XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4186
PROPOSTA DI LEGGE
Capo I
FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1.
(Finalità della cooperazione allo sviluppo).
1. La Repubblica promuove la cooperazione con i Paesi in
via di sviluppo (PVS) e con i Paesi con economie in
transizione (PET), quale manifestazione dello spirito di
solidarietà tra i popoli.
2. La cooperazione con i PVS e con i PET, di seguito
denominata "cooperazione allo sviluppo", è parte integrante
della politica estera dell'Italia. Essa è finalizzata a
promuovere lo sviluppo sostenibile dei PVS e dei PET,
favorendone il progresso economico, sociale e culturale.
Art. 2.
(Obiettivi prioritari
della cooperazione allo sviluppo).
1. Sono considerati obiettivi prioritari dell'attività di
cooperazione allo sviluppo dell'Italia:
a) il rafforzamento delle istituzioni pubbliche e
private e la promozione delle economie locali dei PVS;
b) la lotta alla povertà e all'emarginazione
sociale;
c) il sostegno ai processi di
democratizzazione;
d) la tutela dei diritti umani e delle libertà
fondamentali;
e) la difesa dei diritti dell'infanzia e
dell'adolescenza;
f) il miglioramento della condizione femminile e
la promozione della piena partecipazione delle donne alla vita
economica, politica e sociale dei loro Paesi;
g) il governo responsabile dei flussi
migratori;
h) la tutela dell'ambiente.
Art. 3.
(Soggetti e destinatari
della cooperazione allo sviluppo).
1. Sono soggetti della cooperazione allo sviluppo
dell'Italia con i PVS e con i PET l'Amministrazione centrale
dello Stato, gli enti locali, altri soggetti pubblici e
soggetti privati, incluse le organizzazioni della società
civile.
2. Sono destinatari delle iniziative di cooperazione allo
sviluppo le popolazioni dei PVS e dei PET, direttamente o
tramite governi centrali e locali tramite istituzioni e
organizzazioni pubbliche e private.
Art. 4.
(Aiuto pubblico allo sviluppo).
1. L'insieme delle attività di cooperazione allo sviluppo
rispondente alle finalità di cui all'articolo 1, e conformi ai
princìpi stabiliti in sede di Organizzazione per la
cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), finanziate a dono
o a credito con stanziamenti a carico del bilancio dello
Stato, è denominato "aiuto pubblico allo sviluppo (APS)".
2. L'APS è attuato in via bilaterale, multibilaterale e
multilaterale.
Art. 5.
(APS bilaterale).
1. L'APS è attuato in via bilaterale, attraverso la
realizzazione di progetti, programmi e di altre iniziative a
dono, finanziate interamente o parzialmente
dall'Amministrazione dello Stato, da enti pubblici e da enti
locali, oppure tramite la concessione di contributi al
bilancio o la concessione di crediti a condizioni agevolate in
favore dei PVS e dei PET.
2. Le attività relative a programmi, progetti o ad altre
iniziative possono essere attuate direttamente dalla Direzione
generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS) del
Ministero degli affari esteri oppure affidate ad
organizzazioni non governative (ONG), enti e società private,
oppure realizzate dal Paese beneficiario sotto la sua
responsabilità.
3. La concessione di crediti a condizioni agevolate a
governi, per finalità che concorrono al raggiungimento degli
obiettivi di cui all'articolo 1, anche in consorzio con enti o
con banche esteri, a Stati, a banche centrali o ad enti
pubblici dei PVS, è effettuata da una istituzione finanziaria
nazionale individuata mediante procedura di gara effettuata
dalla DGCS, a valere su un fondo rotativo costituito presso di
essa.
4. I crediti di aiuto possono essere concessi per attività
rientranti nelle finalità di cui all'articolo 1 o, in casi di
calamità, di emergenza o di situazione economica di
particolare gravità, quale sostegno al bilancio. I crediti
concessi quale sostegno al bilancio devono essere approvati
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
5. A valere sul fondo rotativo di cui al comma 3 possono
essere concessi crediti agevolati alle imprese italiane per il
parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio
in imprese miste, da realizzare in PVS con la partecipazione
di investitori, pubblici o privati, del Paese destinatario o
di altri Paesi, nonché per la partecipazione al capitale di
rischio di società promotrici di progetti in concessione.
Art. 6.
(APS multibilaterale).
1. L'APS è attuato in via multibilaterale mediante il
finanziamento di specifiche iniziative di cooperazione di
organismi internazionali da essi promosse e realizzate. Tale
partecipazione deve essere disciplinata da appositi accordi
internazionali tra il Governo della Repubblica italiana e
l'organismo internazionale, che determinano le rispettive
responsabilità e permettono il controllo delle iniziative da
realizzare, nel rispetto dell'autonomia degli organismi
internazionali stessi.
Art. 7.
(APS multilaterale).
1. L'APS è attuato in via multilaterale attraverso il
sostegno al bilancio di organismi internazionali operanti nel
campo della cooperazione allo sviluppo, oppure mediante la
partecipazione finanziaria a fondi di cooperazione, istituiti
da organismi internazionali e comunitari, nonché a banche e a
fondi di sviluppo. La concessione di contributi volontari al
bilancio di enti internazionali deve essere deliberata con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo
parere obbligatorio delle Commissioni competenti in materia di
affari esteri della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, da esprimere entro due mesi dalla trasmissione
della richiesta, e previo parere del Consiglio direttivo di
cui all'articolo 13.
Art. 8.
(Interventi di emergenza).
1. L'APS include altresì interventi attuati nei PVS e nei
PET in seguito a calamità naturali o causate dall'uomo e a
situazioni di emergenza originate da eventi eccezionali, che
minaccino la sopravvivenza delle popolazioni. Tali interventi
includono l'invio di missioni di soccorso, attrezzature e
derrate alimentari nonché la messa in opera di strutture
sanitarie e di campi di accoglienza per popolazioni sfollate o
rifugiate.
2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere
approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri che, riconosciuto lo stato di calamità o di
emergenza, ne determina altresì la durata.
3. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere attuati
direttamente dalla DGCS, anche di intesa con il Dipartimento
della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei
ministri, il quale può porre a disposizione personale
specializzato e mezzi idonei. Gli stessi interventi possono
altresì essere affidati per la realizzazione ad ONG iscritte
all'Albo di cui all'articolo 24 oppure realizzati da organismi
internazionali.
Capo II
INDIRIZZO POLITICO, GOVERNO E CONTROLLO DELLA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO
Art. 9.
(Istituzione del Viceministro).
1. In base alle disposizioni contenute all'articolo 10,
comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive
modificazioni, il Presidente della Repubblica, su proposta del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro degli affari esteri, nomina un sottosegretario di
Stato responsabile dell'attività di cooperazione allo
sviluppo, al quale sono attribuiti il titolo e le prerogative
di Viceministro.
2. Il Viceministro di cui al comma 1 è incaricato di
svolgere tutte le attività istruttorie finalizzate
all'emanazione dei decreti di cui agli articoli 5, comma 4, 7,
comma 1, 8, comma 2, 15, comma 3, 16, comma 3, 17, comma 3,
19, comma 2, 20, comma 2, 21, comma 1 e comma 7, 22, comma
2.
Art. 10.
(Indirizzo politico e programmatico della cooperazione
allo sviluppo - Documento programmatico triennale).
1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro
degli affari esteri, approva un Documento programmatico
triennale, che deve essere aggiornato ogni anno, contenente
gli indirizzi generali sulla cooperazione allo sviluppo e la
previsione delle risorse da destinare al Fondo per l'aiuto
pubblico allo sviluppo di cui all'articolo 28.
2. Il Documento programmatico triennale può essere
modificato in caso di eventi eccezionali.
3. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Documento
programmatico triennale è trasmesso al Parlamento per il
parere obbligatorio e non vincolante delle Commissioni
competenti, congiuntamente ad una relazione consuntiva sulle
attività di cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno
precedente.
Art. 11.
(Indirizzo, vigilanza e controllo
del Parlamento).
1. Il Viceministro per la cooperazione allo sviluppo
riferisce almeno una volta l'anno alle Commissioni
parlamentari competenti in materia di affari esteri della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sugli
indirizzi e sulle attività di cooperazione allo sviluppo.
2. Copie dei pareri espressi dal Comitato consultivo per
la cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 12, e del
Consiglio direttivo per la cooperazione allo sviluppo, di cui
all'articolo 13, sono trasmesse alle Commissioni parlamentari
competenti in materia di affari esteri della Camera dei
deputati e del Senato della Repubblica.
3. Le Commissioni parlamentari competenti in materia di
affari esteri della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica, su richiesta del Viceministro per la cooperazione
allo sviluppo, esprimono, entro il termine di un mese, parere
in merito ai contributi volontari agli organismi
internazionali operanti nel campo della cooperazione allo
sviluppo con i PVS di cui all'articolo 7.
4. Le Commissioni parlamentari competenti in materia di
affari esteri della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica possono disporre indagini e attività di
monitoraggio su qualsiasi iniziativa di cooperazione allo
sviluppo, ai sensi di quanto previsto dai rispettivi
Regolamenti parlamentari, anche promovendo la costituzione di
un apposito comitato ristretto.
Capo III
PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DI COOPERAZIONE ALLO
SVILUPPO
Art. 12.
(Comitato consultivo
per la cooperazione allo sviluppo).
1. Presso il Ministero degli affari esteri è istituito il
Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo
(CCS).
2. Il CCS è presieduto dal Viceministro per la
cooperazione allo sviluppo ed è composto da un rappresentante
per ciascuno dei seguenti Ministeri: degli affari esteri,
delle attività produttive, dell'economia e delle finanze,
delle politiche agricole e forestali, dell'istruzione,
dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche
sociali e dell'interno, da rappresentanti delle regioni, dei
comuni e delle province, dai presidenti delle Commissioni
parlamentari competenti in materia di affari esteri della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da quattro
membri nominati tra i componenti delle Commissioni medesime,
nonché da otto membri nominati dal Viceministro per la
cooperazione allo sviluppo, scelti tra personalità
rappresentative della società civile e tra esperti.
3. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del
CCS rappresentanti di altri Ministeri o esperti in relazione
alle questioni da trattare.
4. Il CCS esplica le seguenti attività:
a) formula pareri in merito alle strategie e alle
politiche di cooperazione allo sviluppo promosse dal Ministero
degli affari esteri;
b) esprime pareri in merito ad ogni questione che
il Viceministro per la cooperazione allo sviluppo, in qualità
di presidente, ritenga opportuno sottoporre al suo vaglio.
5. I pareri del CCS sono pubblici e ne viene data notizia
mediante l'apposito bollettino, copia del quale è trasmessa al
Parlamento.
6. Alle funzioni di segreteria del CCS attende la DGCS.
Art. 13.
(Consiglio direttivo
per la cooperazione allo sviluppo).
1. Presso il Ministero degli affari esteri è istituito il
Consiglio direttivo per la cooperazione allo sviluppo (CDCS),
presieduto dal Viceministro per la cooperazione allo sviluppo
e composto dal Direttore generale per la cooperazione allo
sviluppo, dai Direttori generali delle Direzioni competenti
per area geografica, dal Direttore generale per la
cooperazione economica e finanziaria multilaterale del
Ministero degli affari esteri, e da rappresentanti dei
Ministeri delle attività produttive e dell'economia e delle
finanze.
2. Il CDCS:
a) esprime parere obbligatorio e vincolante circa
l'inserimento nell'Albo delle ONG operanti nel campo della
cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 24, delle ONLUS
stesse che ne fanno richiesta;
b) esprime parere obbligatorio e vincolante sulle
iniziative di cooperazione allo sviluppo il cui valore supera
i 2 milioni di euro;
c) esprime parere obbligatorio e vincolante sulle
iniziative suscettibili di essere finanziate con crediti di
aiuto;
d) esprime parere obbligatorio e vincolante sugli
accordi con gli organismi internazionali relativi alla
realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo.
3. I pareri del CDCS sono pubblici e ne viene data notizia
mediante un apposito bollettino, copia del quale è trasmessa
al Parlamento.
4. Alle funzioni di segreteria del CDCS attende la
DGCS.
Capo IV
REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E
STRUTTURE DI GESTIONE
Art. 14.
(Competenza del
Ministero degli affari esteri).
1. Il Ministero degli affari esteri ha la responsabilità
istituzionale del perseguimento delle finalità e degli
obiettivi di cui alla presente legge.
Art. 15.
(Direzione generale
per la cooperazione allo sviluppo).
1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo
1 opera, nell'ambito del Ministero degli affari esteri, quale
suo ufficio dirigenziale di primo livello, la DGCS.
2. Le iniziative rispondenti alle finalità di cui
all'articolo 1 sono approvate con delibera del Direttore
generale per la cooperazione allo sviluppo.
3. L'articolazione funzionale e le modalità operative
della DGCS sono determinate con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, anche in deroga al decreto del
Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e
successive modificazioni.
4. Nell'attività relativa alla programmazione e alla
individuazione degli interventi di cooperazione la DGCS agisce
di concerto con le altre Direzioni generali del Ministero
degli affari esteri competenti per territorio e per
materia.
5. La DGCS persegue le finalità di cui all'articolo 1,
promuovendo e coordinando la partecipazione di altre
Amministrazioni dello Stato, enti locali, enti ed istituti
pubblici e privati, alle iniziative pubbliche aventi le citate
finalità.
6. La DGCS può svolgere funzioni di promozione, di
orientamento e di assistenza per le iniziative promosse da
organizzazioni e soggetti privati conformi alle finalità della
presente legge.
7. Per l'espletamento di specifici incarichi la DGCS può
avvalersi di personale dell'Amministrazione dello Stato, di
enti pubblici non economici o di esperti estranei
all'Amministrazione, da inviare in missione all'estero o da
impiegare presso la DGCS stessa, scelti in via prioritaria tra
gli iscritti all'Albo di cui all'articolo 19. Con decreto del
Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo è
determinato il trattamento degli esperti in missione
all'estero o in servizio presso la DGCS, con riferimento a
quello del personale amministrativo di ruolo.
8. La DGCS può, inoltre, stipulare convenzioni e contratti
con fondazioni, enti ed istituti pubblici e privati, per la
realizzazione di attività rientranti nell'ambito della propria
competenza.
9. La DGCS si avvale altresì per compiti di natura tecnica
relativi alla individuazione, valutazione, realizzazione e
monitoraggio delle iniziative di cooperazione allo sviluppo
nel settore agricolo dell'Istituto agronomico per
l'oltremare.
Art. 16.
(Servizio di supporto operativo).
1. Nell'ambito della DGCS è istituito il Servizio di
supporto operativo (SSO), con a capo un dirigente di prima
fascia dell'area della cooperazione allo sviluppo, articolato
in uffici con a capo dirigenti di seconda fascia della
medesima area.
2. Il SSO fornisce supporto agli uffici della DGCS,
curando la realizzazione delle iniziative di cooperazione,
fornendo pareri e consulenze relativi agli aspetti tecnici
della attività di cooperazione, svolgendo le attività
necessarie alla indizione e allo svolgimento delle gare di
appalto di beni e di servizi relativi alle attività di
cooperazione bilaterale ed effettuando, su richiesta della
DGCS, studi, ricerche e ogni altra attività di carattere
tecnico utile allo svolgimento delle attività della stessa
Direzione.
3. L'articolazione funzionale del SSO è determinata con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 17.
(Servizio di controllo e valutazione).
1. Presso la DGCS è istituito un apposito Servizio di
controllo e valutazione (SCV) sull'attività di cooperazione
allo sviluppo, con a capo un dirigente di prima fascia
dell'area della cooperazione allo sviluppo. Il Servizio è
articolato in uffici, con a capo dirigenti di seconda fascia
della citata area.
2. Il SCV effettua, anche avvalendosi di consulenti
esterni, il controllo e la valutazione in corso d'opera e
finale degli interventi di cooperazione allo sviluppo. Il SCV,
inoltre, vigila sull'attività degli uffici di cooperazione nei
PVS e nei PET, e delle ONG iscritte all'Albo di cui
all'articolo 24.
3. L'articolazione funzionale del SCV è determinata con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 18.
(Area funzionale
per la cooperazione allo sviluppo).
1. Presso il Ministero degli affari esteri è istituita una
speciale area funzionale per la cooperazione allo sviluppo,
comprendente personale delle qualifiche funzionali dell'area
C, vicedirigenti e dirigenti.
2. L'organico dell'area funzionale è determinato con
decreto del Ministro degli affari esteri, nell'ambito
dell'organico totale dello stesso Ministero.
3. Il personale dell'area funzionale può prestare servizio
presso la DGCS, gli uffici locali per la cooperazione allo
sviluppo istituiti presso le ambasciate nei PVS e nei PET, ai
sensi dell'articolo 21, nonché nelle rappresentanze italiane
istituite presso gli organismi internazionali e comunitari
operanti nel campo della cooperazione con i PVS e con i
PET.
Art. 19.
(Albo degli esperti
di cooperazione allo sviluppo).
1. Presso la DGCS è istituito l'Albo degli esperti di
cooperazione allo sviluppo, al quale si deve fare riferimento
per le assegnazioni dei posti di esperto per le attività di
cooperazione da realizzare nei PVS e nei PET e per i posti di
consulente presso la DGCS e gli uffici locali per la
cooperazione allo sviluppo.
2. L'inserimento nell'Albo avviene secondo modalità
stabilite con apposito decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri.
3. Possono essere inseriti a domanda nell'Albo coloro che
hanno prestato servizio per almeno cinque anni quali
funzionari o esperti presso organismi internazionali e
comunitari operanti nel campo della cooperazione allo
sviluppo, o quali esperti o tecnici ai sensi dell'articolo 16
della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive
modificazioni.
Art. 20.
(Albo delle società e degli enti di particolare competenza
nel settore della cooperazione allo sviluppo).
1. E' istituito presso la DGCS l'Albo delle società e
degli enti di particolare competenza nel settore della
cooperazione allo sviluppo, al quale è fatto riferimento per
designare, in via prioritaria, gli assegnatari delle
convenzioni e dei contratti di cui all'articolo 15, comma
7.
2. L'inserimento nell'Albo avviene secondo modalità
stabilite con apposito decreto del Presidente del Consiglio
dei ministri.
Art. 21.
(Uffici locali per la
cooperazione allo sviluppo).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri
presso le ambasciate nei PVS e nei PET possono essere
istituiti appositi uffici locali per la cooperazione allo
sviluppo, di seguito denominati "uffici", con a capo un
dirigente di seconda fascia o un vice dirigente dell'area
funzionale di cui all'articolo 18.
2. Gli uffici possono essere competenti per più Paesi. Gli
uffici possono avvalersi di consulenti e di esperti tecnici
assunti con contratto a termine per coadiuvare l'attività
dell'ufficio o per specifici compiti relativi all'attività di
cooperazione tratti dall'Albo di cui all'articolo 19, nonché
di personale esecutivo e ausiliario assunto in loco con
contratto a tempo determinato.
3. Gli oneri derivanti dall'istituzione degli uffici sono
a carico del Fondo di cui all'articolo 28.
4. Gli uffici hanno il compito di raccogliere elementi
utili all'individuazione, all'istruttoria e alla valutazione
preventiva delle iniziative di cooperazione allo sviluppo; di
raccogliere dati ed informazioni e predisporre relazioni circa
le attività di cooperazione allo sviluppo, svolte da altri
donatori, da organismi internazionali e comunitari; di
esercitare la supervisione e il controllo sulle iniziative in
corso, nonché di compiere ogni atto necessario al buon
andamento delle attività di cooperazione allo sviluppo.
5. Il dirigente o il vice dirigente preposto all'ufficio è
responsabile dell'amministrazione dei fondi trasferiti
all'ambasciata per la realizzazione delle attività di
cooperazione allo sviluppo.
6. Ciascun ufficio dispone ogni anno di un fondo di
anticipazione a valere sul Fondo di cui all'articolo 28, che
deve essere utilizzato per la realizzazione delle iniziative
di cooperazione allo sviluppo relative al Paese o ai Paesi di
competenza e per eventuali iniziative di emergenza.
7. Gli uffici dispongono, inoltre, di una dotazione
finanziaria annuale determinata con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, modificabile nel corso dell'anno, per
le spese di funzionamento e per il finanziamento di iniziative
rispondenti alle finalità della presente legge, di importo
inferiore a 100 mila euro. Tali iniziative possono essere
deliberate dal direttore dell'ufficio, previo parere
favorevole del capo della rappresentanza diplomatica
competente. Con analoghe modalità possono essere approvate
iniziative di importo inferiore a 300 mila euro, relative ad
interventi per fronteggiare calamità naturali o causate
dall'uomo, a seguito di dichiarazione dello stato di calamità
da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.
Art. 22.
(Personale in servizio di
cooperazione allo sviluppo all'estero).
1. Il personale inviato in servizio all'estero per lo
svolgimento di specifici incarichi relativi alla
individuazione, istruttoria, esecuzione e valutazione di
iniziative di cooperazione è costituito da personale
dell'Amministrazione dello Stato e di enti pubblici ovvero da
soggetti privati assunti con contratto a tempo determinato
scelti in via prioritaria, se l'incarico è superiore a tre
mesi, tra gli esperti iscritti all'Albo di cui all'articolo
19.
2. Il trattamento del personale di cui al comma 1 è
determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri.
3. Il direttore dell'ufficio o, in mancanza di tale
ufficio, il capo della rappresentanza diplomatica competente,
sovraintende al corretto svolgimento dell'attività del
personale di cui al comma 1.
Capo V
COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO DECENTRATA E SOSTEGNO ALLE
ORGANIZZAZIONI DELLA SOCIETA' CIVILE
Art. 23.
(Cooperazione allo sviluppo decentrata).
1. Il Ministero degli affari esteri, tramite la DGCS,
promuove e favorisce l'attività di cooperazione allo sviluppo
delle regioni, delle province e delle province autonome di
Trento e di Bolzano, e dei comuni, di seguito denominati "enti
locali", facilitando i contatti in loco e curando la
formazione e l'informazione del personale operante nell'ambito
della cooperazione allo sviluppo di tali enti.
2. Gli enti locali danno comunicazione alla DGCS delle
iniziative di cooperazione allo sviluppo da essi promosse.
3. Il Ministero degli affari esteri, tramite la DGCS, può
fornire, su richiesta, agli enti locali contributi per
attività di cooperazione allo sviluppo da essi promosse
individualmente o in consorzio e attuate da soggetti residenti
nel rispettivo ambito di competenza territoriale.
4. Gli enti locali possono contribuire, attraverso
appositi contributi al Fondo di cui all'articolo 28, alla
realizzazione di iniziative promosse dalla DGCS, oppure
cofinanziare, insieme alla stessa DGCS, programmi o progetti
promossi dalle ONG iscritte nell'Albo di cui all'articolo 24 o
iniziative multibilaterali promosse da organismi
internazionali.
Art. 24.
(Albo delle ONG operanti nel campo
della cooperazione allo sviluppo).
1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di
cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e
successive modificazioni, che esplicano la loro attività nel
campo della cooperazione allo sviluppo, possono ottenere
l'iscrizione all'apposito Albo delle ONG operanti nel campo
della cooperazione allo sviluppo tenuto presso il Ministero
degli affari esteri.
2. L'iscrizione all'Albo può essere concessa a domanda
dalla DGCS, sentito il CDCS, a condizione che le medesime
ONG:
a) risultino costituite ai sensi del decreto
legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive
modificazioni;
b) abbiano tra i fini istituzionali principali
quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo
aventi le finalità di cui all'articolo 1;
c) non abbiano rapporti di dipendenza, né siano
legate in alcun modo agli interessi di enti pubblici e privati
aventi scopo di lucro;
d) dispongano di una struttura idonea ad
assicurare il raggiungimento delle attività statutarie;
e) documentino capacità organizzativa ed
esperienza operativa in attività di cooperazione in PVS;
f) accettino i controlli periodici disposti dalla
DGCS anche ai fini del mantenimento della qualifica;
g) certifichino il bilancio annuale avvalendosi di
dottori o di ragionieri commercialisti iscritti al relativo
albo da più di cinque anni, nonché nel registro dei revisori
contabili previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n.
88, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 20 novembre 1992, n. 474, ovvero avvalendosi di
società di revisione che abbiano stipulato apposita
convenzione con la DGCS;
h) dimostrino capacità di autofinanziamento e
dispongano di un fondo patrimoniale di almeno 50 mila euro.
3. L'iscrizione all'Albo è revocata dalla DGCS qualora
venga meno uno dei requisiti di cui al comma 2.
4. E' fatto obbligo alle ONG iscritte all'Albo, a pena di
cancellazione dal medesimo, di presentare al Ministero degli
affari esteri entro il 30 giugno di ogni anno una relazione
sulle attività svolte nel corso dell'anno precedente, il
bilancio analitico consuntivo relativo a tale anno e il
bilancio preventivo relativo all'anno in corso, certificati
secondo le modalità indicate al comma 2, lettera g).
Art. 25.
(Contributi ad ONG).
1. Alle organizzazioni iscritte all'Albo di cui
all'articolo 24 e ai loro consorzi e associazioni possono
essere concessi dalla DGCS, previo parere favorevole del CDCS,
contributi per le attività programmate per il triennio
successivo, tenuto conto del volume e dell'efficacia delle
attività già svolte in favore dei PVS e della capacità di
autofinanziamento dimostrata.
2. Alle ONG di cui al comma 1 possono altresì essere
concessi contributi per lo svolgimento di attività di
cooperazione allo sviluppo da esse promosse, in misura non
superiore al 70 per cento del costo totale.
Capo VI
VOLONTARIATO INTERNAZIONALE PER LA COOPERAZIONE ALLO
SVILUPPO
Art. 26.
(Volontari internazionali
per la cooperazione allo sviluppo).
1. La Repubblica promuove il volontariato internazionale
quale manifestazione dello spirito di solidarietà tra i
popoli.
2. Si considera volontario internazionale per la
cooperazione allo sviluppo ogni cittadino degli Stati membri
dell'Unione europea che ha stipulato un contratto di
volontariato con una ONG iscritta all'Albo di cui all'articolo
24, oppure con l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o
con la DGCS, con il quale si impegna svolgere un servizio
volontario di cooperazione in uno o più PVS.
3. Il volontario definito ai sensi del comma 2 deve essere
in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità
personali necessarie allo svolgimento dei compiti
assegnatigli, nonché di adeguate formazione e idoneità
psicofisica. La qualifica di volontario si assume al momento
della sottoscrizione del contratto di volontariato
internazionale.
4. Il contratto di cui al comma 3, redatto secondo uno
schema tipo predisposto dalla DGCS, o secondo le regole
dell'ONU nel caso di volontari della medesima Organizzazione,
deve prevedere la durata del servizio, l'eventuale periodo di
formazione e di post-servizio, l'attività da svolgere con
riferimento agli specifici programmi dell'organizzazione
nonché il trattamento economico, previdenziale, assicurativo e
assistenziale.
5. Copia di ciascun contratto di cui al comma 4 deve
essere trasmessa dall'interessato al Ministero degli affari
esteri.
6. Il trattamento economico del volontario impiegato da
ONG o dalla DGCS è fissato dal relativo contratto con decreto
del Ministro degli affari esteri.
Art. 27.
(Tutela del volontario internazionale
per la cooperazione allo sviluppo).
1. Il volontario che presta servizio presso una ONG per
attività di cooperazione allo sviluppo con contratto superiore
a tre mesi è iscritto alle assicurazioni per l'invalidità, la
vecchiaia e i superstiti ed è assicurato, insieme ai familiari
a carico che lo seguano eventualmente nel PVS o nel PET di
assegnazione, contro i rischi di morte, malattia e infortuni
con polizza a loro favore stipulata dalla ONG secondo i
massimali stabiliti dal Ministero degli affari esteri ai sensi
dell'articolo 26, comma 6.
2. Per i volontari con contratto pari o superiore ad un
anno il Ministero degli affari esteri rimborsa alle ONG gli
oneri a loro carico di tali contributi e assicurazioni. Il
volontario che ha stipulato un contratto di durata superiore a
due mesi, se dipendente di Amministrazioni pubbliche, ha
diritto al collocamento in aspettativa senza assegni fino a
due anni nei limiti di appositi contingenti da fissare con
decreto del Ministro per la funzione pubblica. Il trattamento
previdenziale e assistenziale rimane a carico delle
Amministrazioni di appartenenza ed è rimborsato dal Ministero
degli affari esteri alle stesse Amministrazioni sia per la
parte di loro competenza che per quella a carico del
lavoratore. Il solo diritto all'aspettativa senza assegni per
un periodo massimo di due anni spetta anche al dipendente che
segue il coniuge volontario internazionale.
3. Le imprese private che concedono ai volontari, ovvero
al coniuge, da esse dipendenti il collocamento in aspettativa
senza assegni possono assumere personale sostitutivo con
contratto di lavoro interinale o a tempo determinato per un
periodo massimo di due anni, oltre gli eventuali contingenti
in vigore.
4. I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva hanno
diritto al rinvio del servizio militare per la durata del
servizio di volontario internazionale, secondo le modalità
stabilite dalla presente legge. Il servizio prestato in
qualità di volontario internazionale per un periodo non
inferiore ad un anno comporta la definitiva dispensa
dall'obbligo di leva.
5. Il Ministero degli affari esteri può concedere ad ONG o
ad associazioni e consorzi di ONG, contributi per le attività
di selezione, formazione e impiego dei volontari di cui al
presente articolo.
Capo VII
RISORSE DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, AGEVOLAZIONI
FISCALI, RICONOSCIMENTI, NORME RELATIVE A CONTRATTI ED
APPALTI, CONTROLLO DELLA SPESA
Art. 28.
(Fondo per l'aiuto pubblico allo sviluppo).
1. I mezzi finanziari per l'attuazione degli interventi di
aiuto pubblico allo sviluppo previsti dalla presente legge e
per le spese di funzionamento della DGCS e degli uffici, ivi
incluse le spese per il personale, sono iscritti in un
apposito Fondo istituito nello stato di previsione del
Ministero degli affari esteri.
2. Il Fondo di cui al comma 1 è costituito da:
a) gli stanziamenti iscritti nell'apposita rubrica
istituita nello stato di previsione del Ministero degli affari
esteri e determinati annualmente con le modalità di cui
all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5
agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
b) gli eventuali altri apporti conferiti dai PVS
beneficiari delle iniziative di cooperazione, da altri Stati o
enti internazionali;
c) gli eventuali contributi delle regioni, delle
province e dei comuni;
d) le donazioni, i lasciti, i legati di persone
fisiche o giuridiche;
e) i rientri dal rimborso del capitale e degli
interessi dei crediti di aiuto concessi e dal rimborso dei
finanziamenti a dono non interamente utilizzati, ivi inclusi
gli interessi maturati;
f) i fondi destinati dallo Stato ad iniziative di
cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 20 maggio
1985, n. 222, come da ultimo modificata dalla presente
legge.
3. I fondi residui non utilizzati al termine dell'anno
finanziario sono trasferiti all'anno successivo.
4. Le disponibilità finanziarie non impegnate alla data di
entrata in vigore della presente legge nella rubrica intestata
alla cooperazione allo sviluppo dello stato di previsione del
Ministero affari esteri di cui al comma 2, lettera a),
sono trasferite al Fondo di cui al comma 1.
Art. 29.
(Destinazione di una quota dell'otto per mille destinato
allo Stato nelle dichiarazioni IRPEF ad iniziative di
cooperazione allo sviluppo).
1. All'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222,
dopo le parole "assistenza ai rifugiati," sono inserite le
seguenti: "iniziative di cooperazione allo sviluppo,".
Art. 30.
(Agevolazioni fiscali).
1. I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati da
persone fisiche e giuridiche in favore del Fondo di cui
all'articolo 28 e delle ONG iscritte all'Albo di cui
all'articolo 24 della presente legge, sono deducibili dal
reddito imponibile netto ai fini dell'imposta sul reddito di
cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, per le
persone fisiche, e all'articolo 3 del decreto del Presidente
della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, per le persone
giuridiche, nella misura massima del 3 per cento di tale
reddito.
2. Le spese per le attività di cooperazione nei PVS
realizzate da ONG iscritte all'Albo di cui all'articolo 24
sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto e dall'imposta
regionale sulle attività produttive.
Art. 31.
(Anticipazioni).
1. Il comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge
28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 maggio 1997, n. 140, è sostituito dal seguente:
"1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica
ai finanziamenti che sono erogati dal Ministero degli affari
esteri per la realizzazione di iniziative di cooperazione allo
sviluppo in favore di regioni, di province e di comuni, nonché
di università, di aziende sanitarie locali e di organizzazioni
non governative operanti nel campo della cooperazione allo
sviluppo".
Art. 32.
(Riconoscimento dell'attività
di cooperazione allo sviluppo).
1. Il periodo di servizio quale volontario internazionale,
o esperto o cooperante in programmi di sviluppo della DGCS o
di ONG iscritte all'Albo di cui all'articolo 24, al pari del
titolo di funzionario o di esperto di organizzazioni
internazionali operanti nel campo della cooperazione allo
sviluppo, è considerato titolo utile ai fini della graduatoria
nei concorsi pubblici.
2. Gli esperti e i consulenti che prestano servizio per la
DGCS o per ONG iscritte all'Albo di cui all'articolo 24 in PVS
o in PET hanno diritto, se dipendenti pubblici, al
collocamento in aspettativa senza assegni. Analogo beneficio
spetta al coniuge convivente.
Art. 33.
(Appalti, contabilità e rendicontazione delle attività di
cooperazione allo sviluppo).
1. Con il regolamento di cui all'articolo 34 sono
determinate le modalità relative alla conclusione di contratti
e di convenzioni nonché all'espletamento di gare per appalti
di servizi e di opere nell'ambito dell'attività di
cooperazione allo sviluppo in Italia e all'estero, anche in
deroga alla normativa nazionale vigente.
2. Con il regolamento di cui all'articolo 34 sono altresì
determinate le modalità di contabilità e di rendicontazione
delle attività di cooperazione allo sviluppo attuate ai sensi
della presente legge, anche in deroga alle norme generali
sulla contabilità pubblica.
Art. 34.
(Disposizioni transitorie e finali).
1. Su proposta del Ministro degli affari esteri, di intesa
con il Ministro dell'economia e delle finanze, è emanato, con
decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla
data di entrata in vigore della presente legge, sentite le
Commissioni parlamentari competenti, il regolamento di
attuazione della presente legge.
2. Il personale comandato da altre Amministrazioni o enti
pubblici presso la DGCS ai sensi dell'articolo 16, comma 1,
lettere b) e d), della legge 26 febbraio 1987, n.
49, può continuare a prestare servizio presso la stessa DGCS
per un ulteriore periodo di due anni dalla data di entrata in
vigore della presente legge.
3. Gli esperti e i tecnici di cui all'articolo 16, comma
1, lettere c) ed e), della legge 26 febbraio 1987,
n. 49, in servizio alla data di entrata in vigore della
presente legge, possono continuare a prestare servizio presso
la DGCS o presso le ambasciate nei PVS o nei PET fino al
termine dell'incarico contrattuale, con le mansioni previste
dal relativo contratto.
4. Coloro che hanno prestato servizio in qualità di
esperto o di tecnico presso gli uffici del Ministero degli
affari esteri responsabili dell'attività di cooperazione allo
sviluppo ai sensi delle leggi 15 dicembre 1971, n. 1222, 9
febbraio 1979, n. 38, e 26 febbraio 1987, n. 49, e successive
modificazioni, per almeno dieci anni e coloro che hanno
prestato servizio come esperti in iniziative di cooperazione
allo sviluppo realizzate ai sensi delle medesime leggi per
almeno dieci anni, possono essere inseriti a domanda nell'Albo
degli esperti di cooperazione allo sviluppo di cui
all'articolo 19 della presente legge.
5. I dipendenti del Ministero degli affari esteri con la
qualifica di dirigente, di vicedirigente o appartenenti
all'area funzionale C, che hanno prestato servizio presso gli
uffici dello stesso Ministero responsabili dell'attività di
cooperazione allo sviluppo, ai sensi delle leggi 15 dicembre
1971, n. 1222, 9 febbraio 1979, n. 38, e 26 febbraio 1987, n.
49, e successive modificazioni, per almeno dieci anni possono
essere inquadrati, a domanda, nell'area funzionale istituita
ai sensi dell'articolo 18 della presente legge.
6. La legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive
modificazioni, è abrogata.
7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo
a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale.