XIV LEGISLATURA

PROGETTO DI LEGGE - N. 4186




PROPOSTA DI LEGGE


Capo I

FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE


Art. 1.

(Finalità della cooperazione allo sviluppo).

        1. La Repubblica promuove la cooperazione con i Paesi in via di sviluppo (PVS) e con i Paesi con economie in transizione (PET), quale manifestazione dello spirito di solidarietà tra i popoli.
        2. La cooperazione con i PVS e con i PET, di seguito denominata "cooperazione allo sviluppo", è parte integrante della politica estera dell'Italia. Essa è finalizzata a promuovere lo sviluppo sostenibile dei PVS e dei PET, favorendone il progresso economico, sociale e culturale.


Art. 2.

(Obiettivi prioritari
della cooperazione allo sviluppo).

        1. Sono considerati obiettivi prioritari dell'attività di cooperazione allo sviluppo dell'Italia:

            a) il rafforzamento delle istituzioni pubbliche e private e la promozione delle economie locali dei PVS;

            b) la lotta alla povertà e all'emarginazione sociale;

            c) il sostegno ai processi di democratizzazione;

            d) la tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

            e) la difesa dei diritti dell'infanzia e dell'adolescenza;

            f) il miglioramento della condizione femminile e la promozione della piena partecipazione delle donne alla vita economica, politica e sociale dei loro Paesi;

            g) il governo responsabile dei flussi migratori;

            h) la tutela dell'ambiente.


Art. 3.

(Soggetti e destinatari
della cooperazione allo sviluppo).

        1. Sono soggetti della cooperazione allo sviluppo dell'Italia con i PVS e con i PET l'Amministrazione centrale dello Stato, gli enti locali, altri soggetti pubblici e soggetti privati, incluse le organizzazioni della società civile.
        2. Sono destinatari delle iniziative di cooperazione allo sviluppo le popolazioni dei PVS e dei PET, direttamente o tramite governi centrali e locali tramite istituzioni e organizzazioni pubbliche e private.


Art. 4.

(Aiuto pubblico allo sviluppo).

        1. L'insieme delle attività di cooperazione allo sviluppo rispondente alle finalità di cui all'articolo 1, e conformi ai princìpi stabiliti in sede di Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE), finanziate a dono o a credito con stanziamenti a carico del bilancio dello Stato, è denominato "aiuto pubblico allo sviluppo (APS)".
        2. L'APS è attuato in via bilaterale, multibilaterale e multilaterale.


Art. 5.

(APS bilaterale).

        1. L'APS è attuato in via bilaterale, attraverso la realizzazione di progetti, programmi e di altre iniziative a dono, finanziate interamente o parzialmente dall'Amministrazione dello Stato, da enti pubblici e da enti locali, oppure tramite la concessione di contributi al bilancio o la concessione di crediti a condizioni agevolate in favore dei PVS e dei PET.
        2. Le attività relative a programmi, progetti o ad altre iniziative possono essere attuate direttamente dalla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo (DGCS) del Ministero degli affari esteri oppure affidate ad organizzazioni non governative (ONG), enti e società private, oppure realizzate dal Paese beneficiario sotto la sua responsabilità.
        3. La concessione di crediti a condizioni agevolate a governi, per finalità che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 1, anche in consorzio con enti o con banche esteri, a Stati, a banche centrali o ad enti pubblici dei PVS, è effettuata da una istituzione finanziaria nazionale individuata mediante procedura di gara effettuata dalla DGCS, a valere su un fondo rotativo costituito presso di essa.
        4. I crediti di aiuto possono essere concessi per attività rientranti nelle finalità di cui all'articolo 1 o, in casi di calamità, di emergenza o di situazione economica di particolare gravità, quale sostegno al bilancio. I crediti concessi quale sostegno al bilancio devono essere approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
        5. A valere sul fondo rotativo di cui al comma 3 possono essere concessi crediti agevolati alle imprese italiane per il parziale finanziamento della loro quota di capitale di rischio in imprese miste, da realizzare in PVS con la partecipazione di investitori, pubblici o privati, del Paese destinatario o di altri Paesi, nonché per la partecipazione al capitale di rischio di società promotrici di progetti in concessione.


Art. 6.

(APS multibilaterale).

        1. L'APS è attuato in via multibilaterale mediante il finanziamento di specifiche iniziative di cooperazione di organismi internazionali da essi promosse e realizzate. Tale partecipazione deve essere disciplinata da appositi accordi internazionali tra il Governo della Repubblica italiana e l'organismo internazionale, che determinano le rispettive responsabilità e permettono il controllo delle iniziative da realizzare, nel rispetto dell'autonomia degli organismi internazionali stessi.


Art. 7.

(APS multilaterale).

        1. L'APS è attuato in via multilaterale attraverso il sostegno al bilancio di organismi internazionali operanti nel campo della cooperazione allo sviluppo, oppure mediante la partecipazione finanziaria a fondi di cooperazione, istituiti da organismi internazionali e comunitari, nonché a banche e a fondi di sviluppo. La concessione di contributi volontari al bilancio di enti internazionali deve essere deliberata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previo parere obbligatorio delle Commissioni competenti in materia di affari esteri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da esprimere entro due mesi dalla trasmissione della richiesta, e previo parere del Consiglio direttivo di cui all'articolo 13.


Art. 8.

(Interventi di emergenza).

        1. L'APS include altresì interventi attuati nei PVS e nei PET in seguito a calamità naturali o causate dall'uomo e a situazioni di emergenza originate da eventi eccezionali, che minaccino la sopravvivenza delle popolazioni. Tali interventi includono l'invio di missioni di soccorso, attrezzature e derrate alimentari nonché la messa in opera di strutture sanitarie e di campi di accoglienza per popolazioni sfollate o rifugiate.
        2. Gli interventi di cui al comma 1 devono essere approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri che, riconosciuto lo stato di calamità o di emergenza, ne determina altresì la durata.
        3. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere attuati direttamente dalla DGCS, anche di intesa con il Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, il quale può porre a disposizione personale specializzato e mezzi idonei. Gli stessi interventi possono altresì essere affidati per la realizzazione ad ONG iscritte all'Albo di cui all'articolo 24 oppure realizzati da organismi internazionali.


Capo II

INDIRIZZO POLITICO, GOVERNO E CONTROLLO DELLA COOPERAZIONE
ALLO SVILUPPO


Art. 9.

(Istituzione del Viceministro).

        1. In base alle disposizioni contenute all'articolo 10, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro degli affari esteri, nomina un sottosegretario di Stato responsabile dell'attività di cooperazione allo sviluppo, al quale sono attribuiti il titolo e le prerogative di Viceministro.
        2. Il Viceministro di cui al comma 1 è incaricato di svolgere tutte le attività istruttorie finalizzate all'emanazione dei decreti di cui agli articoli 5, comma 4, 7, comma 1, 8, comma 2, 15, comma 3, 16, comma 3, 17, comma 3, 19, comma 2, 20, comma 2, 21, comma 1 e comma 7, 22, comma 2.


Art. 10.

(Indirizzo politico e programmatico della cooperazione
allo sviluppo - Documento programmatico triennale).

        1. Il Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro degli affari esteri, approva un Documento programmatico triennale, che deve essere aggiornato ogni anno, contenente gli indirizzi generali sulla cooperazione allo sviluppo e la previsione delle risorse da destinare al Fondo per l'aiuto pubblico allo sviluppo di cui all'articolo 28.
        2. Il Documento programmatico triennale può essere modificato in caso di eventi eccezionali.
        3. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Documento programmatico triennale è trasmesso al Parlamento per il parere obbligatorio e non vincolante delle Commissioni competenti, congiuntamente ad una relazione consuntiva sulle attività di cooperazione allo sviluppo realizzate nell'anno precedente.


Art. 11.

(Indirizzo, vigilanza e controllo
del Parlamento).

        1. Il Viceministro per la cooperazione allo sviluppo riferisce almeno una volta l'anno alle Commissioni parlamentari competenti in materia di affari esteri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica sugli indirizzi e sulle attività di cooperazione allo sviluppo.
        2. Copie dei pareri espressi dal Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 12, e del Consiglio direttivo per la cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 13, sono trasmesse alle Commissioni parlamentari competenti in materia di affari esteri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica.
        3. Le Commissioni parlamentari competenti in materia di affari esteri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, su richiesta del Viceministro per la cooperazione allo sviluppo, esprimono, entro il termine di un mese, parere in merito ai contributi volontari agli organismi internazionali operanti nel campo della cooperazione allo sviluppo con i PVS di cui all'articolo 7.
        4. Le Commissioni parlamentari competenti in materia di affari esteri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono disporre indagini e attività di monitoraggio su qualsiasi iniziativa di cooperazione allo sviluppo, ai sensi di quanto previsto dai rispettivi Regolamenti parlamentari, anche promovendo la costituzione di un apposito comitato ristretto.


Capo III

PROGRAMMAZIONE DELLE ATTIVITA' DI COOPERAZIONE ALLO
SVILUPPO


Art. 12.

(Comitato consultivo
per la cooperazione allo sviluppo).

        1. Presso il Ministero degli affari esteri è istituito il Comitato consultivo per la cooperazione allo sviluppo (CCS).
        2. Il CCS è presieduto dal Viceministro per la cooperazione allo sviluppo ed è composto da un rappresentante per ciascuno dei seguenti Ministeri: degli affari esteri, delle attività produttive, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali, dell'istruzione, dell'università e della ricerca, del lavoro e delle politiche sociali e dell'interno, da rappresentanti delle regioni, dei comuni e delle province, dai presidenti delle Commissioni parlamentari competenti in materia di affari esteri della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da quattro membri nominati tra i componenti delle Commissioni medesime, nonché da otto membri nominati dal Viceministro per la cooperazione allo sviluppo, scelti tra personalità rappresentative della società civile e tra esperti.
        3. Possono essere invitati a partecipare alle riunioni del CCS rappresentanti di altri Ministeri o esperti in relazione alle questioni da trattare.
        4. Il CCS esplica le seguenti attività:

            a) formula pareri in merito alle strategie e alle politiche di cooperazione allo sviluppo promosse dal Ministero degli affari esteri;

            b) esprime pareri in merito ad ogni questione che il Viceministro per la cooperazione allo sviluppo, in qualità di presidente, ritenga opportuno sottoporre al suo vaglio.

        5. I pareri del CCS sono pubblici e ne viene data notizia mediante l'apposito bollettino, copia del quale è trasmessa al Parlamento.
        6. Alle funzioni di segreteria del CCS attende la DGCS.


Art. 13.

(Consiglio direttivo
per la cooperazione allo sviluppo).

        1. Presso il Ministero degli affari esteri è istituito il Consiglio direttivo per la cooperazione allo sviluppo (CDCS), presieduto dal Viceministro per la cooperazione allo sviluppo e composto dal Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo, dai Direttori generali delle Direzioni competenti per area geografica, dal Direttore generale per la cooperazione economica e finanziaria multilaterale del Ministero degli affari esteri, e da rappresentanti dei Ministeri delle attività produttive e dell'economia e delle finanze.
        2. Il CDCS:

            a) esprime parere obbligatorio e vincolante circa l'inserimento nell'Albo delle ONG operanti nel campo della cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 24, delle ONLUS stesse che ne fanno richiesta;

            b) esprime parere obbligatorio e vincolante sulle iniziative di cooperazione allo sviluppo il cui valore supera i 2 milioni di euro;
            c) esprime parere obbligatorio e vincolante sulle iniziative suscettibili di essere finanziate con crediti di aiuto;

            d) esprime parere obbligatorio e vincolante sugli accordi con gli organismi internazionali relativi alla realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo.

        3. I pareri del CDCS sono pubblici e ne viene data notizia mediante un apposito bollettino, copia del quale è trasmessa al Parlamento.
        4. Alle funzioni di segreteria del CDCS attende la DGCS.


Capo IV

REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA' DI COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO E
STRUTTURE DI GESTIONE


Art. 14.

(Competenza del
Ministero degli affari esteri).

        1. Il Ministero degli affari esteri ha la responsabilità istituzionale del perseguimento delle finalità e degli obiettivi di cui alla presente legge.


Art. 15.

(Direzione generale
per la cooperazione allo sviluppo).

        1. Per il perseguimento delle finalità di cui all'articolo 1 opera, nell'ambito del Ministero degli affari esteri, quale suo ufficio dirigenziale di primo livello, la DGCS.
        2. Le iniziative rispondenti alle finalità di cui all'articolo 1 sono approvate con delibera del Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo.
        3. L'articolazione funzionale e le modalità operative della DGCS sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, anche in deroga al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
        4. Nell'attività relativa alla programmazione e alla individuazione degli interventi di cooperazione la DGCS agisce di concerto con le altre Direzioni generali del Ministero degli affari esteri competenti per territorio e per materia.
        5. La DGCS persegue le finalità di cui all'articolo 1, promuovendo e coordinando la partecipazione di altre Amministrazioni dello Stato, enti locali, enti ed istituti pubblici e privati, alle iniziative pubbliche aventi le citate finalità.
        6. La DGCS può svolgere funzioni di promozione, di orientamento e di assistenza per le iniziative promosse da organizzazioni e soggetti privati conformi alle finalità della presente legge.
        7. Per l'espletamento di specifici incarichi la DGCS può avvalersi di personale dell'Amministrazione dello Stato, di enti pubblici non economici o di esperti estranei all'Amministrazione, da inviare in missione all'estero o da impiegare presso la DGCS stessa, scelti in via prioritaria tra gli iscritti all'Albo di cui all'articolo 19. Con decreto del Direttore generale per la cooperazione allo sviluppo è determinato il trattamento degli esperti in missione all'estero o in servizio presso la DGCS, con riferimento a quello del personale amministrativo di ruolo.
        8. La DGCS può, inoltre, stipulare convenzioni e contratti con fondazioni, enti ed istituti pubblici e privati, per la realizzazione di attività rientranti nell'ambito della propria competenza.
        9. La DGCS si avvale altresì per compiti di natura tecnica relativi alla individuazione, valutazione, realizzazione e monitoraggio delle iniziative di cooperazione allo sviluppo nel settore agricolo dell'Istituto agronomico per l'oltremare.


Art. 16.

(Servizio di supporto operativo).

        1. Nell'ambito della DGCS è istituito il Servizio di supporto operativo (SSO), con a capo un dirigente di prima fascia dell'area della cooperazione allo sviluppo, articolato in uffici con a capo dirigenti di seconda fascia della medesima area.
        2. Il SSO fornisce supporto agli uffici della DGCS, curando la realizzazione delle iniziative di cooperazione, fornendo pareri e consulenze relativi agli aspetti tecnici della attività di cooperazione, svolgendo le attività necessarie alla indizione e allo svolgimento delle gare di appalto di beni e di servizi relativi alle attività di cooperazione bilaterale ed effettuando, su richiesta della DGCS, studi, ricerche e ogni altra attività di carattere tecnico utile allo svolgimento delle attività della stessa Direzione.
        3. L'articolazione funzionale del SSO è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.


Art. 17.

(Servizio di controllo e valutazione).

        1. Presso la DGCS è istituito un apposito Servizio di controllo e valutazione (SCV) sull'attività di cooperazione allo sviluppo, con a capo un dirigente di prima fascia dell'area della cooperazione allo sviluppo. Il Servizio è articolato in uffici, con a capo dirigenti di seconda fascia della citata area.
        2. Il SCV effettua, anche avvalendosi di consulenti esterni, il controllo e la valutazione in corso d'opera e finale degli interventi di cooperazione allo sviluppo. Il SCV, inoltre, vigila sull'attività degli uffici di cooperazione nei PVS e nei PET, e delle ONG iscritte all'Albo di cui all'articolo 24.
        3. L'articolazione funzionale del SCV è determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.


Art. 18.

(Area funzionale
per la cooperazione allo sviluppo).

        1. Presso il Ministero degli affari esteri è istituita una speciale area funzionale per la cooperazione allo sviluppo, comprendente personale delle qualifiche funzionali dell'area C, vicedirigenti e dirigenti.
        2. L'organico dell'area funzionale è determinato con decreto del Ministro degli affari esteri, nell'ambito dell'organico totale dello stesso Ministero.
        3. Il personale dell'area funzionale può prestare servizio presso la DGCS, gli uffici locali per la cooperazione allo sviluppo istituiti presso le ambasciate nei PVS e nei PET, ai sensi dell'articolo 21, nonché nelle rappresentanze italiane istituite presso gli organismi internazionali e comunitari operanti nel campo della cooperazione con i PVS e con i PET.


Art. 19.

(Albo degli esperti
di cooperazione allo sviluppo).

        1. Presso la DGCS è istituito l'Albo degli esperti di cooperazione allo sviluppo, al quale si deve fare riferimento per le assegnazioni dei posti di esperto per le attività di cooperazione da realizzare nei PVS e nei PET e per i posti di consulente presso la DGCS e gli uffici locali per la cooperazione allo sviluppo.
        2. L'inserimento nell'Albo avviene secondo modalità stabilite con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
        3. Possono essere inseriti a domanda nell'Albo coloro che hanno prestato servizio per almeno cinque anni quali funzionari o esperti presso organismi internazionali e comunitari operanti nel campo della cooperazione allo sviluppo, o quali esperti o tecnici ai sensi dell'articolo 16 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni.


Art. 20.

(Albo delle società e degli enti di particolare competenza
nel settore della cooperazione allo sviluppo).

        1. E' istituito presso la DGCS l'Albo delle società e degli enti di particolare competenza nel settore della cooperazione allo sviluppo, al quale è fatto riferimento per designare, in via prioritaria, gli assegnatari delle convenzioni e dei contratti di cui all'articolo 15, comma 7.
        2. L'inserimento nell'Albo avviene secondo modalità stabilite con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.


Art. 21.

(Uffici locali per la
cooperazione allo sviluppo).

        1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri presso le ambasciate nei PVS e nei PET possono essere istituiti appositi uffici locali per la cooperazione allo sviluppo, di seguito denominati "uffici", con a capo un dirigente di seconda fascia o un vice dirigente dell'area funzionale di cui all'articolo 18.
        2. Gli uffici possono essere competenti per più Paesi. Gli uffici possono avvalersi di consulenti e di esperti tecnici assunti con contratto a termine per coadiuvare l'attività dell'ufficio o per specifici compiti relativi all'attività di cooperazione tratti dall'Albo di cui all'articolo 19, nonché di personale esecutivo e ausiliario assunto in loco con contratto a tempo determinato.
        3. Gli oneri derivanti dall'istituzione degli uffici sono a carico del Fondo di cui all'articolo 28.
        4. Gli uffici hanno il compito di raccogliere elementi utili all'individuazione, all'istruttoria e alla valutazione preventiva delle iniziative di cooperazione allo sviluppo; di raccogliere dati ed informazioni e predisporre relazioni circa le attività di cooperazione allo sviluppo, svolte da altri donatori, da organismi internazionali e comunitari; di esercitare la supervisione e il controllo sulle iniziative in corso, nonché di compiere ogni atto necessario al buon andamento delle attività di cooperazione allo sviluppo.
        5. Il dirigente o il vice dirigente preposto all'ufficio è responsabile dell'amministrazione dei fondi trasferiti all'ambasciata per la realizzazione delle attività di cooperazione allo sviluppo.
        6. Ciascun ufficio dispone ogni anno di un fondo di anticipazione a valere sul Fondo di cui all'articolo 28, che deve essere utilizzato per la realizzazione delle iniziative di cooperazione allo sviluppo relative al Paese o ai Paesi di competenza e per eventuali iniziative di emergenza.
        7. Gli uffici dispongono, inoltre, di una dotazione finanziaria annuale determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, modificabile nel corso dell'anno, per le spese di funzionamento e per il finanziamento di iniziative rispondenti alle finalità della presente legge, di importo inferiore a 100 mila euro. Tali iniziative possono essere deliberate dal direttore dell'ufficio, previo parere favorevole del capo della rappresentanza diplomatica competente. Con analoghe modalità possono essere approvate iniziative di importo inferiore a 300 mila euro, relative ad interventi per fronteggiare calamità naturali o causate dall'uomo, a seguito di dichiarazione dello stato di calamità da parte del Presidente del Consiglio dei ministri.


Art. 22.

(Personale in servizio di
cooperazione allo sviluppo all'estero).

        1. Il personale inviato in servizio all'estero per lo svolgimento di specifici incarichi relativi alla individuazione, istruttoria, esecuzione e valutazione di iniziative di cooperazione è costituito da personale dell'Amministrazione dello Stato e di enti pubblici ovvero da soggetti privati assunti con contratto a tempo determinato scelti in via prioritaria, se l'incarico è superiore a tre mesi, tra gli esperti iscritti all'Albo di cui all'articolo 19.
        2. Il trattamento del personale di cui al comma 1 è determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
        3. Il direttore dell'ufficio o, in mancanza di tale ufficio, il capo della rappresentanza diplomatica competente, sovraintende al corretto svolgimento dell'attività del personale di cui al comma 1.

Capo V

COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO DECENTRATA E SOSTEGNO ALLE
ORGANIZZAZIONI DELLA SOCIETA' CIVILE


Art. 23.

(Cooperazione allo sviluppo decentrata).

        1. Il Ministero degli affari esteri, tramite la DGCS, promuove e favorisce l'attività di cooperazione allo sviluppo delle regioni, delle province e delle province autonome di Trento e di Bolzano, e dei comuni, di seguito denominati "enti locali", facilitando i contatti in loco e curando la formazione e l'informazione del personale operante nell'ambito della cooperazione allo sviluppo di tali enti.
        2. Gli enti locali danno comunicazione alla DGCS delle iniziative di cooperazione allo sviluppo da essi promosse.
        3. Il Ministero degli affari esteri, tramite la DGCS, può fornire, su richiesta, agli enti locali contributi per attività di cooperazione allo sviluppo da essi promosse individualmente o in consorzio e attuate da soggetti residenti nel rispettivo ambito di competenza territoriale.
        4. Gli enti locali possono contribuire, attraverso appositi contributi al Fondo di cui all'articolo 28, alla realizzazione di iniziative promosse dalla DGCS, oppure cofinanziare, insieme alla stessa DGCS, programmi o progetti promossi dalle ONG iscritte nell'Albo di cui all'articolo 24 o iniziative multibilaterali promosse da organismi internazionali.


Art. 24.

(Albo delle ONG operanti nel campo
della cooperazione allo sviluppo).

        1. Le organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni, che esplicano la loro attività nel campo della cooperazione allo sviluppo, possono ottenere l'iscrizione all'apposito Albo delle ONG operanti nel campo della cooperazione allo sviluppo tenuto presso il Ministero degli affari esteri.
        2. L'iscrizione all'Albo può essere concessa a domanda dalla DGCS, sentito il CDCS, a condizione che le medesime ONG:

                a) risultino costituite ai sensi del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, e successive modificazioni;

                b) abbiano tra i fini istituzionali principali quello di svolgere attività di cooperazione allo sviluppo aventi le finalità di cui all'articolo 1;

                c) non abbiano rapporti di dipendenza, né siano legate in alcun modo agli interessi di enti pubblici e privati aventi scopo di lucro;

                d) dispongano di una struttura idonea ad assicurare il raggiungimento delle attività statutarie;

                e) documentino capacità organizzativa ed esperienza operativa in attività di cooperazione in PVS;

                f) accettino i controlli periodici disposti dalla DGCS anche ai fini del mantenimento della qualifica;

                g) certifichino il bilancio annuale avvalendosi di dottori o di ragionieri commercialisti iscritti al relativo albo da più di cinque anni, nonché nel registro dei revisori contabili previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, e dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 novembre 1992, n. 474, ovvero avvalendosi di società di revisione che abbiano stipulato apposita convenzione con la DGCS;

                h) dimostrino capacità di autofinanziamento e dispongano di un fondo patrimoniale di almeno 50 mila euro.

        3. L'iscrizione all'Albo è revocata dalla DGCS qualora venga meno uno dei requisiti di cui al comma 2.
        4. E' fatto obbligo alle ONG iscritte all'Albo, a pena di cancellazione dal medesimo, di presentare al Ministero degli affari esteri entro il 30 giugno di ogni anno una relazione sulle attività svolte nel corso dell'anno precedente, il bilancio analitico consuntivo relativo a tale anno e il bilancio preventivo relativo all'anno in corso, certificati secondo le modalità indicate al comma 2, lettera g).


Art. 25.

(Contributi ad ONG).

        1. Alle organizzazioni iscritte all'Albo di cui all'articolo 24 e ai loro consorzi e associazioni possono essere concessi dalla DGCS, previo parere favorevole del CDCS, contributi per le attività programmate per il triennio successivo, tenuto conto del volume e dell'efficacia delle attività già svolte in favore dei PVS e della capacità di autofinanziamento dimostrata.
        2. Alle ONG di cui al comma 1 possono altresì essere concessi contributi per lo svolgimento di attività di cooperazione allo sviluppo da esse promosse, in misura non superiore al 70 per cento del costo totale.


Capo VI

VOLONTARIATO INTERNAZIONALE PER LA COOPERAZIONE ALLO
SVILUPPO


Art. 26.

(Volontari internazionali
per la cooperazione allo sviluppo).

        1. La Repubblica promuove il volontariato internazionale quale manifestazione dello spirito di solidarietà tra i popoli.
        2. Si considera volontario internazionale per la cooperazione allo sviluppo ogni cittadino degli Stati membri dell'Unione europea che ha stipulato un contratto di volontariato con una ONG iscritta all'Albo di cui all'articolo 24, oppure con l'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU) o con la DGCS, con il quale si impegna svolgere un servizio volontario di cooperazione in uno o più PVS.
        3. Il volontario definito ai sensi del comma 2 deve essere in possesso delle conoscenze tecniche e delle qualità personali necessarie allo svolgimento dei compiti assegnatigli, nonché di adeguate formazione e idoneità psicofisica. La qualifica di volontario si assume al momento della sottoscrizione del contratto di volontariato internazionale.
        4. Il contratto di cui al comma 3, redatto secondo uno schema tipo predisposto dalla DGCS, o secondo le regole dell'ONU nel caso di volontari della medesima Organizzazione, deve prevedere la durata del servizio, l'eventuale periodo di formazione e di post-servizio, l'attività da svolgere con riferimento agli specifici programmi dell'organizzazione nonché il trattamento economico, previdenziale, assicurativo e assistenziale.
        5. Copia di ciascun contratto di cui al comma 4 deve essere trasmessa dall'interessato al Ministero degli affari esteri.
        6. Il trattamento economico del volontario impiegato da ONG o dalla DGCS è fissato dal relativo contratto con decreto del Ministro degli affari esteri.


Art. 27.

(Tutela del volontario internazionale
per la cooperazione allo sviluppo).

        1. Il volontario che presta servizio presso una ONG per attività di cooperazione allo sviluppo con contratto superiore a tre mesi è iscritto alle assicurazioni per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti ed è assicurato, insieme ai familiari a carico che lo seguano eventualmente nel PVS o nel PET di assegnazione, contro i rischi di morte, malattia e infortuni con polizza a loro favore stipulata dalla ONG secondo i massimali stabiliti dal Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 26, comma 6.
        2. Per i volontari con contratto pari o superiore ad un anno il Ministero degli affari esteri rimborsa alle ONG gli oneri a loro carico di tali contributi e assicurazioni. Il volontario che ha stipulato un contratto di durata superiore a due mesi, se dipendente di Amministrazioni pubbliche, ha diritto al collocamento in aspettativa senza assegni fino a due anni nei limiti di appositi contingenti da fissare con decreto del Ministro per la funzione pubblica. Il trattamento previdenziale e assistenziale rimane a carico delle Amministrazioni di appartenenza ed è rimborsato dal Ministero degli affari esteri alle stesse Amministrazioni sia per la parte di loro competenza che per quella a carico del lavoratore. Il solo diritto all'aspettativa senza assegni per un periodo massimo di due anni spetta anche al dipendente che segue il coniuge volontario internazionale.
        3. Le imprese private che concedono ai volontari, ovvero al coniuge, da esse dipendenti il collocamento in aspettativa senza assegni possono assumere personale sostitutivo con contratto di lavoro interinale o a tempo determinato per un periodo massimo di due anni, oltre gli eventuali contingenti in vigore.
        4. I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva hanno diritto al rinvio del servizio militare per la durata del servizio di volontario internazionale, secondo le modalità stabilite dalla presente legge. Il servizio prestato in qualità di volontario internazionale per un periodo non inferiore ad un anno comporta la definitiva dispensa dall'obbligo di leva.
        5. Il Ministero degli affari esteri può concedere ad ONG o ad associazioni e consorzi di ONG, contributi per le attività di selezione, formazione e impiego dei volontari di cui al presente articolo.


Capo VII

RISORSE DELLA COOPERAZIONE ALLO SVILUPPO, AGEVOLAZIONI FISCALI, RICONOSCIMENTI, NORME RELATIVE A CONTRATTI ED
APPALTI, CONTROLLO DELLA SPESA


Art. 28.

(Fondo per l'aiuto pubblico allo sviluppo).

        1. I mezzi finanziari per l'attuazione degli interventi di aiuto pubblico allo sviluppo previsti dalla presente legge e per le spese di funzionamento della DGCS e degli uffici, ivi incluse le spese per il personale, sono iscritti in un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri.
        2. Il Fondo di cui al comma 1 è costituito da:

                a) gli stanziamenti iscritti nell'apposita rubrica istituita nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e determinati annualmente con le modalità di cui all'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;

                b) gli eventuali altri apporti conferiti dai PVS beneficiari delle iniziative di cooperazione, da altri Stati o enti internazionali;

                c) gli eventuali contributi delle regioni, delle province e dei comuni;

                d) le donazioni, i lasciti, i legati di persone fisiche o giuridiche;

                e) i rientri dal rimborso del capitale e degli interessi dei crediti di aiuto concessi e dal rimborso dei finanziamenti a dono non interamente utilizzati, ivi inclusi gli interessi maturati;

                f) i fondi destinati dallo Stato ad iniziative di cooperazione allo sviluppo ai sensi della legge 20 maggio 1985, n. 222, come da ultimo modificata dalla presente legge.

        3. I fondi residui non utilizzati al termine dell'anno finanziario sono trasferiti all'anno successivo.
        4. Le disponibilità finanziarie non impegnate alla data di entrata in vigore della presente legge nella rubrica intestata alla cooperazione allo sviluppo dello stato di previsione del Ministero affari esteri di cui al comma 2, lettera a), sono trasferite al Fondo di cui al comma 1.

Art. 29.

(Destinazione di una quota dell'otto per mille destinato
allo Stato nelle dichiarazioni IRPEF ad iniziative di
cooperazione allo sviluppo).

        1. All'articolo 48 della legge 20 maggio 1985, n. 222, dopo le parole "assistenza ai rifugiati," sono inserite le seguenti: "iniziative di cooperazione allo sviluppo,".


Art. 30.

(Agevolazioni fiscali).

        1. I contributi, le donazioni e le oblazioni erogati da persone fisiche e giuridiche in favore del Fondo di cui all'articolo 28 e delle ONG iscritte all'Albo di cui all'articolo 24 della presente legge, sono deducibili dal reddito imponibile netto ai fini dell'imposta sul reddito di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, e successive modificazioni, per le persone fisiche, e all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 598, per le persone giuridiche, nella misura massima del 3 per cento di tale reddito.
        2. Le spese per le attività di cooperazione nei PVS realizzate da ONG iscritte all'Albo di cui all'articolo 24 sono esenti dall'imposta sul valore aggiunto e dall'imposta regionale sulle attività produttive.


Art. 31.

(Anticipazioni).

        1. Il comma 1-bis dell'articolo 5 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, è sostituito dal seguente:

        "1-bis. Il divieto di cui al comma 1 non si applica ai finanziamenti che sono erogati dal Ministero degli affari esteri per la realizzazione di iniziative di cooperazione allo sviluppo in favore di regioni, di province e di comuni, nonché di università, di aziende sanitarie locali e di organizzazioni non governative operanti nel campo della cooperazione allo sviluppo".


Art. 32.

(Riconoscimento dell'attività
di cooperazione allo sviluppo).

        1. Il periodo di servizio quale volontario internazionale, o esperto o cooperante in programmi di sviluppo della DGCS o di ONG iscritte all'Albo di cui all'articolo 24, al pari del titolo di funzionario o di esperto di organizzazioni internazionali operanti nel campo della cooperazione allo sviluppo, è considerato titolo utile ai fini della graduatoria nei concorsi pubblici.
        2. Gli esperti e i consulenti che prestano servizio per la DGCS o per ONG iscritte all'Albo di cui all'articolo 24 in PVS o in PET hanno diritto, se dipendenti pubblici, al collocamento in aspettativa senza assegni. Analogo beneficio spetta al coniuge convivente.


Art. 33.

(Appalti, contabilità e rendicontazione delle attività di
cooperazione allo sviluppo).

        1. Con il regolamento di cui all'articolo 34 sono determinate le modalità relative alla conclusione di contratti e di convenzioni nonché all'espletamento di gare per appalti di servizi e di opere nell'ambito dell'attività di cooperazione allo sviluppo in Italia e all'estero, anche in deroga alla normativa nazionale vigente.
        2. Con il regolamento di cui all'articolo 34 sono altresì determinate le modalità di contabilità e di rendicontazione delle attività di cooperazione allo sviluppo attuate ai sensi della presente legge, anche in deroga alle norme generali sulla contabilità pubblica.

Art. 34.

(Disposizioni transitorie e finali).

        1. Su proposta del Ministro degli affari esteri, di intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, è emanato, con decreto del Presidente della Repubblica, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentite le Commissioni parlamentari competenti, il regolamento di attuazione della presente legge.
        2. Il personale comandato da altre Amministrazioni o enti pubblici presso la DGCS ai sensi dell'articolo 16, comma 1, lettere b) e d), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, può continuare a prestare servizio presso la stessa DGCS per un ulteriore periodo di due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
        3. Gli esperti e i tecnici di cui all'articolo 16, comma 1, lettere c) ed e), della legge 26 febbraio 1987, n. 49, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, possono continuare a prestare servizio presso la DGCS o presso le ambasciate nei PVS o nei PET fino al termine dell'incarico contrattuale, con le mansioni previste dal relativo contratto.
        4. Coloro che hanno prestato servizio in qualità di esperto o di tecnico presso gli uffici del Ministero degli affari esteri responsabili dell'attività di cooperazione allo sviluppo ai sensi delle leggi 15 dicembre 1971, n. 1222, 9 febbraio 1979, n. 38, e 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, per almeno dieci anni e coloro che hanno prestato servizio come esperti in iniziative di cooperazione allo sviluppo realizzate ai sensi delle medesime leggi per almeno dieci anni, possono essere inseriti a domanda nell'Albo degli esperti di cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 19 della presente legge.
        5. I dipendenti del Ministero degli affari esteri con la qualifica di dirigente, di vicedirigente o appartenenti all'area funzionale C, che hanno prestato servizio presso gli uffici dello stesso Ministero responsabili dell'attività di cooperazione allo sviluppo, ai sensi delle leggi 15 dicembre 1971, n. 1222, 9 febbraio 1979, n. 38, e 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, per almeno dieci anni possono essere inquadrati, a domanda, nell'area funzionale istituita ai sensi dell'articolo 18 della presente legge.
        6. La legge 26 febbraio 1987, n. 49, e successive modificazioni, è abrogata.
        7. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.



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