XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4186




        Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si vuole procedere in maniera organica ed efficace alla necessaria revisione e quindi razionalizzazione del fondamentale settore della cooperazione allo sviluppo, disciplinato attualmente dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.
        La cooperazione allo sviluppo costituisce una componente essenziale e caratterizzante della politica estera di un Paese che aspiri a collocarsi in modo responsabile e costruttivo sulla scena internazionale. E ciò è ancora più vero oggi che, con l'intensificarsi del fenomeno della globalizzazione e con il drammatico accrescersi delle situazioni di conflitto in numerose aree del mondo, diventa sempre più necessario ricercare un nuovo assetto internazionale all'interno del quale, nell'interesse di tutti, nessun Paese finisca per ritrovarsi in una condizione di marginalizzazione ed esclusione. E' essenziale quindi, a tal fine, un rinnovato sforzo di solidarietà internazionale, tramite appunto lo strumento della cooperazione allo sviluppo.
        Peraltro la cooperazione, se attuata con indirizzi specifici, può anche rafforzare le relazioni culturali e commerciali tra l'Italia e gli altri Paesi, fungendo in tal modo da veicolo di promozione del "Sistema Italia"; così come può risultare determinante nella prevenzione dei conflitti, nella promozione della democrazia e del rispetto dei diritti umani, nella lotta al terrorismo internazionale e nella regolamentazione dei flussi migratori. Un Paese, quale l'Italia, non può certo ignorare tali esigenze ed opportunità. E a tale scopo deve anzi promuovere stringenti sinergie tra settore pubblico e privato anche al fine di responsabilizzare la cooperazione nei confronti dell'opinione pubblica.
        Gli interventi di cooperazione realizzati negli ultimi decenni, non solo dall'Italia ma dall'insieme dei Paesi occidentali, non sembra abbiano raggiunto risultati soddisfacenti. Si ritiene che tali mancanze non dipendano solamente dalla "qualità" degli interventi ma anche dalla natura degli stessi. I programmi di cooperazione tecnica, tipici degli anni '70 e '80, che miravano al trasferimento di tecnologie con l'obiettivo, e la speranza, di creare un effetto moltiplicatore, si sono rivelati, nel complesso, poco adatti a promuovere lo sviluppo locale. Per contro, è risultato sicuramente più proficuo lo strumento dell'aiuto programma, basato su attività di capacity building soprattutto per il rafforzamento delle istituzioni locali. Seguendo tale orientamento, diviene necessario operare affinché l'aiuto fornito dal nostro Paese stimoli gli stessi Paesi beneficiari a promuovere politiche di sviluppo. La cooperazione italiana dovrebbe in tal senso spostare l'attenzione "from project to policies".
        E' opportuno inoltre riflettere sull'evidenza che il moltiplicarsi delle situazioni di emergenza, determinate da calamità naturali o da situazioni di crisi e conflitto in molte parti del mondo, rende sempre più necessario dotarsi di strumenti capaci di intervenire con la massima rapidità e tale mutamento nelle modalità della cooperazione non può non riflettersi nella struttura degli organi preposti alla gestione dell'aiuto. A tale fine diviene inoltre opportuno che la struttura ministeriale disponga di personale specializzato nella gestione dell'aiuto, di veri e propri manager dello sviluppo, nonché della possibilità di ricorrere all'outsourcing per le competenze tecniche specifiche, tramite l'individuazione di un Albo di esperti. L'obiettivo deve essere quello di dotare la cooperazione di una forte managerialità e professionalità, snellendo gli aspetti burocratici per migliorarne l'efficienza. Peraltro, sempre al fine di razionalizzare gli interventi di cooperazione, emerge l'esigenza di perseguire una sorta di decentramento operativo e di controllo da realizzare attraverso la creazione di uffici locali per la cooperazione allo sviluppo istituiti presso le ambasciate dei Paesi in via di sviluppo.
        Le difficoltà operative qui ricordate, legate anche alla struttura stessa della legge n. 49 del 1987, hanno determinato la tendenza a realizzare la maggior parte degli interventi di competenza della Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri (DGCS) attraverso il canale multilaterale, vale a dire mediante l'erogazione di contributi a vario titolo ad organismi internazionali. Ciò ha generato pericolose conseguenze sul fronte della perdita di visibilità, mancanza di trasparenza ed aggravio dei costi. Con la presente proposta di legge intendiamo dunque dotarci di strumenti normativi ed organizzativi atti a creare un meccanismo agile ed efficace, ad evitare gli inutili intoppi burocratici e a identificare procedure adeguate alle peculiarità della cooperazione, al necessario carattere di urgenza e al tempismo nella realizzazione dei programmi. Il testo in esame, in armonia con i princìpi fondamentali sanciti dalla Costituzione italiana in materia di politica estera e coerentemente alle direttive dell'Unione europea, opera in tale senso una serie di importanti trasformazioni.
        Il provvedimento è articolato in 7 capi e in 34 articoli. Il capo I, denominato "Finalità e ambito di applicazione", dopo aver riaffermato le finalità e gli obiettivi prioritari della cooperazione allo sviluppo, nonché identificato i soggetti destinatari di tali politiche, disciplina le modalità di aiuto pubblico allo sviluppo (bilaterale, multilaterale, multibilaterale e interventi di emergenza).
        Il capo II è dedicato alle previsioni di indirizzo politico, governo e controllo della cooperazione allo sviluppo. In particolare, l'articolo 9 istituisce la nuova figura del Viceministro degli affari esteri per la cooperazione allo sviluppo, nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri. Tale soggetto permette al Governo di intervenire in ambito della cooperazione allo sviluppo con un indirizzo politico ben definito. Il Viceministro riferisce almeno una volta l'anno alle Commissioni parlamentari competenti per gli affari esteri sugli indirizzi e sulle attività di cooperazione e trasmette ogni anno alle stesse Commissioni il Documento programmatico triennale ed una relazione consuntiva sulle attività di cooperazione allo sviluppo. Ferme restando le funzioni conferite dai regolamenti parlamentari alle Commissioni permanenti, un ruolo specifico viene attribuito alle Commissioni parlamentari competenti per gli affari esteri che esprimono parere sul Documento programmatico triennale ed in merito ai contributi volontari agli organismi internazionali operanti nel campo della cooperazione con i Paesi in via di sviluppo.
        La programmazione delle attività di cooperazione allo sviluppo è disciplinata dal capo III che istituisce il Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo, caratterizzato da poteri di natura consultiva, e il Consiglio direttivo per la cooperazione allo sviluppo, presieduto dal Viceministro per la cooperazione allo sviluppo. Entrambi gli organismi sono istituiti presso il Ministero degli affari esteri. Il capo IV riafferma in tale senso l'esclusiva competenza del Ministero, e in particolare della sua DGCS, in merito alla realizzazione delle attività di cooperazione allo sviluppo e delle strutture di gestione. L'articolo 21 si sofferma ad analizzare il ruolo e l'attività degli uffici locali per la cooperazione allo sviluppo istituiti presso le ambasciate nei Paesi in via di sviluppo, quale importante momento di gestione degli interventi italiani di cooperazione allo sviluppo.
        Il sostegno alle organizzazioni della società civile è oggetto, insieme alla cooperazione allo sviluppo decentrata, del capo V. In particolare, al fine di valorizzare l'attività delle organizzazioni non governative, gli articoli 24 e 25 si soffermano a disciplinare, rispettivamente, i criteri di iscrizione all'Albo e i contributi a tali organizzazioni. Altrettanta attenzione viene riservata, nel capo VI, al mondo del volontariato e quindi alla sua tutela.
        Infine, mentre il capo VII è dedicato alle risorse della cooperazione allo sviluppo, alle agevolazioni fiscali, ai riconoscimenti, alle norme relative a contratti ed appalti e al controllo della spesa, l'ultimo articolo, il 34, chiude la proposta di legge con le disposizioni transitorie e finali.




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