XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4186
Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge
si vuole procedere in maniera organica ed efficace alla
necessaria revisione e quindi razionalizzazione del
fondamentale settore della cooperazione allo sviluppo,
disciplinato attualmente dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49,
e successive modificazioni.
La cooperazione allo sviluppo costituisce una componente
essenziale e caratterizzante della politica estera di un Paese
che aspiri a collocarsi in modo responsabile e costruttivo
sulla scena internazionale. E ciò è ancora più vero oggi che,
con l'intensificarsi del fenomeno della globalizzazione e con
il drammatico accrescersi delle situazioni di conflitto in
numerose aree del mondo, diventa sempre più necessario
ricercare un nuovo assetto internazionale all'interno del
quale, nell'interesse di tutti, nessun Paese finisca per
ritrovarsi in una condizione di marginalizzazione ed
esclusione. E' essenziale quindi, a tal fine, un rinnovato
sforzo di solidarietà internazionale, tramite appunto lo
strumento della cooperazione allo sviluppo.
Peraltro la cooperazione, se attuata con indirizzi
specifici, può anche rafforzare le relazioni culturali e
commerciali tra l'Italia e gli altri Paesi, fungendo in tal
modo da veicolo di promozione del "Sistema Italia"; così come
può risultare determinante nella prevenzione dei conflitti,
nella promozione della democrazia e del rispetto dei diritti
umani, nella lotta al terrorismo internazionale e nella
regolamentazione dei flussi migratori. Un Paese, quale
l'Italia, non può certo ignorare tali esigenze ed opportunità.
E a tale scopo deve anzi promuovere stringenti sinergie tra
settore pubblico e privato anche al fine di responsabilizzare
la cooperazione nei confronti dell'opinione pubblica.
Gli interventi di cooperazione realizzati negli ultimi
decenni, non solo dall'Italia ma dall'insieme dei Paesi
occidentali, non sembra abbiano raggiunto risultati
soddisfacenti. Si ritiene che tali mancanze non dipendano
solamente dalla "qualità" degli interventi ma anche dalla
natura degli stessi. I programmi di cooperazione tecnica,
tipici degli anni '70 e '80, che miravano al trasferimento di
tecnologie con l'obiettivo, e la speranza, di creare un
effetto moltiplicatore, si sono rivelati, nel complesso, poco
adatti a promuovere lo sviluppo locale. Per contro, è
risultato sicuramente più proficuo lo strumento dell'aiuto
programma, basato su attività di capacity building
soprattutto per il rafforzamento delle istituzioni locali.
Seguendo tale orientamento, diviene necessario operare
affinché l'aiuto fornito dal nostro Paese stimoli gli stessi
Paesi beneficiari a promuovere politiche di sviluppo. La
cooperazione italiana dovrebbe in tal senso spostare
l'attenzione "from project to policies".
E' opportuno inoltre riflettere sull'evidenza che il
moltiplicarsi delle situazioni di emergenza, determinate da
calamità naturali o da situazioni di crisi e conflitto in
molte parti del mondo, rende sempre più necessario dotarsi di
strumenti capaci di intervenire con la massima rapidità e tale
mutamento nelle modalità della cooperazione non può non
riflettersi nella struttura degli organi preposti alla
gestione dell'aiuto. A tale fine diviene inoltre opportuno che
la struttura ministeriale disponga di personale specializzato
nella gestione dell'aiuto, di veri e propri manager
dello sviluppo, nonché della possibilità di ricorrere
all'outsourcing per le competenze tecniche specifiche,
tramite l'individuazione di un Albo di esperti. L'obiettivo
deve essere quello di dotare la cooperazione di una forte
managerialità e professionalità, snellendo gli aspetti
burocratici per migliorarne l'efficienza. Peraltro, sempre al
fine di razionalizzare gli interventi di cooperazione, emerge
l'esigenza di perseguire una sorta di decentramento operativo
e di controllo da realizzare attraverso la creazione di uffici
locali per la cooperazione allo sviluppo istituiti presso le
ambasciate dei Paesi in via di sviluppo.
Le difficoltà operative qui ricordate, legate anche alla
struttura stessa della legge n. 49 del 1987, hanno determinato
la tendenza a realizzare la maggior parte degli interventi di
competenza della Direzione generale per la cooperazione allo
sviluppo del Ministero degli affari esteri (DGCS) attraverso
il canale multilaterale, vale a dire mediante l'erogazione di
contributi a vario titolo ad organismi internazionali. Ciò ha
generato pericolose conseguenze sul fronte della perdita di
visibilità, mancanza di trasparenza ed aggravio dei costi. Con
la presente proposta di legge intendiamo dunque dotarci di
strumenti normativi ed organizzativi atti a creare un
meccanismo agile ed efficace, ad evitare gli inutili intoppi
burocratici e a identificare procedure adeguate alle
peculiarità della cooperazione, al necessario carattere di
urgenza e al tempismo nella realizzazione dei programmi. Il
testo in esame, in armonia con i princìpi fondamentali sanciti
dalla Costituzione italiana in materia di politica estera e
coerentemente alle direttive dell'Unione europea, opera in
tale senso una serie di importanti trasformazioni.
Il provvedimento è articolato in 7 capi e in 34 articoli.
Il capo I, denominato "Finalità e ambito di applicazione",
dopo aver riaffermato le finalità e gli obiettivi prioritari
della cooperazione allo sviluppo, nonché identificato i
soggetti destinatari di tali politiche, disciplina le modalità
di aiuto pubblico allo sviluppo (bilaterale, multilaterale,
multibilaterale e interventi di emergenza).
Il capo II è dedicato alle previsioni di indirizzo
politico, governo e controllo della cooperazione allo
sviluppo. In particolare, l'articolo 9 istituisce la nuova
figura del Viceministro degli affari esteri per la
cooperazione allo sviluppo, nominato dal Presidente del
Consiglio dei ministri. Tale soggetto permette al Governo di
intervenire in ambito della cooperazione allo sviluppo con un
indirizzo politico ben definito. Il Viceministro riferisce
almeno una volta l'anno alle Commissioni parlamentari
competenti per gli affari esteri sugli indirizzi e sulle
attività di cooperazione e trasmette ogni anno alle stesse
Commissioni il Documento programmatico triennale ed una
relazione consuntiva sulle attività di cooperazione allo
sviluppo. Ferme restando le funzioni conferite dai regolamenti
parlamentari alle Commissioni permanenti, un ruolo specifico
viene attribuito alle Commissioni parlamentari competenti per
gli affari esteri che esprimono parere sul Documento
programmatico triennale ed in merito ai contributi volontari
agli organismi internazionali operanti nel campo della
cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.
La programmazione delle attività di cooperazione allo
sviluppo è disciplinata dal capo III che istituisce il
Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo,
caratterizzato da poteri di natura consultiva, e il Consiglio
direttivo per la cooperazione allo sviluppo, presieduto dal
Viceministro per la cooperazione allo sviluppo. Entrambi gli
organismi sono istituiti presso il Ministero degli affari
esteri. Il capo IV riafferma in tale senso l'esclusiva
competenza del Ministero, e in particolare della sua DGCS, in
merito alla realizzazione delle attività di cooperazione allo
sviluppo e delle strutture di gestione. L'articolo 21 si
sofferma ad analizzare il ruolo e l'attività degli uffici
locali per la cooperazione allo sviluppo istituiti presso le
ambasciate nei Paesi in via di sviluppo, quale importante
momento di gestione degli interventi italiani di cooperazione
allo sviluppo.
Il sostegno alle organizzazioni della società civile è
oggetto, insieme alla cooperazione allo sviluppo decentrata,
del capo V. In particolare, al fine di valorizzare l'attività
delle organizzazioni non governative, gli articoli 24 e 25 si
soffermano a disciplinare, rispettivamente, i criteri di
iscrizione all'Albo e i contributi a tali organizzazioni.
Altrettanta attenzione viene riservata, nel capo VI, al mondo
del volontariato e quindi alla sua tutela.
Infine, mentre il capo VII è dedicato alle risorse della
cooperazione allo sviluppo, alle agevolazioni fiscali, ai
riconoscimenti, alle norme relative a contratti ed appalti e
al controllo della spesa, l'ultimo articolo, il 34, chiude la
proposta di legge con le disposizioni transitorie e finali.