XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4187
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Amnistia).
1. E' concessa amnistia:
a) per ogni reato per il quale è stabilita una
pena detentiva non superiore nel massimo a cinque anni, ovvero
una pena pecuniaria, sola o congiunta a detta pena;
b) per i reati previsti dall'articolo 57 del
codice penale commessi dal direttore o dal vicedirettore
responsabile, quando è noto l'autore della pubblicazione;
c) per i delitti previsti dai seguenti articoli
del codice penale:
1) articolo 336, primo comma, e 337, sempre che non
ricorra taluna delle ipotesi previste dall'articolo 339 o il
fatto non abbia cagionato lesioni personali gravi o gravissime
ovvero la morte;
2) articolo 372, nei casi in cui la testimonianza
verta su un reato per il quale sia concessa amnistia;
3) articolo 588, secondo comma, sempre che dal fatto
non siano derivate lesioni personali gravi o gravissime ovvero
la morte;
4) articolo 614, quarto comma, limitatamente alle
ipotesi in cui il fatto è stato commesso con violenza sulle
cose;
5) articolo 625, qualora ricorra la circostanza
attenuante prevista dall'articolo 62, numero 4);
6) articolo 640, secondo comma, sempre che non ricorra
la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, numero
7);
7) articolo 648, secondo comma;
d) per ogni reato commesso dal minore di anni
diciotto, quando il giudice ritiene che possa essere concesso
il perdono giudiziale e senza che si applichino le
disposizioni dei commi terzo e quarto dell'articolo 169 del
codice penale;
e) per i reati previsti dall'articolo 73, commi 4
e 5, con esclusione delle condotte di produzione,
fabbricazione, estrazione e raffinazione di sostanze
stupefacenti, e dall'articolo 83 del testo unico di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n.
309.
2. Ai fini di cui al presente articolo non si applica il
quinto comma dell'articolo 151 del codice penale.
Art. 2.
(Amnistia condizionata).
1. L'amnistia è concessa a condizione che il condannato,
nei cinque anni successivi alla sentenza definitiva, non abbia
riportato altre condanne per un delitto della stessa
indole.
2. Nei casi in cui il termine di cui al comma 1 non sia
ancora decorso l'amnistia è concessa, salvo revoca nel caso in
cui, prima della scadenza del suddetto termine, il condannato
riporti altre condanne per un delitto della stessa indole.
3. Nei casi previsti dai commi 1 e 2, con il provvedimento
che applica l'amnistia cessa ogni effetto penale della
condanna.
4. Qualora il reato per il quale si procede rientri in
quelli previsti dall'articolo 1 nei confronti di un soggetto
che sia per il medesimo reato rinviato a giudizio, il giudice
applica l'amnistia provvedendo ai sensi dell'articolo 129 del
codice di procedura penale, salvo revoca nel caso in cui, nei
cinque anni successivi al 31 dicembre 2000, chi ne ha
usufruito riporti una condanna per un delitto della stessa
indole.
Art. 3.
(Computo della pena
per l'applicazione dell'amnistia).
1. Ai fini del computo della pena per l'applicazione
dell'amnistia:
a) si ha riguardo alla pena stabilita per ciascun
reato consumato o tentato;
b) non si tiene conto dell'aumento di pena
derivante dalla continuazione e della recidiva, anche se per
quest'ultima la legge stabilisce una pena di specie
diversa;
c) si tiene conto dell'aumento di pena derivante
dalle circostanze aggravanti per le quali la legge stabilisce
una pena di specie diversa o dalle circostanze ad effetto
speciale. Si tiene conto della circostanza aggravante prevista
dall'articolo 61, numero 7), del codice penale. Non si tiene
conto delle altre circostanze aggravanti;
d) si tiene conto della circostanza attenuante di
cui all'articolo 98 del codice penale, nonché, nei reati
contro il patrimonio, delle circostanze attenuanti di cui ai
numeri 4) e 6) dell'articolo 62 del medesimo codice.
2. Ai fini dell'applicazione dell'amnistia la sussistenza
delle circostanze di cui al comma 1 è accertata, dopo
l'esercizio dell'azione penale, anche dal giudice per le
indagini preliminari, nonché dal giudice in camera di
consiglio nella fase degli atti preliminari al dibattimento ai
sensi dell'articolo 463 del codice di procedura penale.
Art. 4.
(Rinuncia all'amnistia).
1. L'amnistia non si applica qualora l'interessato faccia
esplicita dichiarazione di non volerne usufruire.
Art. 5.
(Indulto).
1. E' concesso indulto per le pene relative a reati
commessi con finalità di terrorismo o di eversione
dell'ordinamento costituzionale, anche se tale finalità non ha
formato oggetto di formale contestazione o condanna, nelle
seguenti misure:
a) la pena dell'ergastolo è commutata in quella
della reclusione per anni ventuno;
b) le pene detentive temporanee derivanti da uno o
più reati previsti dagli articoli 270, 270-bis, 284,
304, 305, 306 e 307 del codice penale nonché, in connessione
con essi, dai reati concernenti armi, munizioni ed esplosivi,
di cui agli articoli 1, 2, 4, e 7 della legge 2 ottobre 1967,
n. 895, e successive modificazioni, sono interamente
condonate;
c) le pene detentive temporanee derivanti da reati
diversi da quelli previsti alla lettera b) sono ridotte
di anni cinque se non superiori ad anni dieci; della metà
negli altri casi;
d) le pene pecuniarie, sole o congiunte alle pene
detentive, sono interamente condonate;
e) le pene accessorie, quando conseguono a
condanne per le quali è applicato, in tutto o in parte,
l'indulto, sono interamente condonate.
Art. 6.
(Esclusioni oggettive).
1. L'indulto non si applica ai reati di cui agli articoli
285 e 422 del codice penale, se dalla commissione dei reati
stessi è derivata la morte.
Art. 7.
(Modifica dei termini
di prescrizione delle pene).
1. Per i soggetti di cui all'articolo 5, la pena della
reclusione si estingue con il decorso di un tempo pari alla
durata della pena inflitta, come ridotta per effetto del
medesimo articolo 5, aumentato della metà e, in ogni caso, non
superiore ad anni ventuno.
2. Per i soggetti di cui all'articolo 5 la pena
dell'ergastolo, come commutata ai sensi del medesimo articolo
5, si estingue con il decorso di anni venticinque.
Art. 8.
(Revoca dell'indulto).
1. L'indulto è revocato di diritto qualora chi ne ha
usufruito commetta entro cinque anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge un delitto della stessa indole,
per il quale riporta condanna a pena detentiva superiore a due
anni.
Art. 9.
(Computo dei periodi di scarcerazione).
1. Coloro che, imputati per reati commessi con finalità di
terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale,
sono stati nel corso del procedimento a loro carico comunque
scarcerati, qualora non si sottraggano alla cattura dopo il
passaggio in giudicato della sentenza di condanna e qualora
non abbiano commesso durante il periodo di scarcerazione alcun
reato, possono computare, ai fini delle disposizioni di cui
alla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni,
il periodo intercorso tra la scarcerazione e l'esecuzione
della sentenza.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche
nell'ipotesi di provvedimento restrittivo della libertà
personale emesso a seguito di condanna nel primo e nel secondo
grado di giudizio, per i periodi di scarcerazione intercorsi
durante il procedimento.
Art. 10.
(Termini di efficacia).
1. L'amnistia e l'indulto hanno efficacia per i reati
commessi fino al 31 dicembre 2000.