XIV LEGISLATURA
PROGETTO DI LEGGE - N. 4184
PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992,
n. 504, si interpreta nel senso che sono esclusi dall'imposta
comunale sugli immobili con effetto dalla data di entrata in
vigore del medesimo decreto legislativo, i fabbricati rurali
come definiti dall'articolo 9, commi 3 e 3-bis, del
decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e
successive modificazioni.
2. Si devono altresì intendere esclusi dall'imposta
comunale sugli immobili, con effetto dalla data di entrata in
vigore del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
successive modificazioni, i fabbricati appartenenti a
cooperative agricole e a loro consorzi, strumentali ad
attività di manipolazione, trasformazione e alienazione di
prodotti agricoli prevalentemente conferiti dai soci.