XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4187




PROPOSTA DI LEGGE


Art. 1.

(Amnistia).

        1. E' concessa amnistia:

                a) per ogni reato per il quale è stabilita una pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena;

                b) per i reati previsti dall'articolo 57 del codice penale commessi dal direttore o dal vicedirettore responsabile, quando è noto l'autore della pubblicazione;

                c) per i delitti previsti dai seguenti articoli del codice penale:

                1) articolo 336, primo comma, e 337, sempre che non ricorra taluna delle ipotesi previste dall'articolo 339 o il fatto non abbia cagionato lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;

                2) articolo 372, nei casi in cui la testimonianza verta su un reato per il quale sia concessa amnistia;

                3) articolo 588, secondo comma, sempre che dal fatto non siano derivate lesioni personali gravi o gravissime ovvero la morte;

                4) articolo 614, quarto comma, limitatamente alle ipotesi in cui il fatto è stato commesso con violenza sulle cose;

                5) articolo 625, qualora ricorra la circostanza attenuante prevista dall'articolo 62, numero 4);

                6) articolo 640, secondo comma, sempre che non ricorra la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 7);
                7) articolo 648, secondo comma;

                d) per ogni reato commesso dal minore di anni diciotto, quando il giudice ritiene che possa essere concesso il perdono giudiziale e senza che si applichino le disposizioni dei commi terzo e quarto dell'articolo 169 del codice penale;

                e) per i reati previsti dall'articolo 73, commi 4 e 5, con esclusione delle condotte di produzione, fabbricazione, estrazione e raffinazione di sostanze stupefacenti, e dall'articolo 83 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

        2. Ai fini di cui al presente articolo non si applica il quinto comma dell'articolo 151 del codice penale.


Art. 2.

(Amnistia condizionata).

        1. L'amnistia è concessa a condizione che il condannato, nei cinque anni successivi alla sentenza definitiva, non abbia riportato altre condanne per un delitto della stessa indole.
        2. Nei casi in cui il termine di cui al comma 1 non sia ancora decorso l'amnistia è concessa, salvo revoca nel caso in cui, prima della scadenza del suddetto termine, il condannato riporti altre condanne per un delitto della stessa indole.
        3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, con il provvedimento che applica l'amnistia cessa ogni effetto penale della condanna.
        4. Qualora il reato per il quale si procede rientri in quelli previsti dall'articolo 1 nei confronti di un soggetto che sia per il medesimo reato rinviato a giudizio, il giudice applica l'amnistia provvedendo ai sensi dell'articolo 129 del codice di procedura penale, salvo revoca nel caso in cui, nei cinque anni successivi al 31 dicembre 2000, chi ne ha usufruito riporti una condanna per un delitto della stessa indole.

Art. 3.

(Computo della pena
per l'applicazione dell'amnistia).

        1. Ai fini del computo della pena per l'applicazione dell'amnistia:

                a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun reato consumato o tentato;

                b) non si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalla continuazione e della recidiva, anche se per quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie diversa;

                c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce una pena di specie diversa o dalle circostanze ad effetto speciale. Si tiene conto della circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero 7), del codice penale. Non si tiene conto delle altre circostanze aggravanti;

                d) si tiene conto della circostanza attenuante di cui all'articolo 98 del codice penale, nonché, nei reati contro il patrimonio, delle circostanze attenuanti di cui ai numeri 4) e 6) dell'articolo 62 del medesimo codice.

        2. Ai fini dell'applicazione dell'amnistia la sussistenza delle circostanze di cui al comma 1 è accertata, dopo l'esercizio dell'azione penale, anche dal giudice per le indagini preliminari, nonché dal giudice in camera di consiglio nella fase degli atti preliminari al dibattimento ai sensi dell'articolo 463 del codice di procedura penale.


Art. 4.

(Rinuncia all'amnistia).

        1. L'amnistia non si applica qualora l'interessato faccia esplicita dichiarazione di non volerne usufruire.

Art. 5.

(Indulto).

        1. E' concesso indulto per le pene relative a reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, anche se tale finalità non ha formato oggetto di formale contestazione o condanna, nelle seguenti misure:

                a) la pena dell'ergastolo è commutata in quella della reclusione per anni ventuno;

                b) le pene detentive temporanee derivanti da uno o più reati previsti dagli articoli 270, 270-bis, 284, 304, 305, 306 e 307 del codice penale nonché, in connessione con essi, dai reati concernenti armi, munizioni ed esplosivi, di cui agli articoli 1, 2, 4, e 7 della legge 2 ottobre 1967, n. 895, e successive modificazioni, sono interamente condonate;

                c) le pene detentive temporanee derivanti da reati diversi da quelli previsti alla lettera b) sono ridotte di anni cinque se non superiori ad anni dieci; della metà negli altri casi;

                d) le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene detentive, sono interamente condonate;

                e) le pene accessorie, quando conseguono a condanne per le quali è applicato, in tutto o in parte, l'indulto, sono interamente condonate.


Art. 6.

(Esclusioni oggettive).

        1. L'indulto non si applica ai reati di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale, se dalla commissione dei reati stessi è derivata la morte.


Art. 7.

(Modifica dei termini
di prescrizione delle pene).

        1. Per i soggetti di cui all'articolo 5, la pena della reclusione si estingue con il decorso di un tempo pari alla durata della pena inflitta, come ridotta per effetto del medesimo articolo 5, aumentato della metà e, in ogni caso, non superiore ad anni ventuno.
        2. Per i soggetti di cui all'articolo 5 la pena dell'ergastolo, come commutata ai sensi del medesimo articolo 5, si estingue con il decorso di anni venticinque.


Art. 8.

(Revoca dell'indulto).

        1. L'indulto è revocato di diritto qualora chi ne ha usufruito commetta entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge un delitto della stessa indole, per il quale riporta condanna a pena detentiva superiore a due anni.


Art. 9.

(Computo dei periodi di scarcerazione).

        1. Coloro che, imputati per reati commessi con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale, sono stati nel corso del procedimento a loro carico comunque scarcerati, qualora non si sottraggano alla cattura dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna e qualora non abbiano commesso durante il periodo di scarcerazione alcun reato, possono computare, ai fini delle disposizioni di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, il periodo intercorso tra la scarcerazione e l'esecuzione della sentenza.
        2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche nell'ipotesi di provvedimento restrittivo della libertà personale emesso a seguito di condanna nel primo e nel secondo grado di giudizio, per i periodi di scarcerazione intercorsi durante il procedimento.


Art. 10.

(Termini di efficacia).

        1. L'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati commessi fino al 31 dicembre 2000.



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