XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4187
Onorevoli Colleghi! - Da diversi anni, da parte di
esponenti del mondo politico, della magistratura e
dell'avvocatura, si susseguono prese di posizione
sull'opportunità o meno di adottare provvedimenti di amnistia
o di indulto.
Tali prese di posizione, cui non hanno finora fatto
seguito decisioni esplicite in un senso o nell'altro, hanno
determinato aspettative all'interno del mondo carcerario e più
in generale un clima di incertezza fra gli operatori della
giustizia che non può che essere dannoso.
La giustizia penale italiana versa, infatti, in condizioni
critiche e riforme di notevole rilievo, finalizzate a
coniugare maggiore celerità dei tempi processuali e maggiori
garanzie per i cittadini, rischiano di non produrre gli
effetti positivi auspicati, se non addirittura di fallire, a
causa dell'enorme mole di procedimenti arretrati.
Se si considerano le centinaia di migliaia di processi o
già prescritti o per i quali elevata è la probabilità di
prescrizione, si verrebbe comunque a determinare un'amnistia
di fatto, i cui beneficiari sarebbero peraltro individuati in
modo casuale e prevalentemente tra coloro che dispongono di
mezzi economici tali da affrontare i costi dei diversi gradi
di giudizio. Ci troveremmo dunque di fronte a un'amnistia di
fatto, basata sul censo.
La presente proposta di legge prevede la concessione di
un'amnistia condizionata e di un indulto revocabile per le
pene detentive. In particolare agli articoli da 1 a 4 si
propone l'applicazione dell'amnistia per i reati puniti con
una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni. Il
provvedimento di clemenza è soggetto alla condizione che
l'imputato, nei cinque anni successivi alla sentenza
definitiva, non abbia riportato altre condanne per un delitto
della stessa indole.
All'articolo 5 e seguenti, la proposta di legge prevede un
indulto da applicare alle condanne conseguite per i reati
definiti di "terrorismo", commessi e giudicati con la
legislazione di emergenza.
S'intende, nel rispetto del dettato e dello spirito della
norma costituzionale, prospettare un riequilibrio delle pene
subite da questo tipo di condannati.
Com'è noto, infatti, in quegli anni sono state approvate
varie leggi definite di "emergenza"; e di emergenza sono stati
anche alcuni comportamenti processuali. Alle une e agli altri
sono conseguiti, non indifferenti aggravi di pena, nel senso
che a parità di reato commesso la sanzione è stata molto più
severa di quella che sarebbe stata per un reato comune.
Gli imputati e i condannati per fatti di terrorismo sono
stati inoltre esclusi in modo specifico dall'amnistia e
dall'indulto previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 18 dicembre 1981, n. 744, dagli analoghi
provvedimenti previsti dal decreto del Presidente della
Repubblica 4 agosto 1978, n. 413, e dal decreto del Presidente
della Repubblica 6 dicembre 1986, n. 865, per esclusione
oggettiva dei reati caratterizzanti il "terrorismo".
Com'è noto, sono state inoltre applicate, pressoché
unanimemente, regole di condotta processuale che hanno
considerevolmente inasprito le pene.
Un meccanismo simile si è verificato per la costante, o
quasi, mancata applicazione della connessione soggettiva,
specie per coloro che erano imputati davanti ad autorità
giudiziarie territorialmente diverse.
Anche i termini di custodia cautelare hanno subìto, per
questi particolari imputati, una consistente dilatazione.
L'insieme di queste circostanze, cui è conseguita una
disparità di trattamento, e il venire meno della "pericolosità
sociale", ha indotto alla presentazione di questa parte della
proposta di legge.
Preme ricordare che i detenuti, per le medesime ragioni,
hanno da tempo dimostrato, nella stragrande maggioranza dei
casi, il loro reinserimento o la loro volontà di
raggiungerlo.
Si propone pertanto un indulto pensando così di
interpretare meglio la volontà popolare, pronta, per ragioni
umane e di pacificazione sociale, non certo a dimenticare, ma
ad accettare un provvedimento che ponga fine, per lo meno sul
piano processuale, ai cosiddetti "anni di piombo".
Si propone un indulto, perché, in stato di libertà, chi
vorrà potrà fattivamente dimostrare alla collettività la sua
volontà di reinserimento. In caso diverso, l'indulto è
revocato (articolo 8).
La misura dell'indulto si articola nella conversione
dell'ergastolo in anni ventuno di reclusione e nel
dimezzamento delle sanzioni più gravi, mentre le sanzioni meno
gravi (non superiori ad anni dieci di reclusione) sono ridotte
di anni cinque. Appare, infatti, opportuna scelta di politica
criminale agevolare il reinserimento nel contesto sociale di
persone condannate per reati meno gravi, ovvero impedire che
il reinserimento già attuato nei confronti di molti soggetti
possa essere vanificato da un rientro in carcere, anche per un
periodo non eccessivamente lungo. Di particolare rilievo,
infine, si ritiene sia un indulto che si estenda alle pene
accessorie. Tale tipo di sanzioni, infatti, pur quando la pena
di privazione di libertà è stata completamente espiata,
rappresenta spesso un grave impedimento al reinserimento
sociale, finalità che, invece, si vuole raggiungere.