XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4184
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge
reca una norma interpretativa al fine di risolvere
un'incertezza che si è venuta a creare a livello di
commissioni tributarie di merito, le quali hanno risolto il
problema della soggezione dei fabbricati rurali all'imposta
comunale sugli immobili (ICI) più su un piano di
interpretazione letterale che su un piano di interpretazione
logico-sistematica.
Se è vero che i fabbricati rurali non sono espressamente
qualificati come "esenti" nella disciplina dell'ICI, è
altrettanto vero che essi devono essere implicitamente
considerati esclusi per le seguenti ragioni:
a) la definizione di "fabbricato" ex
articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.
504, concernente la disciplina dell'ICI, si riferisce alle
unità immobiliari da iscrivere nel catasto urbano e, al tempo
della redazione di tale decreto, queste non comprendevano i
fabbricati rurali strumentali ad attività agricole (solo
l'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994,
n. 133, e successive modificazioni, ha istituito il "catasto
dei fabbricati", in cui devono essere iscritti tutti i
fabbricati, compresi quelli rurali);
b) la base imponibile ICI dei terreni è data, ai
sensi dell'articolo 5 del decreto
legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dal reddito dominicale
moltiplicato per 75;
c) nel reddito dominicale è già compresa anche la
potenzialità reddituale dei fabbricati strumentali alle
attività agricole, poiché la rendita catastale è il reddito
medio ordinario che può produrre un'azienda agricola della
stessa classe di quella considerata e il reddito dominicale è
la parte di tale rendita imputabile al capitale fisso;
d) pertanto, poiché l'ICI, colpisce un valore del
terreno calcolato in base alla capacità di produrre reddito
dell'intera azienda, compresi i fabbricati strumentali,
l'imposta non potrebbe, senza dar luogo ad una duplicazione,
colpire autonomamente anche i suddetti fabbricati.
Il comma 1 dell'articolo 1 della presente proposta di
legge è quindi necessariamente interpretativo: i fabbricati
rurali, già tassati nel momento in cui è tassato il terreno in
base alla capitalizzazione del reddito dominicale, verrebbero
sottoposti ad una seconda tassazione se l'ICI venisse
applicata anche al valore dei medesimi. Per quanto concerne
l'individuazione del fabbricato rurale, il medesimo comma
richiama i commi 3 e 3-bis dell'articolo 9 del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, in quanto
questi contengono tale definizione ai fini fiscali.
Il comma 2 produce un'altra norma interpretativa al fine
di evitare una disparità di trattamento tra il fabbricato
rurale appartenente all'imprenditore agricolo individuale e
l'analogo fabbricato strumentale alle attività agricole dei
soci (imprenditori agricoli) e formalmente appartenente alla
cooperativa agricola. Sarebbe contrario sia all'interesse
economico generale, sia a quanto espresso dall'articolo 45
della Costituzione, se quanto concesso ad uno o più
imprenditori agricoli considerati separatamente non fosse
altresì concesso a più imprenditori agricoli riuniti in
cooperativa.
L'interpretazione secondo la quale sono esclusi dall'ICI i
fabbricati rurali strumentali all'attività agricola dei soci,
ancorché formalmente intestati a cooperative, è stata seguita
da numerose pronunce di commissioni tributarie di merito (si
veda, da ultimo, commissione tributaria provinciale di Verona,
sezione IV, sentenza n. 82/4/02 in Bollettino Tributario n. 8
del 2003, pagina 630).
In sintesi, il comma 1 dell'articolo 1 della presente
proposta di legge è volto ad evitare un evidente profilo di
duplicazione, mentre il comma 2 è interessato ad evitare un
trattamento sfavorevole alle cooperative di imprenditori
agricoli rispetto agli imprenditori agricoli singolarmente
considerati.