incertezza fra gli operatori della giustizia che non può che essere dannoso.
        La giustizia penale italiana versa, infatti, in condizioni critiche e riforme di notevole rilievo, finalizzate a coniugare maggiore celerità dei tempi processuali e maggiori garanzie per i cittadini, rischiano di non produrre gli effetti positivi auspicati, se non addirittura di fallire, a causa dell'enorme mole di procedimenti arretrati.
        Se si considerano le centinaia di migliaia di processi o già prescritti o per i quali elevata è la probabilità di prescrizione, si verrebbe comunque a determinare un'amnistia di fatto, i cui beneficiari sarebbero peraltro individuati in modo casuale e prevalentemente tra coloro che dispongono di mezzi economici tali da affrontare i costi dei diversi gradi di giudizio. Ci troveremmo dunque di fronte a un'amnistia di fatto, basata sul censo.
        La presente proposta di legge prevede la concessione di un'amnistia condizionata e di un indulto revocabile per le pene detentive. In particolare agli articoli da 1 a 4 si propone l'applicazione dell'amnistia per i reati puniti con una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni. Il provvedimento di clemenza è soggetto alla condizione che l'imputato, nei cinque anni successivi alla sentenza definitiva, non abbia riportato altre condanne per un delitto della stessa indole.
        All'articolo 5 e seguenti, la proposta di legge prevede un indulto da applicare alle condanne conseguite per i reati definiti di "terrorismo", commessi e giudicati con la legislazione di emergenza.
        S'intende, nel rispetto del dettato e dello spirito della norma costituzionale, prospettare un riequilibrio delle pene subite da questo tipo di condannati.
        Com'è noto, infatti, in quegli anni sono state approvate varie leggi definite di "emergenza"; e di emergenza sono stati anche alcuni comportamenti processuali. Alle une e agli altri sono conseguiti, non indifferenti aggravi di pena, nel senso che a parità di reato commesso la sanzione è stata molto più severa di quella che sarebbe stata per un reato comune.
        Gli imputati e i condannati per fatti di terrorismo sono stati inoltre esclusi in modo specifico dall'amnistia e dall'indulto previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 18 dicembre 1981, n. 744, dagli analoghi provvedimenti previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1978, n. 413, e dal decreto del Presidente della Repubblica 6 dicembre 1986, n. 865, per esclusione oggettiva dei reati caratterizzanti il "terrorismo".
        Com'è noto, sono state inoltre applicate, pressoché unanimemente, regole di condotta processuale che hanno considerevolmente inasprito le pene.
        Un meccanismo simile si è verificato per la costante, o quasi, mancata applicazione della connessione soggettiva, specie per coloro che erano imputati davanti ad autorità giudiziarie territorialmente diverse.
        Anche i termini di custodia cautelare hanno subìto, per questi particolari imputati, una consistente dilatazione.
        L'insieme di queste circostanze, cui è conseguita una disparità di trattamento, e il venire meno della "pericolosità sociale", ha indotto alla presentazione di questa parte della proposta di legge.
        Preme ricordare che i detenuti, per le medesime ragioni, hanno da tempo dimostrato, nella stragrande maggioranza dei casi, il loro reinserimento o la loro volontà di raggiungerlo.
        Si propone pertanto un indulto pensando così di interpretare meglio la volontà popolare, pronta, per ragioni umane e di pacificazione sociale, non certo a dimenticare, ma ad accettare un provvedimento che ponga fine, per lo meno sul piano processuale, ai cosiddetti "anni di piombo".
        Si propone un indulto, perché, in stato di libertà, chi vorrà potrà fattivamente dimostrare alla collettività la sua volontà di reinserimento. In caso diverso, l'indulto è revocato (articolo 8).
        La misura dell'indulto si articola nella conversione dell'ergastolo in anni ventuno di reclusione e nel dimezzamento delle sanzioni più gravi, mentre le sanzioni meno gravi (non superiori ad anni dieci di reclusione) sono ridotte di anni cinque. Appare, infatti, opportuna scelta di politica criminale agevolare il reinserimento nel contesto sociale di persone condannate per reati meno gravi, ovvero impedire che il reinserimento già attuato nei confronti di molti soggetti possa essere vanificato da un rientro in carcere, anche per un periodo non eccessivamente lungo. Di particolare rilievo, infine, si ritiene sia un indulto che si estenda alle pene accessorie. Tale tipo di sanzioni, infatti, pur quando la pena di privazione di libertà è stata completamente espiata, rappresenta spesso un grave impedimento al reinserimento sociale, finalità che, invece, si vuole raggiungere.




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